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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2202 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
AC IN, 13, (Cod. Fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo C.F._1
Gigliotti, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rende C.F._2 alla Via Giuseppe Verdi n. 33/A in virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._3
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: ripetizione di indebito/azione di accertamento negativo
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: Accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo della sig.ra di Parte_1 restituire all le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal CP_1
1/07/2021 e fino al 30/06/2023, per un importo pari ad Euro 12.585,48, stante l'irripetibilità dell'indebito assistenziale percepito in buona fede e sulla base del legittimo affidamento ingenerato dalla condotta dell nonché stante la persistenza dei requisiti sanitari nel periodo considerato, e, CP_1 in ogni caso, per le ragioni esposte con il presente atto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' al fine di resistere al ricorso instando CP_1 per il suo rigetto per infondatezza.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Valga premettere che la ricorrente, titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal marzo
2018, è stata sottoposta a visita di revisione sanitaria in data 21.6.2021 all'esito della quale, come da allegato verbale, la competente commissione medica ha riconosciuto l'interessata < con Pt_2
TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71> senza confermare, come avvenuto invece nelle precedenti visite di revisione, la sussistenza dei requisiti sanitari fondanti il diritto all'indennità di accompagnamento (si vedano i verbali delle precedenti visite dell'11.7.2019 e del 4.3.2020 all'esito delle quali la ricorrente era stata riconosciuta permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)).
Operata questa premessa, si rileva che l'indebito per cui è causa ha ad oggetto i ratei di indennità di accompagnamento percepiti dal luglio 2021 al giugno 2023, divenuti indebiti in seguito alla visita di revisione di mancata conferma del requisito sanitario.
Invero, con provvedimento del 31.5.2023 l' ha richiesto alla ricorrente la restituzione dell'importo CP_1 di euro 12.585,48 quale somma indebitamente percepita nel periodo 1.7.2021/30.6.2023 a titolo di ratei della prestazione cat. INVCIV n. 07087181. L'istante contesta la ripetibilità delle somme siccome percepite in buona fede, dovendo tutelarsi il suo legittimo affidamento sulla spettanza delle somme e non essendo l'indebito imputabile alla sua condotta quanto all'errore dell'istituto.
Ciò posto, si osserva che è pacifico oltre che documentato che in sede di visita di revisione del
21.6.2021, il requisito sanitario utile per fruire dell'indennità di accompagnamento non è stato ritenuto più sussistente e che parte ricorrente non ha inteso introdurre giudizio ex art. 445 bis c.p.c. nel termine di cui all'art. 42, c. 3^ L. 326/03 pur avendone avuto piena cognizione.
Sul punto, tuttavia, valga osservare che Il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma
3, del d.l. n. 269 del 2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica; cfr. Cass.
Sez. L , Sentenza n. 26845 del 25/11/2020.
E' altresì pacifico che l' ha continuato, pur dopo la visita di revisione con esito di mancata CP_1 conferma del requisito sanitario, ad erogare la prestazione, pur in difetto del requisito sanitario, elemento costitutivo del diritto alla stessa.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Dato l'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della
S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass.
2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempi-mento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U.
18046/2010).
Avuto riguardo alla natura assistenziale della prestazione indebitamente erogata (indennita' di accompagnamento) oggetto di causa, si rileva che tali principi, espressi in materia di indebito previdenziale, si applicano anche all'indebito assistenziale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art.
2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare> (cfr. Cass. sez. L, sent. n. 4612/2006).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che nella specie parte ricorrente non contesta la natura indebita dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti nel periodo successivo alla visita di revisione, spostando l'indagine sul versante dell'irripetibilità delle somme percepite stante il suo stato soggettivo di buona fede ed essendo l'indebita erogazione avvenuta per errore imputabile all'istituto.
Sul punto, devono ritenersi indebitamente percepiti dalla ricorrente (e ripetibili) tutti i ratei di indennità di accompagnamento corrisposti dall' nel periodo successivo alla data della visita di verifica con CP_1 cui è stata accertata la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione assistenziale (mancata conferma del requisito sanitario integrante elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale).
Deve evidenziarsi anzitutto la inapplicabilità nel caso di specie della disciplina prevista dall'art. 52 L.
