Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 243 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.09.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alfonso D'Errico, presso il cui studio elettivamente domicilia in Succivo
(CE), alla via Cesare Augusto n.53, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. dall'avv. Alfonso D'Errico, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Succivo (CE), alla via Cesare Augusto n.53, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 25.01.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Frignano
(CE) il 03.06.2013, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione era nato un figlio, minorenne, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza dell'11.04.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice delegato rinviava all'udienza cartolare del 12.09.2024 per l'acquisizione dell'accordo di separazione di cui le parti chiedevano conferma.
All'udienza che precede, il giudice delegato disponeva la comparizione personale dei coniugi per il 28.11.2024 e con visto emesso in data 13.11.2024 disponeva la trattazione scritta della predetta udienza.
All'udienza del 28.11.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso con le precisazioni in merito al regime di affido al minore di cui alla dichiarazione allegata alle note congiunte depositate in data 30.09.2024. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 27.03.2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto (n.312/2021) depositato in cancelleria in data 14.01.2021; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si trascrivono:
a) la casa coniugale veniva assegnata alla SI.ra , affidataria Parte_1 del figlio minore . Persona_1
b) tutti i mobili e suppellettili esistenti nell'appartamento coniugale venivano assegnati, lasciati in possesso e nella piena e libera disponibilità alla SI.ra
; Parte_1
c) il SI. si obbligava a versare entro il giorno 10 (dieci) di ciascun Controparte_1 mese alla SI.ra la somma mensile di € 200,00 quale contributo Parte_1 al mantenimento del figlio ed € 100,00 quale anticipo rispetto ad eventuali Per_1 spese straordinarie. L'importo versato a titolo di contributo per il mantenimento era comunque da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) il figlio minore, affidato alla madre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, avrebbe trascorso con il padre 2 (due) giorni infrasettimanali, da concordarsi tra gli stessi e, a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispet to del principio dell'alternanza, in modo che il figlio potesse trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un
'altra volta con l 'altro genitore. La stessa alternanza era da ritenersi valida per le festività natalizie, di fine anno, dell'Epifania, pasquali e per i compleanni del bimbo, così come per ogni altra ricorrenza importante. In occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto o di luglio, salvo diverso accordo, il bambino avrebbe trascorso un periodo continuativo di giorni 15 (quindici) con il padre. Tale periodo sarebbe stato concordato previamente tra i genitori e deciso entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, e ciò di comune accordo.
e) Entrambi i ricorrenti si impegnavano a sostenere il figlio nella sua Per_1 crescita e ad una sua normale integrazione sociale e a contribuire, all'uopo, alle spese straordinarie relative alla salute (visite specialistiche, eventuali interventi odontoiatrici ed eventuali spese mediche e dei medicinali correlati), all'istruzione
(tasse e libri scolastici) e ludiche (pratica di sport e/o viaggi) del minore ognuno nella misura del 50% e/o in proporzione alle rispettive sostanze purché previamente concordate e successivamente documentate. f) la SI.ra Parte_1
dichiarava di rinunciare all'assegno di mantenimento. g) tra le parti, a
[...] decorrere dalla data di emissione del decreto di omologa della separazione, avvenuto il 29.12.2020 mai nessuna riconciliazione, neppure temporanea è intervenuta. h) rispetto alla situazione economico-patrimoniale delle parti qual era al tempo della loro separazione consensuale, nulla è cambiato.
In aggiunta, le parti hanno altresì dichiarato “che rispetto all'affidamento del figlio minore lo stesso è da intendersi condiviso/congiunto con Persona_1 residenza presso la madre “(cfr. dichiarazione allegata alle note congiunte per la trattazione scritta d'udienza depositate in data 30.09.2024).
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse del minore;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi (c.f.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f.: ), contratto in Frignano (CE) il 03.06.2013
[...] C.F._2
(atto n.7, Parte II, Serie A, anno 2013);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di conSIlio del 15.1.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro