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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 17049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17049 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BR FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/01/2025 emessa dalla Corte di appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere ND LE;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. Salvatore Silvestro, anche in qualità di sostituto processuale dell'Avv. SC VE Fortuna, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 24/01/2024, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina, con cui BR FR è stato condannato alla pena di dodici anni e otto mesi di reclusione, in relazione a sette violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (a lui contestate ai capi 1-2-5-8-16-17-22 dell’imputazione) e alla violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (a lui contestata al capo 164 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17049 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 08/04/2026 2 dell’imputazione). 2. Nell’interesse di BR FR, l’Avv. SC VE Fortuna impugna la predetta sentenza, proponendo quattro motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge – alla luce del dettato degli artt. 192, comma 3 e 195 cod. proc. pen. – e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dal co-imputato NN ON. Nel ricorso si censura la mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie di ON: non sono stati effettuati accertamenti sui dispositivi sequestrati a ON in altro procedimento;
non sono stati sviluppati i tabulati dell’utenza in uso al predetto collaboratore di giustizia;
le dichiarazioni di altro collaboratore (EO) – non solo non riscontrano, ma addirittura – smentiscono quelle rese dal collaboratore ON;
le videoriprese, di cattiva qualità, non riscontrano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia;
non vi sono intercettazioni che corroborino le accuse rivolte a ON;
non è stato sequestrato a OV CI il cripto- fonino che NN ON afferma di avergli consegnato su incarico del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità relativa alle cessioni di sostanza stupefacente. Con riferimento a ciascuna delle imputazioni, si stigmatizza l’insufficienza e l’illogicità della motivazione e – in linea generale – la mancanza di compiuti accertamenti su qualità e quantità della sostanza oggetto delle transazioni illecite (ove si ritenga che, di esse, sia adeguatamente dimostrata l’esistenza). A corroborare l’ipotesi d’accusa vi sarebbero esclusivamente le dichiarazioni di NN ON, non corroborate da riscontri;
esse, peraltro, risulterebbero illogiche sotto più profili. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge penale, illogicità della motivazione e travisamento del fatto con riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato associativo. La durata dei rapporti tra FR e OV CI è circoscritta nel tempo (da fine 2019 a febbraio 2020, essendovi un travisamento sulla data del commesso reato contestato al capo 22, erroneamente indicata come 29 febbraio 2021, anziché 2020). Manca adeguata dimostrazione sull’esistenza di un rapporto che leghi – in modo strutturale e organico – FR al gruppo CI, che, peraltro, poteva giovarsi di una pluralità di canali di approvvigionamento di stupefacente;
la sentenza impugnata propone una motivazione insufficiente sulla affectio che dovrebbe legare il gruppo CI ai fornitori calabresi (tra cui FR), che, viceversa, sono 3 portatori di propri interessi;
si trascura che FR, a tutto concedere, ha rapporti solo con OV CI, e non con gli altri membri del sodalizio, di cui poteva ignorare l’esistenza. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata non motiva sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sui criteri di determinazione della pena individuata per il reato più grave del cumulo giuridico, sui criteri adottati per determinare la misura degli aumenti applicati per i c.d. reati satellite. 3. L’Avv. Salvatore Silvestro ha depositato motivi nuovi. Si stigmatizza la tecnica motivazionale adottata dalla Corte territoriale, che avrebbe fatto ricorso della motivazione per relationem ben oltre i limiti in cui ciò è ammesso dalla giurisprudenza e – con riferimento al merito delle censure – si ripercorrono sostanzialmente gli stessi temi già esposti nel ricorso per cassazione. 4. Il giudizio di legittimità – inizialmente fissato all’udienza del 3 marzo 2026, per la trattazione del ricorso di FR unitamente a quelli proposti dagli altri co- imputati – è stato oggetto di stralcio (resosi necessario per problemi di notifica) e rinvio all’udienza pubblica dell’ 8 aprile 2026. A tale udienza, le parti hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sintesi delle sentenze di merito Per una miglior comprensione delle ragioni della decisione è utile delineare una sintesi schematica degli elementi emersi in sede di merito. La Corte territoriale ha preso le mosse dalla constatazione del fatto che – tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2021 – si sono verificate centinaia di transazioni illecite, aventi ad oggetto la compravendita di sostanza stupefacente;
è stato poi osservato che dette transazioni illecite hanno visto protagonisti in numerose occasioni le medesime persone, gravitanti attorno alla famiglia di OV CI (il cui nucleo ristretto era costituito da quest’ultimo, dai genitori SC CI e RI OP e dalla compagna NA Di BL); la Corte territoriale ha poi valorizzato il fatto che molte di quelle persone erano tra loro legate da una consuetudine di rapporti, amicali, familiari o anche solo “commerciali”; ha dato conto del fatto che le attività illecite sono state consumate, per lo più, nello stesso 4 territorio (in prossimità di Vico Bensaia, luogo che presentava condizioni logistiche ottimali, avendo accessi limitati e facilmente controllabili e potendosi giovare della connivenza del vicinato); ha valorizzato il fatto che la casa di abitazione di CI sia stata adibita a base logistica per le operazioni illecite e che siano state utilizzate, come luogo di stoccaggio dello stupefacente, alcune casupole diroccate presenti nei pressi, ove lo stupefacente acquistato veniva custodito e detenuto a fini di successiva commercializzazione a favore dei venditori al dettaglio. La Corte territoriale ha poi evidenziato come la commissione dei vari reati fine si articolava secondo modalità sufficientemente consolidate e che la comune azione del gruppo vedeva altresì una ripartizione dei ruoli operativi: a OV CI è attribuito un ruolo primario (di interlocuzione con i fornitori e con gli acquirenti, di conduzione delle contrattazioni, di tenuta dei conti, di direzione dell’altrui attività); a spalleggiare l’attività di OV CI figurano in primis il padre SC CI (oggi deceduto) e CO EO, spesso incaricati – in assenza di OV CI – di accogliere e ricevere fornitori e clienti e di ricevere o consegnare lo stupefacente o il danaro oggetto della transazione illecita;
RI OP, madre di OV CI, era spesso presente nel corso delle attività illecite, pienamente consapevole della natura degli episodi cui assisteva e cui – senza bisogno di particolari indicazioni – contribuiva, talora “accogliendo” i fornitori giunti in vico Bensaia, talaltra movimentando lo stupefacente appena acquistato dai fornitori o quello da consegnare ai clienti;
NA Di BL – secondo quanto ricostruito in sede di merito – aveva un ruolo di tesoriere, custodendo il denaro ricevuto dai clienti (coadiuvando anche il compagno nella gestione della contabilità) e preparando quello da consegnare ai fornitori (talora preparando mazzette di banconote e avviluppandole nel cellophane secondo particolari modalità) (cfr. sentenza di appello, pag. 34-37 e, con riferimento al ruolo di OP e Di BL, pag. 61- 62; v. anche la sentenza di primo grado: pag. 329 e ss. sul programma criminoso;
pag. 330 e s. sulla gestione del danaro;
pag. 335 - 346 sulla ripartizione dei ruoli rivestiti dai vari associati e, primariamente da OV CI, SC CI, RI OP, NA Di BL, CO EO). Elementi di conferma, del tutto coerenti alla ricostruzione di sintesi effettuata nei passaggi delle sentenze di merito appena richiamati, emergono poi dalle prove valorizzate dai giudici di merito nel trattare dei singoli reati fine. La Corte territoriale giunge alla conclusione probatoria appena sintetizzata valorizzando: i risultati dell’attività di intercettazione telefonica e ambientale;
elementi di prova documentale (le videoriprese effettuate con telecamere installate nei pressi dell’abitazione di OV CI); gli esiti di servizi di osservazione, controllo e pedinamento;
gli esiti di altri accertamenti documentali 5 svolti dalla polizia giudiziaria;
gli esiti di attività di perquisizione e sequestro;
fonti di prova di natura dichiarativa (si allude, principalmente, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NN ON e, con minor rilievo, a quelle di EO, essendo state queste ultime ritenute solo parzialmente attendibili dalla Corte di merito). 2. Censure relative alla struttura della motivazione Nei motivi aggiunti – e, implicitamente, anche nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità – si censura la tecnica motivazionale adottata dalla Corte territoriale. 2.1. Va al riguardo ribadito il risalente insegnamento giurisprudenziale secondo il quale è legittima la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale quando esso: «1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). Si deve inoltre aggiungere che il livello di approfondimento dell’apparato motivazionale è proporzionale al livello di specificità della doglianza espressa nell’atto di gravame;
sicché il giudice dell’impugnazione «non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01). Tanto premesso, si deve evidenziare che – salvo quanto si dirà con riferimento all’addebito associativo – la motivazione della sentenza impugnata soddisfa le condizioni delineate dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Allorché la Corte di appello ha effettuato – esplicitamente o implicitamente – un rinvio per relationem alla decisione di primo grado (evidentemente nota 6 all’imputato), il rinvio è stato formulato a fronte di censure che, nella sostanza, articolavano un mero dissenso rispetto alla decisione di primo grado, che, sul punto, aveva sviluppato un adeguato apparato motivazionale. Né, del resto, si può ritenere che la Corte di appello si sia limitata a recepire in modo acritico la decisione di primo grado;
è sufficiente, sul punto, ricordare la valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alle dichiarazioni di CO EO (diversificata rispetto alla valutazione del primo giudice), o, ancora, rilevare che la sentenza di appello ha riformato significativamente quella appellata, assolvendo numerosi co-imputati dall’addebito associativo e da diversi reati fine, riqualificando svariati addebiti (con qualificazione delle contestazioni come violazione dell’art. 73, comma 4, o comma 5, anziché come violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, come in origine contestato); riconoscendo attenuanti non riconosciute nel primo giudizio e/o rideterminando le pene inflitte a diversi imputati. Si tratta di un dato che, complessivamente considerato, dimostra che il vaglio operato dai giudici di appello è stato tutt’altro che acritico. Sicché – esclusa la sussistenza di un radicale vizio di motivazione per effetto del ricorso alla tecnica della motivazione per relationem – il vizio dedotto potrà assumere rilievo laddove vi sia una mancanza di motivazione su uno specifico tema sollevato con i motivi di appello, o laddove la motivazione della Corte territoriale risulti affetta da manifesta illogicità. Viceversa, quando i motivi di appello erano privi della necessaria specificità, sì da non mettere in discussione né l’interpretazione dei dati probatori, né la tenuta logica della sentenza di primo grado, si deve ritenere che la tecnica del rinvio per relationem non possa essere interpretata come un’elusione del dovere di motivazione. 2.2. Ciò posto, quanto alla completezza della motivazione, con specifico riferimento alla posizione di BR FR, si osserva che è dato registrare un conforme accertamento da parte dei giudici di primo e secondo grado. AL dunque gli approdi giurisprudenziali in materia di c.d. doppia conforme;
sicché, ove i giudici di merito abbiano ricostruito i fatti oggetto di giudizio proponendo una conforme ricostruzione storica, con argomenti – in fatto e in diritto – coerenti tra loro, è possibile ritenere che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si saldi con quella di primo grado sia attraverso diversi richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove. Ne discende che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). 7 2.3. Con riferimento alle deduzioni con cui si censura la contraddittorietà processuale o la illogicità della motivazione, va ancora osservato quanto segue. Diversi motivi di ricorso lamentano vizi di contraddittorietà della decisione o di illogicità della motivazione. Al riguardo, si osserva che «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01); ciò in ragione della persistente «preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 – 01). Con riferimento alle nozioni di contraddittorietà e illogicità manifesta delle motivazioni giova richiamare – per la loro chiarezza esplicativa – alcuni passaggi di una decisione delle Sezioni unite che ha affermato che il vizio della “contraddittorietà della motivazione” «consiste nel concorso di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa»; e che il vizio della “illogicità manifesta” «consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, non massimata sul punto;
conf. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636 – 01; v. anche Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di SC, Rv. 205621 – 01; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903 – 01). 3. Sul primo motivo: la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di NN ON Si tratta di motivo infondato. 3.1. Vanno ribaditi gli approdi raggiunti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che – in materia di chiamata in correità – ha chiarito che «il giudice, 8 ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni», precisando che «tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01). Si deve trattare di una «valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 - 01). 3.2. La Corte di appello ha offerto una adeguata motivazione in ordine ai criteri adottati per valutare la credibilità soggettiva e l’attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di NN ON, distinguendo la posizione di quest’ultimo da quella di CO EO, la cui credibilità è stata viceversa – e in modo motivato – messa in discussione, pur annettendosi rilievo ad alcune sue dichiarazioni, ove esse siano corroborate da necessari riscontri. Le dichiarazioni di ON sono state ritenute probatoriamente “affidabili”, in ragione del momento in cui ha preso avvio la collaborazione del dichiarante (in epoca significativamente anteriore all’emissione delle misure cautelari applicate in questo procedimento), alla completezza e precisione delle informazioni rese, coerenti con il livello di radicamento nelle dinamiche delittuose, all’esistenza di significativi riscontri (v. sentenza d’appello, pag. 35-36 e sentenza di primo grado, pag.
