Sentenza 16 giugno 2016
Massime • 1
L'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., si estende anche al caso in cui la richiesta abbia ad oggetto il mutamento delle modalità esecutive delle misure coercitive. (Fattispecie relativa alla modifica del luogo di esecuzione dell'obbligo di dimora).
Commentario • 1
- 1. Art. 283 - Divieto e obbligo di dimorahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2016, n. 27975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27975 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2016 |
Testo completo
27 9 7 5/ 1 6 75 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Anna Petruzzellis - Presidente - N. sent. sez.929 Anna Criscuolo CC 16/06/2016 Orlando Villoni - Relatore - N. R.G. 20813/2016 Emilia Anna Giordano Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova avverso l'ordinanza n. 146/16 Tribunale del Riesame di Brescia del 19/04/2016 nel procedimento a carico di RI IA e altri esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa F. Marinelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Brescia ha respinto d. 1 l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova avverso quella del 26/10/2015 con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva parzialmente accolto la richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di RI IA, fatta segno dell'obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla P.G. in luogo di quella in carcere invocata dal PM, per le ipotesi di concorso nei reati di estorsione continuata e aggravata (artt. 81 cpv., 110, 112, 629, commi 1 e 2, 628 comma 3 n. 1 e n.
3-quater cod. pen., capo A dell'imputazione provvi- soria) e rapina aggravata (artt. 110, 112 comma 1 n. 4, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., capo B). La decisione è stata adottata a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di Cassazione di precedente pronunzia di rigetto dell'appello del PM di analogo contenuto. Preso atto dei rilievi contenuti nella sentenza rescindente, il Tribunale ha però confermato le pregresse valutazioni ribadendo, quanto alla tipologia della misura applicata, che la giovane età dell'indagata, il modesto precedente penale a suo carico e la corretta condotta mantenuta dal momento di applicazione in avanti, unitamente all'ammissione degli addebiti intervenuta all'esito di un incidente pro- batorio, dimostrano l'adeguatezza di quella disposta dal GIP. Incidentalmente, il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal PM avverso la modifica del luogo di esecuzione dell'obbligo di dimo- ra autorizzato dal GIP per contrasto con il disposto dell'art. 299, comma 3 cod. proc. pen. e con l'obbligo di preventiva notifica alla parte offesa dell'istanza volta a conseguirlo.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero appellante, che deduce violazione di legge in relazione al principio di preclusione derivante dallo annullamento con rinvio nonché carenza, contraddittorietà ed illogicità della mo- tivazione in relazione alle evidenze probatorie, alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata all'indagata. Il PM ricorrente deduce in particolare che: a) il Tribunale ha omesso di pronunciarsi in maniera specifica sull'eccezione : preliminare formulata avverso l'ordinanza che ha modificato il luogo di esecuzio- ne della misura dell'obbligo di dimora di cui all'art. 283 cod. proc. pen., violando il principio di preclusione e l'obbligo di provvedere uniformandosi alla sentenza di annullamento ai sensi dell'art. 623, comma 1 lett. a) cod. proc. pen. ed inoltre che la pronuncia contrasta nel merito con l'art. 299, comma 3 cod. proc. pen., il quale contrariamente a quanto statuito dal Tribunale - riguarda anche le mo- dalità di esecuzione della misura in concreto applicata;
2 b) il Tribunale ha errato nel ritenere preclusa la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari ravvisate in sede gene- tica del pericolo di fuga e della reiterazione del reato, soffermandosi sul mero profilo dell'adeguatezza delle misure in vigore. Secondo il ricorrente si è, infatti, al cospetto di un'ulteriore violazione dell'art. 623 cod. pen., risultando sottratti all'imposto nuovo accertamento rilevanti profili quali la natura di soggetto senza fissa dimora dell'indagata, la carenza di stabili collegamenti familiari e/o sociali con il territorio nazionale, la circostanza che la stessa è solita dimorare presso ricoveri di fortuna, il possesso di validi titoli per l'espatrio, il carattere fittizio delle dichiarazioni fornite riguardo alla sua residenza anagrafica, le false dichiarazioni rese al momento dell'arresto circa un supposto stato di gravidanza;
c) il Tribunale ha, infine, omesso di valutare la conciliabilità delle misure appli- cate con l'altissimo pericolo di recidiva manifestato dall'indagata, quanto meno sotto forma di rischio di commissione di gravi delitti con l'uso di violenza perso- nale nei confronti della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La prima doglianza formulata dal PM ricorrente che occorre prendere in con- siderazione riguarda l'esame, asseritamente omesso da parte del Tribunale, della eccezione preliminare di nullità dell'ordinanza con cui il GIP di Mantova ha dispo- sto la modifica del luogo di esecuzione della misura del divieto di dimora imposto all'indagata in violazione dell'art. 299, comma 3 cod. proc. pen. e della proce- dura di contraddittorio (cartolare) ivi previsto a tutela della persona offesa, assi- curato dalla preventiva notifica a quest'ultima, a pena d'inammissibilità, della relativa istanza. Posta in questi termini, la censura si rivela infondata, perché il Tribunale ha debitamente preso in considerazione tale profilo, non incorrendo quindi nella vio- lazione dell'art. 627 cod. proc. pen., dichiarando inammissibile l'impugnazione del PM. Il motivo dell'inammissibilità è stato, però, individuato nel fatto che, secondo il Tribunale bresciano, l'art. 299, comma 3 cod. proc. pen. troverebbe applicazione solo nei casi di istanza difensiva volta ad ottenere la revoca o la sostituzione 3 della misura cautelare applicata e non in quelli di semplice modifica delle moda- lità esecutive della misura stessa. Sotto tale profilo, la censura del PM coglie, invece, nel segno, atteso che tale interpretazione si pone in contrasto con la ratio stessa delle modifiche apportate ai commi 3 e 4-bis dell'art. 299 cod. proc. pen. con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante conversione con modificazioni del d.l. 14 agosto 2013, n. 93. Come già statuito da questa Corte di Cassazione in altra decisione intervenuta sul tema, l'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato in caso di richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui agli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen., prevista sia durante la fase delle indagini preliminari (art. 299, comma 3) che dopo la loro conclusione (art. 299, comma 4-bis), trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'imputato chieda l'applicazione della misura 'con modalità meno gravose', non solo in ra- gione dell'oggettivo collegamento logico - sistematico tra il primo ed il secondo in-ciso della disposizione di cui al citato comma 4-bis, ma anche in conside- razione (...) della ratio della previsione normativa e della particolare estensione degli oneri informativi stabiliti in favore della vittima di determinate fattispecie incriminatrici dalla normativa europea ed internazionale cui le norme interne hanno inteso dare attuazione> (Sez. 6 n. 6717 del 05/02/2015, M.L.). Uno specifico obbligo d'informativa alla persona offesa ed ai servizi socio- assistenziali, è del resto stabilito anche in relazione all'adozione dei conseguenti provvedimenti estintivi o modificativi delle misure cautelari emessi dal giudice ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 299 cod proc. pen. La predetta pronuncia ha anche ricordato che lo scopo principale di dette pre- visioni è quello di rendere partecipe la vittima di determinate tipologie di reato dell'evoluzione della posizione cautelare dell'indagato, ovvero dell'imputato, con- sentendole di presentare, entro un breve lasso temporale, memorie ai sensi dello art. 121 cod. proc. pen., al fine di offrire all'autorità giudiziaria procedente la co- noscenza di ulteriori elementi di valutazione pertinenti all'oggetto della richiesta e garantire in tal modo la possibilità di instaurare un adeguato contraddittorio con la vittima del reato all'interno dell'incidente cautelare> e che la novella legi- slativa ha rappresentato l'attuazione nell'ordinamento