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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/07/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 584/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 584/2025 tra
Parte_1 Parte_2 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 luglio 2025 innanzi al dott. Donata Romano, è comparsa l'Avv. Làcala per paerte ricorrente la quale precisa le conclusioni come da ricorso e insiste per il loro accoglimento. Precisa che l'esigenza della transitorietà del contratto di locazione dedotto fa riferimento alla convenzione tra la proprietà Parte e il Comune di GN , convenzione sottoscritta tra enti pubblici allegata a una convenzione urbanistica come atto pubblico rogato dal Notaio in rep. 7549 del Persona_1 Parte_1 14/6/2007 espressamente richiamato dal contratto all'art. 3). L'Avv. Làcala esibisce copia della disdetta del contratto e della raccomandata inviata alla conduttrice di conferma dell'esigenza di transitorietà come previsto dall'art. 3 lett. C) del contratto che si riserva di depositare telematicamente in data odierna
Il Giudice
Autorizza l'Avv. Làcala al deposito dei documenti di cui sopra
Dopo ampia discussione si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio dando atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 584/2025 promossa da:
CITTA' DELLE PERSONE Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. conviene in giudizio la sig.ra Parte_3
in quanto la stessa non provvede a rilasciare l'immobile sito in GN in Piano - Controparte_1 Contr NCEU foglio 29 345 sub 16 e sub 4 - da lei occupato nonostante il contratto di locazione transitorio sia scaduto già alla data del 31/1/2021. L'immobile infatti è stato concesso in locazione transitoria con contratto del 30/1/2020, regolarmente registrato, che al punto 3 prevede la durata di un anno fino al 31/1/2021, canone mensile pari a € 471,88. Si dà atto che la convenuta, peraltro, non provvede al pagamento delle spese condominiali per € 7.110,39 come pure dell'indennità di occupazione dalla data della scadenza del contratto a oggi. La parte ricorrente chiede altresì la condanna al pagamento delle indennità di occupazione dal 31/1/2021 fino al rilascio oltre alle spese condominiali pari a 7.110,39.
La parte convenuta non si costituisce in giudizio e viene dichiarata contumace.
La causa viene, quindi, mandata in decisione potendo essere decisa su base documentale e in diritto.
La domanda della parte attrice di occupazione senza titolo con condanna della convenuta al rilascio dell'immobile è fondata e può essere accolta come pure la condanna al pagamento delle indennità di occupazione. Sarà invece da rigettare la domanda di condanna al pagamento delle spese condominiali per non essere state sufficientemente provate in assenza di adeguata documentazione.
Il contratto di locazione dedotto e sottostante, infatti, risulta scaduto alla data del 31/1/2021. L'esigenza della transitorietà risulta espressamente indicata nel contratto all'art. 3) e le modalità di conferma della stessa e di richiesta di rilascio sono state rispettate. Si deve rilevare a tal proposto che la durata di un anno del contratto fa riferimento all'esigenza di attesa di rinnovo di una convenzione tra la ricorrente, pagina 2 di 3 locatrice, e il Comune di GN, convenzione che era stata stipulata con atto Parte_1 pubblico a ministero di notaio in prodotto in atti. Si può quindi ritenere che l'esigenza di Parte_1 Parte transitorietà della locazione concessa da come azienda pubblica di servizi senza scopo di lucro risulti comprovata e reale e non fittizia e pretestuosa. Conseguentemente, accertato il venir meno del contratto può essere dichiarata l'occupazione senza titolo dell'immobile sopra descritto da parte della convenuta con condanna della stessa al rilascio entro la data che pare congruo Controparte_1 indicare all'1/9/2025.
A bene vedere l'effettiva occupazione attuale dell'immobile in parola da parte della convenuta risulta comprovato dal certificato di residenza prodotto in atti e dalla notifica dell'atto introduttivo della presente causa.
Anche la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle indennità di occupazione è fondata e merita accoglimento.
Il contratto con il quale la convenuta è entrata in detenzione dell'immobile era a titolo oneroso, pertanto, l'istante ha diritto a ottenere un risarcimento del danno per l'indebita occupazione da parte dell'ex inquilina, danno che la giurisprudenza ha più volte ritenuto in re ipsa nel non tempestivo rilascio dell'immobile nella disponibilità del proprietario quantificabile in via equitativa con l'importo già previsto per il canone nel contratto di locazione preesistente. Pertanto, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento della somma di € 22.650,24, indennità dal febbraio 2021 all'instaurazione del presente giudizio oltre alle successive mensilità scadute e a scadere fino all'effettivo rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Ogni altra domanda disattesa DICHIARA l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della convenuta , Controparte_1 conseguentemente CONDANNA a rilasciare libero da persone e cose a favore di Controparte_1 [...] Contr
l'immobile sito in GN in Piano - NCEU foglio 29 345 sub 16 e sub 4 – Parte_3 entro e non oltre la data dell'1 Settembre 2025 CONDANNA al pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_3 somma di € 22.650,24 oltre successive indennità di occupazione scadute e a scadere fino all'effettivo rilascio con interessi legali dalla domanda al saldo. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_3
che liquida in € 4.500 per compensi € 545.000 per esborsi oltre spese generali IVA o
[...] CPA come per legge.
