Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave che osta alla riparazione non è integrata dalla mera condizione di tossicodipendente, ma ben può essere ravvisata nel comportamento del tossicodipendente che detenga sostanze stupefacenti, quando ricorrano elementi ulteriori che inducano ragionevolmente a ritenere che la detenzione sia finalizzata allo spaccio. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva partecipato all'attività di taglio, ed aveva dimestichezza con ambienti di trafficanti).
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti: il labile confine tra spaccio ed uso personale di drogaAndrea Cazzato · https://www.diritto.it/ · 10 giugno 2021
Questo elaborato è finalizzato ad informare il lettore sulle conseguenze penali/amministrative applicabili ai danni di un soggetto colto in possesso di qualunque sostanza stupefacente o psicotropa, allo stesso tempo mettendo in risalto le difficoltà oggettive dell'autorità giudiziaria nel distinguere comportamenti finalizzati allo spaccio o all'uso personale della droga. Volume consigliato La distinzione normativa risultante dal D.P.R. 309/90, in conseguenza delle modifiche apportate dalla L. 49/2006. Il D.P.R. 309/90, comunemente conosciuto come Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, ha avuto un'altisonante importanza storica e la sua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2008, n. 37037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37037 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 10/06/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1297
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 027067/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
US TO, N. IL 18/09/1967;
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 12/05/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DR. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. Vito Monetti, che ha chiesto che il ricorso, sottoscritto personalmente dall'interessato, venga dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza depositata il 26 maggio 2006 la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava la domanda di riparazione proposta da SC AT in relazione alla detenzione dallo stesso sofferta dal 8 maggio 2002 al 13 luglio 2004, per 797 giorni, nell'ambito del procedimento penale che lo aveva visto imputato dei reati di cui agli artt. 416 bis e 378 cod. pen. imputazioni dalle quali era stato assolto con formula piena.
In motivazione osservava il giudicante che non sussistevano le condizioni per l'attribuzione del beneficio, posto che dalle intercettazioni effettuate emergeva il ruolo attivo svolto dal SC nel consumo e nello spaccio di sostanze stupefacenti. Siffatta condotta appariva connotata da colpa grave, avendo ragionevolmente ingenerato la convinzione di una contiguità del SC con altre persone implicate nel sodalizio criminoso.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione SC AT, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- mancanza di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per non avere il giudice di merito enucleato la condotta gravemente colposa ostativa all'accoglimento della domanda, non potendo questa essere ravvisata nel solo consumo di sostanze droganti, tanto più che non gli era mai stata contestata la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ricorda anche l'esponente che, per consolidato insegnamento del Supremo Collegio la colpa grave non può mai essere ravvisata in comportamenti con riferimento ai quali sia stata esclusa la penale responsabilità del richiedente;
- difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. per non avere il decidente esplicitato il nesso causale tra le ritenute condotte gravemente colpose e l'adozione della misura coercitiva;
- difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. per non avere il decidente valutato le condotte successive all'adozione del provvedimento restrittivo, e segnatamente il fatto che dalle imputazioni di cui agli artt. 416 bis e 378 cod. pen. (rispettivamente, capi A e C della rubrica), egli era stato assolto già in primo grado, mentre il giudice del gravame lo aveva mandato assolto con formula piena anche da quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestata al capo B.
1.3 Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. Vito Monetti, ha chiesto che il ricorso, sottoscritto personalmente dall'interessato, venga dichiarato inammissibile.
2.1 Premette il collegio che il motivo di inammissibilità del ricorso rilevato dal Procuratore generale è insussistente: e invero esiste in atti, oltre al ricorso sottoscritto personalmente dalla parte, altro ricorso, ad esso sovrapponibile. presentato dall'avvocato Cucinotta, nell'interesse di SC AT. Entrambi sono tempestivi e sono inseriti nello stesso fascicolo processuale. Tanto basta a far ritenere l'impugnazione ritualmente proposta. Le doglianze sono nondimeno destituite di ogni fondamento. Questa Corte, con specifico riguardo proprio alle azioni sanzionate dal D.P.R. n. 309 del 1990, ha ripetutamente affermato che, se il mero stato di tossicodipendenza, senza altre concrete circostanze aggiuntive, non può da solo integrare la "colpa grave" ostativa all'insorgere del diritto alla riparazione, a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1, in quanto stato soggettivo inidoneo ex se a trarre in inganno il giudice della cautela in ordine alla realizzazione di una delle fattispecie penalmente rilevanti previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 ben può riconoscersi, invece, siffatta connotazione nel comportamento del tossicodipendente che detenga sostanze stupefacenti, e ciò tanto più ove ricorrano elementi ulteriori che possano ragionevolmente indurre a ritenere che si tratti di detenzione finalizzata allo spaccio (Cass. pen., sez. 4, n. 37664 del 2004; Cass. pen. sez. 4, udienza 29 febbraio 2008, D'Alessandris), in un contesto ordinamentale in cui il detentore non può non conoscere l'estrema pericolosità della sua condotta. Orbene, la sentenza impugnata, che di tali principi ha fatto coerente e rigorosa applicazione, resiste alle critiche formulate in ricorso. E invero, pur nella conclamata necessità di distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella del giudice della riparazione il quale, senza appiattirsi sull'iter motivazionale seguito in sede di cognizione, deve andare a verificare se, valutata ex ante, e cioè indipendentemente dall'evoluzione complessiva della vicenda processuale, la condotta tenuta dal richiedente, sia prima che dopo la perdita della libertà personale, ancorché non integrante un reato, sia stata tuttavia il presupposto che abbia ingenerato "la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto" (Cass. pen., sez. 4, 10 novembre 2004, n. 9082), non par dubbio che la sicura partecipazione del ricorrente all'attività di taglio delle sostanze stupefacenti, praticata peraltro a ritmi frenetici, e la sua dimestichezza con ambienti di trafficanti, sono state ragionevolmente considerate dal giudice di merito condizioni determinanti della disposta detenzione, trattandosi di condotte gravemente imprudenti integranti, se non favoreggiamento, quanto meno connivenza.
In tale contesto il ricorso, proposto per motivi manifestamente infondati, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen., nella misura ritenuta equa di Euro 1.000,00, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2008