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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1550/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/04/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
INNOCENTE ALFIO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5671/2019 depositato il 23/09/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 965/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 11 e pubblicata il 20/02/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150035459321 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello tempestivo è dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo avverso la sentenza in epigrafe che la vedeva soccombente nella causa intentata dalla Società contribuente in seguito alla notifica di una cartella di pagamento n. 296 2015 00354593 21, per IVA 2011, che nasceva da un accertamento automatizzato 36 bis D.P.R. 600/73 effettuato sul modello Unico società di persone 2012 - anno di imposta
2011- in esito al quale veniva disconosciuto il credito IVA derivante dalla dichiarazione precedente (Mod. unico 2011 anno di imposta 2010); nel 2010 la dichiarazione era stata omessa;
successivamente aveva presentato dichiarazione integrativa del 22/09/2015.
Costituitasi l'Agenzia delle Entrate confermava la legittimità del proprio operato atteso che la dichiarazione per l'anno 2010 era stata presentata soltanto in data 22/09/2015, oltre qualunque termine che potesse consentire una corretta liquidazione;
pertanto, la stessa era da considerare omessa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, annullava l'atto impositivo e compensava le spese;
in condivisione di quanto le SS.UU. della Suprema Corte, aveva statuito con la sentenza n.17757/2016, favorevole alla società contribuente il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo di imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Nonostante la regolare notifica dell'appello, la società contribuente non si costituiva.
Fissata l'odierna udienza per la trattazione della causa, udita l'estensione del relatore Ed esaminate le conclusioni della parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esaminati gli atti di causa, ritiene che le motivazioni a sostegno del gravame siano fondate e pertanto debbano essere accolte.
Questo Collegio osserva che pur condividendo il principio giuridico contenuto nella invocata sentenza della
Suprema Corte a SS.U. n. n. 17757/16, probabilmente è stato trascurato, in prime cure, che fosse fornita la prova della spettanza del credito, non essendo sufficiente la mera indicazione del credito in dichiarazione;
precisando la Corte che incombe sul contribuente, il quale invoca il riconoscimento di un credito d'imposta,
l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del medesimo e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa creditoria nella dichiarazione poiché il credito fiscale non nasce dalla dichiarazione, ma “dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo”, come motivato dall'Ufficio (conformi Cass., n. 6947/2014,
18427/2012; 10808/2012). Sulla scorta di tale indicazione il giudice tributario deve valutare i fatti costitutivi della domanda giudiziale, i quali devono, in ogni modo, essere provati dal contribuente puntualmente, pena il rigetto dell'atto introduttivo del giudizio, come avrebbe dovuto essere disposto già dalla Commissione
Tributaria provinciale di Palermo.
Pertanto, la sentenza gravata viene integralmente riformata con il rigetto del ricorso originario e la conferma dell'atto impositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 220,00#, per il primo grado ed € 380,00# per il presente, oltre oneri ed accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Palermo, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Palermo ed in riforma la sentenza gravata, rigetta il ricorso originario per quanto di ragione.
Condanna la società soccombente, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio liquidate come in motivazione, oltre oneri ed accessori se dovuti.
Palermo 22/04/2024.
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/04/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
INNOCENTE ALFIO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5671/2019 depositato il 23/09/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 965/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 11 e pubblicata il 20/02/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150035459321 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello tempestivo è dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo avverso la sentenza in epigrafe che la vedeva soccombente nella causa intentata dalla Società contribuente in seguito alla notifica di una cartella di pagamento n. 296 2015 00354593 21, per IVA 2011, che nasceva da un accertamento automatizzato 36 bis D.P.R. 600/73 effettuato sul modello Unico società di persone 2012 - anno di imposta
2011- in esito al quale veniva disconosciuto il credito IVA derivante dalla dichiarazione precedente (Mod. unico 2011 anno di imposta 2010); nel 2010 la dichiarazione era stata omessa;
successivamente aveva presentato dichiarazione integrativa del 22/09/2015.
Costituitasi l'Agenzia delle Entrate confermava la legittimità del proprio operato atteso che la dichiarazione per l'anno 2010 era stata presentata soltanto in data 22/09/2015, oltre qualunque termine che potesse consentire una corretta liquidazione;
pertanto, la stessa era da considerare omessa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, annullava l'atto impositivo e compensava le spese;
in condivisione di quanto le SS.UU. della Suprema Corte, aveva statuito con la sentenza n.17757/2016, favorevole alla società contribuente il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo di imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Nonostante la regolare notifica dell'appello, la società contribuente non si costituiva.
Fissata l'odierna udienza per la trattazione della causa, udita l'estensione del relatore Ed esaminate le conclusioni della parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esaminati gli atti di causa, ritiene che le motivazioni a sostegno del gravame siano fondate e pertanto debbano essere accolte.
Questo Collegio osserva che pur condividendo il principio giuridico contenuto nella invocata sentenza della
Suprema Corte a SS.U. n. n. 17757/16, probabilmente è stato trascurato, in prime cure, che fosse fornita la prova della spettanza del credito, non essendo sufficiente la mera indicazione del credito in dichiarazione;
precisando la Corte che incombe sul contribuente, il quale invoca il riconoscimento di un credito d'imposta,
l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del medesimo e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa creditoria nella dichiarazione poiché il credito fiscale non nasce dalla dichiarazione, ma “dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo”, come motivato dall'Ufficio (conformi Cass., n. 6947/2014,
18427/2012; 10808/2012). Sulla scorta di tale indicazione il giudice tributario deve valutare i fatti costitutivi della domanda giudiziale, i quali devono, in ogni modo, essere provati dal contribuente puntualmente, pena il rigetto dell'atto introduttivo del giudizio, come avrebbe dovuto essere disposto già dalla Commissione
Tributaria provinciale di Palermo.
Pertanto, la sentenza gravata viene integralmente riformata con il rigetto del ricorso originario e la conferma dell'atto impositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 220,00#, per il primo grado ed € 380,00# per il presente, oltre oneri ed accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Palermo, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Palermo ed in riforma la sentenza gravata, rigetta il ricorso originario per quanto di ragione.
Condanna la società soccombente, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio liquidate come in motivazione, oltre oneri ed accessori se dovuti.
Palermo 22/04/2024.
Il Relatore Il Presidente