88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991. Tale disciplina invero è espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche (l'art. 52 fa riferimento a “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”) senza possibilità di applicazione analogica né estensiva – stante il carattere derogatorio dell'art. 2033
c.c. di disposizioni di questo genere (cfr. Cass. 6610/2005; Cass. 1446/2008).
La Corte Costituzionale (sentenza n. 264/2004) ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della
Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stessi limiti degli indebiti previdenziali, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione e non sussistendo un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, (in senso analogo v. anche C. Cost. n.
448/2000 sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260-265, della legge n. 662/1996 e dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento)._
Pertanto, deve affermarsi l'inapplicabilità della speciale e derogatoria disciplina dettata in materia di indebito pensionistico – invocata in ricorso – posto che nel caso di specie la prestazione indebita è di natura assistenziale;
invero non può essere messo in dubbio che l'istituto dell'indennità di accompagnamento si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che tale prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale e che ad essa, si applicano, pertanto, le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr., da ultimo, Cass. n. 24617/2022 in tema di indennità di frequenza).
L'orientamento della SC è ormai consolidato nel senso che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
In materia di indebito assistenziale, la Corte di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge;
le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui «Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita: «Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte»; si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v. Cass.
n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Pertanto, richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, nello specifico ambito delle prestazioni economiche di natura assistenziale - e così di quella corrisposta agli invalidi civili - la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate deve essere rinvenuta nella normativa appositamente dettata in materia;
mentre non può trovare applicazione in via analogica - e neppure in via di interpretazione estensiva, stante il carattere derogatorio, nei riguardi della generale norma civilistica di cui all'art. 2033 c.c., proprio delle disposizioni di questo genere in tema di ripetibilità dell'indebito - la specifica disciplina avente ad oggetto le pensioni, od altri trattamenti di natura previdenziale, quale è la disciplina dettata dall'art. 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, o dall'art. 38 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, o dall'art. 39, comma 1 della legge 28 dicembre
2001 n. 448 (Cass. 4 febbraio 2004 n. 2056, 18 agosto 2003 n. 12067, 26 aprile 2002 n. 6091; vedi altresì Ord. Corte Costituzionale 27 ottobre 2000 n. 448). Pertanto, in conformità alla giurisprudenza ora riportata, deve escludersi la possibilità di far riferimento nel caso di specie alla normativa, di carattere speciale invocata e contenuta nell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e nell'art. 1, comma 260 e segg., della legge n. 622 del 1996.
Ciò posto, può porsi in rilievo come la particolare disciplina normativa riguardante l'indebito assistenziale,
e la sua ripetibilità, deve essere ricercata, successivamente alla disposizione dell'art. 3 ter del D.L. 23 dicembre 1976 n. 850, convertito nella legge 21 febbraio 1977 n. 29 (che limitava l'effetto dell'eventuale revoca dei benefici di natura assistenziale, e quindi la ripetibilità del relativo indebito, ad epoca successiva al primo giorno del mese seguente la data del provvedimento di revoca, e che deve ritenersi implicitamente abrogata dalle disposizioni intervenute successivamente in materia, qui di seguito indicate:
v. cit. Cass. N. 2056/2004, 12607/2003, 6091/2002), nelle norme poste dall'art. 11, comma 4, della legge
24 dicembre 1993 n. 537, dall'art. 4, comma 3 ter, del D.L. 20 giugno 1996 n, 323 convertito in legge 8 agosto 1996 n. 425, e poi dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, dall'art. 52 della legge
27 dicembre 1998 n. 448. Disposizioni, queste, che attengono tutte ad ipotesi di insussistenza dei requisiti sanitari occorrenti per l'attribuzione delle prestazioni di natura assistenziale: insussistenza accertata, a mezzo delle visite mediche di revisione, in momento successivo a quello della originaria concessione, fondata appunto sulla presenza di determinate condizioni di invalidità. Le medesime disposizioni prevedono quindi la ripetibilità delle somme, così indebitamente attribuite, ove esse siano state versate - a seconda della vigenza delle diverse normative sopra indicate - successivamente alla data della riscontrata insussistenza dei requisiti sanitari, ovvero successivamente alla data della visita di verifica (così Cass. n.
19574/2004).