interno di obblighi imposti da una Direttiva dell'Unione europea (direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sostitutiva della decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale) nonché da una convenzione internazionale (Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 4 donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la L. 27 giugno 2013, n. 77). A tali condivisibili considerazioni è dato aggiungere che la garanzia della vitti- ma di essere tempestivamente informata dello stato del procedimento cautelare trova fondamento anche in esigenze di tutela della sua incolumità, come del resto espressamente previsto dall'art. 6 parr. 5 e 6 della citata Direttiva, che consente di derogarvi solo nel caso in cui la notifica comporti un rischio concreto di danno per l'autore del reato. Sarebbe, infatti, difficile sostenere, per fare un esempio direttamente appli- cabile al caso in esame, che l'interlocuzione con la vittima debba intervenire solo in caso di revoca della misura dell'obbligo di dimora e non invece di modifica del luogo di esecuzione in ipotesi individuato nella stessa località o in altra prossima a quella in cui la parte offesa dimora. La concorrente e pregnante finalità di tutela dell'incolumità fisica della persona offesa permette, tuttavia, di individuare una deroga al rispetto della previsione, nel senso che nei casi di mera modifica delle modalità esecutive della misura che comporti un aumento di garanzia per la vittima, la notifica alla persona offesa potrà anche essere omessa. La possibilità di ravvisare tale deroga consente di svolgere, però, le seguenti considerazioni. Come è dato ricavare dall'ordinanza impugnata, il GIP ha disposto la modifica dell'obbligo di dimora (art. 283 cod. proc. pen.) e di quello di presentazione pe- riodica alla Polizia Giudiziaria (art. 282 cod. proc. pen.) dal Comune di Marmirolo (Mn) a quello di Mantova;
risulta, inoltre, dallo stesso ricorso del PM nonché dall'incarto processuale: a) che i fatti costituenti oggetto delle imputazioni provvisorie sono per lo più avvenuti in Marmirolo;
b) che in tale Comune risiede la parte offesa, CR NO. Ne consegue che la disposta modifica delle modalità di esecuzione delle citate misure si è tradotta nei fatti in un aumento di garanzia per le ragioni di tutela della persona offesa, non esplicando evidentemente alcun rilievo la circostanza (di fatto) allegata dal PM ricorrente secondo cui l'indagata risulterebbe sprovvista di stabile dimora tanto in Mantova come in qualunque altro Comune del territorio nazionale. Nella prospettiva ora indicata è, allora, necessario chiedersi quale sia il concre- to interesse perseguito dal PM ricorrente (art. 591 lett. a] seconda ipotesi cod. proc. pen. pen.), in assenza del quale come rilevato anche dal Tribunale va dichiarato inammissibile. e ancorché per ragioni non condivisibili (pag. 6 ordinanza) - il suo ricorso sul punto 5 3. Le restanti censure articolate dal ricorrente risultano, invece, infondate, poiché il Tribunale ha operato le sue valutazioni in ordine ai vari punti indicati dalla sentenza rescindente di annullamento con rinvio. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto di pronunciarsi sui profili del pericolo di fuga e del pericolo di recidiva dell'indagata mediante rinvio alle argomentazioni svolte dal GIP nell'ordinanza genetica. Pronunziandosi, inoltre, più diffusamente in punto adeguatezza e proporzio- nalità delle due misure cautelari applicate congiuntamente all'indagata, ha osser- vato come il complessivo comportamento post factum dalla stessa tenuto, im- mune da violazioni delle prescrizioni impostele nonché il suo atteggiamento processuale, ispirato a resipiscenza tradottasi nell'ammissione degli addebiti nell'ambito di una procedura d'incidente probatorio, rende non solo propor- zionato il regime cautelare in atto ma di fatto insussistenti i pericoli paventati dal rappresentante dell'accusa ricorrente. Trattasi di valutazioni pertinenti ai dati processuali dianzi esposti e congrue ri- spetto al relativo significato, come tali immuni da censure di ordine logico.
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Roma, 16/06/2016 Il consigliere estensor Il Presidente Orlando Villon Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 6