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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/10/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB IA ME, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza e successivo deposito telematico la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 991/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Carroccia;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri;
CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare che il danno biologico della malattia professionale per spondilodiscoartrosi vertebrale lombare già riconosciuta dall' si è aggravato CP_1 raggiungendo il 14% o comunque una percentuale superiore al 7% in precedenza riconosciuto dall' , alla quale vanno aggiunti i postumi dell'infortunio al dito della CP_1 mano destra del 9% riportati nella sentenza n. 656/2024, con conseguente condanna dell' di Latina in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di CP_1 della somma spettante in virtù della nuova quantificazione del Parte_1 danno biologico, anche con l'eventuale rendita nel caso si raggiungesse il 16% totale”. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l' resistendo al ricorso e rilevando come il fosse stato nelle more CP_1 Parte_1 sottoposto, in data 29.09.2025, a visita di revisione passiva e come all'esito della stessa fosse stato a suo carico acclarato un aggravamento dei postumi conseguenti alla tecnopatia spondilodiscoartrosi vertebrale lombare dal 7% al 10%, che unificato poi al 9% del pregresso infortunio determinava un grado complessivo di danno biologico nella misura del 17%.
All'udienza del 16.10.2025, celebrata con modalità di trattazione cartolare, parte ricorrente ometteva di depositare le note di trattazione scritta, per cui la causa veniva rinviata all'odierna udienza al fine di verificare la permanenza di un concreto interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
I procuratori comparivano e chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo però parte ricorrente per la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
È pacifico nonché documentato che il procedimento di revisione passiva si è concluso (in data
30.09.2025) con riconoscimento in favore del ricorrente dell'aggravamento dei postumi della malattia professionale richiesto con l'odierno giudizio.
Deve a questo punto, quindi, ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
In applicazione di tali principi e sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che parte ricorrente ha conseguito il riconoscimento del diritto rivendicato in sede giurisdizionale soltanto successivamente alla notificazione dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, e considerato che la circostanza che la convocazione a visita fosse stata comunicata al prima che questi depositasse il ricorso è rimasta del tutto Parte_1 indimostrata, in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale', le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, anche in considerazione della CP_1 limitatissima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
860,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Latina, 28 ottobre 2025
Il Giudice
MB IA ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB IA ME, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza e successivo deposito telematico la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 991/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Carroccia;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri;
CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare che il danno biologico della malattia professionale per spondilodiscoartrosi vertebrale lombare già riconosciuta dall' si è aggravato CP_1 raggiungendo il 14% o comunque una percentuale superiore al 7% in precedenza riconosciuto dall' , alla quale vanno aggiunti i postumi dell'infortunio al dito della CP_1 mano destra del 9% riportati nella sentenza n. 656/2024, con conseguente condanna dell' di Latina in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di CP_1 della somma spettante in virtù della nuova quantificazione del Parte_1 danno biologico, anche con l'eventuale rendita nel caso si raggiungesse il 16% totale”. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l' resistendo al ricorso e rilevando come il fosse stato nelle more CP_1 Parte_1 sottoposto, in data 29.09.2025, a visita di revisione passiva e come all'esito della stessa fosse stato a suo carico acclarato un aggravamento dei postumi conseguenti alla tecnopatia spondilodiscoartrosi vertebrale lombare dal 7% al 10%, che unificato poi al 9% del pregresso infortunio determinava un grado complessivo di danno biologico nella misura del 17%.
All'udienza del 16.10.2025, celebrata con modalità di trattazione cartolare, parte ricorrente ometteva di depositare le note di trattazione scritta, per cui la causa veniva rinviata all'odierna udienza al fine di verificare la permanenza di un concreto interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
I procuratori comparivano e chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo però parte ricorrente per la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
È pacifico nonché documentato che il procedimento di revisione passiva si è concluso (in data
30.09.2025) con riconoscimento in favore del ricorrente dell'aggravamento dei postumi della malattia professionale richiesto con l'odierno giudizio.
Deve a questo punto, quindi, ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
In applicazione di tali principi e sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che parte ricorrente ha conseguito il riconoscimento del diritto rivendicato in sede giurisdizionale soltanto successivamente alla notificazione dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, e considerato che la circostanza che la convocazione a visita fosse stata comunicata al prima che questi depositasse il ricorso è rimasta del tutto Parte_1 indimostrata, in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale', le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, anche in considerazione della CP_1 limitatissima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
860,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Latina, 28 ottobre 2025
Il Giudice
MB IA ME