2-4 della motivazione;
v. anche, con specifico riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, sentenza di appello, pag. 99-100). Nel tessuto della motivazione relativa ai vari reati fine (ma anche al reato associativo), poi, i giudici di merito evidenziano come dichiarazioni di NN ON siano corroborate da elementi di riscontro. 3.2. Va al riguardo ricordato che i riscontri possono essere rappresentati da “altri elementi di prova” che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, non risultando nemmeno necessario abbiano lo «spessore di una prova "autosufficiente", perché, in caso contrario, (…) la prova si fonderebbe su tali elementi esterni» e non sulla testimonianza da riscontrare (così, con riferimento alla chiamata in correità, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Pg, Rv. 276744 – 01; conf., tra le altre, Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301 – 01). In questa prospettiva, non risulta decisiva la censura mossa dal ricorrente relativamente ad altri possibili elementi di riscontro che gli inquirenti avrebbero 9 potuto valorizzare e che non sarebbero stati viceversa valorizzati. È viceversa rilevante verificare che – come si dirà – gli elementi di riscontro logico o documentale concretamente valorizzati in sede di merito sono tali da corroborare in modo adeguato le dichiarazioni etero-accusatorie formulate dal co- imputato NN ON. 4. Sul secondo motivo di ricorso: sui reati fine. Il ricorrente si duole di plurimi vizi della decisione impugnata: in punto di sussistenza dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie di NN ON;
in punto logicità della motivazione;
in tema di adeguatezza dell’accertamento relativo alla sussistenza del fatto e della sua qualificazione giuridica (non essendo adeguata la motivazione relativa alla ragione per cui non possa ravvisarsi una violazione dell’art. 73, comma 5 o comma 4, d.P.R. n. 309/90). 4.1. I temi sollevati in detti motivi di ricorso sollecitano, all’evidenza, accertamenti di fatto, sottratti al giudizio di legittimità, laddove espressi con motivazione non manifestamente illogica che tragga argomento da elementi probatori non travisati. Con riferimento all’identificazione di BR FR, occorre evidenziare che i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni di NN ON (che si riferisce a lui, con l’appellativo di “Peppe”), le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati dagli inquirenti, gli accertamenti svolti su alcune auto prese a nolo, un’identificazione di polizia effettuata a Reggio Calabria in data 30 gennaio 2020 (su cui v. sentenza di primo grado, pag. 43, nota 57). Con riferimento alla ricostruzione dei fatti e alla loro qualificazione giuridica, va evidenziato che tale accertamento non risulta condizionato in modo decisivo dal mancato sequestro della sostanza stupefacente (qualora si pervenga per via indiretta, sulla base di altri elementi di prova, alla individuazione di un significativo dato ponderale;
Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391 - 01). È comunque necessaria «un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena» (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01). In quanto accertamento di fatto, esso è sottratto al sindacato di legittimità, ove esso sia restituito con motivazione non viziata. 4.2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che le sentenze di merito abbiano dato compiuta motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio. Va detto – come premessa generale – che il fatto che CO EO abbia 10 dichiarato di non riconoscere BR FR non sovverte la concludenza degli elementi probatori valorizzati in sede di merito. Ciò in ragione del fatto – che in modo argomentato, non manifestamente illogico e non efficacemente confutato nel ricorso (con valutazione che, dunque, risulta insindacabile in questa sede) – la Corte territoriale ha evidenziato la scarsa credibilità di CO EO, cui si ascrive un contegno dichiarativo selettivo, avendo egli evitato «accuratamente di fare menzione di qualsivoglia soggetto calabrese tra i fornitori del gruppo» (sentenza di secondo grado, pag. 35), tanto da indurre a ritenere – proprio con riferimento a FR - «lampante e quasi sfrontata» la reticenza di EO (sentenza di secondo grado, pag. 35). Nemmeno risulta fondata la doglianza relativa alla mancata acquisizione dei tabulati telefonici di NN ON. Le risultanze dei tabulati – e gli elementi che consentono di localizzare la posizione del dichiarante, a riscontro delle sue dichiarazioni – sono ampiamente citati nella sentenza di primo grado, che trae quelle informazioni dall’annotazione di polizia giudiziaria. Ne discende l’infondatezza del rilievo del ricorrente: infatti, in sede di giudizio abbreviato (rito che, in questo giudizio, è stato prescelto in sede di cognizione), sono utilizzabili le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, che facciano, in tutto od in parte, riferimento al contenuto di atti non ritualmente depositati dal pubblico ministero ex art. 416 cod. proc. pen. (così, con riferimento ai tabulati telefonici, Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011, Castiglioni, Rv. 250765 – 01); né il ricorrente allega che i riferimenti effettuati in sentenza alle risultanze dei tabulati telefonici siano state travisate dai giudici di merito. Sicché i riferimenti ai tabulati telefonici possono essere efficacemente utilizzati in chiave di riscontro alle dichiarazioni di NN ON. 4.2.1. Con riferimento al capo 1), la ricostruzione dei giudici di merito sarebbe illogica e le dichiarazioni di NN ON non riscontrate. Si tratta di motivo infondato. Il giudice di primo grado (sentenza di primo grado, pag. 9-11) e quello di secondo grado (pag. 99-101) hanno ricostruito in modo non illogico la transazione illecita: lo stupefacente – precedentemente consegnato da FR a NN ON – viene da questi trasportato in Vico Bensaia;
come avviene in molte occasioni, esso viene preso in carico da EO;
poco dopo, in vico Bensaia, sopraggiungono BR FR e AN LL che ricevono il prezzo della transazione, che OV CI ha prelevato presso l’abitazione di NA Di BL (come accertato in numerosi altri episodi illeciti). Tali scansioni sono ricostruite sulla base delle dichiarazioni di NN ON, riscontrate dalle videoriprese che consentono di documentare i movimenti dei vari protagonisti della vicenda. Il fatto che i movimenti dei vari 11 protagonisti della vicenda ricalchino lo schema consueto utilizzato per le consegne di droga (uso del medesimo luogo di occultamento dello stupefacente;
uso del medesimo luogo di custodia del danaro) costituisce un riscontro logico alle dichiarazioni di NN ON. Contrariamente a quanto eccepito in ricorso, le videoriprese costituiscono un riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia anche con riferimento all’identificazione. Se è vero che, in un primo passaggio dell’atto dichiarativo, NN ON afferma di non essere in grado di riconoscere FR e LL nelle immagini a lui mostrate (perché troppo piccole), è altrettanto vero che, nel successivo dispiegarsi della deposizione (trascritta nelle sentenze di merito), il dichiarante è in grado di individuare i predetti (come ricavabile dal fatto che ON, dopo aver evidenziato che le immagini erano piccole, è in grado di individuare il soggetto vicino a lui come “Totò” – ossia LL – e quello più in là come “Peppe”, ossia FR;
v. sentenza di primo grado, pag. 10). È da escludere che si sia trattato di violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (ipotesi che – oltre ad essere in contrasto con le dichiarazioni di ON – stride logicamente con la dinamica del fatto, considerato che risulta manifestamente illogica l’ipotesi di una cessione di modesta quantità che veda impegnati due venditori in una trasferta dalla Calabria a Messina). La qualità della sostanza stupefacente oggetto della transazione (cocaina) è attestata dalle dichiarazioni di ON e dal riscontro logico, costituito dal fatto che – in tutte le altre transazioni che vedono coinvolti FR e CI – l’oggetto della transazione è rappresentato proprio da cocaina. È da escludere pertanto la sussistenza del vizio denunciato. 4.2.2. Con riferimento al capo 2), la sentenza di primo grado (pag. 12-14) documenta – grazie alle videoriprese – una visita di FR e LL in vico Bensaia in data 28 dicembre 2019. L’identificazione è possibile, oltre che alla luce delle videoriprese, anche dal fatto che i due si sono recati a Messina con un’auto presa a noleggio (avendo gli inquirenti accertato che il noleggio era stato effettuato proprio da FR). Le dichiarazioni di ON – che collega quella visita alla necessità di FR e LL di ricevere il pagamento di una pregressa consegna – sono corroborate dalle immagini del sistema di videosorveglianza, che documentano che OV CI – dopo essere uscito da casa di NA Di BL (ove veniva custodito il denaro) – consegnava un involucro bianco a LL. Analoghi fatti vengono accertati – con il medesimo schema probatorio – per le giornate del 4 e del 5 gennaio 2020. L’identificazione di FR e LL è effettuata in modo non viziato sulla scorta delle videoriprese, dell’uso dell’auto presa a nolo da FR e sulla scorta delle dichiarazioni di ON. Queste ultime sarebbero ambigue, posto che, secondo il 12 ricorrente, egli avrebbe parlato solo di una “verosimile” transazione illecita. Il dato riferito è inesatto, posto che – se è vero che con riferimento al 28 dicembre 2019 – ON fa riferimento ad una verosimile transazione illecita avente ad oggetto sostanza stupefacente, è altrettanto vero che egli si esprime in termini netti con riferimento all’episodio del 5 gennaio 2020, evidentemente collegato a quello del 28 dicembre 2019. E si tratta di episodi che sono – ambedue – oggetto di contestazione al capo 2). Con riferimento a qualità, quantità della sostanza oggetto della transazione illecita e qualificazione giuridica del fatto, vale quanto osservato in chiusura del paragrafo 4.2.1. che precede. È da escludere pertanto la sussistenza del vizio motivazionale denunciato. 4.2.3. Con riferimento al capo 5), il ricorrente lamenta l’assenza di riscontri alle dichiarazioni di ON. Con riferimento a tale addebito, il giudice di primo grado (pag. 15-18), ripreso dalla sentenza della Corte territoriale, ha valorizzato le risultanze delle videoriprese, le dichiarazioni di ON e le risultanze emergenti dai tabulati di quest’ultimo. Sulla scorta di tali dati probatori i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che FR e LL abbiano incontrato a Messina CI che, prelevato un involucro a casa di NA Di BL (ove il gruppo custodiva il denaro), lo consegnava a LL;
il giorno successivo le videoriprese documentano la consegna di un’altra busta a ON che, poi, si recherà in Calabria (come documentato dai tabulati), per poi tornare in serata, consegnare qualcosa a OV CI;