In termini conformi, Cass. n. 26096/2010, nel ritenere manifestamente infondato il ricorso proposto da percettrice di assegno di invalidità civile che aveva agito per l'accertamento dell'insussistenza del diritto CP_ dell' alla ripetizione della somma erogata a titolo di ratei di assegno di invalidità civile non dovuti a seguito di visita di revisione del 28.2.1996, in ordine al primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere erroneamente la Corte Territoriale ritenuto l'applicabilità retroattiva della disposizione di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, considerando ripetibili le somme erogate dopo la visita di revisione, in assenza di una immediata sospensione della relativa corresponsione e della consequenziale comunicazione, ha così affermato: La questione proposta col primo motivo del gravame è stata già affrontata da questa Corte, che, con la sentenza 14.10.2002 n. 14590, previo ampio esame della normativa susseguitasi a regolare gli effetti, sul piano temporale, delle visite di verifica dello stato di invalidità civile, ha precisato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi del D.L.
n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 bis, produce i suoi effetti (tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite) dalla data della visita sanitaria di verifica, mentre la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. La stessa sentenza ha rilevato che il citato D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 bis, non si discosta sostanzialmente dal precedente del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 5, comma 5, richiamato dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3 (in termini sostanzialmente analoghi si era già pronunciata Cass. sez. lav., 26.4.2002 n. 6091, secondo cui non può rilevare, al fine di escludere la ripetizione, il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, obbligo che rileva all'interno della pubblica amministrazione;
ed in senso conforme, v. altresì Cass. sez. lav., 15.11.2001
n. 14212; Cass. sez. lav., 18.8.2003 n. 12067;
Cass. sez. lav., 1.9.2003 n. 12759). In base a questi principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, il primo motivo del ricorso non può trovare accoglimento.
Co Ulteriormente, in fattispecie analoga a quella per cui è causa, la (con sentenza n. 26162/2016) nell'affrontare la questione relativa alla ripetibilità delle somme erogate a titolo di assegno mensile di assistenza in caso di revoca della stessa prestazione per carenza del requisito sanitario ed in particolare la ripetibilità delle somme percepite tra il momento della verifica della suddetta carenza, per effetto della visita medica all'uopo effettuata, ed il formale provvedimento di revoca della provvidenza comunicato dall'ente erogatore al soggetto interessato, ha cassato la sentenza con cui la Corte di Appello aveva sostenuto che solo il provvedimento espresso che dispone la soppressione o la sospensione dei pagamenti, portato a conoscenza dell'interessato, segna il limite della ripetibilità, rimanendo al contrario irripetibili le somme percepite fino alla comunicazione che segue alla visita medica di verifica della condizione sanitaria necessaria per il mantenimento del beneficio.
Nell'accogliere il ricorso dell' (che reclamava il diritto alla ripetizione delle somme erogate della CP_1 prestazione, risultata indebita, sin dalla data della visita sanitaria di verifica e precisava che la mancata adozione in via immediata della sospensione della prestazione, con la conseguente formazione dell'indebito, non implicasse che la revoca operi da una data successiva a quella della stessa visita medica in cui è stata accertata l'insussistenza di una delle condizioni di legge per il diritto alla fruizione della CP_ provvidenza) ha così affermato: Il ricorso è fondato. Invero, ha ragione l a sostenere che il diritto alla ripetizione delle somme erogate nel lasso di tempo trascorso tra la data della visita medica, in cui fu accertata l'insussistenza della condizione sanitaria, e quella del formale provvedimento di comunicazione della revoca della prestazione decorre dal momento di formazione dell'indebito (art. 2033 c.c.), coincidente con quello dell'accertamento sanitario comportante il venir meno di uno degli elementi costitutivi della domanda e non con quello della sua successiva comunicazione, come affermato dalla
Corte d'appello in riforma della prima decisione. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 16260 del
29/10/2003) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n.
537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998 ) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto
l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a Cass. sez. lav. n. 6091 del
26/4/2002) Infatti, il comma 3-ter dell'art. 4 (verifica dello stato di invalidità civile) del D.L. n. 323/1996, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del
Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. 2 A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n.
26096 del 23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica";
e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica."
In applicazione di tali consolidati principi, rilevato che non si configura alcun affidamento meritevole di tutela, posto che la conoscenza del verbale di revisione e di mancata conferma del requisito sanitario comporta la consapevolezza del percettore della prestazione in merito alla non spettanza della stessa, deve affermarsi la piena ripetibilità da parte dell' dei ratei di indennità di accompagnamento erogati per il CP_1 periodo successivo alla data della visita di verifica che, pertanto, la ricorrente è tenuta a restituire.
