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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - NE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200008630573000 TIKET SANITARI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Le Parti non sono comparse all'odierna udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla Indirizzo_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate OS di NE avverso la cartella di pagamento, notificatale il 28 luglio 2023, n. 047 2020 00086305 73 000, mediante la quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma pari ad € 224,89 per mancato pagamento dei ticket sanitari ex art. d.lgs. n. 124/98, in riferimento alla annualità 2009, con conseguente debito che veniva iscritto al ruolo n. 2020/001267 Entrate coattive anno 2009.
Deduceva l'illegittimità dell'atto impositore per intervenuta prescrizione del tributo richiesto poichè attesa la natura tributaria del ticket sanitario il termine di prescrizione previsto dalla legge risultava ampiamente spirato.
Per tale tributo risalente al 2009 la Regione Lazio aveva emesso il ruolo n. 2020/001267, senza però procedere alla notifica di solleciti, avvisi di pagamento ed ulteriori diffide idonei ad interrompere il termine di prescrizione decennale previsto dalla legge.
L'ente incaricato della riscossione aveva, poi, emesso la cartella di cui si tratta relativa al recupero di un tributo ampiamente prescritto ed inesigibile poichè estinto, senza, peraltro, produrre la necessaria documentazione idonea a comprovarne la sussistenza.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, per l'effetto, l'annullamento della cartella di pagamento n. 047 2020 00086305 73 000 emessa dall'Agenzia delle
Entrate-OS di NE, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'AdER di NE eccependo, innanzitutto, la mancata vocatio in ius dell'EN
Creditore poichè le doglianze proposte dal contribuente non attenevano all'attività di riscossione o ai vizi degli atti per cui l'ente della riscossione deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente impositore Regione Lazio, Direzione Bilancio Ragioneria e Tributi quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze del ricorrente.
Notificava, orbene, all'ente impositore l'atto introduttivo del giudizio, nonche le controdeduzioni anche al fine della litis denuntiatio e per vocazione diretta in giudizio ex art.14 del dlgs 546/92 e 39 del dlgs 112/99, con invito allo stesso a costituirsi in questo processo a tutela dei propri atti e incombenti e a salvaguardia della pretesa di cui all'atto opposto ed allegava al fascicolo prova di tale notificazione.
Quanto alle eccezioni del ricorrente relative all'omessa notifica dell'avviso di pagamento presupposto alla cartella di pagamento impugnata ed all'asserita prescrizione del credito, maturata in data antecedente alla consegna del ruolo all'AdER osservava che esse erano rivolte all'ente ED, riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso.
Di conseguenza, dichiarava preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, proprio in considerazione della dedotta carenza di legittimazione passiva, non potendo l'AdER essere chiamata a rispondere di un'attività di esclusiva competenza dell'EN impositore, e non potendo svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli.
Stante, peraltro, la vocazione dell'EN Impositore effettuata tramite la notifica allo stesso del ricorso e delle controdeduzioni, anche ai fini della litis denuntiatio, e, comunque, quale vocazione diretta in giudizio, osservava che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e di accoglimento della domanda avversa, nulla doveva esserle addebitato e doveva essere tenuta indenne da ogni conseguenza del processo.
Rilevava, peraltro, che la prescrizione eccepita sarebbe maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione;
il ruolo 2020/001267 (anno tributo 2009) era stato reso esecutivo in data 16/01/2020 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'agente della riscossione in data
25/03/2020, il quale aveva provveduto alla notifica della cartella in data 28/07/2023, allorquando è stata revocata la sospensione delle attività di riscossione, in vigore dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, in applicazione della quale nel medesimo intervallo di tempo erano stati sospesi anche i termini di prescrizione. Successivamente alla notifica della cartella di pagamento opposta, avvenuta il 28/07/2023, non era,quindi, affatto decorso alcun termine prescrizionale.
Per le ragioni sopra esposte, chiedeva, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione Lazio dovendosi, comunque prendere della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore;
chiedeva che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'AdER in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo e la dichiarazione della legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della OS con rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, mandando esente, quindi, da responsabilità l'AdER in ordine alle conseguenze della lite tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, ma l'Agenzia delle Entrate OS di NE, per difetto di legittimazione passiva, deve essere mandata esente da responsabilità per aver, per quanto di sua competenza, emesso e notificato in piena legittimità la cartella di pagamento impugnata n. 047 2020
00086305 73 000.
La ricorrente ha, infatti, formulato, sostanzialmente, due motivi di ricorsi;
1) uno relativo alla intervenuta prescrizione del titolo in base al quale l'EN impositore, Regione Lazio aveva richiesto il pagamento della complessiva somma pari ad € 224,89 per mancato pagamento di ticket sanitari, in riferimento alla annualità
2009, in costanza di prescrizione già verificatasi quando il ruolo era stato trasmesso all'AdER per procedere alla riscossione del credito;
2) l'altro relativo alla tempistica della riscossione stessa, posta in essere per il recupero di un tributo sostanzialmente prescritto ed inesigibile, senza la produzione di idonea documentazione comprobante la sussistenza del credito, anche sotto il profilo del rispetto dei termini di notifica, sia afferenti all'azione recuperatrice della Regione Lazio, sia a quelli relativi al tempo della notifica della cartella operata dall'AdER il 28 luglio 2023.
Pur dovendo, invero, rilevarsi che, per aver il contribuente contestato l'operato, tanto dell'ente della riscossione, quanto quello dell'EN impositore, proponendo, però il ricorso solo contro l'Agente della
OS, esso non può considerarsi inammissibile (Cfr.Cassazione SS.UU. 3 luglio 2007 n. 16412), poichè è onere per l'Agente della riscossione, per evitare che l'eventuale accoglimento del ricorso possa comportargli conseguenze pregiudizievoli, di chiamare in giudizio l'ente ED in ossequio all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.
Tale incombenza con la quale si rende edotto l'ente ED della pendenza della lite e dei motivi del ricorso, per consentirgli di intervenire nel giudizio per svolgere le proprie difese a tutela dei crediti vantati, da qualificarsi, se esercitata, come litis denuntiatio, può porsi in essere senza alcuna necessità dell'autorizzazione del giudice.
L'AdER ha, come risulta dalla documentazione allegata alle controdeduzioni, compiutamente provato di aver notificato il ricorso e le sue stesse controdeduzioni, relative al credito tributario per mancato pagamento di ticket dell'anno 2009, alla Regione Lazio che non ha inteso costituirsi in giudizio dove avrebbe potuto, eventualmente, documentare la notifica di solleciti degli avvisi di pagamento e di ulteriori diffide idonei ad interrompere il termine di prescrizione decennale previsto dalla legge e deve, quindi rispondere di tale omissione che rende fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte e doveroso l'annullamento del titolo.
Per quel che concerne la maurazione del credito vantato dalla Regione Lazio deve infatti dirsi che, in assenza di contrarie prospettazioni ed idonee documentazioni relative ad atti interruttivi della prescrizione, che solo l'EN impositore avrebbe potuto dare, tale situazione appare incontrovertibilmente verificatasi in quanto, per il credito risalente all'anno 2009, la consegna del ruolo, reso esecutivo in data 16 gennaio 2020, all'agente della riscossione è avvenuta in data, come documentato dalla resistente, in data 25/03/2020, quando il tributo era già prescritto.
L'ente incaricato della riscossione, orbene, non aveva alcun obbligo di fornire la documentazione relativa all'esigibilità del titolo al momento della ricezione del ruolo esecutivo, dovendo limitarsi a dare corso all'azione recuperatrice, nel rispetto delle forme e dei termini di sua competenza.
Il concessionario, in buona sostanza, deve svolgere il proprio compito meramente esecutivo, tramite la notifica della cartella esattoriale, senza essere in alcun modo essere tenuto a verificare, né l'esistenza del credito, né l'effettiva notificazione degli atti presupposti». Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza dell' EN ED (cfr.Cassazione sentenza n. 1985 del 29 gennaio 2014).
Ritiene il Giudicante che, alla luce delle osservazioni suesposte, nessun addebito può essere mosso all'AdER che deve essere tenuta indenne e manlevata dall'accoglimento del ricorso che deve ricadere unicamente in capo alla Regione Lazio, non costituitasi nel presente giudizio.
Le spese del giudizio, anche in considerazione dell'esiguità della pretesa tributaria e delle questioni affrotate, possono essere compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Dichiara l'estraneità dell'agente della riscossione al giudizio, dichiarando l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle Iconseguenze del presente processo. Compensa tra le Parti le spese del giudizio.
