CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIAMPI CE MARIA, Giudice monocratico in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frosinone - Piazza Iv Dicembre 1 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 156 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: -----------------------
Resistente/Appellato: -------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Frosinone in data 08.01.2024 la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Frosinone, l'avviso di accertamento esecutivo n. 156 del
27.10.2023, notificato in data 08.11.2023, per omesso versamento dell'imposta IMU annualità 2018, per complessivi euro 1.349,00, relativo all'immobile in Indirizzo_1 snc, identificato al F. 18 Mapp. 756 Sub 42, cat. A/2.
La ricorrente riteneva illegittimo l'avviso di accertamento impugnato per mancanza del presupposto impositivo e pertanto ne chiedeva l'annullamento.
Si costituiva in giudizio il Comune di Frosinone, come in epigrafe rappresentato e difeso, il quale, nel contestare la domanda avversaria, ne chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La ricorrente ritiene illegittimo l'avviso di accertamento impugnato in quanto l'immobile riportato nell'avviso di accertamento a suo giudizio è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività culturali, assistenziali e ricreative, non in proprio, ma da parte dell'Associazione_1, socio unico della Ricorrente_1 s.r.l. e quindi esente dall'IMU e pertanto ne chiede l'annullamento.
Sul punto si eccepisce che l'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.lgs 504/1992 stabilisce che sono esenti dall'ICI gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di una serie di attività agevolate
(assistenziali, previdenziali, culturali eccetera), svolte con modalità non commerciali. L'esenzione si applica anche all'IMU, per effetto del richiamo operato alla norma sopra citata dall'articolo 9, comma 8, del D.lgs 23/2011.
La Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento anche recentemente ribadendo che la mancanza dell'utilizzazione diretta dell'immobile, perché concesso in comodato a un terzo, fa perdere il diritto all'esenzione ICI. Con l'ordinanza del 17 maggio 2017 n. 12301, infatti, la Suprema Corte ha respinto la richiesta di esenzione avanzata da una associazione per un immobile nel quale si svolgevano attività ricreative e ricettive, concesso in comodato a un privato cui era stata affidata la gestione di queste attività. La Corte sottolinea che, per beneficiare dell'esenzione dall'ICI, è necessaria l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente che ne abbia il possesso e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.
Occorre, pertanto, che siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, cioè che vi sia coincidenza tra ente proprietario (o titolare di altro diritto reale sul bene) e quello che utilizza l'immobile.
Risulta pacifico come la società di capitali Ricorrente_1 s.r.l., non essendo il diretto utilizzatore a fini non lucrativi dell'immobile di sua proprietà, non può vantare alcun diritto ad usufruire dell'esenzione fiscale di cui trattasi.
Del resto la stessa società ricorrente riconosce che "gli immobili (di proprietà della Società) sono......locati agli Enti periferici del Grande Oriente senza trarne alcun lucro, con valori al di sotto delle medie di redditività di mercato, ma solo per......reperire disponibilità liquide al fine di procedere con ristrutturazioni ordinarie e straordinarie sugli stessi"( cfr. pag 7 del ricorso), così ammettendo l'economicità della gestione diretta dell'immobile perseguita attraverso la percezione di canoni di locazione.
Non sussistonoi quindi le condizioni per l'applicazione del beneficio, in special modo con riferimento al presupposto soggettivo dell'utilizzo dell'immobile, e comunque né per la natura del soggetto locatario, né per la modalità di esercizio dell'attività stessa da parte del detto soggetto.
La normativa richiamata richiede quindi la sussistenza di ben precisi requisiti per beneficiare dell'esenzione tra i quali il requisito “soggettivo” e cioè che l'immobile sia posseduto da un ente pubblico o privato che non svolga in modo esclusivo o principale attività commerciale.
Quindi, nella fattispecie in esame di immobile posseduto da un ente commerciale come l'Ricorrente_1 s.r.l. non trovare applicazione l'esenzione richiesta. Il regime fiscale adottato e alla presenza di un rilevante volume di affari nella fattispecie trattata è sufficiente a disconoscere la spettanza dell'agevolazione/esenzione.
Inoltre, nel caso in esame ricorrendo un'ipotesi non di comodato (ma di locazione), il presupposto per l'applicazione dell'agevolazione non possa ritenersi sussistente: l'ente locatario in questione si avvale del regime giuridico delle società di capitali e cioè dell'Ricorrente_1 s.r.l...
