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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/12/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V. G. 2391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2391/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elisa SCARPELLINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cesena (FC), viale Europa n. 654
e
( ) nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Calatafimi n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA PRACUCCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cesena (FC), via Raffaello Sanzio n. 79
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 14.11.2025. In data 21.10.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.06.2025, e Parte_2 Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale confluita in una convivenza more uxorio, che, da tale unione, era nata in data [...] la figlia e che, essendo Per_1 successivamente venuti meno i presupposti a fondamento della relazione, dal mese di gennaio 2024 era cessata la convivenza e, mentre la sig.ra era rimasta a vivere nell'immobile di ER precedentemente Pt_1 adibito a casa familiare, il sig. si era trasferito a Cesena. Pt_1
In ragione della volontà congiunta di regolamentare i loro rapporti nell'interesse della figlia in modo tale da garantire che la minore conservi un rapporto significativo con ciascun genitore, gli attori chiedevano al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna omologare con sentenza le modalità di affidamento, collocazione, esercizio del diritto di visita e mantenimento della figlia minore alle Persona_2 seguenti condizioni:
[...]
per l'affidamento, la collocazione, l'esercizio del diritto di visita nei confronti di . Parte_3 Per_1
1) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile ed indirizzo di Per_1 residenza presso la madre: i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni più importanti relative alla sua salute, educazione ed istruzione, mentre avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla stessa per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) la casa familiare di ER (RA), via Calatafimi n. 33 ed annessa autorimessa, contraddistinta al Catasto Fabbricati del
Comune di ER al foglio 34 part. 932, sub. 5 ed 11. verrà assegnata alla sig.ra unitamente a quanto la Parte_2 arreda alla stessa, che ne è proprietaria ed in quanto genitore collocatario della figlia minore;
3) la frequentazione tra e il padre seguirà la seguente declinazione temporale: Per_1
- nel periodo scolastico: il padre potrà e dovrà tenere con sé la figlia minore due fine settimana alternati al mese da venerdì dall'uscita dall'asilo/scuola a domenica alle ore 19; a partire dalla frequentazione del primo anno di scuola media i genitori valuteranno l'opportunità di aggiungere il pernotto presso il padre sino al lunedì mattina, quando egli curerà di accompagnarla a scuola. Infrasettimanalmente, in assenza di fine settimana di competenza, il padre potrà e dovrà tenere con sé la figlia minore dall'uscita dall'asilo/scuola del giovedì al sabato mattina, quando la madre passerà a prendere la minore presso l'abitazione del padre. Se le lezioni di danza (di cui al successivo par. 4) continueranno ad essere fissate in un giorno di competenza del padre, sarà la madre a ritirare da scuola ed il padre la preleverà presso la casa materna con l'anticipo necessario a raggiungere la Per_1 sede in cui si svolge la disciplina sportiva;
pagina 2 di 6 - nel periodo delle vacanze estive: il padre potrà e dovrà tenere con sé la figlia minore due fine settimana alternati al mese da venerdì dall'uscita dal centro estivo o, in assenza di centro estivo nel mese di agosto, in cui i genitori sono in ferie, dalle ore 9,30, sino al lunedì mattina, quando il padre la riaccompagnerà al centro estivo o, negli altri periodi, presso la casa materna. In caso di propri impegni lavorativi, il padre potrà riaccompagnare presso la casa materna anticipatamente, la Per_1 domenica sera entro le ore 21. Infrasettimanalmente, in assenza di fine settimana di competenza, il padre potrà e dovrà tenere con sé la figlia minore da giovedì all'uscita dal centro estivo o, in assenza di centro estivo nel mese di agosto, quando i genitori sono in ferie, dalle ore 9,30, fino al sabato mattina, quando la madre passerà a prendere la minore presso l'abitazione del padre.
- durante le festività natalizie:
trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il segmento temporale che include il 24 e il 25 dicembre, e quello che Per_1 include il 26 e il 27 dicembre: nel corrente anno 2025 il primo segmento sarà di spettanza della madre. Il genitore cui non spetterà trascorrere con il giorno di Natale avrà diritto, per l'anno solare successivo, di tenerla con Per_1 sé il giorno dell'Epifania ed il giorno di Pasqua. I restanti giorni di vacanza verranno ripartiti tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor Parte_1
di tre giorni in tre giorni.
[...]
- durante le festività pasquali:
trascorrerà con ciascun genitore tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del segmento compreso fra le 9 del Per_1 mattino del Giovedì Santo e le 19 della Domenica di Pasqua e di quello compreso fra le 19 della Domenica di Pasqua e la mattina del mercoledì successivo, quando sarà accompagnata a scuola dal genitore con cui si trova: nell'anno 2026 il Per_1 primo segmento spetterà al padre.
- durante le vacanze estive: i genitori potranno trascorrere con la figlia sette giorni consecutivi (comprensivi di quelli già di propria spettanza Per_1 secondo il calendario ordinario), decorrenti dal lunedì mattina alle ore 9,30 sino alla mattina del lunedì successivo alle ore 9,30. La settimana di permanenza di con un genitore, oggetto del presente paragrafo, dovrà essere concordata fra i genitori Per_1 rispettando la calendarizzazione di impegni e vacanze già precedentemente concordate tra i genitori;
4) quanto alle attività sociali, ludiche e ricreative della minore, i genitori concordano che , durante l'anno scolastico, Per_1 frequenti una disciplina sportiva, attualmente il corso di danza a ER, che continuerà a frequentare fino a quando vorrà salvo sceglierne, all'occorrenza, un'altra, in alternativa, che le sia gradita;
5) durante il periodo estivo frequenterà, nei mesi di giugno e luglio, il Centro estivo a ER, a cura e spese, in pari Per_1 misura, di entrambi i genitori, con facoltà di non frequentarlo nei giorni della propria permanenza presso il padre, durante i quali egli potrà iscriverla ad altro Centro estivo o attività ricreativa a propria cura e spese. Sempre nel periodo estivo, nei giorni di permanenza presso la madre, potrà praticare un'attività sportiva, in continuità Per_1
o meno con quella invernale (attualmente la danza) a cura e spese della madre. Il padre e la madre si impegneranno, nel tempo in cui avranno con sé, a garantirle occasioni di socialità attraverso la Per_1 partecipazione a compleanni o attività alle quali ella desideri essere presente, compatibilmente con gli impegni di carattere familiare ed amicale. Il padre, nei giorni di permanenza della figlia presso di sé, informerà tempestivamente la madre del fatto che non Per_1 partecipi a feste e/o compleanni ai quali sia stata invitata, cosa della quale si impegna a dare conto anche sulla chat Whatsapp su cui è stato diramato l'invito; pagina 3 di 6 6) I trasferimenti di per/dalla casa paterna saranno a carico del padre;
la madre si rende disponibile ad aiutarlo in Per_1 detti trasferimenti impegnandosi ad andare a prenderla, sia durante il periodo estivo che durante quello invernale, il sabato mattina, nelle settimane in cui il week end è di propria spettanza. Al di fuori di questo programma, la madre accorderà altri aiuti se e quando compatibili con i propri impegni;
7) ciascun genitore, nei giorni in cui si trova presso di sé, si impegna a garantire quotidianamente all'altro la propria Per_1 reperibilità telefonica in orario compreso fra le 19,00 e le 20,30, nonché, nel caso in cui in tali giorni non ci sia frequenza scolastica, un ulteriore contatto fra le 10,00 e le 12,00: nella eventualità, da ritenersi comunque eccezionale, in cui non sia possibile rispondere immediatamente alla telefonata del genitore chiamante, l'altro si impegna a ricontattarlo appena possibile, avvisandolo del ritardo via SMS o via WA;
8) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il nome, cognome e recapito telefonico della baby-sitter e/o delle persone di fiducia alle quali affidi nei segmenti temporali di propria spettanza: tali adulti affidatari dovranno essere reperibili Per_1 telefonicamente con le medesime modalità e nei medesimi orari di cui al paragrafo precedente;
9) ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'altro eventuali impegni lavorativi e/o personali, nonché i periodi di vacanze proprie (questi ultimi con almeno un mese di anticipo), in cui non gli sia possibile onorare il calendario concordato per l'accudimento e la cura di , così da consentire cambi di programma e scambi di giorni o week end. Per_1
Ove non fosse possibile cambi di programma o scambi di giorni o week end per concomitanti impegni dell'altro, ciascun genitore dovrà organizzarsi in autonomia per l'accudimento di , a propria cura e spese;
Per_1
10) stante il desiderio di di pernottare con i genitori nei rispettivi periodi di spettanza ciascuno di essi si impegna, nel Per_1 caso di propri progetti serali che gli impediscano di occuparsi della preparazione della figlia per la notte, ad organizzarsi per tempo con l'altro genitore, che dovrà essere scelto, di preferenza, prima di ricorrere all'aiuto di terze persone e/o delle famiglie di origine. CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE ED ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE
11) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione alla signora Parte_1 Pt_2
entro il giorno 15 di ogni mese, di un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo
[...] gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario alle coordinate già in suo possesso;
12) egli provvederà altresì a rimborsare alla madre una quota parte delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche, con le seguenti modalità:
- quanto alle spese mediche, da concordare o meno secondo quanto stabilito dai criteri indicati dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, di cui viene consegnata copia alle parti all'atto della sottoscrizione del presente atto, nella misura del 40%, previa esibizione, da parte della madre, della documentazione giustificativa;
- quanto alle spese scolastiche relative alla scuola materna, primaria, media inferiore e media superiore, comprensive di libri di testo, dotazione iniziale di cancelleria, materiale didattico richiesto dalla scuola, trasporti per/dalla scuola, gite e/o viaggi di istruzione, nella misura del 50% e senza preventivo accordo, previa esibizione, da parte della madre, della documentazione giustificativa;
- quanto alle spese scolastiche relative alla eventuale istruzione universitaria e post-universitaria, da concordare o meno secondo quanto stabilito dai criteri indicati dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, nella misura del 40%, previa esibizione, da parte della madre, della documentazione giustificativa;
- quanto alle spese relative ad una attività extrascolastica (attualmente la danza) praticata da durante l'anno Per_1 scolastico, comprensive della quota di iscrizione, assicurazione, retta mensile o annuale, attrezzatura, abbigliamento, spese per pagina 4 di 6 saggi di fine anno e/o trasferte, nella misura del 50% e senza preventivo accordo, previa esibizione, da parte della madre, della documentazione giustificativa;
- quanto al costo di iscrizione di al Centro estivo di cui al precedente par. 5), che frequenta e frequenterà Per_1 Per_1 durante i mesi di giugno e luglio, nella misura del 50% e senza preventivo accordo, previa esibizione, da parte della madre, della documentazione giustificativa. Sia che continui a svolgere il corso di danza, sia che si orienti ad altra attività Per_1 sportiva, il costo della disciplina dovrà essere contenuto in misura pari a quella attualmente sostenuta per il corso di danza, con una tolleranza di aumento fino al 3% su base annua tenendo a riferimento l'ultimo costo sostenuto. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire in uno all'assegno di mantenimento del mese successivo. Ciascun genitore sosterrà invece, in via esclusiva: a) le spese per baby-sitter, quando avrà necessità di farvi ricorso;
b) le spese per la pratica della/e disciplina/e sportiva/e che deciderà di far frequentare ad , durante il periodo estivo, nei giorni di Per_1 propria spettanza;
13) ciascun genitore, così come da abitudini consolidate, provvederà in autonomia all'acquisto dell'abbigliamento per la figlia minore;
14) il signor percettore dell'Assegno unico ed universale per la figlia minore , si impegna a dividerlo Parte_1 Per_1 con la signora versandogliene mensilmente il 50% in uno all'assegno di mantenimento ordinario;
Parte_2
15) la signora rinuncia a chiedere al signor il rimborso degli arretrati dell'assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento e delle spese straordinarie sostenute per dall'epoca della fine della convivenza;
Per_1
16) i ricorrenti si concedono fin d'ora la reciproca autorizzazione all'emissione e/o al rinnovo del passaporto, intestato alla figlia minore, da utilizzarsi per l'espatrio della stessa per motivi di turismo e/o studio;
17) con ciò, le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e di non avere più nulla a prendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione o titolo;
18) le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti”. Con decreto emesso in data 01.07.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 18.11.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 21.10.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 14.11.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. le parti chiedevano al Tribunale di regolamentare Parte_2 Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore come da ricorso. Con ordinanza del 19.12.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , in quanto le Per_1 medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Stante l'espressa richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 23.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2391/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elisa SCARPELLINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cesena (FC), viale Europa n. 654
e
( ) nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Calatafimi n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA PRACUCCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cesena (FC), via Raffaello Sanzio n. 79
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 14.11.2025. In data 21.10.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.06.2025, e Parte_2 Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale confluita in una convivenza more uxorio, che, da tale unione, era nata in data [...] la figlia e che, essendo Per_1 successivamente venuti meno i presupposti a fondamento della relazione, dal mese di gennaio 2024 era cessata la convivenza e, mentre la sig.ra era rimasta a vivere nell'immobile di ER precedentemente Pt_1 adibito a casa familiare, il sig. si era trasferito a Cesena. Pt_1
In ragione della volontà congiunta di regolamentare i loro rapporti nell'interesse della figlia in modo tale da garantire che la minore conservi un rapporto significativo con ciascun genitore, gli attori chiedevano al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna omologare con sentenza le modalità di affidamento, collocazione, esercizio del diritto di visita e mantenimento della figlia minore alle Persona_2 seguenti condizioni:
[...]
per l'affidamento, la collocazione, l'esercizio del diritto di visita nei confronti di . Parte_3 Per_1
1) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile ed indirizzo di Per_1 residenza presso la madre: i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni più importanti relative alla sua salute, educazione ed istruzione, mentre avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla stessa per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) la casa familiare di ER (RA), via Calatafimi n. 33 ed annessa autorimessa, contraddistinta al Catasto Fabbricati del
Comune di ER al foglio 34 part. 932, sub. 5 ed 11. verrà assegnata alla sig.ra unitamente a quanto la Parte_2 arreda alla stessa, che ne è proprietaria ed in quanto genitore collocatario della figlia minore;
3) la frequentazione tra e il padre seguirà la seguente declinazione temporale: Per_1
- nel periodo scolastico: il padre potrà e dovrà tenere con sé la figlia minore due fine settimana alternati al mese da venerdì dall'uscita dall'asilo/scuola a domenica alle ore 19; a partire dalla frequentazione del primo anno di scuola media i genitori valuteranno l'opportunità di aggiungere il pernotto presso il padre sino al lunedì mattina, quando egli curerà di accompagnarla a scuola. Infrasettimanalmente, in assenza di fine settimana di competenza, il padre potrà e dovrà tenere con sé la figlia minore dall'uscita dall'asilo/scuola del giovedì al sabato mattina, quando la madre passerà a prendere la minore presso l'abitazione del padre. Se le lezioni di danza (di cui al successivo par. 4) continueranno ad essere fissate in un giorno di competenza del padre, sarà la madre a ritirare da scuola ed il padre la preleverà presso la casa materna con l'anticipo necessario a raggiungere la Per_1 sede in cui si svolge la disciplina sportiva;
pagina 2 di 6 - nel periodo delle vacanze estive: il padre potrà e dovrà tenere con sé la figlia minore due fine settimana alternati al mese da venerdì dall'uscita dal centro estivo o, in assenza di centro estivo nel mese di agosto, in cui i genitori sono in ferie, dalle ore 9,30, sino al lunedì mattina, quando il padre la riaccompagnerà al centro estivo o, negli altri periodi, presso la casa materna. In caso di propri impegni lavorativi, il padre potrà riaccompagnare presso la casa materna anticipatamente, la Per_1 domenica sera entro le ore 21. Infrasettimanalmente, in assenza di fine settimana di competenza, il padre potrà e dovrà tenere con sé la figlia minore da giovedì all'uscita dal centro estivo o, in assenza di centro estivo nel mese di agosto, quando i genitori sono in ferie, dalle ore 9,30, fino al sabato mattina, quando la madre passerà a prendere la minore presso l'abitazione del padre.
- durante le festività natalizie:
trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il segmento temporale che include il 24 e il 25 dicembre, e quello che Per_1 include il 26 e il 27 dicembre: nel corrente anno 2025 il primo segmento sarà di spettanza della madre. Il genitore cui non spetterà trascorrere con il giorno di Natale avrà diritto, per l'anno solare successivo, di tenerla con Per_1 sé il giorno dell'Epifania ed il giorno di Pasqua. I restanti giorni di vacanza verranno ripartiti tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor Parte_1
di tre giorni in tre giorni.
[...]
- durante le festività pasquali:
trascorrerà con ciascun genitore tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del segmento compreso fra le 9 del Per_1 mattino del Giovedì Santo e le 19 della Domenica di Pasqua e di quello compreso fra le 19 della Domenica di Pasqua e la mattina del mercoledì successivo, quando sarà accompagnata a scuola dal genitore con cui si trova: nell'anno 2026 il Per_1 primo segmento spetterà al padre.
- durante le vacanze estive: i genitori potranno trascorrere con la figlia sette giorni consecutivi (comprensivi di quelli già di propria spettanza Per_1 secondo il calendario ordinario), decorrenti dal lunedì mattina alle ore 9,30 sino alla mattina del lunedì successivo alle ore 9,30. La settimana di permanenza di con un genitore, oggetto del presente paragrafo, dovrà essere concordata fra i genitori Per_1 rispettando la calendarizzazione di impegni e vacanze già precedentemente concordate tra i genitori;
4) quanto alle attività sociali, ludiche e ricreative della minore, i genitori concordano che , durante l'anno scolastico, Per_1 frequenti una disciplina sportiva, attualmente il corso di danza a ER, che continuerà a frequentare fino a quando vorrà salvo sceglierne, all'occorrenza, un'altra, in alternativa, che le sia gradita;
5) durante il periodo estivo frequenterà, nei mesi di giugno e luglio, il Centro estivo a ER, a cura e spese, in pari Per_1 misura, di entrambi i genitori, con facoltà di non frequentarlo nei giorni della propria permanenza presso il padre, durante i quali egli potrà iscriverla ad altro Centro estivo o attività ricreativa a propria cura e spese. Sempre nel periodo estivo, nei giorni di permanenza presso la madre, potrà praticare un'attività sportiva, in continuità Per_1
o meno con quella invernale (attualmente la danza) a cura e spese della madre. Il padre e la madre si impegneranno, nel tempo in cui avranno con sé, a garantirle occasioni di socialità attraverso la Per_1 partecipazione a compleanni o attività alle quali ella desideri essere presente, compatibilmente con gli impegni di carattere familiare ed amicale. Il padre, nei giorni di permanenza della figlia presso di sé, informerà tempestivamente la madre del fatto che non Per_1 partecipi a feste e/o compleanni ai quali sia stata invitata, cosa della quale si impegna a dare conto anche sulla chat Whatsapp su cui è stato diramato l'invito; pagina 3 di 6 6) I trasferimenti di per/dalla casa paterna saranno a carico del padre;
la madre si rende disponibile ad aiutarlo in Per_1 detti trasferimenti impegnandosi ad andare a prenderla, sia durante il periodo estivo che durante quello invernale, il sabato mattina, nelle settimane in cui il week end è di propria spettanza. Al di fuori di questo programma, la madre accorderà altri aiuti se e quando compatibili con i propri impegni;
7) ciascun genitore, nei giorni in cui si trova presso di sé, si impegna a garantire quotidianamente all'altro la propria Per_1 reperibilità telefonica in orario compreso fra le 19,00 e le 20,30, nonché, nel caso in cui in tali giorni non ci sia frequenza scolastica, un ulteriore contatto fra le 10,00 e le 12,00: nella eventualità, da ritenersi comunque eccezionale, in cui non sia possibile rispondere immediatamente alla telefonata del genitore chiamante, l'altro si impegna a ricontattarlo appena possibile, avvisandolo del ritardo via SMS o via WA;
8) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il nome, cognome e recapito telefonico della baby-sitter e/o delle persone di fiducia alle quali affidi nei segmenti temporali di propria spettanza: tali adulti affidatari dovranno essere reperibili Per_1 telefonicamente con le medesime modalità e nei medesimi orari di cui al paragrafo precedente;
9) ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'altro eventuali impegni lavorativi e/o personali, nonché i periodi di vacanze proprie (questi ultimi con almeno un mese di anticipo), in cui non gli sia possibile onorare il calendario concordato per l'accudimento e la cura di , così da consentire cambi di programma e scambi di giorni o week end. Per_1
Ove non fosse possibile cambi di programma o scambi di giorni o week end per concomitanti impegni dell'altro, ciascun genitore dovrà organizzarsi in autonomia per l'accudimento di , a propria cura e spese;
Per_1
10) stante il desiderio di di pernottare con i genitori nei rispettivi periodi di spettanza ciascuno di essi si impegna, nel Per_1 caso di propri progetti serali che gli impediscano di occuparsi della preparazione della figlia per la notte, ad organizzarsi per tempo con l'altro genitore, che dovrà essere scelto, di preferenza, prima di ricorrere all'aiuto di terze persone e/o delle famiglie di origine. CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE ED ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE
11) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione alla signora Parte_1 Pt_2
entro il giorno 15 di ogni mese, di un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo
[...] gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario alle coordinate già in suo possesso;
12) egli provvederà altresì a rimborsare alla madre una quota parte delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche, con le seguenti modalità:
- quanto alle spese mediche, da concordare o meno secondo quanto stabilito dai criteri indicati dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, di cui viene consegnata copia alle parti all'atto della sottoscrizione del presente atto, nella misura del 40%, previa esibizione, da parte della madre, della documentazione giustificativa;
- quanto alle spese scolastiche relative alla scuola materna, primaria, media inferiore e media superiore, comprensive di libri di testo, dotazione iniziale di cancelleria, materiale didattico richiesto dalla scuola, trasporti per/dalla scuola, gite e/o viaggi di istruzione, nella misura del 50% e senza preventivo accordo, previa esibizione, da parte della madre, della documentazione giustificativa;
- quanto alle spese scolastiche relative alla eventuale istruzione universitaria e post-universitaria, da concordare o meno secondo quanto stabilito dai criteri indicati dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, nella misura del 40%, previa esibizione, da parte della madre, della documentazione giustificativa;
- quanto alle spese relative ad una attività extrascolastica (attualmente la danza) praticata da durante l'anno Per_1 scolastico, comprensive della quota di iscrizione, assicurazione, retta mensile o annuale, attrezzatura, abbigliamento, spese per pagina 4 di 6 saggi di fine anno e/o trasferte, nella misura del 50% e senza preventivo accordo, previa esibizione, da parte della madre, della documentazione giustificativa;
- quanto al costo di iscrizione di al Centro estivo di cui al precedente par. 5), che frequenta e frequenterà Per_1 Per_1 durante i mesi di giugno e luglio, nella misura del 50% e senza preventivo accordo, previa esibizione, da parte della madre, della documentazione giustificativa. Sia che continui a svolgere il corso di danza, sia che si orienti ad altra attività Per_1 sportiva, il costo della disciplina dovrà essere contenuto in misura pari a quella attualmente sostenuta per il corso di danza, con una tolleranza di aumento fino al 3% su base annua tenendo a riferimento l'ultimo costo sostenuto. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire in uno all'assegno di mantenimento del mese successivo. Ciascun genitore sosterrà invece, in via esclusiva: a) le spese per baby-sitter, quando avrà necessità di farvi ricorso;
b) le spese per la pratica della/e disciplina/e sportiva/e che deciderà di far frequentare ad , durante il periodo estivo, nei giorni di Per_1 propria spettanza;
13) ciascun genitore, così come da abitudini consolidate, provvederà in autonomia all'acquisto dell'abbigliamento per la figlia minore;
14) il signor percettore dell'Assegno unico ed universale per la figlia minore , si impegna a dividerlo Parte_1 Per_1 con la signora versandogliene mensilmente il 50% in uno all'assegno di mantenimento ordinario;
Parte_2
15) la signora rinuncia a chiedere al signor il rimborso degli arretrati dell'assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento e delle spese straordinarie sostenute per dall'epoca della fine della convivenza;
Per_1
16) i ricorrenti si concedono fin d'ora la reciproca autorizzazione all'emissione e/o al rinnovo del passaporto, intestato alla figlia minore, da utilizzarsi per l'espatrio della stessa per motivi di turismo e/o studio;
17) con ciò, le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e di non avere più nulla a prendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione o titolo;
18) le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti”. Con decreto emesso in data 01.07.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 18.11.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 21.10.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 14.11.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. le parti chiedevano al Tribunale di regolamentare Parte_2 Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore come da ricorso. Con ordinanza del 19.12.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , in quanto le Per_1 medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Stante l'espressa richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 23.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
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