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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6285 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 24721 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore dott. , rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Enrico Settembrini (c.f.: ), con studio in C.F._1
Napoli al Corso Vittorio Emanuele, n. 211, come da procura in atti
ATTORE
E
(c.f.: ) residente in [...]CP_1 C.F._2
(NA), alla via Emilio Bossa, n. 13, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Francesco Vorraro (c.f.
) con studio in Poggiomarino (NA) alla via G. C.F._3
Iervolino n. 122, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, l' ha Parte_3
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1925/2020, (R.G. n.
Proc. R.G.n.24721-2021 – sentenza Pagina 1 di 6 3392/2020) emesso dal Tribunale di Napoli, giudice dott.ssa Barbara Gargia,
in data 11 marzo 2020 e notificato in data 5 agosto 2021, su istanza dell'odierno convenuto, sig. . Con il suddetto decreto veniva CP_1
ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma complessiva di euro 9.164,69, sulla scorta della sentenza n. 5797/15/2018 della C.T.P. di
Napoli, oltre interessi legali, spese del procedimento, spese generali, IVA e
C.P.A.
Parte attrice, in premessa, forniva la propria ricostruzione della vicenda. In origine l'odierna opponente notificava nei confronti del Sig. atto di CP_1
pignoramento presso terzi, mediante il quale intimava il terzo al CP_2
pagamento di euro 9.164,69. Il Sig. adita la Commissione Tributaria CP_1
Provinciale di Napoli, si opponeva al pignoramento notificato e chiedeva l'annullamento di alcune cartelle sottostanti. Il giudizio dinanzi alla si concludeva con l'accoglimento del ricorso di Controparte_3
quest'ultimo.
Ancora, il sig. adiva il Tribunale di Napoli per sentir emettere CP_1
decreto ingiuntivo nei confronti dell' al fine di ottenere Parte_1
la restituzione delle somme pignorate e in data 14 giugno 2021 notificava all' opponente atto di precetto a mezzo PEC, con il quale dichiarava Pt_1
di aver avuto la formula esecutiva per il decreto ingiuntivo n. 1925/2020 in data 16 dicembre 2020, intimando all' di procedere al Parte_1
pagamento della somma di euro 10.689,45.
In diritto, l' eccepisce che: il rapporto in esame non radica la Pt_1
giurisdizione ordinaria, bensì quella tributaria, con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto;
la condotta processuale della parte opposta
Proc. R.G.n.24721-2021 – sentenza Pagina 2 di 6 integra la fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c., considerata la consapevolezza del sig. relativa alla mancata assegnazione da parte dell' in CP_1 CP_2
favore dell' della somma per cui è causa;
il sig. Parte_1 CP_1
non ha mai intimato in alcun modo all' il pagamento Parte_1
della somma ingiunta. In via subordinata, si chiedeva la riduzione delle somme oggetto di contestazione.
In conclusione, l' chiedeva: in via Parte_3
preliminare revocare il decreto ingiuntivo n. 1925/2021 per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario o comunque dichiarare inesistente la ripetizione delle somme in quanto non ancora assegnata all' ; nel merito, revocare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto per mancata intimazione a adempiere;
in via subordinata,
ridurre la somma da restituire ad euro 8.346,36; condannare parte opposta ex
art. 96 c.p.c. per abuso dello strumento processuale.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha eccepito: il radicarsi della CP_1
giurisdizione ordinaria;
la correttezza della condotta da lui avuta a seguito della procedura esecutiva effettuata dall'amministrazione finanziaria in relazione alle somme contestate;
il sussistere degli atti di costituzione in mora, presupposto per l'ottenimento del decreto ingiuntivo;
il ricorrente, tra l'altro, assume tra le cartelle impugnate anche quelle che la controparte ritiene non rientranti nel rapporto in esame (n. 07120060087519607000, n.
0712008007592206100, n. 0712009018568024000, n.
0712012009794145600).
In conclusione, il convenuto chiedeva ed eccepiva: in via preliminare,
dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo impugnato e la tardiva la sua
Proc. R.G.n.24721-2021 – sentenza Pagina 3 di 6 opposizione;
in via subordinata, confermare il decreto opposto e condannare l'opposta al pagamento di euro 9.160,64 oltre interessi.
Il Giudice, all'esito dell'istruttoria riservava la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre evidenziare che nel caso in esame deve ritenersi radicata la giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, si evidenzia che l'instaurazione del giudizio di cognizione a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto un'obbligazione restitutoria, discendente da una controversia di natura tributaria.
Ebbene, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che qui si ritiene opportuno richiamare, affinché sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre un riconoscimento sia della sussistenza del debito gravante sull'amministrazione, sia del quantum di esso
(Cass. Civ., Sez. Un., 10 settembre 2024, n. 24353). La certezza dell'an e del
quantum relativa all'obbligazione restitutoria è fornita dalla sentenza della cui il sig. fa riferimento e che non risulta Controparte_3 CP_1
essere stata impugnata. Detti caratteri consentono di affermare che oggetto della controversia sia un debito di diritto comune, idoneo a radicare la giurisdizione ordinaria.
