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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2579/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7912/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400005904 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400009610 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1055/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti della Publiservizi S.r.l., avverso il rifiuto espresso della richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 40402400005904 e dell'avviso di accertamento n. 40402400009610 relativi ad IMU per gli anni 2021 2022.
Rileva che per tali annualità glui spettava la agevolazione prima casa per appartamento e pertinenza.
Precisa di essere separato e risiede e dimorare con la madre anziana in Indirizzo_1
nella casa di proprietà.
Rileva inoltre la nullità dell'atto per assenza di contraddittorio preventivo.
La Resistente_1, regolarmente citata, non si è costituita-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, per essere in questione il mero dato del pagamento di una imposta soggetta ad autoliquidazione, non era richiesto il contraddittorio preventivo, la domanda va accolta con riferimento ai due cespiti costituenti abitazione e pertinenza. Le resistenti, non costituendosi, nulla hanno dedotto contro la documentazione prodotta per attestare la residenza nel dato immobile.
La domanda, invece, non può essere accolta per il terzo immobile, di diversa destinazione.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di Ricorrente_1 per quanto di ragione e per l'effetto annulla gli atti impugnati limitatamente alle imposte richieste per gli immobili fl 79, pt 261 sub 5 e sub 6. Condanna Publiservizi srl al pagamento delle spese liquidate in euro 650 oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7912/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400005904 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400009610 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1055/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti della Publiservizi S.r.l., avverso il rifiuto espresso della richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 40402400005904 e dell'avviso di accertamento n. 40402400009610 relativi ad IMU per gli anni 2021 2022.
Rileva che per tali annualità glui spettava la agevolazione prima casa per appartamento e pertinenza.
Precisa di essere separato e risiede e dimorare con la madre anziana in Indirizzo_1
nella casa di proprietà.
Rileva inoltre la nullità dell'atto per assenza di contraddittorio preventivo.
La Resistente_1, regolarmente citata, non si è costituita-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, per essere in questione il mero dato del pagamento di una imposta soggetta ad autoliquidazione, non era richiesto il contraddittorio preventivo, la domanda va accolta con riferimento ai due cespiti costituenti abitazione e pertinenza. Le resistenti, non costituendosi, nulla hanno dedotto contro la documentazione prodotta per attestare la residenza nel dato immobile.
La domanda, invece, non può essere accolta per il terzo immobile, di diversa destinazione.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di Ricorrente_1 per quanto di ragione e per l'effetto annulla gli atti impugnati limitatamente alle imposte richieste per gli immobili fl 79, pt 261 sub 5 e sub 6. Condanna Publiservizi srl al pagamento delle spese liquidate in euro 650 oltre accessori di legge.