Tanto ritenuto, si evidenzia ulteriormente che la Corte di Cassazione ha affermato che: “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art.
2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle presta-zioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (cfr. Cass. 6610/2005, v. Corte
Cost. n.448 del 2000).
Né rileva, pertanto, che nel caso di specie non c'è stata la sospensione immediata dei pagamenti, né è stato notificato il provvedimento di revoca entro 90 giorni, alla luce del costante e consolidato orientamento della SC (n. 18922/02; conf. 2056/2004, 20992/2004) secondo cui “Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi pronta-mente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto dell'amministrazione di ripetere i ratei dell'indennità di accompagnamento corrisposti nel periodo intercorrente tra la visita di revisione e la comunicazione del decreto di revoca, facendo derivare tale effetto dalla inosservanza, da parte dell'amministrazione, di termini stabiliti dalla legge al solo fine di disciplinare lo svolgimento del procedi-mento di revoca ed aventi, quindi, natura organizzatoria e procedimentale e non anche sostanziale).
La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, l'art. 4 della L. n. 425 del 1996, nel disciplinare compiutamente la materia delle verifiche sanitarie, stabilendo il termine unico di novanta giorni dalla data della visita di verifica per la revoca delle provvidenze economiche a decorrere della data della visita di verifica e abrogando espressamente la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 11 della L. n. 537 del 1993, ha fatto venir meno il fondamento legislativo della norma regolamentare di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 698/94 relativa alla sospensione cautelare dei pagamenti. Ne consegue che, essendo meramente ordinatorio, in mancanza di qualunque specificazione in merito, il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di revoca, legittimamente l'Amministrazione fa valere la pretesa restitutoria, per le somme indebitamente erogate, a "decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. n. 18299 del 24/12/02).
Ulteriormente, si osserva che la Corte ha già affermato che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dell'art. 11, comma 4, L. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter D.L. n. 323 del 1996, convertito in L. n. 537 del 1996, art. 37, comma 8 L. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, comma 5, D.P.R. n. 698 del
1994, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro limiti prefissati;
ne' il sistema normativo così interpreta-to può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta" (Cass. n.
16260 del 29/10/03).
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2202 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
AC IN, 13, (Cod. Fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo C.F._1
Gigliotti, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rende C.F._2 alla Via Giuseppe Verdi n. 33/A in virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._3
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: ripetizione di indebito/azione di accertamento negativo
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: Accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo della sig.ra di Parte_1 restituire all le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal CP_1
1/07/2021 e fino al 30/06/2023, per un importo pari ad Euro 12.585,48, stante l'irripetibilità dell'indebito assistenziale percepito in buona fede e sulla base del legittimo affidamento ingenerato dalla condotta dell nonché stante la persistenza dei requisiti sanitari nel periodo considerato, e, CP_1 in ogni caso, per le ragioni esposte con il presente atto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' al fine di resistere al ricorso instando CP_1 per il suo rigetto per infondatezza.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Valga premettere che la ricorrente, titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal marzo
2018, è stata sottoposta a visita di revisione sanitaria in data 21.6.2021 all'esito della quale, come da allegato verbale, la competente commissione medica ha riconosciuto l'interessata < con Pt_2
TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71> senza confermare, come avvenuto invece nelle precedenti visite di revisione, la sussistenza dei requisiti sanitari fondanti il diritto all'indennità di accompagnamento (si vedano i verbali delle precedenti visite dell'11.7.2019 e del 4.3.2020 all'esito delle quali la ricorrente era stata riconosciuta permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)).
Operata questa premessa, si rileva che l'indebito per cui è causa ha ad oggetto i ratei di indennità di accompagnamento percepiti dal luglio 2021 al giugno 2023, divenuti indebiti in seguito alla visita di revisione di mancata conferma del requisito sanitario.
Invero, con provvedimento del 31.5.2023 l' ha richiesto alla ricorrente la restituzione dell'importo CP_1 di euro 12.585,48 quale somma indebitamente percepita nel periodo 1.7.2021/30.6.2023 a titolo di ratei della prestazione cat. INVCIV n. 07087181. L'istante contesta la ripetibilità delle somme siccome percepite in buona fede, dovendo tutelarsi il suo legittimo affidamento sulla spettanza delle somme e non essendo l'indebito imputabile alla sua condotta quanto all'errore dell'istituto.
Ciò posto, si osserva che è pacifico oltre che documentato che in sede di visita di revisione del
21.6.2021, il requisito sanitario utile per fruire dell'indennità di accompagnamento non è stato ritenuto più sussistente e che parte ricorrente non ha inteso introdurre giudizio ex art. 445 bis c.p.c. nel termine di cui all'art. 42, c. 3^ L. 326/03 pur avendone avuto piena cognizione.
Sul punto, tuttavia, valga osservare che Il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma
3, del d.l. n. 269 del 2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica; cfr. Cass.
Sez. L , Sentenza n. 26845 del 25/11/2020.
E' altresì pacifico che l' ha continuato, pur dopo la visita di revisione con esito di mancata CP_1 conferma del requisito sanitario, ad erogare la prestazione, pur in difetto del requisito sanitario, elemento costitutivo del diritto alla stessa.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Dato l'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della
S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass.
2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempi-mento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U.
18046/2010).
Avuto riguardo alla natura assistenziale della prestazione indebitamente erogata (indennita' di accompagnamento) oggetto di causa, si rileva che tali principi, espressi in materia di indebito previdenziale, si applicano anche all'indebito assistenziale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art.
2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare> (cfr. Cass. sez. L, sent. n. 4612/2006).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che nella specie parte ricorrente non contesta la natura indebita dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti nel periodo successivo alla visita di revisione, spostando l'indagine sul versante dell'irripetibilità delle somme percepite stante il suo stato soggettivo di buona fede ed essendo l'indebita erogazione avvenuta per errore imputabile all'istituto.
Sul punto, devono ritenersi indebitamente percepiti dalla ricorrente (e ripetibili) tutti i ratei di indennità di accompagnamento corrisposti dall' nel periodo successivo alla data della visita di verifica con CP_1 cui è stata accertata la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione assistenziale (mancata conferma del requisito sanitario integrante elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale).
Deve evidenziarsi anzitutto la inapplicabilità nel caso di specie della disciplina prevista dall'art. 52 L.
88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991. Tale disciplina invero è espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche (l'art. 52 fa riferimento a “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”) senza possibilità di applicazione analogica né estensiva – stante il carattere derogatorio dell'art. 2033
c.c. di disposizioni di questo genere (cfr. Cass. 6610/2005; Cass. 1446/2008).
La Corte Costituzionale (sentenza n. 264/2004) ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della
Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stessi limiti degli indebiti previdenziali, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione e non sussistendo un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, (in senso analogo v. anche C. Cost. n.
448/2000 sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260-265, della legge n. 662/1996 e dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento)._
Pertanto, deve affermarsi l'inapplicabilità della speciale e derogatoria disciplina dettata in materia di indebito pensionistico – invocata in ricorso – posto che nel caso di specie la prestazione indebita è di natura assistenziale;
invero non può essere messo in dubbio che l'istituto dell'indennità di accompagnamento si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che tale prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale e che ad essa, si applicano, pertanto, le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr., da ultimo, Cass. n. 24617/2022 in tema di indennità di frequenza).
L'orientamento della SC è ormai consolidato nel senso che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
In materia di indebito assistenziale, la Corte di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge;
le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui «Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita: «Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte»; si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v. Cass.
n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Pertanto, richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, nello specifico ambito delle prestazioni economiche di natura assistenziale - e così di quella corrisposta agli invalidi civili - la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate deve essere rinvenuta nella normativa appositamente dettata in materia;
mentre non può trovare applicazione in via analogica - e neppure in via di interpretazione estensiva, stante il carattere derogatorio, nei riguardi della generale norma civilistica di cui all'art. 2033 c.c., proprio delle disposizioni di questo genere in tema di ripetibilità dell'indebito - la specifica disciplina avente ad oggetto le pensioni, od altri trattamenti di natura previdenziale, quale è la disciplina dettata dall'art. 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, o dall'art. 38 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, o dall'art. 39, comma 1 della legge 28 dicembre
2001 n. 448 (Cass. 4 febbraio 2004 n. 2056, 18 agosto 2003 n. 12067, 26 aprile 2002 n. 6091; vedi altresì Ord. Corte Costituzionale 27 ottobre 2000 n. 448). Pertanto, in conformità alla giurisprudenza ora riportata, deve escludersi la possibilità di far riferimento nel caso di specie alla normativa, di carattere speciale invocata e contenuta nell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e nell'art. 1, comma 260 e segg., della legge n. 622 del 1996.
