CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR CE IA RE ON NC AL LE OR SENTENZA sui ricorsi proposti da: XXXXXXXXXXXXX nato a [...] il [...] XXXXXXXXXX nato il [...] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NC AL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE MAZZOTTA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, come da requisitoria già depositata. uditi i difensori: - avvocato GABRIELE BORDONI, in proprio e quale sostituto processuale dell'avvocato FA AL, che si è riportato alle conclusioni scritte depositate insieme con richiesta di liquidazione. - avvocato ROMUALDO TRUNCE' che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. - avvocato LE LOPRETE che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero avverso la decisione del Tribunale di Crotone del 22 maggio 2024: - ha riqualificato il reato ascritto ad XXXXXXXXXXXXX nell’ipotesi di concorso anomalo nel tentativo di omicidio aggravato di XXXXXXXXXXXXXXX, confermando l’originaria contestazione elevata dal Pubblico ministero successivamente derubricata dal Tribunale nel delitto di lesioni aggravate;
- ha dichiaratoXXXXXXXXXX colpevole di concorso ex art. 116 cod. pen. nel medesimo reato. - ha rideterminato la pena inflitta alla XXXXXXXX in anni 12 di reclusione;
- ha condannato XXXX, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 e concesse le attenuanti generiche, valutate prevalenti sulle residue aggravanti, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione. Secondo la Corte distrettuale XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX hanno contribuito Penale Sent. Sez. 1 Num. 1045 Anno 2026 Presidente: CH GI Relatore: AL NC Data Udienza: 17/12/2025 alla consumazione del reato, materialmente eseguito da XXXXXXXXXXXXXXXXX, nelle forme del concorso anomalo. La situazione fattuale veniva ricostruita nei seguenti termini. XXXXXXXXXXXXX, appreso che la figlia minorenne, XXXXXXX, era stata contattata sul social network Instagram da un account avente le medesime generalità dell'ex fidanzato, aveva deciso di "dare una lezione" all'ignoto interlocutore, coinvolgendo nell’esecuzione del piano, oltre che il suo compagno, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, aspirante fidanzato della figlia, XXXXXXXXXXXXXXX, nonostante previamente informata dell’indole violenta di quest’ultimo. P e r r a g g i u n g e r e l o s c o p o X X X X X X X X X X X X X , X X X X X X X X X X e XXXXXXXXXXXXXXXXX avevano approfittato di un appuntamento concordato da XXXXXXXXXXXXXXX per incontrare di presenza il destinatario dell’azione punitiva. Si erano, pertanto, recati, in compagnia anche di XXXXXXXXXXXXXXXX, nel posto convenuto per l’incontro tra XXXXXXX e l’ignoto utente di Instagram. Qui avevano intravisto e avvicinato XXXXXXXXXXXXXXXX (effettivo titolare dell'account utilizzato per contattare XXXXXXX), il quale, fortemente allarmato, aveva negato di avere fissato l’appuntamento con la giovane e, dopo avere fornito una falsa motivazione circa la sua presenza, si era allontanato, inseguito da XXXX che cercava di raggiungerlo. XXXXX era riuscito a salire a bordo della propria autovettura da dove aveva inviato, sempre utilizzando il falso account, un messaggio a XXXXXXXXXXXXXXX comunicandole, all’evidente fine di distogliere l'attenzione dalla sua persona, di indossare una camicia bianca, capo differente da quello effettivamente portato;
la ragazza, leggendo ad alta voce il messaggio, aveva rivelato la circostanza ai partecipi alla spedizione. Immediatamente dopo XXXXXXXXXXXXXXXXX, accortosi della presenza di XXXXXXXXXXXXXXX, che in quel frangente si trovava a passare indossando un capo di abbigliamento uguale a quello indicato da XXXXX, lo aveva raggiunto, afferrato e colpito con un pugno violento al capo ed una ginocchiata, provocandone la caduta sul selciato. XXXXXXXX aveva impattato prima con le natiche e poi con la parte posteriore della testa, con la conseguente frattura della teca cranica. XXXXXXXXXXX, XXXX e la XXXXXXXX, subito dopo l’aggressione, si erano allontanati, lasciando la vittima al centro di una via carrabile, priva di sensi e in fin di vita. Le lesioni patite avevano causato a XXXXXXXX una malattia certamente insanabile e permanente, tale da ridurlo in stato vegetativo, irreversibile. In conclusione: - tutti i correi, si erano recati nel luogo dell’appuntamento per dare esecuzione alla programmata spedizione punitiva nei confronti dell’ignoto soggetto titolare dell’account Instagram;
- XXXXXXXXXXXXXXXXX aveva aggredito, a cagione di uno scambio di persona, XXXXXXXXXXXXXXX, ponendo in essere nei suoi confronti atti, oggettivamente e soggettivamente, sussumibili nella fattispecie del tentato omicidio perché non solo idonei a determinare l'evento morte, ma anche diretti in modo inequivoco a provocarlo;
- XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX, avevano partecipato all’azione per costringere l’ignoto utilizzatore dell’account da cui erano partiti i messaggi, con violenza, minaccia, percosse e/o lesioni personali, a cessare l'interlocuzione con XXXXXXXXXXXXXXX;
non avevano, invece, voluto il reato di tentato omicidio in concreto realizzato dal complice ai danni di XXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX devono, comunque, rispondere del più grave 2 delitto a titolo di concorso anomalo, di cui sussistono tutti i presupposti. XXXXXXXXXXXXX, sin da quando aveva scelto di coinvolgere XXXXXXXXXXX nell’impresa criminosa nei confronti della persona che aveva contattato la figlia, era in grado di prevedere, secondo il naturale concatenarsi delle azioni, il tentato omicidio commesso da XXXXXXXXXXX, tenuto conto che sua figlia e XXXXXXXXXXXXXXXX l’avevano informata del temperamento di XXXXXXXXXXX e del particolare stato emotivo in cui lo stesso si trovava. XXXXXXXXXX aveva aderito al programma criminoso ideato dalla XXXXXXXX al punto da attivarsi personalmente nell’inseguire il ragazzo, XXXXXXXXXXXXXXXX, ritenuto essere l’ignoto molestatore ed era a conoscenza della peculiare pericolosità di XXXXXXXXXXX così da versare in colpa, al pari della XXXXXXXX, con riferimento al più grave delitto realizzato rispetto a quelli programmati. Ricorrono per cassazione XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXX nel ricorso a firma dell’avv. Romualdo Truncé ha sviluppato quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 116 cod. pen. nonché illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato. Secondo la ricorrente, le sentenze di merito nell’individuare un accordo criminoso tra XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX e nell’assegnare a quest’ultima il ruolo di istigatrice del secondo, oltre ad applicare erroneamente la disciplina del concorso anomalo, hanno seguito un percorso argomentativo illogico perché fondato sul travisamento delle prove. La Corte di appello ha trascurato che, secondo quanto dichiarato dalla fonte ritenuta più attendibile, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX era venuto a conoscenza dell’esistenza dell’anonimo corteggiatore di XXXXXXXXXXXXXXX di sua iniziativa, origliando le conversazioni tra quest’ultima e la XXXXXXXXXXX;
non era stata, quindi XXXXXXXXXXXXX, ad informarlo allo scopo di istigarlo a partecipare alla spedizione punitiva. La sentenza impugnata ha, in via esclusiva, valorizzato, ai fini della prova dell’esistenza di un vero e proprio “mandato a picchiare” conferito da XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXX, la percezione soggettiva della testimone XXXXXXXXXXXXXXXX, anche se non riferita nell’immediatezza. Tuttavia, la tesi della spedizione punitiva risulta smentita da elementi oggettivi, come la presenza nel gruppo di due bambini e l’individuazione del luogo dell’appuntamento in pieno centro, di fronte al Tribunale. D’altra parte, XXXXXXXXXXXXXXXX, lungi dal riferire che la XXXXXXXX aveva coinvolto CO XXXXXXXXXXX nell’azione punitiva, ha precisato che l’odierna ricorrente non aveva nemmeno deliberato autonomamente di partecipare all’incontro concordato dalla figlia con l’ignoto utente Instagram, ma si era decisa di prendervi parte su invito della XXXXXXXXXXX. Che l’imputata non abbia tenuto una condotta istigatrice è confermata dall’approccio della stessa con XXXXXXXXXXXXXXXX: lo ha affrontato da sola, senza ricorrere all’aiuto di terze persone, arrivando persino a minacciarlo in piena autonomia. In questo contesto l’aggressione nei confronti di XXXXXXXX, lungi dal rappresentare l’esecuzione di un mandato, si connota per la sua eccentricità e imprevedibilità e non certo come normale sviluppo della vicenda in corso, nei termini richiesti dal concorso anomalo.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 116 cod. pen. in riferimento alla 3 mancanza del requisito di prevedibilità ex ante della verificazione del reato diverso da quello voluto, ritenuto, invece, sulla base di una motivazione illogica. Lamenta che la sentenza impugnata, nel ritenere accertato che XXXXXXXXXXXXX potesse prevedere ex ante lo sviluppo anomalo del decorso degli eventi rispetto a quanto concordato, ha travisato la prova sia in ordine alla conoscenza da parte della ricorrente della personalità aggressiva dell’esecutore materiale sia in ordine all’arco temporale che separa il disvelamento dell’appuntamento dall’aggressione ai danni della vittima sia in ordine alla prevedibilità soggettiva della condotta dell’esecutore materiale. E’ stato ignorato che la XXXXXXXX non conosceva la personalità aggressiva dell’esecutore materiale né avrebbe potuto prevedere l’iniziativa autonoma dello stesso di aggredire XXXXXXXX. In senso accusatorio non possono essere valorizzate le conversazioni intercettate in questura il giorno successivo all’aggressione. Nei dialoghi è la stessa XXXXXXXX a confidare alla figlia che non poteva in alcun modo prevedere l’aggressione brutale cui il XXXXXXXXXXX, come ammesso direttamente dall’interessato in altra conversazione captata, si era autonomamente determinato senza subire alcun condizionamento da parte della XXXXXXXX.’ La dinamica dell’inseguimento di XXXXXXXX conferma l’assenza di un accordo criminoso con finalità lesive tra XXXXXXXXXXX e gli altri componenti del gruppo e, per converso, la consumazione da parte di XXXXXXXXXXX di un azione eccentrica, del tutto incompatibile con il concorso anomalo della XXXXXXXX. I filmati escludono che XXXXXXXXXXXXX si sia lanciata all’inseguimento di XXXXXXXX, nei termini riportati nella sentenza impugnata, e documentano che XXXXXXXXXXX aveva agito in piena autonomia senza alcuna collaborazione da parte della XXXXXXXX, sopraggiunta quando la vittima era già esamine a terra, mostrandosi esterrefatta rispetto a quanto appena accaduto.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 61 n. 1, cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei futili motivi. Lamenta che la Corte distrettuale ha riformato sul punto la sentenza impugnata senza valutare la percezione soggettiva dell’imputata ed il suo vissuto personale nonché il contesto di protezione genitoriale in cui aveva agito.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 69 cod. pen. nonché illogicità manifesta sia in punto di giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del concorso anomalo rispetto alle aggravanti, sia in punto di dosimetria sanzionatoria. La Corte di appello ha ritenuto accertato, in assenza di riscontro probatorio, che la XXXXXXXX abbia “armato” l’esecutore materiale, che invece aveva agito a mani nude, non ha considerato l’ottimo comportamento processuale tenuto dell’imputata, che ha dato il consenso alla lettura degli atti;
non ha esplicitato il percorso seguito nel calcolo della pena finale, in particolare non ha quantificato la pena base sulla quale sono state calcolate la diminuente per il delitto tentato e le diminuzioni per le riconosciute attenuanti.
3. XXXXXXXXXX con il ricorso a firma del difensore, avv. Michele Loprete, ha dedotto quattro motivi.
3.1. Con il primo denuncia erronea valutazione delle prove in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. nonché erronea applicazione delle norme penali sostanziali di cui agli artt. 60, 110, 116, 56, 575, 577 n. 4 in relazione all’art. 61 n. 1, 61 n. 11 quinquies, 61 n. 5, 112 n. 4 e 5, cod. pen. 4 Sostiene il ricorrente che la Corte di appello non ha esaminato e valutato in maniera corretta tutti gli elementi probatori a sua disposizione e, anzi, ne ha fornito un'errata interpretazione;
ha, pertanto, posto a fondamento della riforma della sentenza di primo grado una motivazione manifestamente illogica. La sentenza impugnata ha travisato il significato sia delle sommarie informazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXX in data 3 ottobre 2022 sia delle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXX nell’interrogatorio di garanzia, reso innanzi al Gip di Crotone in data 14 novembre 2022. Contrariamente a quanto riportato nelle pagine da 65 a 67, né XXXXXXXXXXXXXXXX né XXXXXXXXXXXXX hanno indicato XXXXXXXXXX presente al momento della fissazione dell’incontro con l’ignoto corteggiatore;
entrambe hanno, invece, riferito che XXXX, durante il tragitto in automobile, aveva assistito alla discussione tra la XXXXXXXXXXX e la XXXXXXXX sulla possibilità che XXXXXXXXXXXXXXXXX potesse andare via da Crotone, non partecipandovi personalmente, anche solo al fine di dar man forte al pensiero manipolatore della XXXXXXXX. Parimenti travisate sono state le dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXX in data 20 agosto 2022, 3 e 14 ottobre 2022 e da XXXXXXXXXXXXXXXX in data 14 ottobre 2022. Tra XXXXXXXXXXXXXXXX - che, in sintonia con quanto affermato nelle conversazioni intercettate nella sala di attesa della Questura, non solo ha perentoriamente escluso la presenza di XXXXXXXXXX al momento della discussione con XXXXXXXXXXXXX ma ha negato di essere stato inseguito da quest’ultimo - e XXXXXXXXXXXXXXXX - che invece ha riferito il contrario - la Corte distrettuale ha ingiustificatamente ritenuto più credibile la XXXXXXXXXXX prevendo alla conclusione, decisiva per l’affermazione di responsabilità, che XXXXXXXXXX, aveva fornito contributo essenziale allo svolgimento degli eventi. In ogni caso, anche credendo alla versione di XXXXXXXXXXXXXXXX, secondo cui XXXXXXXXXX aveva inseguito XXXXX per un pò, non riesce, comunque, a comprendersi come XXXX abbia potuto dare un contributo, morale o materiale, alla consumazione del reato ai danni di XXXXXXXX. Le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXX sono inattendibili in quanto la stessa è portatrice dell’interesse a mitigare la posizione del cugino.
3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 116 cod. pen. Evidenzia che la corretta lettura del compendio probatorio, in particolare delle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXX il 3 ottobre 2022 e da XXXXXXXXXXXXX nell’interrogatorio del 14 novembre 2022, esclude in modo chiaro la sussistenza degli elementi costitutivi del concorso anomalo di XXXXXXXXXX. Da tali dichiarazioni si evince che l’odierno ricorrente non ha mai palesato una chiara adesione alla condotta dell’esecutore materiale né ha fornito uno stimolo all’azione né un maggior senso di sicurezza e che la decisione di compiere l’azione violenta è stata una scelta arbitraria ed autonoma di XXXXXXXXXXXXXXXXX. L’estraneità di XXXXXXXXXX, già emersa già in fase di indagini preliminari è confermata dalla sua personalità remissiva, già accertata nel procedimento penale in cui XXXXXXXXXXXXX era chiamata a rispondere dell’accusa di atti persecutori ai danni dell’ex fidanzato della figlia.
3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla consulenza del prof. Introna. La Corte di appello, nel riqualificare il reato ascritto in tentato omicidio, non ha tenuto conto delle argomentazioni tecniche contenute nell’elaborato redatto dal perito prof. Introna 5 ed espresse nel suo esame, reso all’udienza del 6 febbraio 2024. Non è sato adeguatamente valutata l’incidenza nella gravità delle lesioni, da cui è stata desunta la più grave qualificazione giuridica, della “particolare fragilità del tavolato cranico indotta dall'osteogenesi imperfetta da cui era affetto XXXXXXXX”.
3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 132 cod. pen.nonché vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria sanzionatoria. Nel quantificare la misura della pena base e degli aumenti e diminuzioni di aggravanti ed attenuanti, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., senza esaustivamente spiegare il ragionamento seguito per determinare la pena base in prossimità del massimo edittale, nonostante il contributo dell’imputato alla consumazione del reato in forma concorsuale sia stata riconosciuta come minima.
4. Il difensore della parte civile ha depositato tempestivamente memoria, con cui ha ribadito, replicando alle osservazioni della difesa degli imputati., la fondatezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello nel pervenire all’accertamento della colpevolezza di entrambi gli imputati CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di XXXXXXXXXXXXX è passibile di rigetto.
1. Il primo motivo - che censura il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale per pervenire all’accertamento della condotta istigatrice attribuita all’imputata rispetto alla spedizione punitiva nei confronti dell’autore dei messaggi inviati via social a sua figlia e, conseguentemente, la configurabilità del concorso anomalo, stante l’assenza del mandato a commettere un reato meno grave di quello in concreto realizzato dall’esecutore materiale - è inammissibile laddove sollecita una lettura alternativa del compendio probatorio ed in particolare delle dichiarazioni rese dalla teste oculare XXXXXXXXXXXXXXXX, nel resto è infondato.
1.1. Come è noto, il vizio di travisamento della prova, deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ricorre nel caso in cui il ricorrente prospetta che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento “su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale”; rimane, infatti, ferma “la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito” (ex multis Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01). La cognizione del giudice di legittimità, pertanto, rimane sempre circoscritta “alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova” (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370 - 01). La ricorrente non si duole dell'utilizzazione di un'informazione inesistente nella testimonianza resa da XXXXXXXXXXXXXXXX o dell’omessa valutazione di dichiarazioni decisive rese da quest’ultima, ma censura, peraltro in termini generici e senza una specifica indicazione dei passi travisati, il giudizio di attendibilità della testimonianza e la scelta della Corte distrettuale di considerare giustificatamente più persuasive alcune affermazioni anziché ad altre alla luce della convergenza con altri elementi probatori o della maggiore precisione e completezza. In questa prospettiva la Corte distrettuale, nell’ambito dei suoi poteri di apprezzamento, ha correttamente valorizzato, ai fini dell’accertamento della condotta tenuta dalla 6 XXXXXXXX nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX per determinarlo a partecipare alla spedizione punitiva nei confronti dell’ignoto che aveva contattato la figlia, le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXX, dopo averne positivamente vagliato l’attendibilità, anche sotto il profilo della costanza e precisione delle versioni offerte tutte le volte in cui era stata esaminata, preferendo quelle che avevano trovato conferma in altri elementi di prova quali la messagistica tra XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX e le conversazioni i tra XXXXXXXXXXXXX, la figlia e XXXXXXXXXXXXXXXXX nei locali della questura e tra quest’ultimo ed i suoi familiari in occasione dei colloqui in carcere. Al riguardo, la sentenza impugnata ha convincentemente osservato, anche rinviando al contenuto più dettagliato della sentenza di primo grado ampiamente sintetizzato nelle pagine da 3 a 39, che gli espliciti riferimenti della testimone oculare alle insistenti richieste rivolte, fin dal primo incontro che aveva preceduto l’aggressione, dalla XXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXX affinché non partisse per lavoro, come previsto, ma rimanesse a Crotone in modo da partecipare all’incontro con chi, utilizzando un profilo social intestato all’ex fidanzato, si era permesso di contattare XXXXXXX, ragazza di cui lo stesso si era “infatuato”, al fine di “dare una dimostrazione d’amore”, hanno trovato significativa conferma, tra l’altro, in più affermazioni fatte dal destinatario delle ripetute sollecitazioni, dotate, per tale ragione, di peculiare attendibilità. XXXXXXXXXXXXXXXXX in uno dei messaggi inviati a XXXXXXX la notte successiva all’aggressione (pag. 11) ed in un conversazione con la cugina RA (pag. 21) aveva ammesso che era stata la XXXXXXXX a raccontargli l’episodio del tentativo di approccio via Instagram in termini tali da “farlo andare in bestia”, aggiungendo che aveva insistito talmente nel convincerlo a partecipare all’incontro in programma lo stesso giorno da fargli un vero e proprio “il lavaggio del cervello”. D’altra parte, che l’incontro cui XXXXXXXXXXXXXXXXX doveva partecipare, su pressante richiesta della XXXXXXXX, fosse finalizzato a dare una severa lezione all’ignoto molestatore, anche ponendo in essere atti violenti lesivi della sua integrità personale, così come sostenuto da XXXXXXXXXXXXXXXX sulla scorta delle espressioni utilizzate dalla XXXXXXXX sia per convincere XXXXXXXXXXXXXXXXX a aderire al progetto (cfr. pag. 23 per “con la richiesta di dimostrazione d’amore” XXXXXXXXXXXXX intendeva sollecitare XXXXXXXXXXX “a dare una lezione”, picchiando lo sconosciuto “anche perché Era l'unico modo con il quale XXXXXX in quel frangente avrebbe potuto dimostrare il proprio amore”) sia nel rapportarsi con il primo sospettato di essere il molestatore di XXXXXXX, ossia XXXXXXXXXXXXXXXX, apertamente minacciato con l’espressione “ti spacco la testa”, è, sul piano logico, confermato: - dal numero di persone chiamate a parteciparvi, tra cui, nonostante l’opposizione espressa dlele persone che meglio lo conoscevano, la cugina e di XXXXXXXXXXXXXXX, proprio XXXXXXXXXXXXXXXXX non solo particolarmente iracondo, ma per di più geloso e desideroso di mettersi in mostra per conquistare XXXXXXX a tutti i costi;
- dall’approccio che il gruppo, una volta giunto nel luogo convenuto, aveva avuto con XXXXX, talmente violento da indurre quest’ultimo non solo a darsi alla fuga, ma a sentire l’impellente necessità di coinvolgere un terzo estraneo per evitare il pericolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica.
1.2. Il secondo motivo, relativo alla configurabilità del concorso anomalo, è privo di pregio.
1.2.1. Sussiste la responsabilità a titolo di concorso ex art. 116 cod. pen. in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto qualora vi sia la volontà di partecipare con altri alla 7 realizzazione di un determinato fatto criminoso ed esista un nesso causale nonché psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto solo il reato meno grave e l'evento diverso, che, conseguentemente, non deve essere un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, ma, al contrario, oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato, senza peraltro che l'agente abbia effettivamente previsto ed accettato il relativo rischio, poiché in tal caso si verserebbe in ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen. Per sintetizzare la distinzione tra esclusione della responsabilità del concorrente non autore del reato diverso, responsabilità per concorso anomalo e responsabilità per concorso ordinario è stato condivisibilmente affermatoche «la componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. si colloca in un'area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile - situazione nella quale la responsabilità resta esclusa - e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità -situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa» (Sez. 1, n. 2652 del 26/10/2011, Rv. 251827). Il concorrente anomalo, in altri termini, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamente controllabile (Sez. 6, n. 17502 del 13/12/2017, dep. 18/04/2018, Larosa, Rv. 272893 - 01che in motivazione ha precisato che «al cospetto di un'azione collettiva si dilata l'onere di previsione a carico dell'aderente al progetto comune, specie nel caso di azione violenta contro una persona»). L’affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente impone, pertanto, di verificare la prevedibilità di quest’ultimo, attraverso una prognosi postuma da effettuarsi in concreto, tenendo conto della personalità dell'imputato e delle circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione secondo principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa n. 42 del 1965, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 27 Cost., e successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 10995, del 25/10/2006, Ciurlia Rv. 236512; Sez. 6, n. 20667, del 12/2/08, Scambia, Rv. 240060). Più di recente, Sez. 5,n. 32162 del 19/06/2024, M., Rv. 286874 - 01, nel ribadire la conformità ai principi costituzionali della responsabilità ex art. 116 cod. pen., ha condivisibilmente rimarcato che «l'evento non voluto non è imputato all'agente a titolo di responsabilità oggettiva, bensì di colpa in concreto rispetto alla previsione ovvero alla prevedibilità dell'evento non voluto posto in essere da uno o più concorrenti nel delitto voluto, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso, delle modalità della condotta e della personalità del reo e, per altro verso, la previsione di una circostanza attenuante va a riequilibrare il trattamento sanzionatorio per il reato non voluto».
1.2.2. La sentenza impugnata, in puntuale applicazione dei ricordati principi, ha considerato l'evento lesivo più grave realizzato da XXXXXXXXXXXXXXXXX - il tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXXXX al posto delle minacce, percosse o lesioni personali concordate - non la conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, ma un risultato che seppure non voluto, neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, era in concreto prevedibile da parte di XXXXXXXXXXXXX sulla scorta di specifiche circostanze fattuali, dotate di significativa valenza sintomatica, oltre che valutate con apprezzamenti plausibili. 8 La Corte distrettuale ha, infatti, valorizzato, sulla scorta di precisi ed individuati agganci nel compendio probatorio (le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXX e le intercettazioni): - la pregressa conoscenza da parte della XXXXXXXX del temperamento violento ed aggressivo del minore XXXXXXXXXXX e del suo desiderio, abilmente strumentalizzato, di conquistare la ragazza di cui si era infatuato con una significativa “prova d’amore”, che gli avrebbe consentito di mettersi in mostra e prevalere su ogni altro contendente verso cui nutriva un istintivo ma assai forte sentimento di gelosia;
- l’ostinazione con cui l’imputata aveva insistito per assicurarsi la presenza di XXXXXXXXXXX anche dopo che la cugina di quest’ultimo e sua figlia, l’avevano avvisata dei rischi che tale scelta avrebbe comportato;
- la condotta tenuta durante e dopo l’aggressione di XXXXXXXX dalla ricorrente, la quale, come comprovato dalle immagini del servizio di video sorveglianza, si era dapprima lanciata all’inseguimento di XXXXXXXX unitamente a XXXXXXXXXXX e, subito dopo l’aggressione, si era data alla fuga, nella piena consapevolezza della gravità delle condizioni della vittima , tanto da urlare «è morto, è morto». I rilievi difensivi sull’intera ricostruzione fattuale posta a sostegno del giudizio di prognostico di prevedibilità dell’evento più grave non vanno al di là di asserzioni generiche o meramente confutative.