Ciò detto, deve preliminarmente essere rilevato che l' se Parte_1
è vero che, da quanto ritenuto dalla stessa, ha pignorato le somme che non ancora entrate nella propria sfera giuridica è pur vero che è tenuta a ripristinare la consistenza economica del sig. segnata dalla procedura CP_1
esecutiva fondata su titolo divenuto inefficace, come confermato, anche dal decreto ingiuntivo opposto.
Proc. R.G.n.24721-2021 – sentenza Pagina 4 di 6 All'uopo si osserva che l' , in caso di Controparte_4
pignoramento presso terzi, non preleva direttamente le somme senza ulteriori avvisi. Dopo la notifica dell'atto di pignoramento al terzo (es. banca o datore di lavoro), le somme vengono congelate. Il terzo è tenuto a comunicare se e quanto trattiene. Solo dopo 60 giorni dalla notifica, se il debitore non ha provveduto al pagamento o non ha ottenuto una rateizzazione, l' può Pt_1
procedere all'incasso delle somme pignorate, senza passare dal giudice, ma non senza aver prima notificato l'atto di pignoramento al terzo, che nel caso in esame non sembra essere stato notificato.
Quindi l'assegnazione delle somme all' Controparte_5
avviene automaticamente a seguito di pignoramento presso terzi, con il decorrere del tempo e, pertanto, nel caso in cui l' non avesse Pt_1
incassato le somme pignorate (circostanza non provata dalla stessa) risulta necessario che la stessa provveda alla liberazione delle somme pignorate. Tali
somme, infatti, per il debitore, seppure non assegnate, non sono nella sua disponibilità e, allo stato degli atti, bloccate illegittimamente. L
[...]
non solo non ha provato il proprio assunto e gli atti Controparte_5
presupposti ma non ha provato neppure di aver liberato le somme pignorate.
Ma v'è di più. L'Agenzia all'esito della notifica del D.I. opposto avrebbe comunque dovuto liberare almeno la somma di €.8.346,36 di cui assume essere, ad oggi, creditore il sig. mentre nulla ha provato del proprio CP_1
assunto e, in più le somme portate dal d.i. opposto risultano, all'esito del giudizio, dovute allo stesso.
Per i motivi ora esposti, deve dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Proc. R.G.n.24721-2021 – sentenza Pagina 5 di 6 Stante la peculiarità della questione esaminata si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1925/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in favore del sig. ; CP_1
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
- Sentenza esecutiva come per legge.
Napoli, lì 21.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.n.24721-2021 – sentenza Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 24721 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore dott. , rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Enrico Settembrini (c.f.: ), con studio in C.F._1
Napoli al Corso Vittorio Emanuele, n. 211, come da procura in atti
ATTORE
E
(c.f.: ) residente in [...]CP_1 C.F._2
(NA), alla via Emilio Bossa, n. 13, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Francesco Vorraro (c.f.
) con studio in Poggiomarino (NA) alla via G. C.F._3
Iervolino n. 122, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, l' ha Parte_3
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1925/2020, (R.G. n.
Proc. R.G.n.24721-2021 – sentenza Pagina 1 di 6 3392/2020) emesso dal Tribunale di Napoli, giudice dott.ssa Barbara Gargia,
in data 11 marzo 2020 e notificato in data 5 agosto 2021, su istanza dell'odierno convenuto, sig. . Con il suddetto decreto veniva CP_1
ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma complessiva di euro 9.164,69, sulla scorta della sentenza n. 5797/15/2018 della C.T.P. di
Napoli, oltre interessi legali, spese del procedimento, spese generali, IVA e
C.P.A.
Parte attrice, in premessa, forniva la propria ricostruzione della vicenda. In origine l'odierna opponente notificava nei confronti del Sig. atto di CP_1
pignoramento presso terzi, mediante il quale intimava il terzo al CP_2
pagamento di euro 9.164,69. Il Sig. adita la Commissione Tributaria CP_1
Provinciale di Napoli, si opponeva al pignoramento notificato e chiedeva l'annullamento di alcune cartelle sottostanti. Il giudizio dinanzi alla si concludeva con l'accoglimento del ricorso di Controparte_3
quest'ultimo.
Ancora, il sig. adiva il Tribunale di Napoli per sentir emettere CP_1
decreto ingiuntivo nei confronti dell' al fine di ottenere Parte_1
la restituzione delle somme pignorate e in data 14 giugno 2021 notificava all' opponente atto di precetto a mezzo PEC, con il quale dichiarava Pt_1
di aver avuto la formula esecutiva per il decreto ingiuntivo n. 1925/2020 in data 16 dicembre 2020, intimando all' di procedere al Parte_1
pagamento della somma di euro 10.689,45.
In diritto, l' eccepisce che: il rapporto in esame non radica la Pt_1
giurisdizione ordinaria, bensì quella tributaria, con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto;
la condotta processuale della parte opposta
Proc. R.G.n.24721-2021 – sentenza Pagina 2 di 6 integra la fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c., considerata la consapevolezza del sig. relativa alla mancata assegnazione da parte dell' in CP_1 CP_2
favore dell' della somma per cui è causa;
il sig. Parte_1 CP_1
non ha mai intimato in alcun modo all' il pagamento Parte_1
della somma ingiunta. In via subordinata, si chiedeva la riduzione delle somme oggetto di contestazione.
In conclusione, l' chiedeva: in via Parte_3
preliminare revocare il decreto ingiuntivo n. 1925/2021 per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario o comunque dichiarare inesistente la ripetizione delle somme in quanto non ancora assegnata all' ; nel merito, revocare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto per mancata intimazione a adempiere;
in via subordinata,
ridurre la somma da restituire ad euro 8.346,36; condannare parte opposta ex
art. 96 c.p.c. per abuso dello strumento processuale.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha eccepito: il radicarsi della CP_1
giurisdizione ordinaria;
la correttezza della condotta da lui avuta a seguito della procedura esecutiva effettuata dall'amministrazione finanziaria in relazione alle somme contestate;
il sussistere degli atti di costituzione in mora, presupposto per l'ottenimento del decreto ingiuntivo;
il ricorrente, tra l'altro, assume tra le cartelle impugnate anche quelle che la controparte ritiene non rientranti nel rapporto in esame (n. 07120060087519607000, n.
0712008007592206100, n. 0712009018568024000, n.
0712012009794145600).
In conclusione, il convenuto chiedeva ed eccepiva: in via preliminare,
dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo impugnato e la tardiva la sua
Proc. R.G.n.24721-2021 – sentenza Pagina 3 di 6 opposizione;
in via subordinata, confermare il decreto opposto e condannare l'opposta al pagamento di euro 9.160,64 oltre interessi.
Il Giudice, all'esito dell'istruttoria riservava la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre evidenziare che nel caso in esame deve ritenersi radicata la giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, si evidenzia che l'instaurazione del giudizio di cognizione a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto un'obbligazione restitutoria, discendente da una controversia di natura tributaria.
Ebbene, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che qui si ritiene opportuno richiamare, affinché sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre un riconoscimento sia della sussistenza del debito gravante sull'amministrazione, sia del quantum di esso
(Cass. Civ., Sez. Un., 10 settembre 2024, n. 24353). La certezza dell'an e del
quantum relativa all'obbligazione restitutoria è fornita dalla sentenza della cui il sig. fa riferimento e che non risulta Controparte_3 CP_1
essere stata impugnata. Detti caratteri consentono di affermare che oggetto della controversia sia un debito di diritto comune, idoneo a radicare la giurisdizione ordinaria.
Ciò detto, deve preliminarmente essere rilevato che l' se Parte_1
è vero che, da quanto ritenuto dalla stessa, ha pignorato le somme che non ancora entrate nella propria sfera giuridica è pur vero che è tenuta a ripristinare la consistenza economica del sig. segnata dalla procedura CP_1
esecutiva fondata su titolo divenuto inefficace, come confermato, anche dal decreto ingiuntivo opposto.
Proc. R.G.n.24721-2021 – sentenza Pagina 4 di 6 All'uopo si osserva che l' , in caso di Controparte_4
pignoramento presso terzi, non preleva direttamente le somme senza ulteriori avvisi. Dopo la notifica dell'atto di pignoramento al terzo (es. banca o datore di lavoro), le somme vengono congelate. Il terzo è tenuto a comunicare se e quanto trattiene. Solo dopo 60 giorni dalla notifica, se il debitore non ha provveduto al pagamento o non ha ottenuto una rateizzazione, l' può Pt_1
procedere all'incasso delle somme pignorate, senza passare dal giudice, ma non senza aver prima notificato l'atto di pignoramento al terzo, che nel caso in esame non sembra essere stato notificato.
Quindi l'assegnazione delle somme all' Controparte_5
avviene automaticamente a seguito di pignoramento presso terzi, con il decorrere del tempo e, pertanto, nel caso in cui l' non avesse Pt_1
incassato le somme pignorate (circostanza non provata dalla stessa) risulta necessario che la stessa provveda alla liberazione delle somme pignorate. Tali
somme, infatti, per il debitore, seppure non assegnate, non sono nella sua disponibilità e, allo stato degli atti, bloccate illegittimamente. L
[...]
non solo non ha provato il proprio assunto e gli atti Controparte_5
presupposti ma non ha provato neppure di aver liberato le somme pignorate.
Ma v'è di più. L'Agenzia all'esito della notifica del D.I. opposto avrebbe comunque dovuto liberare almeno la somma di €.8.346,36 di cui assume essere, ad oggi, creditore il sig. mentre nulla ha provato del proprio CP_1
assunto e, in più le somme portate dal d.i. opposto risultano, all'esito del giudizio, dovute allo stesso.
Per i motivi ora esposti, deve dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Proc. R.G.n.24721-2021 – sentenza Pagina 5 di 6 Stante la peculiarità della questione esaminata si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1925/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in favore del sig. ; CP_1
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
- Sentenza esecutiva come per legge.
Napoli, lì 21.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.n.24721-2021 – sentenza Pagina 6 di 6