a tale consegna segue poi un trasferimento ad opera di EO di un involucro nel rudere ove veniva custodito lo stupefacente. Le dichiarazioni di ON, che afferma di avere ricevuto denaro da consegnare ai fornitori calabresi, di essersi recato in Calabria incontrando FR e di avere poi riportato lo stupefacente a Messina, consegnandolo a CI trovano dunque adeguati riscontri (nelle videoriprese del giorno precedente – che documentano la presenza di FR e LL in vico Bensaia – e nei tabulati, che documentano il viaggio di ON sulla costa jonica calabrese). Le dichiarazioni di ON sono adeguatamente corroborate da riscontri (che – si ricorda – non devono necessariamente avere la consistenza di autonomi elementi di prova) e sono valorizzate in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito. Con riferimento a qualità, quantità della sostanza oggetto della transazione illecita e qualificazione giuridica del fatto, vale quanto osservato in chiusura del paragrafo 4.2.1. che precede. È da escludere pertanto la sussistenza del vizio di motivazione denunciato. 13 4.2.4. Con riferimento al capo 8), il ricorrente lamenta “l’insufficienza dei dati di prova”, rappresentati unicamente dalle videoriprese. Il motivo è infondato. I giudici di merito valorizzano in modo congruo le videoriprese, evidenziando come BR FR e LL AN abbiano incontrato OV CI e come le videoriprese documentino che LL – che accompagnava FR – teneva in mano un involucro bianco, subito prima di entrare in casa di CI;
subito dopo le videoriprese documentano la manovra di EO, che si reca a casa di NA Di BL (ove veniva custodito il danaro), per uscirne con un pacchetto che egli porterà a casa di CI, ove erano ancora presenti FR e LL. Si tratta di dati probatori che non risultano travisati (aspetto nemmeno contestato dal ricorrente) e che risultano valutati in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito. È da escludere pertanto la sussistenza del vizio di motivazione denunciato. 4.2.5. Con riferimento al capo 16), valorizzando le dichiarazioni di ON, gli esiti delle videoriprese, le risultanze dei tabulati (che restituiscono spostamenti coerenti con le dichiarazioni del collaboratore) e le attività di intercettazione telefonica, i giudici di merito hanno ritenuto che, nella mattina dell’8 febbraio 2020, ON si sia recato a casa CI ricevendo da NA Di BL e RI OP del danaro;
si sia poi recato in Calabria, incontrando sulla costa jonica il ricorrente;
abbia in quel contesto ricevuto della cocaina da OF;
abbia trasportato la droga a Messina, sino a casa CI;
detta droga sia stata poi presa in consegna da EO che, in parte, l’ha poi ceduta a DA (sentenza di primo grado, pagg. 43-47). Dalla ricostruzione (sentenza di primo grado, pag. 26 e seg.) dell’addebito formulato a carico di EO e DA al capo 11) – ove si legge di una comunicazione tra i due avente ad oggetto la “bamba”, ossia la cocaina – i giudici di merito traggono, in modo non manifestamente illogico conferma del fatto che lo stupefacente consegnato da OF a ON è cocaina. Si lamenta che i contatti tra EO e DA non potrebbero costituire riscontro all’ipotesi d’accusa, considerato che essi potrebbero trovare autonoma spiegazione in ulteriori affari illeciti che coinvolgevano i due. Tale allegazione – per il vero declinata in modo quasi congetturale – non si confronta con il fatto che, tra le condotte di ON (che trasporta lo stupefacente) e i contatti tra EO e DA, vi è una stretta contiguità cronologica, che rende non illogica l’inferenza formulata dai giudici di merito. Si tratta dunque di motivazione non manifestamente illogica e correttamente recepita dai giudici di secondo grado. È da escludere pertanto la sussistenza del vizio denunciato. 4.2.6. Con riferimento al capo 17), la ricostruzione dei giudici di merito è 14 analoga. Anche in questo caso, vengono valorizzati le dichiarazioni di ON, corroborate dagli esiti delle videoriprese, di alcune intercettazioni telefoniche e un servizio di pedinamento. Sulla scorta di tali dati i giudici di merito hanno ritenuto che ON si sia recato in mattinata a casa di CI, incontrando RI OP che gli consegnò del denaro prelevato da casa di NA Di BL. Con quel denaro, ON si è recato in Calabria (pedinato dagli inquirenti sino ad Africo Nuovo, sulla costa jonica reggina); lì (non osservato dagli inquirenti) ON ha incontrato FR ricevendo sostanza stupefacente che, poi, è stata portata a Messina e consegnata a CI e EO (come documentato dalle videoriprese, che raffigurano ON scaricare l’auto e lasciare una busta davanti a casa di NA Di BL, che verrà poco dopo recuperata da CI); quest’ultimo è stato poi raggiunto da EO che ha quindi contattato DA, al quale ha ceduto la sostanza stupefacente che – come accertato trattando del capo 11) – è stata identificata in bamba, ossia cocaina (cfr. sentenza di primo grado, pag. 47-51 e pag. 26 e seg.). Anche in questo caso, la ricostruzione operata dai giudici di merito – con due sentenze che si integrano fra loro – non risulta manifestamente illogica. Anche in questo caso, il ricorrente contesta che i contatti tra EO e DA possano costituire riscontro all’ipotesi d’accusa. Anche con riferimento a tale addebito, si osserva che, tra le condotte di ON (che trasporta lo stupefacente) e i contatti tra EO e DA, è dato rilevare una stretta contiguità cronologica, che rende non illogica l’inferenza formulata dai giudici di merito. È da escludere pertanto la sussistenza del vizio denunciato. 4.2.7. Con riferimento al capo 22), la ricostruzione dei giudici di merito è analoga. Anche in questo caso, vengono valorizzate le dichiarazioni di ON, corroborate dalle risultanze dei tabulati telefonici. Le dichiarazioni di ON ricevono puntuale riscontro dai tabulati telefonici che documentano i suoi spostamenti in modo del tutto coerente al dato dichiarativo. Tali elementi di prova – secondo il conforme accertamento della Corte di appello e del giudice di primo grado – che documentano: una prima visita di ON a casa CI, per recuperare il denaro da NA Di BL per pagare lo stupefacente;
il successivo trasferimento di ON da Messina alla costa jonica della Calabria, e più precisamente a Bianco e, poi, a Gioiosa Jonica, vale a dire, in prossimità dei luoghi ove gravita FR;
tale trasferta – documentano i tabulati – è seguita da un rientro – quello stesso giorno – a Messina, ove ON viene «nuovamente ripreso in vico Bensaia, in compagnia di OV CI» (sentenza di primo grado, pag. 62-64). Anche in questo caso, la ricostruzione operata dai giudici di merito – con due sentenze che si integrano fra loro – non risulta manifestamente illogica. È da 15 escludere pertanto la sussistenza del vizio denunciato. 5. Terzo motivo di ricorso: sul reato associativo contestato al ricorrente Si tratta di motivo fondato. 5.1. Quanto reato associativo, va anzitutto evidenziato che la Corte territoriale ha valorizzato – con motivazione non manifestamente illogica – elementi sicuramente pertinenti per la dimostrazione dell’esistenza di un’associazione per delinquere dedita al narco traffico costituita da OV CI, i suoi familiari e gli stretti collaboratori (come CO EO e lo stesso NN ON): la Corte – come anticipato al considerato in diritto n. 1 – ha valorizzato i numerosi reati fine, la protrazione nel tempo delle condotte delittuose, il carattere organizzato dell’attività e il suo ripetersi secondo schemi operativi consolidati, l’esistenza di basi logistiche ove nascondere lo stupefacente e ove custodire il denaro, l’esistenza di una suddivisione di ruoli piuttosto chiara. Si tratta di dati su cui i giudici di merito hanno offerto una congrua motivazione che, del resto, nemmeno viene contestata dal ricorrente, che circoscrive la propria censura limitatamente ai profili che investono la sua partecipazione al sodalizio criminale (o all’elemento soggettivo del reato). 5.2. Venendo dunque al ricorso di BR FR, occorre osservare che – a quest’ultimo, in sede di merito – è stata attribuita la qualità di partecipe del sodalizio criminale in quanto stabile fornitore del sodalizio capeggiato da OV CI. Nelle sentenze di merito, infatti, si distingue la posizione degli imputati ritenuti partecipi al c.d. nucleo ristretto dell’associazione (tra gli altri, primariamente, OV CI, i familiari di questi e NN ON e CO EO) e quelle di altri soggetti. In primo grado, si era ritenuta l’esistenza di un vincolo associativo con riferimento alle figure degli “stabili fornitori” del sodalizio e con riferimento alle figure degli “stabili acquirenti” (o “pusher dell’associazione”). Nella sentenza impugnata, invece, si è ritenuto che il ruolo di partecipe all’associazione per delinquere possa essere attribuito soltanto agli “stabili fornitori” (tra cui vengono considerati – oltre al ricorrente BR FR – i co- imputati AN LL, SC AL, NT DE RI, VE AI) e alcuni imputati cui la sentenza impugnata allude attribuendo loro la veste di “figure atipiche”, ma comunque partecipi del sodalizio (DE NE, che coadiuva il fornitore AL;
OL NE, NL IA, US Di MI IA, SA ON e LE OL). 5.3. Con riferimento alla attribuzione del ruolo di “partecipe” agli “stabili fornitori”, il Collegio ritiene di dover confermare l’orientamento recentemente 16 espresso da questa Corte che – avvertendo la necessità di distinguere la partecipazione ad un’associazione per delinquere dal concorso (eventuale) in uno o più reati (anche posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso) – ha declinato alcuni criteri utili ad orientare il giudizio. Si è così affermato che «il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi» (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, La Cava, Rv. 287375 - 01). 5.4. Le sentenze di merito – con un accertamento conforme nei due gradi – non si sono confrontate con il suddetto principio di diritto. 5.4.1. Giova evidenziare che le due sentenze di merito hanno ritenuto dimostrato che il sodalizio criminale che faceva capo a OV CI poteva giovarsi di una pluralità di canali di approvvigionamento di sostanza stupefacente. La ricostruzione dei fatti ha infatti permesso di documentare l’esistenza di almeno cinque diversi canali di approvvigionamento: (i) un primo canale riferibile alle forniture garantite da BR FR e LL AN (gravitanti in Calabria, sulla costa jonica, nel territorio di San Luca), oggetto di contestazione ai capi 1-2-5-8-16-17-22 (le ultime tre, contestate al solo FR); (ii) un secondo canale riferibile alle forniture garantite da AI e RI (gravitanti in Calabria, nel territorio fra Africo e Melito Porto Salvo, coadiuvati da AL IC) e oggetto di contestazione ai capi 12-89-100-104 (tutte contestate a AI, mentre a RI è ascritto il concorso nelle sole forniture contestate ai capi 12 e 100); (iii) un terzo canale, riferibile alle forniture garantite da SC AL (anch’egli calabrese, coadiuvato sul territorio messinese da DE NE) e oggetto di contestazione ai capi 80-94-107; (iv) un quarto canale riferibile ad approvvigionamenti garantiti da “fornitori catanesi” (si tratta delle forniture descritte ai capi 19-24-41, ascrivibili – tra gli altri – a IO RA e TE RA, ai quali non è contestato l’addebito associativo); (v) un quinto canale di approvvigionamento, riferibile ad alcune forniture 17 garantite al gruppo CI da OL NE (cui sono contestati i capi 69- 96-97-123). Con riferimento a quest’ultimo, è la stessa sentenza di merito a qualificare NE come figura “atipica” e intermedia, posto che alcune delle imputazioni appena evocate sono relative a cessioni che CI effettua in favore di NE (capi 69, 96, 123) e altre relative a cessioni da NE a CI (capo 97). Le sentenze di merito danno esplicitamente atto del fatto che non risultano collegamenti reciproci o rapporti tra detti canali di approvvigionamento, che risultano tra loro autonomi. 5.4.2. Si deve poi aggiungere che – in relazione a ciascuno di tali “canali di approvvigionamento” – le sentenze di merito permettono di registrare dati che si pongono logicamente in frizione con l’ipotesi dell’esistenza di un patto delinquenziale non limitato alle forniture di volta in volta concordate, bensì destinato a durare nel tempo, con proiezione dell’accordo a beneficio dell’operatività del sodalizio. Con riferimento al “primo canale” di approvvigionamento (il canale FR- LL), sono documentati rapporti di fornitura nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2019 e il 29 febbraio 2020 (in imputazione è scritto 2021, ma – come emerge dalla motivazione della sentenza relativa a tale addebito – si tratta di errore materiale, posto che l’anno 2021 non è bisestile e che gli elementi di prova valorizzati in sede di merito fanno riferimento all’anno 2020). Si tratta di un rapporto durato solo due mesi e mezzo, che, dunque, ha un punto di inizio e, soprattutto, ha un preciso punto terminale. Con riferimento al “secondo canale” di approvvigionamento (il canale AI-RI), le sentenze di merito documentano una prima fornitura a gennaio 2020 (capo 12), seguita da sei mesi di assenza di contatti;