Il ricorso va pertanto rerspinto. In relazione alla materia del contendere appare tuttavia congruo compednsare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIAMPI CE MARIA, Giudice monocratico in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frosinone - Piazza Iv Dicembre 1 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 156 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: -----------------------
Resistente/Appellato: -------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Frosinone in data 08.01.2024 la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Frosinone, l'avviso di accertamento esecutivo n. 156 del
27.10.2023, notificato in data 08.11.2023, per omesso versamento dell'imposta IMU annualità 2018, per complessivi euro 1.349,00, relativo all'immobile in Indirizzo_1 snc, identificato al F. 18 Mapp. 756 Sub 42, cat. A/2.
La ricorrente riteneva illegittimo l'avviso di accertamento impugnato per mancanza del presupposto impositivo e pertanto ne chiedeva l'annullamento.
Si costituiva in giudizio il Comune di Frosinone, come in epigrafe rappresentato e difeso, il quale, nel contestare la domanda avversaria, ne chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La ricorrente ritiene illegittimo l'avviso di accertamento impugnato in quanto l'immobile riportato nell'avviso di accertamento a suo giudizio è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività culturali, assistenziali e ricreative, non in proprio, ma da parte dell'Associazione_1, socio unico della Ricorrente_1 s.r.l. e quindi esente dall'IMU e pertanto ne chiede l'annullamento.
Sul punto si eccepisce che l'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.lgs 504/1992 stabilisce che sono esenti dall'ICI gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di una serie di attività agevolate
(assistenziali, previdenziali, culturali eccetera), svolte con modalità non commerciali. L'esenzione si applica anche all'IMU, per effetto del richiamo operato alla norma sopra citata dall'articolo 9, comma 8, del D.lgs 23/2011.
La Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento anche recentemente ribadendo che la mancanza dell'utilizzazione diretta dell'immobile, perché concesso in comodato a un terzo, fa perdere il diritto all'esenzione ICI. Con l'ordinanza del 17 maggio 2017 n. 12301, infatti, la Suprema Corte ha respinto la richiesta di esenzione avanzata da una associazione per un immobile nel quale si svolgevano attività ricreative e ricettive, concesso in comodato a un privato cui era stata affidata la gestione di queste attività. La Corte sottolinea che, per beneficiare dell'esenzione dall'ICI, è necessaria l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente che ne abbia il possesso e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.
Occorre, pertanto, che siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, cioè che vi sia coincidenza tra ente proprietario (o titolare di altro diritto reale sul bene) e quello che utilizza l'immobile.
Risulta pacifico come la società di capitali Ricorrente_1 s.r.l., non essendo il diretto utilizzatore a fini non lucrativi dell'immobile di sua proprietà, non può vantare alcun diritto ad usufruire dell'esenzione fiscale di cui trattasi.
Del resto la stessa società ricorrente riconosce che "gli immobili (di proprietà della Società) sono......locati agli Enti periferici del Grande Oriente senza trarne alcun lucro, con valori al di sotto delle medie di redditività di mercato, ma solo per......reperire disponibilità liquide al fine di procedere con ristrutturazioni ordinarie e straordinarie sugli stessi"( cfr. pag 7 del ricorso), così ammettendo l'economicità della gestione diretta dell'immobile perseguita attraverso la percezione di canoni di locazione.
Non sussistonoi quindi le condizioni per l'applicazione del beneficio, in special modo con riferimento al presupposto soggettivo dell'utilizzo dell'immobile, e comunque né per la natura del soggetto locatario, né per la modalità di esercizio dell'attività stessa da parte del detto soggetto.
La normativa richiamata richiede quindi la sussistenza di ben precisi requisiti per beneficiare dell'esenzione tra i quali il requisito “soggettivo” e cioè che l'immobile sia posseduto da un ente pubblico o privato che non svolga in modo esclusivo o principale attività commerciale.
Quindi, nella fattispecie in esame di immobile posseduto da un ente commerciale come l'Ricorrente_1 s.r.l. non trovare applicazione l'esenzione richiesta. Il regime fiscale adottato e alla presenza di un rilevante volume di affari nella fattispecie trattata è sufficiente a disconoscere la spettanza dell'agevolazione/esenzione.
Inoltre, nel caso in esame ricorrendo un'ipotesi non di comodato (ma di locazione), il presupposto per l'applicazione dell'agevolazione non possa ritenersi sussistente: l'ente locatario in questione si avvale del regime giuridico delle società di capitali e cioè dell'Ricorrente_1 s.r.l...
Il ricorso va pertanto rerspinto. In relazione alla materia del contendere appare tuttavia congruo compednsare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite