Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1045
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Concorso anomalo ex art. 116 c.p.

    La Corte ha ritenuto che, sebbene il tentato omicidio non fosse direttamente voluto, era prevedibile data la personalità dell'esecutore materiale e le circostanze, rendendo applicabile l'art. 116 c.p. per il concorso anomalo.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 116 c.p. e illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni testimoniali, la messaggistica e le conversazioni confermassero il ruolo istigatore della ricorrente e la prevedibilità dell'evento più grave.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 116 c.p. per mancanza di prevedibilità ex ante

    La Corte ha ritenuto che la prevedibilità fosse configurabile sulla base della conoscenza del temperamento violento dell'esecutore, del suo desiderio di mettersi in mostra e della condotta della ricorrente durante e dopo l'aggressione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 61 n. 1 c.p. in relazione ai futili motivi

    La Corte ha ritenuto che l'azione fosse una lucida e cieca vendetta, non una forma di protezione genitoriale, dato che la ricorrente organizzò una spedizione punitiva anziché cercare di interrompere i contatti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 69 c.p. e illogicità manifesta nel bilanciamento delle circostanze e dosimetria sanzionatoria

    La Corte ha ritenuto che le attenuanti non potessero prevalere sulle aggravanti data la gravità del fatto e la personalità negativa dell'imputata, e ha giustificato la pena finale.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle prove e travisamento delle dichiarazioni

    La Corte ha ritenuto che la contestazione riguardasse la valutazione delle prove e non un travisamento incontrovertibile, e che la presenza del ricorrente nei momenti chiave e la sua condotta durante l'incontro con la vittima fossero decisive.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 116 c.p. per insussistenza degli elementi costitutivi del concorso anomalo

    La Corte ha ritenuto che la prevedibilità dell'evento più grave fosse desumibile dalla consapevolezza della pericolosità dell'esecutore materiale, acquisita anche tramite dialoghi avvenuti in sua presenza.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla consulenza tecnica

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile poiché sollecitava una rivalutazione della prova tecnica ai fini della derubricazione del reato, senza specifiche critiche alla sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 132 c.p. e vizio di motivazione sulla dosimetria sanzionatoria

    La Corte ha ritenuto che la sentenza abbia dato conto dei criteri seguiti per determinare la pena, giustificando la misura in base alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1045
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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