Reggio Emilia, 16 luglio 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 584/2025 tra
Parte_1 Parte_2 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 luglio 2025 innanzi al dott. Donata Romano, è comparsa l'Avv. Làcala per paerte ricorrente la quale precisa le conclusioni come da ricorso e insiste per il loro accoglimento. Precisa che l'esigenza della transitorietà del contratto di locazione dedotto fa riferimento alla convenzione tra la proprietà Parte e il Comune di GN , convenzione sottoscritta tra enti pubblici allegata a una convenzione urbanistica come atto pubblico rogato dal Notaio in rep. 7549 del Persona_1 Parte_1 14/6/2007 espressamente richiamato dal contratto all'art. 3). L'Avv. Làcala esibisce copia della disdetta del contratto e della raccomandata inviata alla conduttrice di conferma dell'esigenza di transitorietà come previsto dall'art. 3 lett. C) del contratto che si riserva di depositare telematicamente in data odierna
Il Giudice
Autorizza l'Avv. Làcala al deposito dei documenti di cui sopra
Dopo ampia discussione si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio dando atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 584/2025 promossa da:
CITTA' DELLE PERSONE Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. conviene in giudizio la sig.ra Parte_3
in quanto la stessa non provvede a rilasciare l'immobile sito in GN in Piano - Controparte_1 Contr NCEU foglio 29 345 sub 16 e sub 4 - da lei occupato nonostante il contratto di locazione transitorio sia scaduto già alla data del 31/1/2021. L'immobile infatti è stato concesso in locazione transitoria con contratto del 30/1/2020, regolarmente registrato, che al punto 3 prevede la durata di un anno fino al 31/1/2021, canone mensile pari a € 471,88. Si dà atto che la convenuta, peraltro, non provvede al pagamento delle spese condominiali per € 7.110,39 come pure dell'indennità di occupazione dalla data della scadenza del contratto a oggi. La parte ricorrente chiede altresì la condanna al pagamento delle indennità di occupazione dal 31/1/2021 fino al rilascio oltre alle spese condominiali pari a 7.110,39.
La parte convenuta non si costituisce in giudizio e viene dichiarata contumace.
La causa viene, quindi, mandata in decisione potendo essere decisa su base documentale e in diritto.
La domanda della parte attrice di occupazione senza titolo con condanna della convenuta al rilascio dell'immobile è fondata e può essere accolta come pure la condanna al pagamento delle indennità di occupazione. Sarà invece da rigettare la domanda di condanna al pagamento delle spese condominiali per non essere state sufficientemente provate in assenza di adeguata documentazione.
Il contratto di locazione dedotto e sottostante, infatti, risulta scaduto alla data del 31/1/2021. L'esigenza della transitorietà risulta espressamente indicata nel contratto all'art. 3) e le modalità di conferma della stessa e di richiesta di rilascio sono state rispettate. Si deve rilevare a tal proposto che la durata di un anno del contratto fa riferimento all'esigenza di attesa di rinnovo di una convenzione tra la ricorrente, pagina 2 di 3 locatrice, e il Comune di GN, convenzione che era stata stipulata con atto Parte_1 pubblico a ministero di notaio in prodotto in atti. Si può quindi ritenere che l'esigenza di Parte_1 Parte transitorietà della locazione concessa da come azienda pubblica di servizi senza scopo di lucro risulti comprovata e reale e non fittizia e pretestuosa. Conseguentemente, accertato il venir meno del contratto può essere dichiarata l'occupazione senza titolo dell'immobile sopra descritto da parte della convenuta con condanna della stessa al rilascio entro la data che pare congruo Controparte_1 indicare all'1/9/2025.
A bene vedere l'effettiva occupazione attuale dell'immobile in parola da parte della convenuta risulta comprovato dal certificato di residenza prodotto in atti e dalla notifica dell'atto introduttivo della presente causa.
Anche la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle indennità di occupazione è fondata e merita accoglimento.
Il contratto con il quale la convenuta è entrata in detenzione dell'immobile era a titolo oneroso, pertanto, l'istante ha diritto a ottenere un risarcimento del danno per l'indebita occupazione da parte dell'ex inquilina, danno che la giurisprudenza ha più volte ritenuto in re ipsa nel non tempestivo rilascio dell'immobile nella disponibilità del proprietario quantificabile in via equitativa con l'importo già previsto per il canone nel contratto di locazione preesistente. Pertanto, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento della somma di € 22.650,24, indennità dal febbraio 2021 all'instaurazione del presente giudizio oltre alle successive mensilità scadute e a scadere fino all'effettivo rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Ogni altra domanda disattesa DICHIARA l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della convenuta , Controparte_1 conseguentemente CONDANNA a rilasciare libero da persone e cose a favore di Controparte_1 [...] Contr
l'immobile sito in GN in Piano - NCEU foglio 29 345 sub 16 e sub 4 – Parte_3 entro e non oltre la data dell'1 Settembre 2025 CONDANNA al pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_3 somma di € 22.650,24 oltre successive indennità di occupazione scadute e a scadere fino all'effettivo rilascio con interessi legali dalla domanda al saldo. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_3
che liquida in € 4.500 per compensi € 545.000 per esborsi oltre spese generali IVA o
[...] CPA come per legge.
Reggio Emilia, 16 luglio 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 3 di 3