SC GA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - NE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200008630573000 TIKET SANITARI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Le Parti non sono comparse all'odierna udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla Indirizzo_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate OS di NE avverso la cartella di pagamento, notificatale il 28 luglio 2023, n. 047 2020 00086305 73 000, mediante la quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma pari ad € 224,89 per mancato pagamento dei ticket sanitari ex art. d.lgs. n. 124/98, in riferimento alla annualità 2009, con conseguente debito che veniva iscritto al ruolo n. 2020/001267 Entrate coattive anno 2009.
Deduceva l'illegittimità dell'atto impositore per intervenuta prescrizione del tributo richiesto poichè attesa la natura tributaria del ticket sanitario il termine di prescrizione previsto dalla legge risultava ampiamente spirato.
Per tale tributo risalente al 2009 la Regione Lazio aveva emesso il ruolo n. 2020/001267, senza però procedere alla notifica di solleciti, avvisi di pagamento ed ulteriori diffide idonei ad interrompere il termine di prescrizione decennale previsto dalla legge.
L'ente incaricato della riscossione aveva, poi, emesso la cartella di cui si tratta relativa al recupero di un tributo ampiamente prescritto ed inesigibile poichè estinto, senza, peraltro, produrre la necessaria documentazione idonea a comprovarne la sussistenza.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, per l'effetto, l'annullamento della cartella di pagamento n. 047 2020 00086305 73 000 emessa dall'Agenzia delle
Entrate-OS di NE, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'AdER di NE eccependo, innanzitutto, la mancata vocatio in ius dell'EN
Creditore poichè le doglianze proposte dal contribuente non attenevano all'attività di riscossione o ai vizi degli atti per cui l'ente della riscossione deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente impositore Regione Lazio, Direzione Bilancio Ragioneria e Tributi quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze del ricorrente.
Notificava, orbene, all'ente impositore l'atto introduttivo del giudizio, nonche le controdeduzioni anche al fine della litis denuntiatio e per vocazione diretta in giudizio ex art.14 del dlgs 546/92 e 39 del dlgs 112/99, con invito allo stesso a costituirsi in questo processo a tutela dei propri atti e incombenti e a salvaguardia della pretesa di cui all'atto opposto ed allegava al fascicolo prova di tale notificazione.
Quanto alle eccezioni del ricorrente relative all'omessa notifica dell'avviso di pagamento presupposto alla cartella di pagamento impugnata ed all'asserita prescrizione del credito, maturata in data antecedente alla consegna del ruolo all'AdER osservava che esse erano rivolte all'ente ED, riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso.
Di conseguenza, dichiarava preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, proprio in considerazione della dedotta carenza di legittimazione passiva, non potendo l'AdER essere chiamata a rispondere di un'attività di esclusiva competenza dell'EN impositore, e non potendo svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli.
Stante, peraltro, la vocazione dell'EN Impositore effettuata tramite la notifica allo stesso del ricorso e delle controdeduzioni, anche ai fini della litis denuntiatio, e, comunque, quale vocazione diretta in giudizio, osservava che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e di accoglimento della domanda avversa, nulla doveva esserle addebitato e doveva essere tenuta indenne da ogni conseguenza del processo.
Rilevava, peraltro, che la prescrizione eccepita sarebbe maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione;
il ruolo 2020/001267 (anno tributo 2009) era stato reso esecutivo in data 16/01/2020 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'agente della riscossione in data
25/03/2020, il quale aveva provveduto alla notifica della cartella in data 28/07/2023, allorquando è stata revocata la sospensione delle attività di riscossione, in vigore dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, in applicazione della quale nel medesimo intervallo di tempo erano stati sospesi anche i termini di prescrizione. Successivamente alla notifica della cartella di pagamento opposta, avvenuta il 28/07/2023, non era,quindi, affatto decorso alcun termine prescrizionale.
Per le ragioni sopra esposte, chiedeva, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione Lazio dovendosi, comunque prendere della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore;
chiedeva che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'AdER in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo e la dichiarazione della legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della OS con rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, mandando esente, quindi, da responsabilità l'AdER in ordine alle conseguenze della lite tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, ma l'Agenzia delle Entrate OS di NE, per difetto di legittimazione passiva, deve essere mandata esente da responsabilità per aver, per quanto di sua competenza, emesso e notificato in piena legittimità la cartella di pagamento impugnata n. 047 2020
00086305 73 000.
La ricorrente ha, infatti, formulato, sostanzialmente, due motivi di ricorsi;
1) uno relativo alla intervenuta prescrizione del titolo in base al quale l'EN impositore, Regione Lazio aveva richiesto il pagamento della complessiva somma pari ad € 224,89 per mancato pagamento di ticket sanitari, in riferimento alla annualità
2009, in costanza di prescrizione già verificatasi quando il ruolo era stato trasmesso all'AdER per procedere alla riscossione del credito;
2) l'altro relativo alla tempistica della riscossione stessa, posta in essere per il recupero di un tributo sostanzialmente prescritto ed inesigibile, senza la produzione di idonea documentazione comprobante la sussistenza del credito, anche sotto il profilo del rispetto dei termini di notifica, sia afferenti all'azione recuperatrice della Regione Lazio, sia a quelli relativi al tempo della notifica della cartella operata dall'AdER il 28 luglio 2023.
Pur dovendo, invero, rilevarsi che, per aver il contribuente contestato l'operato, tanto dell'ente della riscossione, quanto quello dell'EN impositore, proponendo, però il ricorso solo contro l'Agente della
OS, esso non può considerarsi inammissibile (Cfr.Cassazione SS.UU. 3 luglio 2007 n. 16412), poichè è onere per l'Agente della riscossione, per evitare che l'eventuale accoglimento del ricorso possa comportargli conseguenze pregiudizievoli, di chiamare in giudizio l'ente ED in ossequio all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.
Tale incombenza con la quale si rende edotto l'ente ED della pendenza della lite e dei motivi del ricorso, per consentirgli di intervenire nel giudizio per svolgere le proprie difese a tutela dei crediti vantati, da qualificarsi, se esercitata, come litis denuntiatio, può porsi in essere senza alcuna necessità dell'autorizzazione del giudice.
L'AdER ha, come risulta dalla documentazione allegata alle controdeduzioni, compiutamente provato di aver notificato il ricorso e le sue stesse controdeduzioni, relative al credito tributario per mancato pagamento di ticket dell'anno 2009, alla Regione Lazio che non ha inteso costituirsi in giudizio dove avrebbe potuto, eventualmente, documentare la notifica di solleciti degli avvisi di pagamento e di ulteriori diffide idonei ad interrompere il termine di prescrizione decennale previsto dalla legge e deve, quindi rispondere di tale omissione che rende fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte e doveroso l'annullamento del titolo.
Per quel che concerne la maurazione del credito vantato dalla Regione Lazio deve infatti dirsi che, in assenza di contrarie prospettazioni ed idonee documentazioni relative ad atti interruttivi della prescrizione, che solo l'EN impositore avrebbe potuto dare, tale situazione appare incontrovertibilmente verificatasi in quanto, per il credito risalente all'anno 2009, la consegna del ruolo, reso esecutivo in data 16 gennaio 2020, all'agente della riscossione è avvenuta in data, come documentato dalla resistente, in data 25/03/2020, quando il tributo era già prescritto.
L'ente incaricato della riscossione, orbene, non aveva alcun obbligo di fornire la documentazione relativa all'esigibilità del titolo al momento della ricezione del ruolo esecutivo, dovendo limitarsi a dare corso all'azione recuperatrice, nel rispetto delle forme e dei termini di sua competenza.
Il concessionario, in buona sostanza, deve svolgere il proprio compito meramente esecutivo, tramite la notifica della cartella esattoriale, senza essere in alcun modo essere tenuto a verificare, né l'esistenza del credito, né l'effettiva notificazione degli atti presupposti». Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza dell' EN ED (cfr.Cassazione sentenza n. 1985 del 29 gennaio 2014).
Ritiene il Giudicante che, alla luce delle osservazioni suesposte, nessun addebito può essere mosso all'AdER che deve essere tenuta indenne e manlevata dall'accoglimento del ricorso che deve ricadere unicamente in capo alla Regione Lazio, non costituitasi nel presente giudizio.
Le spese del giudizio, anche in considerazione dell'esiguità della pretesa tributaria e delle questioni affrotate, possono essere compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Dichiara l'estraneità dell'agente della riscossione al giudizio, dichiarando l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle Iconseguenze del presente processo. Compensa tra le Parti le spese del giudizio.
SC GA