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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
In persona del Giudice onorario dott.ssa AN LO, all'esito di discussione ex art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 8775/2024
Promossa da:
, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Parte_1
BE TE, che la rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
Parte ricorrente
Nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del PM sede
Avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo promosso ex art. 281 c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di Per_1
nato a [...] in data [...] e , nata a [...] in data [...]
[...] CP_2
e della figlia , nata a [...] in data [...] (Docc.2, 3, 4) emigrata Persona_2 all'estero in Perù.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati da
Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia,
Nello specifico deducevano:
- Che la sig.ra si sposava con il sig. e dalla loro unione Persona_2 Persona_3
nasceva (Docc. 5, 6); Persona_4
- Che il sig. si sposava con la sig.ra e dalla Persona_4 Persona_5
loro unione nasceva la sig.ra (Docc. 7, 8); Persona_6
- Che la sig.ra si sposava con il sig. e dalla Persona_6 Persona_7
loro unione nasceva la sig.ra (Docc. 9, 10); Parte_1
- Che la sig.ra si sposava con il sig. e Parte_1 Persona_8
dalla loro unione nascevano: e (Docc. 11, Persona_9 Persona_10
12);
- Che presso il Comune di UR risulta che i sig.ri e Persona_1 CP_2 Persona_2
non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (Doc. 13);
Il si è costituito in giudizio, chiedendo Controparte_1
-in via preliminare la pronuncia di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem, in quanto duplicazione esatta di ricorso (iscritto a RG 5087/24) accolto con sentenza n. 1340/25, del 16 maggio 2025;
-nel merito, di valutare la fondatezza della domanda, alla luce dei documenti e difese in atti;
-in via istruttoria un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210/213 cpc alle parti ricorrenti, ovvero alla Repubblica del Perù di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti degli odierni ricorrenti (come identificati ) ed agli odierni ricorrenti, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla Repubblica del Perù di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati.
In ogni caso, con compensazione delle spese di lite.
PREMESSA DI FATTO
Rilevato che con ricorso iscritto al n. RG 5087/2024 in data 20/5/2024, le odierne parti ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle CP_1
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Rilevato che con decreto in data 30/11/2024, il Dott. Enzo Bucarelli, giudice della sezione XI
Tribunale di Genova, fissava davanti a sé l'udienza del 15/05/2025, disponendo che l'udienza venisse sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
Rilevato che il si costituiva in giudizio, svolgendo le proprie difese;
Controparte_1
Rilevato che all'udienza in data 15/5/2025, la causa, all'esito della trattazione scritta, veniva definita, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., sentenza n. 1349/2025 con la quale le parti ricorrenti venivano dichiarate cittadini italiani e veniva ordinato, per l'effetto, al in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente - di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri e dichiarava integralmente compensate le spese di lite;
Ritenuto che la sentenza emessa non è stata impugnata da nessuna delle parti e, pertanto, essa è passata in giudicato;
Ritenuto che, il ricorso iscritto al n. RG 8775/2024 debba essere dichiarato inammissibile e, per l'effetto, rigettato per evidente difetto di interesse ad agire, in quanto le parti ricorrenti hanno già visto riconosciuto il proprio status di cittadini italiani con precedente sentenza;
PQM
Dichiara inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem” il ricorso iscritto al n. RG
8775/2024, in quanto per le stesse parti è già intervenuta sentenza n. 1349/2025 che ha dichiarato in capo ad esse lo status di cittadini italiani.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AN LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
In persona del Giudice onorario dott.ssa AN LO, all'esito di discussione ex art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 8775/2024
Promossa da:
, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Parte_1
BE TE, che la rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
Parte ricorrente
Nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del PM sede
Avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo promosso ex art. 281 c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di Per_1
nato a [...] in data [...] e , nata a [...] in data [...]
[...] CP_2
e della figlia , nata a [...] in data [...] (Docc.2, 3, 4) emigrata Persona_2 all'estero in Perù.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati da
Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia,
Nello specifico deducevano:
- Che la sig.ra si sposava con il sig. e dalla loro unione Persona_2 Persona_3
nasceva (Docc. 5, 6); Persona_4
- Che il sig. si sposava con la sig.ra e dalla Persona_4 Persona_5
loro unione nasceva la sig.ra (Docc. 7, 8); Persona_6
- Che la sig.ra si sposava con il sig. e dalla Persona_6 Persona_7
loro unione nasceva la sig.ra (Docc. 9, 10); Parte_1
- Che la sig.ra si sposava con il sig. e Parte_1 Persona_8
dalla loro unione nascevano: e (Docc. 11, Persona_9 Persona_10
12);
- Che presso il Comune di UR risulta che i sig.ri e Persona_1 CP_2 Persona_2
non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (Doc. 13);
Il si è costituito in giudizio, chiedendo Controparte_1
-in via preliminare la pronuncia di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem, in quanto duplicazione esatta di ricorso (iscritto a RG 5087/24) accolto con sentenza n. 1340/25, del 16 maggio 2025;
-nel merito, di valutare la fondatezza della domanda, alla luce dei documenti e difese in atti;
-in via istruttoria un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210/213 cpc alle parti ricorrenti, ovvero alla Repubblica del Perù di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti degli odierni ricorrenti (come identificati ) ed agli odierni ricorrenti, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla Repubblica del Perù di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati.
In ogni caso, con compensazione delle spese di lite.
PREMESSA DI FATTO
Rilevato che con ricorso iscritto al n. RG 5087/2024 in data 20/5/2024, le odierne parti ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle CP_1
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Rilevato che con decreto in data 30/11/2024, il Dott. Enzo Bucarelli, giudice della sezione XI
Tribunale di Genova, fissava davanti a sé l'udienza del 15/05/2025, disponendo che l'udienza venisse sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
Rilevato che il si costituiva in giudizio, svolgendo le proprie difese;
Controparte_1
Rilevato che all'udienza in data 15/5/2025, la causa, all'esito della trattazione scritta, veniva definita, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., sentenza n. 1349/2025 con la quale le parti ricorrenti venivano dichiarate cittadini italiani e veniva ordinato, per l'effetto, al in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente - di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri e dichiarava integralmente compensate le spese di lite;
Ritenuto che la sentenza emessa non è stata impugnata da nessuna delle parti e, pertanto, essa è passata in giudicato;
Ritenuto che, il ricorso iscritto al n. RG 8775/2024 debba essere dichiarato inammissibile e, per l'effetto, rigettato per evidente difetto di interesse ad agire, in quanto le parti ricorrenti hanno già visto riconosciuto il proprio status di cittadini italiani con precedente sentenza;
PQM
Dichiara inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem” il ricorso iscritto al n. RG
8775/2024, in quanto per le stesse parti è già intervenuta sentenza n. 1349/2025 che ha dichiarato in capo ad esse lo status di cittadini italiani.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AN LO