Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2016, n. 27975
CASS
Sentenza 16 giugno 2016

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Massime1

L'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., si estende anche al caso in cui la richiesta abbia ad oggetto il mutamento delle modalità esecutive delle misure coercitive. (Fattispecie relativa alla modifica del luogo di esecuzione dell'obbligo di dimora).

Commentario1

  • 1Art. 283 - Divieto e obbligo di dimora
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2016, n. 27975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27975
Data del deposito : 16 giugno 2016

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