Ciò posto, può porsi in rilievo come la particolare disciplina normativa riguardante l'indebito assistenziale,
e la sua ripetibilità, deve essere ricercata, successivamente alla disposizione dell'art. 3 ter del D.L. 23 dicembre 1976 n. 850, convertito nella legge 21 febbraio 1977 n. 29 (che limitava l'effetto dell'eventuale revoca dei benefici di natura assistenziale, e quindi la ripetibilità del relativo indebito, ad epoca successiva al primo giorno del mese seguente la data del provvedimento di revoca, e che deve ritenersi implicitamente abrogata dalle disposizioni intervenute successivamente in materia, qui di seguito indicate:
v. cit. Cass. N. 2056/2004, 12607/2003, 6091/2002), nelle norme poste dall'art. 11, comma 4, della legge
24 dicembre 1993 n. 537, dall'art. 4, comma 3 ter, del D.L. 20 giugno 1996 n, 323 convertito in legge 8 agosto 1996 n. 425, e poi dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, dall'art. 52 della legge
27 dicembre 1998 n. 448. Disposizioni, queste, che attengono tutte ad ipotesi di insussistenza dei requisiti sanitari occorrenti per l'attribuzione delle prestazioni di natura assistenziale: insussistenza accertata, a mezzo delle visite mediche di revisione, in momento successivo a quello della originaria concessione, fondata appunto sulla presenza di determinate condizioni di invalidità. Le medesime disposizioni prevedono quindi la ripetibilità delle somme, così indebitamente attribuite, ove esse siano state versate - a seconda della vigenza delle diverse normative sopra indicate - successivamente alla data della riscontrata insussistenza dei requisiti sanitari, ovvero successivamente alla data della visita di verifica (così Cass. n.
19574/2004).
In termini conformi, Cass. n. 26096/2010, nel ritenere manifestamente infondato il ricorso proposto da percettrice di assegno di invalidità civile che aveva agito per l'accertamento dell'insussistenza del diritto CP_ dell' alla ripetizione della somma erogata a titolo di ratei di assegno di invalidità civile non dovuti a seguito di visita di revisione del 28.2.1996, in ordine al primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere erroneamente la Corte Territoriale ritenuto l'applicabilità retroattiva della disposizione di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, considerando ripetibili le somme erogate dopo la visita di revisione, in assenza di una immediata sospensione della relativa corresponsione e della consequenziale comunicazione, ha così affermato: La questione proposta col primo motivo del gravame è stata già affrontata da questa Corte, che, con la sentenza 14.10.2002 n. 14590, previo ampio esame della normativa susseguitasi a regolare gli effetti, sul piano temporale, delle visite di verifica dello stato di invalidità civile, ha precisato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi del D.L.
n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 bis, produce i suoi effetti (tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite) dalla data della visita sanitaria di verifica, mentre la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. La stessa sentenza ha rilevato che il citato D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 bis, non si discosta sostanzialmente dal precedente del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 5, comma 5, richiamato dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3 (in termini sostanzialmente analoghi si era già pronunciata Cass. sez. lav., 26.4.2002 n. 6091, secondo cui non può rilevare, al fine di escludere la ripetizione, il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, obbligo che rileva all'interno della pubblica amministrazione;
ed in senso conforme, v. altresì Cass. sez. lav., 15.11.2001
n. 14212; Cass. sez. lav., 18.8.2003 n. 12067;
Cass. sez. lav., 1.9.2003 n. 12759). In base a questi principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, il primo motivo del ricorso non può trovare accoglimento.
Co Ulteriormente, in fattispecie analoga a quella per cui è causa, la (con sentenza n. 26162/2016) nell'affrontare la questione relativa alla ripetibilità delle somme erogate a titolo di assegno mensile di assistenza in caso di revoca della stessa prestazione per carenza del requisito sanitario ed in particolare la ripetibilità delle somme percepite tra il momento della verifica della suddetta carenza, per effetto della visita medica all'uopo effettuata, ed il formale provvedimento di revoca della provvidenza comunicato dall'ente erogatore al soggetto interessato, ha cassato la sentenza con cui la Corte di Appello aveva sostenuto che solo il provvedimento espresso che dispone la soppressione o la sospensione dei pagamenti, portato a conoscenza dell'interessato, segna il limite della ripetibilità, rimanendo al contrario irripetibili le somme percepite fino alla comunicazione che segue alla visita medica di verifica della condizione sanitaria necessaria per il mantenimento del beneficio.