1.3. Il terzo motivo, relativo all’aggravante dei futili motivi, è parimenti infondato. La Corte distrettuale (pag. 68), in sintonia con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'accertamento della circostanza aggravante in esame, deve svolgersi con metodo bifasico, ha verificato la sussistenza non solo del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato (tentato omicidio) e il motivo che lo ha determinato (lezione da impartire all’ignoto soggetto, che aveva cercato di contattare la figlia, tramite Instagram, così da impedire qualsiasi ulteriore interlocuzione), ma anche di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333 - 01). A proposito dell’aspetto soggettivo, ha osservato che l’azione dell’imputata, anche considerando la sua estrazione culturale ed il contesto sociale di provenienza, non poteva essere considerata la manifestazione, per quanto estrema, di «protezione genitoriale», come ritenuto dalla sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio, bensì una forma di lucida e cieca vendetta, perseguita a prescindere ed indipendentemente dall’esigenza di evitare la prosecuzione del rapporto potenzialmente pericoloso per la figlia, posto che l’imputata anziché attivarsi per l’immediata cessazione dei contatti tramite social network, rimedio che avrebbe posto fine al paventato rischio, aveva scelto di organizzare una spedizione punitiva nei confronti del soggetto, che, fino a quel momento, si era limitato a chiedere un appuntamento senza utilizzare espressioni sgarbate ed invasive della sfera della ragazza.
1.4. Il quarto motivo, relativo al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del concorso anomalo rispetto alle ritenute aggravanti e alla dosimetria sanzionatoria, non è ammissibile perché versato in fatto e manifestamente infondato. A differenza di quanto denunciato dalla ricorrente, la Corte di appello (pag. 69) ha posto a fondamento della decisione di respingere la richiesta difensiva di considerare prevalenti sulle riconosciute aggravanti le attenuanti generiche e sull’attenuante prevista dall’art. 116 cod. pen. argomentazioni esaustive fondate sulla gravità del fatto e la negativa personalità 9 dell’imputata. A quest’ultimo proposito ha rilevato che era stata la XXXXXXXX, in passato avvezza a porre in essere atti di violenza e minaccia privi di giustificazione, a coinvolgere gli altri correi, anche minorenni, «armandoli», nel senso figurato di far insorgere in loro la deliberazione criminosa poi degenerata nella realizzazione di un reato più grave di quello programmato Non essendoci alcuna necessità di calcolare aumenti o diminuzioni una volta conclusosi il giudizio di bilanciamento con l’equivalenza tra attenuanti e aggravanti, la sentenza impugnata ha correttamente indicato solo la pena finale del delitto tentato. Va rammentato che, costituendo il delitto tentato figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione, la determinazione della pena può effettuarsi indifferentemente o con il metodo, seguito dalla sentenza impugnata, cosiddetto diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 – 01; Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia, Rv. 256711 - 01; Sez. 1, n. 35013 del 06/06/2013, Colombo, Rv. 257210 – 01; Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Botto, Rv. 220189 - 01).
2. Il ricorso di XXXXXXXXXXè nel suo complesso infondato e va, pertanto, rigettato.
2.1. Il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione per erronea valutazione delle prove anche sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, è infondato. Al pari della coimputata XXXXXXXX, XXXXXXXXXX non si duole dell’utilizzo ai fini della decisione di una informazione inesistente o di una dichiarazione avente un senso intrinseco incontrovertibilmente diverso da quello tratto dal giudice, ma contesta la valutazione di alcune prove dichiarative, evidenziando presunti errori commessi nella interpretazione del loro significato probatorio. Trattasi di vizio non denunciabile nel giudizio di legittimità (ex multisSez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702 – 01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087 – 01). In ogni caso l’errore denunciato non è nemmeno decisivo. La sentenza impugnata (pagg. 65 e seg.) ha desunto la partecipazione del ricorrente all’azione collettiva finalizzata ad eseguire una spedizione punitiva al presunto molestatore di XXXXXXXXXXXXXXX non dal suo personale coinvolgimento all’attività istigatoria posta in essere da XXXXXXXXXXXXX nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX in più dialoghi, ma dalla sua presenza in tutti i momenti salienti dell’ideazione ed organizzazione dell’attività delittuosa - dal momento in cui veniva concordato l’appuntamento fino all’incontro con XXXXX e alla fuga immediatamente successiva all’aggressione di XXXXXXXX scambiato per la vittima designata – e, soprattutto, dalla condotta tenuta dall’imputato in occasione dell’incontro con XXXXX, quando, in puntuale ed immediata esecuzione delle minacce prospettate da XXXXXXXXXXXXX verso colui che riteneva essere l’autore della condotta disturbatrice ai danni della figlia, si era posto, con atteggiamento aggressivo, al suo inseguimento all’evidente scopo di portare a compimento la programmata azione ritorsiva in 10 forma concorsuale, alla quale pertanto aveva aderito, offrendo la sua disponibilità ad attuarla e rafforzando il proposito criminoso dei correi, che potevano contare anche sul suo contributo. Sono immuni da criticità e sono, al contrario, plausibili le argomentazioni (pagg. 57 e seg.) con cui la Corte distrettuale ha valutato più attendibile la versione di XXXXXXXXXXXXXXXX rispetto a quella di XXXXXXXXXXXXXXXX, il quale aveva negato di avere visto e, quindi, di essere stato inseguito da XXXXXXXXXX. Al riguardo, la Corte di appello ha pertinentemente osservato che XXXXX, contrariamente a XXXXXXXXXXXXXXXX, che non aveva avuto remore a coinvolgere il cugino sin dall’immediatezza, aveva un forte interesse ad affermare falsamente di non avere patito azioni intimidatorie o, peggio, aggressive dal gruppo di persone che aveva accompagnato XXXXXXXXXXXXXXX all’appuntamento. Affermare il contrario, riferendo di essere stato inseguito da XXXXXXXXXX, significava, infatti, ammettere di avere temuto per la propria incolumità personale e di avere, quindi, inviato il messaggio nella piena consapevolezza che l’azione aggressiva, anziché nei suoi confronti, sarebbe stata compiuta nei confronti del passante con la maglietta bianca indicato nel messaggio, con il serio rischio di rispondere penalmente di un fatto molto grave. D’altra parte, conclude la Corte di appello, XXXXXXXXXXXXXXXX anche nei dialoghi intercettati con XXXXX ha mantenuto ferma la sua versione, resistendo alle obiezioni del suo interlocutore.
2.2. Il secondo motivo, relativo al concorso anomalo, è inammissibile laddove sollecita una rilettura del compendio probatorio ed infondato nella parte in cui sostiene l’insussistenza degli elementi costitutivi previsti dall’art. 116 cod. pen. La sentenza impugnata, facendo ha buon governo dei principi in tema di concorso anomalo, già ricordati trattando la posizione di XXXXXXXXXXXXX, una volta ritenuto accertata la partecipazione di XXXXXXXXXX all’azione collettiva nei termini chiariti nel precedente paragrafo, ha correttamente desunto la prevedibilità dell’evento più grave anche da parte sua dalla consapevolezza della spiccata pericolosità di XXXXXXXXXXXXXXXXX, necessariamente acquisita ascoltando i dialoghi di XXXXXXXXXXXXX sia con lo stesso XXXXXXXXXXX sia con XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, tutti avvenuti in sua presenza nel periodo immediatamente precedente all’aggressione.
2.3. Il terzo motivo, relativo alla consulenza del prof. Introna, non supera il vaglio di ammissibilità perché si limita a sollecitare una rivalutazione della prova tecnica ai fini della derubricazione del reato in lesioni gravissime e ciò a prescindere dal contenuto della sentenza impugnata nei confronti del quale, invece, non sono formulate critiche specifiche.
2.4. Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per manifesta infondatezza. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente la Corte distrettuale (pag. 69), sia pure sinteticamente, ha dato conto dei criteri seguiti per determinare la misura della pena base e quella delle diminuzioni sia per le attenuanti generiche sia per l’applicazione dell’art. 116 cod. pen., entrambe quantificate nella misura massima, non solo richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ma anche spiegando che non era possibile valorizzare ulteriormente la peculiare condizione in cui versava l’imputato durante la consumazione del reato a causa della strumentalizzazione subita dalla campagna, in ragione dell’oggettiva eccezionale gravità del fatto che aveva determinato nelal giovanissima vittima uno stato vegetativo irreversibile.
3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al 11 pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili. In applicazione dei criteri fissati dagli artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 e, per quanto di rilievo, dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate nonché del numero di parti unitariamente rappresentate dal patrono, le spese di rappresentanza e difesa sostenute da XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vanno liquidate nella misura di complessivi euro 8.000, oltre accessori di legge;
quelle sostenute dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vanno liquidate in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che liquida in complessivi euro 8.000, oltre accessori di legge, nonché di quelle sostenute dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che liquida in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NC AL GI CH IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 12
udita la relazione svolta dal Consigliere NC AL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE MAZZOTTA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, come da requisitoria già depositata. uditi i difensori: - avvocato GABRIELE BORDONI, in proprio e quale sostituto processuale dell'avvocato FA AL, che si è riportato alle conclusioni scritte depositate insieme con richiesta di liquidazione. - avvocato ROMUALDO TRUNCE' che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. - avvocato LE LOPRETE che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero avverso la decisione del Tribunale di Crotone del 22 maggio 2024: - ha riqualificato il reato ascritto ad XXXXXXXXXXXXX nell’ipotesi di concorso anomalo nel tentativo di omicidio aggravato di XXXXXXXXXXXXXXX, confermando l’originaria contestazione elevata dal Pubblico ministero successivamente derubricata dal Tribunale nel delitto di lesioni aggravate;
- ha dichiaratoXXXXXXXXXX colpevole di concorso ex art. 116 cod. pen. nel medesimo reato. - ha rideterminato la pena inflitta alla XXXXXXXX in anni 12 di reclusione;
- ha condannato XXXX, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 e concesse le attenuanti generiche, valutate prevalenti sulle residue aggravanti, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione. Secondo la Corte distrettuale XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX hanno contribuito Penale Sent. Sez. 1 Num. 1045 Anno 2026 Presidente: CH GI Relatore: AL NC Data Udienza: 17/12/2025 alla consumazione del reato, materialmente eseguito da XXXXXXXXXXXXXXXXX, nelle forme del concorso anomalo. La situazione fattuale veniva ricostruita nei seguenti termini. XXXXXXXXXXXXX, appreso che la figlia minorenne, XXXXXXX, era stata contattata sul social network Instagram da un account avente le medesime generalità dell'ex fidanzato, aveva deciso di "dare una lezione" all'ignoto interlocutore, coinvolgendo nell’esecuzione del piano, oltre che il suo compagno, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, aspirante fidanzato della figlia, XXXXXXXXXXXXXXX, nonostante previamente informata dell’indole violenta di quest’ultimo. P e r r a g g i u n g e r e l o s c o p o X X X X X X X X X X X X X , X X X X X X X X X X e XXXXXXXXXXXXXXXXX avevano approfittato di un appuntamento concordato da XXXXXXXXXXXXXXX per incontrare di presenza il destinatario dell’azione punitiva. Si erano, pertanto, recati, in compagnia anche di XXXXXXXXXXXXXXXX, nel posto convenuto per l’incontro tra XXXXXXX e l’ignoto utente di Instagram. Qui avevano intravisto e avvicinato XXXXXXXXXXXXXXXX (effettivo titolare dell'account utilizzato per contattare XXXXXXX), il quale, fortemente allarmato, aveva negato di avere fissato l’appuntamento con la giovane e, dopo avere fornito una falsa motivazione circa la sua presenza, si era allontanato, inseguito da XXXX che cercava di raggiungerlo. XXXXX era riuscito a salire a bordo della propria autovettura da dove aveva inviato, sempre utilizzando il falso account, un messaggio a XXXXXXXXXXXXXXX comunicandole, all’evidente fine di distogliere l'attenzione dalla sua persona, di indossare una camicia bianca, capo differente da quello effettivamente portato;
la ragazza, leggendo ad alta voce il messaggio, aveva rivelato la circostanza ai partecipi alla spedizione. Immediatamente dopo XXXXXXXXXXXXXXXXX, accortosi della presenza di XXXXXXXXXXXXXXX, che in quel frangente si trovava a passare indossando un capo di abbigliamento uguale a quello indicato da XXXXX, lo aveva raggiunto, afferrato e colpito con un pugno violento al capo ed una ginocchiata, provocandone la caduta sul selciato. XXXXXXXX aveva impattato prima con le natiche e poi con la parte posteriore della testa, con la conseguente frattura della teca cranica. XXXXXXXXXXX, XXXX e la XXXXXXXX, subito dopo l’aggressione, si erano allontanati, lasciando la vittima al centro di una via carrabile, priva di sensi e in fin di vita. Le lesioni patite avevano causato a XXXXXXXX una malattia certamente insanabile e permanente, tale da ridurlo in stato vegetativo, irreversibile. In conclusione: - tutti i correi, si erano recati nel luogo dell’appuntamento per dare esecuzione alla programmata spedizione punitiva nei confronti dell’ignoto soggetto titolare dell’account Instagram;
- XXXXXXXXXXXXXXXXX aveva aggredito, a cagione di uno scambio di persona, XXXXXXXXXXXXXXX, ponendo in essere nei suoi confronti atti, oggettivamente e soggettivamente, sussumibili nella fattispecie del tentato omicidio perché non solo idonei a determinare l'evento morte, ma anche diretti in modo inequivoco a provocarlo;
- XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX, avevano partecipato all’azione per costringere l’ignoto utilizzatore dell’account da cui erano partiti i messaggi, con violenza, minaccia, percosse e/o lesioni personali, a cessare l'interlocuzione con XXXXXXXXXXXXXXX;
non avevano, invece, voluto il reato di tentato omicidio in concreto realizzato dal complice ai danni di XXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX devono, comunque, rispondere del più grave 2 delitto a titolo di concorso anomalo, di cui sussistono tutti i presupposti. XXXXXXXXXXXXX, sin da quando aveva scelto di coinvolgere XXXXXXXXXXX nell’impresa criminosa nei confronti della persona che aveva contattato la figlia, era in grado di prevedere, secondo il naturale concatenarsi delle azioni, il tentato omicidio commesso da XXXXXXXXXXX, tenuto conto che sua figlia e XXXXXXXXXXXXXXXX l’avevano informata del temperamento di XXXXXXXXXXX e del particolare stato emotivo in cui lo stesso si trovava. XXXXXXXXXX aveva aderito al programma criminoso ideato dalla XXXXXXXX al punto da attivarsi personalmente nell’inseguire il ragazzo, XXXXXXXXXXXXXXXX, ritenuto essere l’ignoto molestatore ed era a conoscenza della peculiare pericolosità di XXXXXXXXXXX così da versare in colpa, al pari della XXXXXXXX, con riferimento al più grave delitto realizzato rispetto a quelli programmati. Ricorrono per cassazione XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXX nel ricorso a firma dell’avv. Romualdo Truncé ha sviluppato quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 116 cod. pen. nonché illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato. Secondo la ricorrente, le sentenze di merito nell’individuare un accordo criminoso tra XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX e nell’assegnare a quest’ultima il ruolo di istigatrice del secondo, oltre ad applicare erroneamente la disciplina del concorso anomalo, hanno seguito un percorso argomentativo illogico perché fondato sul travisamento delle prove. La Corte di appello ha trascurato che, secondo quanto dichiarato dalla fonte ritenuta più attendibile, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX era venuto a conoscenza dell’esistenza dell’anonimo corteggiatore di XXXXXXXXXXXXXXX di sua iniziativa, origliando le conversazioni tra quest’ultima e la XXXXXXXXXXX;
non era stata, quindi XXXXXXXXXXXXX, ad informarlo allo scopo di istigarlo a partecipare alla spedizione punitiva. La sentenza impugnata ha, in via esclusiva, valorizzato, ai fini della prova dell’esistenza di un vero e proprio “mandato a picchiare” conferito da XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXX, la percezione soggettiva della testimone XXXXXXXXXXXXXXXX, anche se non riferita nell’immediatezza. Tuttavia, la tesi della spedizione punitiva risulta smentita da elementi oggettivi, come la presenza nel gruppo di due bambini e l’individuazione del luogo dell’appuntamento in pieno centro, di fronte al Tribunale. D’altra parte, XXXXXXXXXXXXXXXX, lungi dal riferire che la XXXXXXXX aveva coinvolto CO XXXXXXXXXXX nell’azione punitiva, ha precisato che l’odierna ricorrente non aveva nemmeno deliberato autonomamente di partecipare all’incontro concordato dalla figlia con l’ignoto utente Instagram, ma si era decisa di prendervi parte su invito della XXXXXXXXXXX. Che l’imputata non abbia tenuto una condotta istigatrice è confermata dall’approccio della stessa con XXXXXXXXXXXXXXXX: lo ha affrontato da sola, senza ricorrere all’aiuto di terze persone, arrivando persino a minacciarlo in piena autonomia. In questo contesto l’aggressione nei confronti di XXXXXXXX, lungi dal rappresentare l’esecuzione di un mandato, si connota per la sua eccentricità e imprevedibilità e non certo come normale sviluppo della vicenda in corso, nei termini richiesti dal concorso anomalo.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 116 cod. pen. in riferimento alla 3 mancanza del requisito di prevedibilità ex ante della verificazione del reato diverso da quello voluto, ritenuto, invece, sulla base di una motivazione illogica. Lamenta che la sentenza impugnata, nel ritenere accertato che XXXXXXXXXXXXX potesse prevedere ex ante lo sviluppo anomalo del decorso degli eventi rispetto a quanto concordato, ha travisato la prova sia in ordine alla conoscenza da parte della ricorrente della personalità aggressiva dell’esecutore materiale sia in ordine all’arco temporale che separa il disvelamento dell’appuntamento dall’aggressione ai danni della vittima sia in ordine alla prevedibilità soggettiva della condotta dell’esecutore materiale. E’ stato ignorato che la XXXXXXXX non conosceva la personalità aggressiva dell’esecutore materiale né avrebbe potuto prevedere l’iniziativa autonoma dello stesso di aggredire XXXXXXXX. In senso accusatorio non possono essere valorizzate le conversazioni intercettate in questura il giorno successivo all’aggressione. Nei dialoghi è la stessa XXXXXXXX a confidare alla figlia che non poteva in alcun modo prevedere l’aggressione brutale cui il XXXXXXXXXXX, come ammesso direttamente dall’interessato in altra conversazione captata, si era autonomamente determinato senza subire alcun condizionamento da parte della XXXXXXXX.’ La dinamica dell’inseguimento di XXXXXXXX conferma l’assenza di un accordo criminoso con finalità lesive tra XXXXXXXXXXX e gli altri componenti del gruppo e, per converso, la consumazione da parte di XXXXXXXXXXX di un azione eccentrica, del tutto incompatibile con il concorso anomalo della XXXXXXXX. I filmati escludono che XXXXXXXXXXXXX si sia lanciata all’inseguimento di XXXXXXXX, nei termini riportati nella sentenza impugnata, e documentano che XXXXXXXXXXX aveva agito in piena autonomia senza alcuna collaborazione da parte della XXXXXXXX, sopraggiunta quando la vittima era già esamine a terra, mostrandosi esterrefatta rispetto a quanto appena accaduto.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 61 n. 1, cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei futili motivi. Lamenta che la Corte distrettuale ha riformato sul punto la sentenza impugnata senza valutare la percezione soggettiva dell’imputata ed il suo vissuto personale nonché il contesto di protezione genitoriale in cui aveva agito.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 69 cod. pen. nonché illogicità manifesta sia in punto di giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del concorso anomalo rispetto alle aggravanti, sia in punto di dosimetria sanzionatoria. La Corte di appello ha ritenuto accertato, in assenza di riscontro probatorio, che la XXXXXXXX abbia “armato” l’esecutore materiale, che invece aveva agito a mani nude, non ha considerato l’ottimo comportamento processuale tenuto dell’imputata, che ha dato il consenso alla lettura degli atti;
non ha esplicitato il percorso seguito nel calcolo della pena finale, in particolare non ha quantificato la pena base sulla quale sono state calcolate la diminuente per il delitto tentato e le diminuzioni per le riconosciute attenuanti.
3. XXXXXXXXXX con il ricorso a firma del difensore, avv. Michele Loprete, ha dedotto quattro motivi.
3.1. Con il primo denuncia erronea valutazione delle prove in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. nonché erronea applicazione delle norme penali sostanziali di cui agli artt. 60, 110, 116, 56, 575, 577 n. 4 in relazione all’art. 61 n. 1, 61 n. 11 quinquies, 61 n. 5, 112 n. 4 e 5, cod. pen. 4 Sostiene il ricorrente che la Corte di appello non ha esaminato e valutato in maniera corretta tutti gli elementi probatori a sua disposizione e, anzi, ne ha fornito un'errata interpretazione;
ha, pertanto, posto a fondamento della riforma della sentenza di primo grado una motivazione manifestamente illogica. La sentenza impugnata ha travisato il significato sia delle sommarie informazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXX in data 3 ottobre 2022 sia delle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXX nell’interrogatorio di garanzia, reso innanzi al Gip di Crotone in data 14 novembre 2022. Contrariamente a quanto riportato nelle pagine da 65 a 67, né XXXXXXXXXXXXXXXX né XXXXXXXXXXXXX hanno indicato XXXXXXXXXX presente al momento della fissazione dell’incontro con l’ignoto corteggiatore;
entrambe hanno, invece, riferito che XXXX, durante il tragitto in automobile, aveva assistito alla discussione tra la XXXXXXXXXXX e la XXXXXXXX sulla possibilità che XXXXXXXXXXXXXXXXX potesse andare via da Crotone, non partecipandovi personalmente, anche solo al fine di dar man forte al pensiero manipolatore della XXXXXXXX. Parimenti travisate sono state le dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXX in data 20 agosto 2022, 3 e 14 ottobre 2022 e da XXXXXXXXXXXXXXXX in data 14 ottobre 2022. Tra XXXXXXXXXXXXXXXX - che, in sintonia con quanto affermato nelle conversazioni intercettate nella sala di attesa della Questura, non solo ha perentoriamente escluso la presenza di XXXXXXXXXX al momento della discussione con XXXXXXXXXXXXX ma ha negato di essere stato inseguito da quest’ultimo - e XXXXXXXXXXXXXXXX - che invece ha riferito il contrario - la Corte distrettuale ha ingiustificatamente ritenuto più credibile la XXXXXXXXXXX prevendo alla conclusione, decisiva per l’affermazione di responsabilità, che XXXXXXXXXX, aveva fornito contributo essenziale allo svolgimento degli eventi. In ogni caso, anche credendo alla versione di XXXXXXXXXXXXXXXX, secondo cui XXXXXXXXXX aveva inseguito XXXXX per un pò, non riesce, comunque, a comprendersi come XXXX abbia potuto dare un contributo, morale o materiale, alla consumazione del reato ai danni di XXXXXXXX. Le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXX sono inattendibili in quanto la stessa è portatrice dell’interesse a mitigare la posizione del cugino.
3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 116 cod. pen. Evidenzia che la corretta lettura del compendio probatorio, in particolare delle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXX il 3 ottobre 2022 e da XXXXXXXXXXXXX nell’interrogatorio del 14 novembre 2022, esclude in modo chiaro la sussistenza degli elementi costitutivi del concorso anomalo di XXXXXXXXXX. Da tali dichiarazioni si evince che l’odierno ricorrente non ha mai palesato una chiara adesione alla condotta dell’esecutore materiale né ha fornito uno stimolo all’azione né un maggior senso di sicurezza e che la decisione di compiere l’azione violenta è stata una scelta arbitraria ed autonoma di XXXXXXXXXXXXXXXXX. L’estraneità di XXXXXXXXXX, già emersa già in fase di indagini preliminari è confermata dalla sua personalità remissiva, già accertata nel procedimento penale in cui XXXXXXXXXXXXX era chiamata a rispondere dell’accusa di atti persecutori ai danni dell’ex fidanzato della figlia.
3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla consulenza del prof. Introna. La Corte di appello, nel riqualificare il reato ascritto in tentato omicidio, non ha tenuto conto delle argomentazioni tecniche contenute nell’elaborato redatto dal perito prof. Introna 5 ed espresse nel suo esame, reso all’udienza del 6 febbraio 2024. Non è sato adeguatamente valutata l’incidenza nella gravità delle lesioni, da cui è stata desunta la più grave qualificazione giuridica, della “particolare fragilità del tavolato cranico indotta dall'osteogenesi imperfetta da cui era affetto XXXXXXXX”.
3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 132 cod. pen.nonché vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria sanzionatoria. Nel quantificare la misura della pena base e degli aumenti e diminuzioni di aggravanti ed attenuanti, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., senza esaustivamente spiegare il ragionamento seguito per determinare la pena base in prossimità del massimo edittale, nonostante il contributo dell’imputato alla consumazione del reato in forma concorsuale sia stata riconosciuta come minima.
4. Il difensore della parte civile ha depositato tempestivamente memoria, con cui ha ribadito, replicando alle osservazioni della difesa degli imputati., la fondatezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello nel pervenire all’accertamento della colpevolezza di entrambi gli imputati CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di XXXXXXXXXXXXX è passibile di rigetto.
1. Il primo motivo - che censura il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale per pervenire all’accertamento della condotta istigatrice attribuita all’imputata rispetto alla spedizione punitiva nei confronti dell’autore dei messaggi inviati via social a sua figlia e, conseguentemente, la configurabilità del concorso anomalo, stante l’assenza del mandato a commettere un reato meno grave di quello in concreto realizzato dall’esecutore materiale - è inammissibile laddove sollecita una lettura alternativa del compendio probatorio ed in particolare delle dichiarazioni rese dalla teste oculare XXXXXXXXXXXXXXXX, nel resto è infondato.
1.1. Come è noto, il vizio di travisamento della prova, deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ricorre nel caso in cui il ricorrente prospetta che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento “su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale”; rimane, infatti, ferma “la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito” (ex multis Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01). La cognizione del giudice di legittimità, pertanto, rimane sempre circoscritta “alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova” (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370 - 01). La ricorrente non si duole dell'utilizzazione di un'informazione inesistente nella testimonianza resa da XXXXXXXXXXXXXXXX o dell’omessa valutazione di dichiarazioni decisive rese da quest’ultima, ma censura, peraltro in termini generici e senza una specifica indicazione dei passi travisati, il giudizio di attendibilità della testimonianza e la scelta della Corte distrettuale di considerare giustificatamente più persuasive alcune affermazioni anziché ad altre alla luce della convergenza con altri elementi probatori o della maggiore precisione e completezza. In questa prospettiva la Corte distrettuale, nell’ambito dei suoi poteri di apprezzamento, ha correttamente valorizzato, ai fini dell’accertamento della condotta tenuta dalla 6 XXXXXXXX nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX per determinarlo a partecipare alla spedizione punitiva nei confronti dell’ignoto che aveva contattato la figlia, le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXX, dopo averne positivamente vagliato l’attendibilità, anche sotto il profilo della costanza e precisione delle versioni offerte tutte le volte in cui era stata esaminata, preferendo quelle che avevano trovato conferma in altri elementi di prova quali la messagistica tra XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX e le conversazioni i tra XXXXXXXXXXXXX, la figlia e XXXXXXXXXXXXXXXXX nei locali della questura e tra quest’ultimo ed i suoi familiari in occasione dei colloqui in carcere. Al riguardo, la sentenza impugnata ha convincentemente osservato, anche rinviando al contenuto più dettagliato della sentenza di primo grado ampiamente sintetizzato nelle pagine da 3 a 39, che gli espliciti riferimenti della testimone oculare alle insistenti richieste rivolte, fin dal primo incontro che aveva preceduto l’aggressione, dalla XXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXX affinché non partisse per lavoro, come previsto, ma rimanesse a Crotone in modo da partecipare all’incontro con chi, utilizzando un profilo social intestato all’ex fidanzato, si era permesso di contattare XXXXXXX, ragazza di cui lo stesso si era “infatuato”, al fine di “dare una dimostrazione d’amore”, hanno trovato significativa conferma, tra l’altro, in più affermazioni fatte dal destinatario delle ripetute sollecitazioni, dotate, per tale ragione, di peculiare attendibilità. XXXXXXXXXXXXXXXXX in uno dei messaggi inviati a XXXXXXX la notte successiva all’aggressione (pag. 11) ed in un conversazione con la cugina RA (pag. 21) aveva ammesso che era stata la XXXXXXXX a raccontargli l’episodio del tentativo di approccio via Instagram in termini tali da “farlo andare in bestia”, aggiungendo che aveva insistito talmente nel convincerlo a partecipare all’incontro in programma lo stesso giorno da fargli un vero e proprio “il lavaggio del cervello”. D’altra parte, che l’incontro cui XXXXXXXXXXXXXXXXX doveva partecipare, su pressante richiesta della XXXXXXXX, fosse finalizzato a dare una severa lezione all’ignoto molestatore, anche ponendo in essere atti violenti lesivi della sua integrità personale, così come sostenuto da XXXXXXXXXXXXXXXX sulla scorta delle espressioni utilizzate dalla XXXXXXXX sia per convincere XXXXXXXXXXXXXXXXX a aderire al progetto (cfr. pag. 23 per “con la richiesta di dimostrazione d’amore” XXXXXXXXXXXXX intendeva sollecitare XXXXXXXXXXX “a dare una lezione”, picchiando lo sconosciuto “anche perché Era l'unico modo con il quale XXXXXX in quel frangente avrebbe potuto dimostrare il proprio amore”) sia nel rapportarsi con il primo sospettato di essere il molestatore di XXXXXXX, ossia XXXXXXXXXXXXXXXX, apertamente minacciato con l’espressione “ti spacco la testa”, è, sul piano logico, confermato: - dal numero di persone chiamate a parteciparvi, tra cui, nonostante l’opposizione espressa dlele persone che meglio lo conoscevano, la cugina e di XXXXXXXXXXXXXXX, proprio XXXXXXXXXXXXXXXXX non solo particolarmente iracondo, ma per di più geloso e desideroso di mettersi in mostra per conquistare XXXXXXX a tutti i costi;
- dall’approccio che il gruppo, una volta giunto nel luogo convenuto, aveva avuto con XXXXX, talmente violento da indurre quest’ultimo non solo a darsi alla fuga, ma a sentire l’impellente necessità di coinvolgere un terzo estraneo per evitare il pericolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica.
1.2. Il secondo motivo, relativo alla configurabilità del concorso anomalo, è privo di pregio.
1.2.1. Sussiste la responsabilità a titolo di concorso ex art. 116 cod. pen. in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto qualora vi sia la volontà di partecipare con altri alla 7 realizzazione di un determinato fatto criminoso ed esista un nesso causale nonché psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto solo il reato meno grave e l'evento diverso, che, conseguentemente, non deve essere un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, ma, al contrario, oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato, senza peraltro che l'agente abbia effettivamente previsto ed accettato il relativo rischio, poiché in tal caso si verserebbe in ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen. Per sintetizzare la distinzione tra esclusione della responsabilità del concorrente non autore del reato diverso, responsabilità per concorso anomalo e responsabilità per concorso ordinario è stato condivisibilmente affermatoche «la componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. si colloca in un'area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile - situazione nella quale la responsabilità resta esclusa - e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità -situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa» (Sez. 1, n. 2652 del 26/10/2011, Rv. 251827). Il concorrente anomalo, in altri termini, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamente controllabile (Sez. 6, n. 17502 del 13/12/2017, dep. 18/04/2018, Larosa, Rv. 272893 - 01che in motivazione ha precisato che «al cospetto di un'azione collettiva si dilata l'onere di previsione a carico dell'aderente al progetto comune, specie nel caso di azione violenta contro una persona»). L’affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente impone, pertanto, di verificare la prevedibilità di quest’ultimo, attraverso una prognosi postuma da effettuarsi in concreto, tenendo conto della personalità dell'imputato e delle circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione secondo principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa n. 42 del 1965, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 27 Cost., e successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 10995, del 25/10/2006, Ciurlia Rv. 236512; Sez. 6, n. 20667, del 12/2/08, Scambia, Rv. 240060). Più di recente, Sez. 5,n. 32162 del 19/06/2024, M., Rv. 286874 - 01, nel ribadire la conformità ai principi costituzionali della responsabilità ex art. 116 cod. pen., ha condivisibilmente rimarcato che «l'evento non voluto non è imputato all'agente a titolo di responsabilità oggettiva, bensì di colpa in concreto rispetto alla previsione ovvero alla prevedibilità dell'evento non voluto posto in essere da uno o più concorrenti nel delitto voluto, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso, delle modalità della condotta e della personalità del reo e, per altro verso, la previsione di una circostanza attenuante va a riequilibrare il trattamento sanzionatorio per il reato non voluto».
1.2.2. La sentenza impugnata, in puntuale applicazione dei ricordati principi, ha considerato l'evento lesivo più grave realizzato da XXXXXXXXXXXXXXXXX - il tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXXXX al posto delle minacce, percosse o lesioni personali concordate - non la conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, ma un risultato che seppure non voluto, neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, era in concreto prevedibile da parte di XXXXXXXXXXXXX sulla scorta di specifiche circostanze fattuali, dotate di significativa valenza sintomatica, oltre che valutate con apprezzamenti plausibili. 8 La Corte distrettuale ha, infatti, valorizzato, sulla scorta di precisi ed individuati agganci nel compendio probatorio (le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXX e le intercettazioni): - la pregressa conoscenza da parte della XXXXXXXX del temperamento violento ed aggressivo del minore XXXXXXXXXXX e del suo desiderio, abilmente strumentalizzato, di conquistare la ragazza di cui si era infatuato con una significativa “prova d’amore”, che gli avrebbe consentito di mettersi in mostra e prevalere su ogni altro contendente verso cui nutriva un istintivo ma assai forte sentimento di gelosia;
- l’ostinazione con cui l’imputata aveva insistito per assicurarsi la presenza di XXXXXXXXXXX anche dopo che la cugina di quest’ultimo e sua figlia, l’avevano avvisata dei rischi che tale scelta avrebbe comportato;
- la condotta tenuta durante e dopo l’aggressione di XXXXXXXX dalla ricorrente, la quale, come comprovato dalle immagini del servizio di video sorveglianza, si era dapprima lanciata all’inseguimento di XXXXXXXX unitamente a XXXXXXXXXXX e, subito dopo l’aggressione, si era data alla fuga, nella piena consapevolezza della gravità delle condizioni della vittima , tanto da urlare «è morto, è morto». I rilievi difensivi sull’intera ricostruzione fattuale posta a sostegno del giudizio di prognostico di prevedibilità dell’evento più grave non vanno al di là di asserzioni generiche o meramente confutative.
1.3. Il terzo motivo, relativo all’aggravante dei futili motivi, è parimenti infondato. La Corte distrettuale (pag. 68), in sintonia con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'accertamento della circostanza aggravante in esame, deve svolgersi con metodo bifasico, ha verificato la sussistenza non solo del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato (tentato omicidio) e il motivo che lo ha determinato (lezione da impartire all’ignoto soggetto, che aveva cercato di contattare la figlia, tramite Instagram, così da impedire qualsiasi ulteriore interlocuzione), ma anche di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333 - 01). A proposito dell’aspetto soggettivo, ha osservato che l’azione dell’imputata, anche considerando la sua estrazione culturale ed il contesto sociale di provenienza, non poteva essere considerata la manifestazione, per quanto estrema, di «protezione genitoriale», come ritenuto dalla sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio, bensì una forma di lucida e cieca vendetta, perseguita a prescindere ed indipendentemente dall’esigenza di evitare la prosecuzione del rapporto potenzialmente pericoloso per la figlia, posto che l’imputata anziché attivarsi per l’immediata cessazione dei contatti tramite social network, rimedio che avrebbe posto fine al paventato rischio, aveva scelto di organizzare una spedizione punitiva nei confronti del soggetto, che, fino a quel momento, si era limitato a chiedere un appuntamento senza utilizzare espressioni sgarbate ed invasive della sfera della ragazza.
1.4. Il quarto motivo, relativo al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del concorso anomalo rispetto alle ritenute aggravanti e alla dosimetria sanzionatoria, non è ammissibile perché versato in fatto e manifestamente infondato. A differenza di quanto denunciato dalla ricorrente, la Corte di appello (pag. 69) ha posto a fondamento della decisione di respingere la richiesta difensiva di considerare prevalenti sulle riconosciute aggravanti le attenuanti generiche e sull’attenuante prevista dall’art. 116 cod. pen. argomentazioni esaustive fondate sulla gravità del fatto e la negativa personalità 9 dell’imputata. A quest’ultimo proposito ha rilevato che era stata la XXXXXXXX, in passato avvezza a porre in essere atti di violenza e minaccia privi di giustificazione, a coinvolgere gli altri correi, anche minorenni, «armandoli», nel senso figurato di far insorgere in loro la deliberazione criminosa poi degenerata nella realizzazione di un reato più grave di quello programmato Non essendoci alcuna necessità di calcolare aumenti o diminuzioni una volta conclusosi il giudizio di bilanciamento con l’equivalenza tra attenuanti e aggravanti, la sentenza impugnata ha correttamente indicato solo la pena finale del delitto tentato. Va rammentato che, costituendo il delitto tentato figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione, la determinazione della pena può effettuarsi indifferentemente o con il metodo, seguito dalla sentenza impugnata, cosiddetto diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 – 01; Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia, Rv. 256711 - 01; Sez. 1, n. 35013 del 06/06/2013, Colombo, Rv. 257210 – 01; Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Botto, Rv. 220189 - 01).
2. Il ricorso di XXXXXXXXXXè nel suo complesso infondato e va, pertanto, rigettato.
2.1. Il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione per erronea valutazione delle prove anche sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, è infondato. Al pari della coimputata XXXXXXXX, XXXXXXXXXX non si duole dell’utilizzo ai fini della decisione di una informazione inesistente o di una dichiarazione avente un senso intrinseco incontrovertibilmente diverso da quello tratto dal giudice, ma contesta la valutazione di alcune prove dichiarative, evidenziando presunti errori commessi nella interpretazione del loro significato probatorio. Trattasi di vizio non denunciabile nel giudizio di legittimità (ex multisSez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702 – 01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087 – 01). In ogni caso l’errore denunciato non è nemmeno decisivo. La sentenza impugnata (pagg. 65 e seg.) ha desunto la partecipazione del ricorrente all’azione collettiva finalizzata ad eseguire una spedizione punitiva al presunto molestatore di XXXXXXXXXXXXXXX non dal suo personale coinvolgimento all’attività istigatoria posta in essere da XXXXXXXXXXXXX nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX in più dialoghi, ma dalla sua presenza in tutti i momenti salienti dell’ideazione ed organizzazione dell’attività delittuosa - dal momento in cui veniva concordato l’appuntamento fino all’incontro con XXXXX e alla fuga immediatamente successiva all’aggressione di XXXXXXXX scambiato per la vittima designata – e, soprattutto, dalla condotta tenuta dall’imputato in occasione dell’incontro con XXXXX, quando, in puntuale ed immediata esecuzione delle minacce prospettate da XXXXXXXXXXXXX verso colui che riteneva essere l’autore della condotta disturbatrice ai danni della figlia, si era posto, con atteggiamento aggressivo, al suo inseguimento all’evidente scopo di portare a compimento la programmata azione ritorsiva in 10 forma concorsuale, alla quale pertanto aveva aderito, offrendo la sua disponibilità ad attuarla e rafforzando il proposito criminoso dei correi, che potevano contare anche sul suo contributo. Sono immuni da criticità e sono, al contrario, plausibili le argomentazioni (pagg. 57 e seg.) con cui la Corte distrettuale ha valutato più attendibile la versione di XXXXXXXXXXXXXXXX rispetto a quella di XXXXXXXXXXXXXXXX, il quale aveva negato di avere visto e, quindi, di essere stato inseguito da XXXXXXXXXX. Al riguardo, la Corte di appello ha pertinentemente osservato che XXXXX, contrariamente a XXXXXXXXXXXXXXXX, che non aveva avuto remore a coinvolgere il cugino sin dall’immediatezza, aveva un forte interesse ad affermare falsamente di non avere patito azioni intimidatorie o, peggio, aggressive dal gruppo di persone che aveva accompagnato XXXXXXXXXXXXXXX all’appuntamento. Affermare il contrario, riferendo di essere stato inseguito da XXXXXXXXXX, significava, infatti, ammettere di avere temuto per la propria incolumità personale e di avere, quindi, inviato il messaggio nella piena consapevolezza che l’azione aggressiva, anziché nei suoi confronti, sarebbe stata compiuta nei confronti del passante con la maglietta bianca indicato nel messaggio, con il serio rischio di rispondere penalmente di un fatto molto grave. D’altra parte, conclude la Corte di appello, XXXXXXXXXXXXXXXX anche nei dialoghi intercettati con XXXXX ha mantenuto ferma la sua versione, resistendo alle obiezioni del suo interlocutore.
2.2. Il secondo motivo, relativo al concorso anomalo, è inammissibile laddove sollecita una rilettura del compendio probatorio ed infondato nella parte in cui sostiene l’insussistenza degli elementi costitutivi previsti dall’art. 116 cod. pen. La sentenza impugnata, facendo ha buon governo dei principi in tema di concorso anomalo, già ricordati trattando la posizione di XXXXXXXXXXXXX, una volta ritenuto accertata la partecipazione di XXXXXXXXXX all’azione collettiva nei termini chiariti nel precedente paragrafo, ha correttamente desunto la prevedibilità dell’evento più grave anche da parte sua dalla consapevolezza della spiccata pericolosità di XXXXXXXXXXXXXXXXX, necessariamente acquisita ascoltando i dialoghi di XXXXXXXXXXXXX sia con lo stesso XXXXXXXXXXX sia con XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, tutti avvenuti in sua presenza nel periodo immediatamente precedente all’aggressione.
2.3. Il terzo motivo, relativo alla consulenza del prof. Introna, non supera il vaglio di ammissibilità perché si limita a sollecitare una rivalutazione della prova tecnica ai fini della derubricazione del reato in lesioni gravissime e ciò a prescindere dal contenuto della sentenza impugnata nei confronti del quale, invece, non sono formulate critiche specifiche.
2.4. Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per manifesta infondatezza. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente la Corte distrettuale (pag. 69), sia pure sinteticamente, ha dato conto dei criteri seguiti per determinare la misura della pena base e quella delle diminuzioni sia per le attenuanti generiche sia per l’applicazione dell’art. 116 cod. pen., entrambe quantificate nella misura massima, non solo richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ma anche spiegando che non era possibile valorizzare ulteriormente la peculiare condizione in cui versava l’imputato durante la consumazione del reato a causa della strumentalizzazione subita dalla campagna, in ragione dell’oggettiva eccezionale gravità del fatto che aveva determinato nelal giovanissima vittima uno stato vegetativo irreversibile.
3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al 11 pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili. In applicazione dei criteri fissati dagli artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 e, per quanto di rilievo, dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate nonché del numero di parti unitariamente rappresentate dal patrono, le spese di rappresentanza e difesa sostenute da XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vanno liquidate nella misura di complessivi euro 8.000, oltre accessori di legge;
quelle sostenute dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vanno liquidate in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che liquida in complessivi euro 8.000, oltre accessori di legge, nonché di quelle sostenute dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che liquida in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NC AL GI CH IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 12