vengono poi documentati tre ulteriori episodi (capi 89-100-104), consumati nel breve volgere di due settimane (tra il 21 luglio e il 3 agosto 2020). La perdurante sospensione dei contatti per sei mesi è un dato che si pone in controtendenza rispetto all’ipotesi di una perdurante affectio;
soprattutto, risulta in frizione logica con l’ipotesi dell’esistenza di un vincolo associativo il fatto che – dopo le tre forniture dell’estate del 2020 – non siano più documentati episodi di approvvigionamento ascrivibili a AI e RI, pur essendo perdurate oltre le indagini. Con riferimento al “terzo canale” di approvvigionamento (il canale AL- NE), si tratta di tre episodi di fornitura, ascritti ad AL tra il 18 luglio 2020 e il 9 agosto 2020. 5.4.3. Dalle sentenze di merito, dunque, emerge un accertamento di fatto che restituisce l’immagine di singole forniture, consumate in un lasso di tempo che – per ciascun fornitore – è piuttosto circoscritto, talora intervallato da periodi di 18 assenza di rapporti. A ciò si aggiunga che i canali di approvvigionamento che qui vengono in considerazione – oltre a risultare tra loro autonomi – sono talora protagonisti di vicende che, cronologicamente, si sovrappongono tra loro nel tempo. Va poi evidenziato che – seppure le sentenze di merito diano conto con motivazione non illogica che si è trattato di approvvigionamenti di una certa rilevanza (non trattandosi certamente di transazioni relative a quantitativi di modesta entità) – nemmeno è noto il dato quantitativo delle singole forniture. Né le sentenze di merito affrontano il tema relativo all’essenzialità o alla rilevanza di dette forniture non tanto per la consumazione delle singole transazioni illecite, ma per la persistenza del sodalizio criminale. 5.4.4. Tutti i predetti aspetti si pongono in irrimediabile frizione logica con la dimostrazione dell’esistenza di un vincolo di stabile fornitura, destinato a proiettarsi oltre la singola transazione illecita, a beneficio della persistenza del sodalizio. Infatti, gli elementi probatori valorizzati dalle sentenze di merito non permettono – già sul piano logico – di ritenere dimostrato che le singole forniture «per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica» abbiano assunto un rilievo tale per cui l’interruzione della relazione commerciale tra fornitore e gruppo associato acquirente «comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio» (per evocare la già citata Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, La Cava, Rv. 287375 – 01). Del resto, non si può trascurare che – dopo l’interruzione dei rapporti tra i vari fornitori e il gruppo CI – l’attività del sodalizio è perdurata e che – con specifico riguardo alla posizione di FR – la posizione di quest’ultimo è stata presto surrogata, senza che il gruppo CI abbia registrato particolari fibrillazioni. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamente all’affermazione di responsabilità penale per il reato associativo contestato al capo 164), non avendo i giudici di merito dimostrato che BR FR abbia commesso il fatto. L’annullamento può essere disposto senza rinvio, posto che i giudici di merito hanno valutato tutto il materiale probatorio disponibile, sicché un eventuale rinvio al giudice di merito non potrebbe comunque colmare il deficit probatorio utile a soddisfare lo standard probatorio richiesto dalla citata Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, La Cava, Rv. 287375 – 01). 6. Quarto motivo: sul trattamento sanzionatorio Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione su: 19 determinazione della pena per il reato più grave;
diniego delle circostanze attenuanti generiche;
determinazione della misura degli aumenti per la continuazione con i reati satellite. Con riferimento alla questione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la censura è del tutto a-specifica. Il ricorrente, a ben vedere, non indica alcun vizio della motivazione della Corte territoriale, limitandosi ad evidenziare che quest’ultima avrebbe stigmatizzato l’assenza di segni di resipiscenza o di dissociazione con una argomentazione che «non appare convincente», considerato che altri imputati, anch’essi non dissociatisi dal contesto delinquenziale, hanno visto riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Ma si tratta di un motivo a-specifico, come tale inammissibile in sede di legittimità, risultando adeguata la motivazione della Corte territoriale che – a fronte di una persona nemmeno incensurata – ha rilevato l’inesistenza di elementi positivi, presenti, concomitanti o successivi ai fatti per cui si procede, capaci di giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (ed essendo evidentemente irrilevanti le decisioni assunte con riferimento ad altri imputati, in diversa posizione processuale). Con riferimento alle residue censure sul trattamento sanzionatorio, si evidenzia che l’annullamento della sentenza per il reato più grave che compone il cumulo giuridico impone comunque la trasmissione degli atti al giudice di merito per la rideterminazione della pena per il reato più grave e la misura degli aumenti per i reati satellite. Sicché le relative doglianze risultano assorbite dalla presente decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BR FR limitatamente al capo 164 per non avere commesso il fatto. Rigetta nel resto il ricorso. Rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso il 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ND LE RL Di TE
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere ND LE;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. Salvatore Silvestro, anche in qualità di sostituto processuale dell'Avv. SC VE Fortuna, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 24/01/2024, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina, con cui BR FR è stato condannato alla pena di dodici anni e otto mesi di reclusione, in relazione a sette violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (a lui contestate ai capi 1-2-5-8-16-17-22 dell’imputazione) e alla violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (a lui contestata al capo 164 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17049 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 08/04/2026 2 dell’imputazione). 2. Nell’interesse di BR FR, l’Avv. SC VE Fortuna impugna la predetta sentenza, proponendo quattro motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge – alla luce del dettato degli artt. 192, comma 3 e 195 cod. proc. pen. – e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dal co-imputato NN ON. Nel ricorso si censura la mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie di ON: non sono stati effettuati accertamenti sui dispositivi sequestrati a ON in altro procedimento;
non sono stati sviluppati i tabulati dell’utenza in uso al predetto collaboratore di giustizia;
le dichiarazioni di altro collaboratore (EO) – non solo non riscontrano, ma addirittura – smentiscono quelle rese dal collaboratore ON;
le videoriprese, di cattiva qualità, non riscontrano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia;
non vi sono intercettazioni che corroborino le accuse rivolte a ON;
non è stato sequestrato a OV CI il cripto- fonino che NN ON afferma di avergli consegnato su incarico del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità relativa alle cessioni di sostanza stupefacente. Con riferimento a ciascuna delle imputazioni, si stigmatizza l’insufficienza e l’illogicità della motivazione e – in linea generale – la mancanza di compiuti accertamenti su qualità e quantità della sostanza oggetto delle transazioni illecite (ove si ritenga che, di esse, sia adeguatamente dimostrata l’esistenza). A corroborare l’ipotesi d’accusa vi sarebbero esclusivamente le dichiarazioni di NN ON, non corroborate da riscontri;
esse, peraltro, risulterebbero illogiche sotto più profili. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge penale, illogicità della motivazione e travisamento del fatto con riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato associativo. La durata dei rapporti tra FR e OV CI è circoscritta nel tempo (da fine 2019 a febbraio 2020, essendovi un travisamento sulla data del commesso reato contestato al capo 22, erroneamente indicata come 29 febbraio 2021, anziché 2020). Manca adeguata dimostrazione sull’esistenza di un rapporto che leghi – in modo strutturale e organico – FR al gruppo CI, che, peraltro, poteva giovarsi di una pluralità di canali di approvvigionamento di stupefacente;
la sentenza impugnata propone una motivazione insufficiente sulla affectio che dovrebbe legare il gruppo CI ai fornitori calabresi (tra cui FR), che, viceversa, sono 3 portatori di propri interessi;
si trascura che FR, a tutto concedere, ha rapporti solo con OV CI, e non con gli altri membri del sodalizio, di cui poteva ignorare l’esistenza. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata non motiva sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sui criteri di determinazione della pena individuata per il reato più grave del cumulo giuridico, sui criteri adottati per determinare la misura degli aumenti applicati per i c.d. reati satellite. 3. L’Avv. Salvatore Silvestro ha depositato motivi nuovi. Si stigmatizza la tecnica motivazionale adottata dalla Corte territoriale, che avrebbe fatto ricorso della motivazione per relationem ben oltre i limiti in cui ciò è ammesso dalla giurisprudenza e – con riferimento al merito delle censure – si ripercorrono sostanzialmente gli stessi temi già esposti nel ricorso per cassazione. 4. Il giudizio di legittimità – inizialmente fissato all’udienza del 3 marzo 2026, per la trattazione del ricorso di FR unitamente a quelli proposti dagli altri co- imputati – è stato oggetto di stralcio (resosi necessario per problemi di notifica) e rinvio all’udienza pubblica dell’ 8 aprile 2026. A tale udienza, le parti hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sintesi delle sentenze di merito Per una miglior comprensione delle ragioni della decisione è utile delineare una sintesi schematica degli elementi emersi in sede di merito. La Corte territoriale ha preso le mosse dalla constatazione del fatto che – tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2021 – si sono verificate centinaia di transazioni illecite, aventi ad oggetto la compravendita di sostanza stupefacente;
è stato poi osservato che dette transazioni illecite hanno visto protagonisti in numerose occasioni le medesime persone, gravitanti attorno alla famiglia di OV CI (il cui nucleo ristretto era costituito da quest’ultimo, dai genitori SC CI e RI OP e dalla compagna NA Di BL); la Corte territoriale ha poi valorizzato il fatto che molte di quelle persone erano tra loro legate da una consuetudine di rapporti, amicali, familiari o anche solo “commerciali”; ha dato conto del fatto che le attività illecite sono state consumate, per lo più, nello stesso 4 territorio (in prossimità di Vico Bensaia, luogo che presentava condizioni logistiche ottimali, avendo accessi limitati e facilmente controllabili e potendosi giovare della connivenza del vicinato); ha valorizzato il fatto che la casa di abitazione di CI sia stata adibita a base logistica per le operazioni illecite e che siano state utilizzate, come luogo di stoccaggio dello stupefacente, alcune casupole diroccate presenti nei pressi, ove lo stupefacente acquistato veniva custodito e detenuto a fini di successiva commercializzazione a favore dei venditori al dettaglio. La Corte territoriale ha poi evidenziato come la commissione dei vari reati fine si articolava secondo modalità sufficientemente consolidate e che la comune azione del gruppo vedeva altresì una ripartizione dei ruoli operativi: a OV CI è attribuito un ruolo primario (di interlocuzione con i fornitori e con gli acquirenti, di conduzione delle contrattazioni, di tenuta dei conti, di direzione dell’altrui attività); a spalleggiare l’attività di OV CI figurano in primis il padre SC CI (oggi deceduto) e CO EO, spesso incaricati – in assenza di OV CI – di accogliere e ricevere fornitori e clienti e di ricevere o consegnare lo stupefacente o il danaro oggetto della transazione illecita;
RI OP, madre di OV CI, era spesso presente nel corso delle attività illecite, pienamente consapevole della natura degli episodi cui assisteva e cui – senza bisogno di particolari indicazioni – contribuiva, talora “accogliendo” i fornitori giunti in vico Bensaia, talaltra movimentando lo stupefacente appena acquistato dai fornitori o quello da consegnare ai clienti;
NA Di BL – secondo quanto ricostruito in sede di merito – aveva un ruolo di tesoriere, custodendo il denaro ricevuto dai clienti (coadiuvando anche il compagno nella gestione della contabilità) e preparando quello da consegnare ai fornitori (talora preparando mazzette di banconote e avviluppandole nel cellophane secondo particolari modalità) (cfr. sentenza di appello, pag. 34-37 e, con riferimento al ruolo di OP e Di BL, pag. 61- 62; v. anche la sentenza di primo grado: pag. 329 e ss. sul programma criminoso;
pag. 330 e s. sulla gestione del danaro;
pag. 335 - 346 sulla ripartizione dei ruoli rivestiti dai vari associati e, primariamente da OV CI, SC CI, RI OP, NA Di BL, CO EO). Elementi di conferma, del tutto coerenti alla ricostruzione di sintesi effettuata nei passaggi delle sentenze di merito appena richiamati, emergono poi dalle prove valorizzate dai giudici di merito nel trattare dei singoli reati fine. La Corte territoriale giunge alla conclusione probatoria appena sintetizzata valorizzando: i risultati dell’attività di intercettazione telefonica e ambientale;
elementi di prova documentale (le videoriprese effettuate con telecamere installate nei pressi dell’abitazione di OV CI); gli esiti di servizi di osservazione, controllo e pedinamento;
gli esiti di altri accertamenti documentali 5 svolti dalla polizia giudiziaria;
gli esiti di attività di perquisizione e sequestro;
fonti di prova di natura dichiarativa (si allude, principalmente, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NN ON e, con minor rilievo, a quelle di EO, essendo state queste ultime ritenute solo parzialmente attendibili dalla Corte di merito). 2. Censure relative alla struttura della motivazione Nei motivi aggiunti – e, implicitamente, anche nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità – si censura la tecnica motivazionale adottata dalla Corte territoriale. 2.1. Va al riguardo ribadito il risalente insegnamento giurisprudenziale secondo il quale è legittima la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale quando esso: «1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). Si deve inoltre aggiungere che il livello di approfondimento dell’apparato motivazionale è proporzionale al livello di specificità della doglianza espressa nell’atto di gravame;
sicché il giudice dell’impugnazione «non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01). Tanto premesso, si deve evidenziare che – salvo quanto si dirà con riferimento all’addebito associativo – la motivazione della sentenza impugnata soddisfa le condizioni delineate dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Allorché la Corte di appello ha effettuato – esplicitamente o implicitamente – un rinvio per relationem alla decisione di primo grado (evidentemente nota 6 all’imputato), il rinvio è stato formulato a fronte di censure che, nella sostanza, articolavano un mero dissenso rispetto alla decisione di primo grado, che, sul punto, aveva sviluppato un adeguato apparato motivazionale. Né, del resto, si può ritenere che la Corte di appello si sia limitata a recepire in modo acritico la decisione di primo grado;
è sufficiente, sul punto, ricordare la valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alle dichiarazioni di CO EO (diversificata rispetto alla valutazione del primo giudice), o, ancora, rilevare che la sentenza di appello ha riformato significativamente quella appellata, assolvendo numerosi co-imputati dall’addebito associativo e da diversi reati fine, riqualificando svariati addebiti (con qualificazione delle contestazioni come violazione dell’art. 73, comma 4, o comma 5, anziché come violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, come in origine contestato); riconoscendo attenuanti non riconosciute nel primo giudizio e/o rideterminando le pene inflitte a diversi imputati. Si tratta di un dato che, complessivamente considerato, dimostra che il vaglio operato dai giudici di appello è stato tutt’altro che acritico. Sicché – esclusa la sussistenza di un radicale vizio di motivazione per effetto del ricorso alla tecnica della motivazione per relationem – il vizio dedotto potrà assumere rilievo laddove vi sia una mancanza di motivazione su uno specifico tema sollevato con i motivi di appello, o laddove la motivazione della Corte territoriale risulti affetta da manifesta illogicità. Viceversa, quando i motivi di appello erano privi della necessaria specificità, sì da non mettere in discussione né l’interpretazione dei dati probatori, né la tenuta logica della sentenza di primo grado, si deve ritenere che la tecnica del rinvio per relationem non possa essere interpretata come un’elusione del dovere di motivazione. 2.2. Ciò posto, quanto alla completezza della motivazione, con specifico riferimento alla posizione di BR FR, si osserva che è dato registrare un conforme accertamento da parte dei giudici di primo e secondo grado. AL dunque gli approdi giurisprudenziali in materia di c.d. doppia conforme;
sicché, ove i giudici di merito abbiano ricostruito i fatti oggetto di giudizio proponendo una conforme ricostruzione storica, con argomenti – in fatto e in diritto – coerenti tra loro, è possibile ritenere che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si saldi con quella di primo grado sia attraverso diversi richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove. Ne discende che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). 7 2.3. Con riferimento alle deduzioni con cui si censura la contraddittorietà processuale o la illogicità della motivazione, va ancora osservato quanto segue. Diversi motivi di ricorso lamentano vizi di contraddittorietà della decisione o di illogicità della motivazione. Al riguardo, si osserva che «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01); ciò in ragione della persistente «preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 – 01). Con riferimento alle nozioni di contraddittorietà e illogicità manifesta delle motivazioni giova richiamare – per la loro chiarezza esplicativa – alcuni passaggi di una decisione delle Sezioni unite che ha affermato che il vizio della “contraddittorietà della motivazione” «consiste nel concorso di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa»; e che il vizio della “illogicità manifesta” «consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, non massimata sul punto;
conf. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636 – 01; v. anche Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di SC, Rv. 205621 – 01; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903 – 01). 3. Sul primo motivo: la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di NN ON Si tratta di motivo infondato. 3.1. Vanno ribaditi gli approdi raggiunti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che – in materia di chiamata in correità – ha chiarito che «il giudice, 8 ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni», precisando che «tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01). Si deve trattare di una «valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 - 01). 3.2. La Corte di appello ha offerto una adeguata motivazione in ordine ai criteri adottati per valutare la credibilità soggettiva e l’attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di NN ON, distinguendo la posizione di quest’ultimo da quella di CO EO, la cui credibilità è stata viceversa – e in modo motivato – messa in discussione, pur annettendosi rilievo ad alcune sue dichiarazioni, ove esse siano corroborate da necessari riscontri. Le dichiarazioni di ON sono state ritenute probatoriamente “affidabili”, in ragione del momento in cui ha preso avvio la collaborazione del dichiarante (in epoca significativamente anteriore all’emissione delle misure cautelari applicate in questo procedimento), alla completezza e precisione delle informazioni rese, coerenti con il livello di radicamento nelle dinamiche delittuose, all’esistenza di significativi riscontri (v. sentenza d’appello, pag. 35-36 e sentenza di primo grado, pag.
2-4 della motivazione;
v. anche, con specifico riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, sentenza di appello, pag. 99-100). Nel tessuto della motivazione relativa ai vari reati fine (ma anche al reato associativo), poi, i giudici di merito evidenziano come dichiarazioni di NN ON siano corroborate da elementi di riscontro. 3.2. Va al riguardo ricordato che i riscontri possono essere rappresentati da “altri elementi di prova” che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, non risultando nemmeno necessario abbiano lo «spessore di una prova "autosufficiente", perché, in caso contrario, (…) la prova si fonderebbe su tali elementi esterni» e non sulla testimonianza da riscontrare (così, con riferimento alla chiamata in correità, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Pg, Rv. 276744 – 01; conf., tra le altre, Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301 – 01). In questa prospettiva, non risulta decisiva la censura mossa dal ricorrente relativamente ad altri possibili elementi di riscontro che gli inquirenti avrebbero 9 potuto valorizzare e che non sarebbero stati viceversa valorizzati. È viceversa rilevante verificare che – come si dirà – gli elementi di riscontro logico o documentale concretamente valorizzati in sede di merito sono tali da corroborare in modo adeguato le dichiarazioni etero-accusatorie formulate dal co- imputato NN ON. 4. Sul secondo motivo di ricorso: sui reati fine. Il ricorrente si duole di plurimi vizi della decisione impugnata: in punto di sussistenza dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie di NN ON;
in punto logicità della motivazione;
in tema di adeguatezza dell’accertamento relativo alla sussistenza del fatto e della sua qualificazione giuridica (non essendo adeguata la motivazione relativa alla ragione per cui non possa ravvisarsi una violazione dell’art. 73, comma 5 o comma 4, d.P.R. n. 309/90). 4.1. I temi sollevati in detti motivi di ricorso sollecitano, all’evidenza, accertamenti di fatto, sottratti al giudizio di legittimità, laddove espressi con motivazione non manifestamente illogica che tragga argomento da elementi probatori non travisati. Con riferimento all’identificazione di BR FR, occorre evidenziare che i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni di NN ON (che si riferisce a lui, con l’appellativo di “Peppe”), le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati dagli inquirenti, gli accertamenti svolti su alcune auto prese a nolo, un’identificazione di polizia effettuata a Reggio Calabria in data 30 gennaio 2020 (su cui v. sentenza di primo grado, pag. 43, nota 57). Con riferimento alla ricostruzione dei fatti e alla loro qualificazione giuridica, va evidenziato che tale accertamento non risulta condizionato in modo decisivo dal mancato sequestro della sostanza stupefacente (qualora si pervenga per via indiretta, sulla base di altri elementi di prova, alla individuazione di un significativo dato ponderale;
Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391 - 01). È comunque necessaria «un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena» (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01). In quanto accertamento di fatto, esso è sottratto al sindacato di legittimità, ove esso sia restituito con motivazione non viziata. 4.2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che le sentenze di merito abbiano dato compiuta motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio. Va detto – come premessa generale – che il fatto che CO EO abbia 10 dichiarato di non riconoscere BR FR non sovverte la concludenza degli elementi probatori valorizzati in sede di merito. Ciò in ragione del fatto – che in modo argomentato, non manifestamente illogico e non efficacemente confutato nel ricorso (con valutazione che, dunque, risulta insindacabile in questa sede) – la Corte territoriale ha evidenziato la scarsa credibilità di CO EO, cui si ascrive un contegno dichiarativo selettivo, avendo egli evitato «accuratamente di fare menzione di qualsivoglia soggetto calabrese tra i fornitori del gruppo» (sentenza di secondo grado, pag. 35), tanto da indurre a ritenere – proprio con riferimento a FR - «lampante e quasi sfrontata» la reticenza di EO (sentenza di secondo grado, pag. 35). Nemmeno risulta fondata la doglianza relativa alla mancata acquisizione dei tabulati telefonici di NN ON. Le risultanze dei tabulati – e gli elementi che consentono di localizzare la posizione del dichiarante, a riscontro delle sue dichiarazioni – sono ampiamente citati nella sentenza di primo grado, che trae quelle informazioni dall’annotazione di polizia giudiziaria. Ne discende l’infondatezza del rilievo del ricorrente: infatti, in sede di giudizio abbreviato (rito che, in questo giudizio, è stato prescelto in sede di cognizione), sono utilizzabili le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, che facciano, in tutto od in parte, riferimento al contenuto di atti non ritualmente depositati dal pubblico ministero ex art. 416 cod. proc. pen. (così, con riferimento ai tabulati telefonici, Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011, Castiglioni, Rv. 250765 – 01); né il ricorrente allega che i riferimenti effettuati in sentenza alle risultanze dei tabulati telefonici siano state travisate dai giudici di merito. Sicché i riferimenti ai tabulati telefonici possono essere efficacemente utilizzati in chiave di riscontro alle dichiarazioni di NN ON. 4.2.1. Con riferimento al capo 1), la ricostruzione dei giudici di merito sarebbe illogica e le dichiarazioni di NN ON non riscontrate. Si tratta di motivo infondato. Il giudice di primo grado (sentenza di primo grado, pag. 9-11) e quello di secondo grado (pag. 99-101) hanno ricostruito in modo non illogico la transazione illecita: lo stupefacente – precedentemente consegnato da FR a NN ON – viene da questi trasportato in Vico Bensaia;
come avviene in molte occasioni, esso viene preso in carico da EO;
poco dopo, in vico Bensaia, sopraggiungono BR FR e AN LL che ricevono il prezzo della transazione, che OV CI ha prelevato presso l’abitazione di NA Di BL (come accertato in numerosi altri episodi illeciti). Tali scansioni sono ricostruite sulla base delle dichiarazioni di NN ON, riscontrate dalle videoriprese che consentono di documentare i movimenti dei vari protagonisti della vicenda. Il fatto che i movimenti dei vari 11 protagonisti della vicenda ricalchino lo schema consueto utilizzato per le consegne di droga (uso del medesimo luogo di occultamento dello stupefacente;
uso del medesimo luogo di custodia del danaro) costituisce un riscontro logico alle dichiarazioni di NN ON. Contrariamente a quanto eccepito in ricorso, le videoriprese costituiscono un riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia anche con riferimento all’identificazione. Se è vero che, in un primo passaggio dell’atto dichiarativo, NN ON afferma di non essere in grado di riconoscere FR e LL nelle immagini a lui mostrate (perché troppo piccole), è altrettanto vero che, nel successivo dispiegarsi della deposizione (trascritta nelle sentenze di merito), il dichiarante è in grado di individuare i predetti (come ricavabile dal fatto che ON, dopo aver evidenziato che le immagini erano piccole, è in grado di individuare il soggetto vicino a lui come “Totò” – ossia LL – e quello più in là come “Peppe”, ossia FR;
v. sentenza di primo grado, pag. 10). È da escludere che si sia trattato di violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (ipotesi che – oltre ad essere in contrasto con le dichiarazioni di ON – stride logicamente con la dinamica del fatto, considerato che risulta manifestamente illogica l’ipotesi di una cessione di modesta quantità che veda impegnati due venditori in una trasferta dalla Calabria a Messina). La qualità della sostanza stupefacente oggetto della transazione (cocaina) è attestata dalle dichiarazioni di ON e dal riscontro logico, costituito dal fatto che – in tutte le altre transazioni che vedono coinvolti FR e CI – l’oggetto della transazione è rappresentato proprio da cocaina. È da escludere pertanto la sussistenza del vizio denunciato. 4.2.2. Con riferimento al capo 2), la sentenza di primo grado (pag. 12-14) documenta – grazie alle videoriprese – una visita di FR e LL in vico Bensaia in data 28 dicembre 2019. L’identificazione è possibile, oltre che alla luce delle videoriprese, anche dal fatto che i due si sono recati a Messina con un’auto presa a noleggio (avendo gli inquirenti accertato che il noleggio era stato effettuato proprio da FR). Le dichiarazioni di ON – che collega quella visita alla necessità di FR e LL di ricevere il pagamento di una pregressa consegna – sono corroborate dalle immagini del sistema di videosorveglianza, che documentano che OV CI – dopo essere uscito da casa di NA Di BL (ove veniva custodito il denaro) – consegnava un involucro bianco a LL. Analoghi fatti vengono accertati – con il medesimo schema probatorio – per le giornate del 4 e del 5 gennaio 2020. L’identificazione di FR e LL è effettuata in modo non viziato sulla scorta delle videoriprese, dell’uso dell’auto presa a nolo da FR e sulla scorta delle dichiarazioni di ON. Queste ultime sarebbero ambigue, posto che, secondo il 12 ricorrente, egli avrebbe parlato solo di una “verosimile” transazione illecita. Il dato riferito è inesatto, posto che – se è vero che con riferimento al 28 dicembre 2019 – ON fa riferimento ad una verosimile transazione illecita avente ad oggetto sostanza stupefacente, è altrettanto vero che egli si esprime in termini netti con riferimento all’episodio del 5 gennaio 2020, evidentemente collegato a quello del 28 dicembre 2019. E si tratta di episodi che sono – ambedue – oggetto di contestazione al capo 2). Con riferimento a qualità, quantità della sostanza oggetto della transazione illecita e qualificazione giuridica del fatto, vale quanto osservato in chiusura del paragrafo 4.2.1. che precede. È da escludere pertanto la sussistenza del vizio motivazionale denunciato. 4.2.3. Con riferimento al capo 5), il ricorrente lamenta l’assenza di riscontri alle dichiarazioni di ON. Con riferimento a tale addebito, il giudice di primo grado (pag. 15-18), ripreso dalla sentenza della Corte territoriale, ha valorizzato le risultanze delle videoriprese, le dichiarazioni di ON e le risultanze emergenti dai tabulati di quest’ultimo. Sulla scorta di tali dati probatori i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che FR e LL abbiano incontrato a Messina CI che, prelevato un involucro a casa di NA Di BL (ove il gruppo custodiva il denaro), lo consegnava a LL;
il giorno successivo le videoriprese documentano la consegna di un’altra busta a ON che, poi, si recherà in Calabria (come documentato dai tabulati), per poi tornare in serata, consegnare qualcosa a OV CI;
a tale consegna segue poi un trasferimento ad opera di EO di un involucro nel rudere ove veniva custodito lo stupefacente. Le dichiarazioni di ON, che afferma di avere ricevuto denaro da consegnare ai fornitori calabresi, di essersi recato in Calabria incontrando FR e di avere poi riportato lo stupefacente a Messina, consegnandolo a CI trovano dunque adeguati riscontri (nelle videoriprese del giorno precedente – che documentano la presenza di FR e LL in vico Bensaia – e nei tabulati, che documentano il viaggio di ON sulla costa jonica calabrese). Le dichiarazioni di ON sono adeguatamente corroborate da riscontri (che – si ricorda – non devono necessariamente avere la consistenza di autonomi elementi di prova) e sono valorizzate in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito. Con riferimento a qualità, quantità della sostanza oggetto della transazione illecita e qualificazione giuridica del fatto, vale quanto osservato in chiusura del paragrafo 4.2.1. che precede. È da escludere pertanto la sussistenza del vizio di motivazione denunciato. 13 4.2.4. Con riferimento al capo 8), il ricorrente lamenta “l’insufficienza dei dati di prova”, rappresentati unicamente dalle videoriprese. Il motivo è infondato. I giudici di merito valorizzano in modo congruo le videoriprese, evidenziando come BR FR e LL AN abbiano incontrato OV CI e come le videoriprese documentino che LL – che accompagnava FR – teneva in mano un involucro bianco, subito prima di entrare in casa di CI;
subito dopo le videoriprese documentano la manovra di EO, che si reca a casa di NA Di BL (ove veniva custodito il danaro), per uscirne con un pacchetto che egli porterà a casa di CI, ove erano ancora presenti FR e LL. Si tratta di dati probatori che non risultano travisati (aspetto nemmeno contestato dal ricorrente) e che risultano valutati in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito. È da escludere pertanto la sussistenza del vizio di motivazione denunciato. 4.2.5. Con riferimento al capo 16), valorizzando le dichiarazioni di ON, gli esiti delle videoriprese, le risultanze dei tabulati (che restituiscono spostamenti coerenti con le dichiarazioni del collaboratore) e le attività di intercettazione telefonica, i giudici di merito hanno ritenuto che, nella mattina dell’8 febbraio 2020, ON si sia recato a casa CI ricevendo da NA Di BL e RI OP del danaro;
si sia poi recato in Calabria, incontrando sulla costa jonica il ricorrente;
abbia in quel contesto ricevuto della cocaina da OF;
abbia trasportato la droga a Messina, sino a casa CI;
detta droga sia stata poi presa in consegna da EO che, in parte, l’ha poi ceduta a DA (sentenza di primo grado, pagg. 43-47). Dalla ricostruzione (sentenza di primo grado, pag. 26 e seg.) dell’addebito formulato a carico di EO e DA al capo 11) – ove si legge di una comunicazione tra i due avente ad oggetto la “bamba”, ossia la cocaina – i giudici di merito traggono, in modo non manifestamente illogico conferma del fatto che lo stupefacente consegnato da OF a ON è cocaina. Si lamenta che i contatti tra EO e DA non potrebbero costituire riscontro all’ipotesi d’accusa, considerato che essi potrebbero trovare autonoma spiegazione in ulteriori affari illeciti che coinvolgevano i due. Tale allegazione – per il vero declinata in modo quasi congetturale – non si confronta con il fatto che, tra le condotte di ON (che trasporta lo stupefacente) e i contatti tra EO e DA, vi è una stretta contiguità cronologica, che rende non illogica l’inferenza formulata dai giudici di merito. Si tratta dunque di motivazione non manifestamente illogica e correttamente recepita dai giudici di secondo grado. È da escludere pertanto la sussistenza del vizio denunciato. 4.2.6. Con riferimento al capo 17), la ricostruzione dei giudici di merito è 14 analoga. Anche in questo caso, vengono valorizzati le dichiarazioni di ON, corroborate dagli esiti delle videoriprese, di alcune intercettazioni telefoniche e un servizio di pedinamento. Sulla scorta di tali dati i giudici di merito hanno ritenuto che ON si sia recato in mattinata a casa di CI, incontrando RI OP che gli consegnò del denaro prelevato da casa di NA Di BL. Con quel denaro, ON si è recato in Calabria (pedinato dagli inquirenti sino ad Africo Nuovo, sulla costa jonica reggina); lì (non osservato dagli inquirenti) ON ha incontrato FR ricevendo sostanza stupefacente che, poi, è stata portata a Messina e consegnata a CI e EO (come documentato dalle videoriprese, che raffigurano ON scaricare l’auto e lasciare una busta davanti a casa di NA Di BL, che verrà poco dopo recuperata da CI); quest’ultimo è stato poi raggiunto da EO che ha quindi contattato DA, al quale ha ceduto la sostanza stupefacente che – come accertato trattando del capo 11) – è stata identificata in bamba, ossia cocaina (cfr. sentenza di primo grado, pag. 47-51 e pag. 26 e seg.). Anche in questo caso, la ricostruzione operata dai giudici di merito – con due sentenze che si integrano fra loro – non risulta manifestamente illogica. Anche in questo caso, il ricorrente contesta che i contatti tra EO e DA possano costituire riscontro all’ipotesi d’accusa. Anche con riferimento a tale addebito, si osserva che, tra le condotte di ON (che trasporta lo stupefacente) e i contatti tra EO e DA, è dato rilevare una stretta contiguità cronologica, che rende non illogica l’inferenza formulata dai giudici di merito. È da escludere pertanto la sussistenza del vizio denunciato. 4.2.7. Con riferimento al capo 22), la ricostruzione dei giudici di merito è analoga. Anche in questo caso, vengono valorizzate le dichiarazioni di ON, corroborate dalle risultanze dei tabulati telefonici. Le dichiarazioni di ON ricevono puntuale riscontro dai tabulati telefonici che documentano i suoi spostamenti in modo del tutto coerente al dato dichiarativo. Tali elementi di prova – secondo il conforme accertamento della Corte di appello e del giudice di primo grado – che documentano: una prima visita di ON a casa CI, per recuperare il denaro da NA Di BL per pagare lo stupefacente;
il successivo trasferimento di ON da Messina alla costa jonica della Calabria, e più precisamente a Bianco e, poi, a Gioiosa Jonica, vale a dire, in prossimità dei luoghi ove gravita FR;
tale trasferta – documentano i tabulati – è seguita da un rientro – quello stesso giorno – a Messina, ove ON viene «nuovamente ripreso in vico Bensaia, in compagnia di OV CI» (sentenza di primo grado, pag. 62-64). Anche in questo caso, la ricostruzione operata dai giudici di merito – con due sentenze che si integrano fra loro – non risulta manifestamente illogica. È da 15 escludere pertanto la sussistenza del vizio denunciato. 5. Terzo motivo di ricorso: sul reato associativo contestato al ricorrente Si tratta di motivo fondato. 5.1. Quanto reato associativo, va anzitutto evidenziato che la Corte territoriale ha valorizzato – con motivazione non manifestamente illogica – elementi sicuramente pertinenti per la dimostrazione dell’esistenza di un’associazione per delinquere dedita al narco traffico costituita da OV CI, i suoi familiari e gli stretti collaboratori (come CO EO e lo stesso NN ON): la Corte – come anticipato al considerato in diritto n. 1 – ha valorizzato i numerosi reati fine, la protrazione nel tempo delle condotte delittuose, il carattere organizzato dell’attività e il suo ripetersi secondo schemi operativi consolidati, l’esistenza di basi logistiche ove nascondere lo stupefacente e ove custodire il denaro, l’esistenza di una suddivisione di ruoli piuttosto chiara. Si tratta di dati su cui i giudici di merito hanno offerto una congrua motivazione che, del resto, nemmeno viene contestata dal ricorrente, che circoscrive la propria censura limitatamente ai profili che investono la sua partecipazione al sodalizio criminale (o all’elemento soggettivo del reato). 5.2. Venendo dunque al ricorso di BR FR, occorre osservare che – a quest’ultimo, in sede di merito – è stata attribuita la qualità di partecipe del sodalizio criminale in quanto stabile fornitore del sodalizio capeggiato da OV CI. Nelle sentenze di merito, infatti, si distingue la posizione degli imputati ritenuti partecipi al c.d. nucleo ristretto dell’associazione (tra gli altri, primariamente, OV CI, i familiari di questi e NN ON e CO EO) e quelle di altri soggetti. In primo grado, si era ritenuta l’esistenza di un vincolo associativo con riferimento alle figure degli “stabili fornitori” del sodalizio e con riferimento alle figure degli “stabili acquirenti” (o “pusher dell’associazione”). Nella sentenza impugnata, invece, si è ritenuto che il ruolo di partecipe all’associazione per delinquere possa essere attribuito soltanto agli “stabili fornitori” (tra cui vengono considerati – oltre al ricorrente BR FR – i co- imputati AN LL, SC AL, NT DE RI, VE AI) e alcuni imputati cui la sentenza impugnata allude attribuendo loro la veste di “figure atipiche”, ma comunque partecipi del sodalizio (DE NE, che coadiuva il fornitore AL;
OL NE, NL IA, US Di MI IA, SA ON e LE OL). 5.3. Con riferimento alla attribuzione del ruolo di “partecipe” agli “stabili fornitori”, il Collegio ritiene di dover confermare l’orientamento recentemente 16 espresso da questa Corte che – avvertendo la necessità di distinguere la partecipazione ad un’associazione per delinquere dal concorso (eventuale) in uno o più reati (anche posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso) – ha declinato alcuni criteri utili ad orientare il giudizio. Si è così affermato che «il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi» (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, La Cava, Rv. 287375 - 01). 5.4. Le sentenze di merito – con un accertamento conforme nei due gradi – non si sono confrontate con il suddetto principio di diritto. 5.4.1. Giova evidenziare che le due sentenze di merito hanno ritenuto dimostrato che il sodalizio criminale che faceva capo a OV CI poteva giovarsi di una pluralità di canali di approvvigionamento di sostanza stupefacente. La ricostruzione dei fatti ha infatti permesso di documentare l’esistenza di almeno cinque diversi canali di approvvigionamento: (i) un primo canale riferibile alle forniture garantite da BR FR e LL AN (gravitanti in Calabria, sulla costa jonica, nel territorio di San Luca), oggetto di contestazione ai capi 1-2-5-8-16-17-22 (le ultime tre, contestate al solo FR); (ii) un secondo canale riferibile alle forniture garantite da AI e RI (gravitanti in Calabria, nel territorio fra Africo e Melito Porto Salvo, coadiuvati da AL IC) e oggetto di contestazione ai capi 12-89-100-104 (tutte contestate a AI, mentre a RI è ascritto il concorso nelle sole forniture contestate ai capi 12 e 100); (iii) un terzo canale, riferibile alle forniture garantite da SC AL (anch’egli calabrese, coadiuvato sul territorio messinese da DE NE) e oggetto di contestazione ai capi 80-94-107; (iv) un quarto canale riferibile ad approvvigionamenti garantiti da “fornitori catanesi” (si tratta delle forniture descritte ai capi 19-24-41, ascrivibili – tra gli altri – a IO RA e TE RA, ai quali non è contestato l’addebito associativo); (v) un quinto canale di approvvigionamento, riferibile ad alcune forniture 17 garantite al gruppo CI da OL NE (cui sono contestati i capi 69- 96-97-123). Con riferimento a quest’ultimo, è la stessa sentenza di merito a qualificare NE come figura “atipica” e intermedia, posto che alcune delle imputazioni appena evocate sono relative a cessioni che CI effettua in favore di NE (capi 69, 96, 123) e altre relative a cessioni da NE a CI (capo 97). Le sentenze di merito danno esplicitamente atto del fatto che non risultano collegamenti reciproci o rapporti tra detti canali di approvvigionamento, che risultano tra loro autonomi. 5.4.2. Si deve poi aggiungere che – in relazione a ciascuno di tali “canali di approvvigionamento” – le sentenze di merito permettono di registrare dati che si pongono logicamente in frizione con l’ipotesi dell’esistenza di un patto delinquenziale non limitato alle forniture di volta in volta concordate, bensì destinato a durare nel tempo, con proiezione dell’accordo a beneficio dell’operatività del sodalizio. Con riferimento al “primo canale” di approvvigionamento (il canale FR- LL), sono documentati rapporti di fornitura nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2019 e il 29 febbraio 2020 (in imputazione è scritto 2021, ma – come emerge dalla motivazione della sentenza relativa a tale addebito – si tratta di errore materiale, posto che l’anno 2021 non è bisestile e che gli elementi di prova valorizzati in sede di merito fanno riferimento all’anno 2020). Si tratta di un rapporto durato solo due mesi e mezzo, che, dunque, ha un punto di inizio e, soprattutto, ha un preciso punto terminale. Con riferimento al “secondo canale” di approvvigionamento (il canale AI-RI), le sentenze di merito documentano una prima fornitura a gennaio 2020 (capo 12), seguita da sei mesi di assenza di contatti;
vengono poi documentati tre ulteriori episodi (capi 89-100-104), consumati nel breve volgere di due settimane (tra il 21 luglio e il 3 agosto 2020). La perdurante sospensione dei contatti per sei mesi è un dato che si pone in controtendenza rispetto all’ipotesi di una perdurante affectio;
soprattutto, risulta in frizione logica con l’ipotesi dell’esistenza di un vincolo associativo il fatto che – dopo le tre forniture dell’estate del 2020 – non siano più documentati episodi di approvvigionamento ascrivibili a AI e RI, pur essendo perdurate oltre le indagini. Con riferimento al “terzo canale” di approvvigionamento (il canale AL- NE), si tratta di tre episodi di fornitura, ascritti ad AL tra il 18 luglio 2020 e il 9 agosto 2020. 5.4.3. Dalle sentenze di merito, dunque, emerge un accertamento di fatto che restituisce l’immagine di singole forniture, consumate in un lasso di tempo che – per ciascun fornitore – è piuttosto circoscritto, talora intervallato da periodi di 18 assenza di rapporti. A ciò si aggiunga che i canali di approvvigionamento che qui vengono in considerazione – oltre a risultare tra loro autonomi – sono talora protagonisti di vicende che, cronologicamente, si sovrappongono tra loro nel tempo. Va poi evidenziato che – seppure le sentenze di merito diano conto con motivazione non illogica che si è trattato di approvvigionamenti di una certa rilevanza (non trattandosi certamente di transazioni relative a quantitativi di modesta entità) – nemmeno è noto il dato quantitativo delle singole forniture. Né le sentenze di merito affrontano il tema relativo all’essenzialità o alla rilevanza di dette forniture non tanto per la consumazione delle singole transazioni illecite, ma per la persistenza del sodalizio criminale. 5.4.4. Tutti i predetti aspetti si pongono in irrimediabile frizione logica con la dimostrazione dell’esistenza di un vincolo di stabile fornitura, destinato a proiettarsi oltre la singola transazione illecita, a beneficio della persistenza del sodalizio. Infatti, gli elementi probatori valorizzati dalle sentenze di merito non permettono – già sul piano logico – di ritenere dimostrato che le singole forniture «per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica» abbiano assunto un rilievo tale per cui l’interruzione della relazione commerciale tra fornitore e gruppo associato acquirente «comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio» (per evocare la già citata Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, La Cava, Rv. 287375 – 01). Del resto, non si può trascurare che – dopo l’interruzione dei rapporti tra i vari fornitori e il gruppo CI – l’attività del sodalizio è perdurata e che – con specifico riguardo alla posizione di FR – la posizione di quest’ultimo è stata presto surrogata, senza che il gruppo CI abbia registrato particolari fibrillazioni. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamente all’affermazione di responsabilità penale per il reato associativo contestato al capo 164), non avendo i giudici di merito dimostrato che BR FR abbia commesso il fatto. L’annullamento può essere disposto senza rinvio, posto che i giudici di merito hanno valutato tutto il materiale probatorio disponibile, sicché un eventuale rinvio al giudice di merito non potrebbe comunque colmare il deficit probatorio utile a soddisfare lo standard probatorio richiesto dalla citata Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, La Cava, Rv. 287375 – 01). 6. Quarto motivo: sul trattamento sanzionatorio Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione su: 19 determinazione della pena per il reato più grave;
diniego delle circostanze attenuanti generiche;
determinazione della misura degli aumenti per la continuazione con i reati satellite. Con riferimento alla questione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la censura è del tutto a-specifica. Il ricorrente, a ben vedere, non indica alcun vizio della motivazione della Corte territoriale, limitandosi ad evidenziare che quest’ultima avrebbe stigmatizzato l’assenza di segni di resipiscenza o di dissociazione con una argomentazione che «non appare convincente», considerato che altri imputati, anch’essi non dissociatisi dal contesto delinquenziale, hanno visto riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Ma si tratta di un motivo a-specifico, come tale inammissibile in sede di legittimità, risultando adeguata la motivazione della Corte territoriale che – a fronte di una persona nemmeno incensurata – ha rilevato l’inesistenza di elementi positivi, presenti, concomitanti o successivi ai fatti per cui si procede, capaci di giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (ed essendo evidentemente irrilevanti le decisioni assunte con riferimento ad altri imputati, in diversa posizione processuale). Con riferimento alle residue censure sul trattamento sanzionatorio, si evidenzia che l’annullamento della sentenza per il reato più grave che compone il cumulo giuridico impone comunque la trasmissione degli atti al giudice di merito per la rideterminazione della pena per il reato più grave e la misura degli aumenti per i reati satellite. Sicché le relative doglianze risultano assorbite dalla presente decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BR FR limitatamente al capo 164 per non avere commesso il fatto. Rigetta nel resto il ricorso. Rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso il 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ND LE RL Di TE