Nell'accogliere il ricorso dell' (che reclamava il diritto alla ripetizione delle somme erogate della CP_1 prestazione, risultata indebita, sin dalla data della visita sanitaria di verifica e precisava che la mancata adozione in via immediata della sospensione della prestazione, con la conseguente formazione dell'indebito, non implicasse che la revoca operi da una data successiva a quella della stessa visita medica in cui è stata accertata l'insussistenza di una delle condizioni di legge per il diritto alla fruizione della CP_ provvidenza) ha così affermato: Il ricorso è fondato. Invero, ha ragione l a sostenere che il diritto alla ripetizione delle somme erogate nel lasso di tempo trascorso tra la data della visita medica, in cui fu accertata l'insussistenza della condizione sanitaria, e quella del formale provvedimento di comunicazione della revoca della prestazione decorre dal momento di formazione dell'indebito (art. 2033 c.c.), coincidente con quello dell'accertamento sanitario comportante il venir meno di uno degli elementi costitutivi della domanda e non con quello della sua successiva comunicazione, come affermato dalla
Corte d'appello in riforma della prima decisione. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 16260 del
29/10/2003) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n.
537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998 ) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto
l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a Cass. sez. lav. n. 6091 del
26/4/2002) Infatti, il comma 3-ter dell'art. 4 (verifica dello stato di invalidità civile) del D.L. n. 323/1996, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del
Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. 2 A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n.
26096 del 23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica";
e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica."
In applicazione di tali consolidati principi, rilevato che non si configura alcun affidamento meritevole di tutela, posto che la conoscenza del verbale di revisione e di mancata conferma del requisito sanitario comporta la consapevolezza del percettore della prestazione in merito alla non spettanza della stessa, deve affermarsi la piena ripetibilità da parte dell' dei ratei di indennità di accompagnamento erogati per il CP_1 periodo successivo alla data della visita di verifica che, pertanto, la ricorrente è tenuta a restituire.
Tanto ritenuto, si evidenzia ulteriormente che la Corte di Cassazione ha affermato che: “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art.
2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle presta-zioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (cfr. Cass. 6610/2005, v. Corte
Cost. n.448 del 2000).
Né rileva, pertanto, che nel caso di specie non c'è stata la sospensione immediata dei pagamenti, né è stato notificato il provvedimento di revoca entro 90 giorni, alla luce del costante e consolidato orientamento della SC (n. 18922/02; conf. 2056/2004, 20992/2004) secondo cui “Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi pronta-mente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto dell'amministrazione di ripetere i ratei dell'indennità di accompagnamento corrisposti nel periodo intercorrente tra la visita di revisione e la comunicazione del decreto di revoca, facendo derivare tale effetto dalla inosservanza, da parte dell'amministrazione, di termini stabiliti dalla legge al solo fine di disciplinare lo svolgimento del procedi-mento di revoca ed aventi, quindi, natura organizzatoria e procedimentale e non anche sostanziale).
La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, l'art. 4 della L. n. 425 del 1996, nel disciplinare compiutamente la materia delle verifiche sanitarie, stabilendo il termine unico di novanta giorni dalla data della visita di verifica per la revoca delle provvidenze economiche a decorrere della data della visita di verifica e abrogando espressamente la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 11 della L. n. 537 del 1993, ha fatto venir meno il fondamento legislativo della norma regolamentare di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 698/94 relativa alla sospensione cautelare dei pagamenti. Ne consegue che, essendo meramente ordinatorio, in mancanza di qualunque specificazione in merito, il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di revoca, legittimamente l'Amministrazione fa valere la pretesa restitutoria, per le somme indebitamente erogate, a "decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. n. 18299 del 24/12/02).
Ulteriormente, si osserva che la Corte ha già affermato che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dell'art. 11, comma 4, L. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter D.L. n. 323 del 1996, convertito in L. n. 537 del 1996, art. 37, comma 8 L. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, comma 5, D.P.R. n. 698 del
1994, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro limiti prefissati;
ne' il sistema normativo così interpreta-to può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta" (Cass. n.
16260 del 29/10/03).
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti