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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 580/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente e Relatore
VALEA EP, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2669/2022 depositato il 06/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001690775000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130035429532000 TASSE AUTO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140021533287000 TASSE AUTO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150014873965000 TASSE AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150018940691000 TASSE AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170019078743000 TASSE AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008437102000 TASSE AUTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
AD per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229001690775000, emessa dall' Agenzia Entrate – Riscossione per la Provincia di Messina, portata a conoscenza della contribuente in data 20.05.2022, avente come presupposto le cartelle di pagamento: 1)
n. 29520130035429532000, 2) n. 29520140021533287000, 3) n. 29520150014873965000, 4) n.
29520150018940691000, 5) n. 29520170019078743000 e 6) n. 29520180008437102000, asseritamente mai o irritualmente notificate, in materia di tassa automobilistica per gli anni 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014.
Deduce la prescrizione del diritto alla riscossione, non avendo ricevuto alcun atto prodromico;
nullità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c.
In ogni caso contestas la legittimità dell'atto impugnato.
Si costituisce AD che eccepisce la regolare notifica delle cartelle sottostanti l'intimazione impugnata e l'inammissibilità del ricorso. In particolare: cartella di pagamento n. 29520130035429532000 regolarmente notificata in data 5.08.2014 e per la stessa sono stati anche notificati il preavviso n. 29580201400001879 in data 16.12.2014 e l'avviso n. 29520179013626210 in data 02.02.2018 (che allega); - cartella di pagamento n. 29520140021533287000 regolarmente notificata in data 18.10.2016 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso n. 29520189004851437 in data 14.03.2019 (che allega);
- cartella di pagamento n. 29520150014873965000 regolarmente notificata in data 25.01.2016 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso n. 29520179013626210 in data 02.02.2018 (che allega); - cartella di pagamento n. 29520150018940691000 regolarmente notificata in data 25.01.2016 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso n. 29520179013626210 in data 02.02.2018 (che allega);
- cartella di pagamento n. 29520170019078743000 regolarmente notificata in data 15.12.2017(che allega); - cartella di pagamento n. 29520180008437102000 regolarmente notificata in data 07.09.2018(che allega).
Nelle more del giudizio la ricorrente chiede il rinvio per adesione alla definizione agevolata;
l'Ufficio eccepisce che non è stato effettuato in relazione alla richiesta definizione alcun pagamento, per cui la ricorrente risulta decaduta dalla richiesta definizione.
All'udienza odierna nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rinviata l'udienza alla data odierna il Collegio statuisce quanto segue.
Dalla documentazione prodotta da AD risulta che non è stata perfezionata la procedura per la definizione agevolata, dalla quale pertanto il contribuente risulta decaduto. Va quindi esaminato il merito della pretesa e, in primis, la ritualità delle notifiche degli atti presupposti, che in base alla documentazione in atti risulta regolare. Il credito tributario di cui all'intimazione di pagamento impugnata pertanto, in mancanza di opposizione agli atti presupposti, si è cristallizzato ed è possibile contestare solo i vizi propri dell'atto stesso, nella fattispecie insussistenti.
Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese vanno compensate in ragione dell'andamento processuale della causa
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
comnpensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente e Relatore
VALEA EP, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2669/2022 depositato il 06/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001690775000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130035429532000 TASSE AUTO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140021533287000 TASSE AUTO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150014873965000 TASSE AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150018940691000 TASSE AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170019078743000 TASSE AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008437102000 TASSE AUTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
AD per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229001690775000, emessa dall' Agenzia Entrate – Riscossione per la Provincia di Messina, portata a conoscenza della contribuente in data 20.05.2022, avente come presupposto le cartelle di pagamento: 1)
n. 29520130035429532000, 2) n. 29520140021533287000, 3) n. 29520150014873965000, 4) n.
29520150018940691000, 5) n. 29520170019078743000 e 6) n. 29520180008437102000, asseritamente mai o irritualmente notificate, in materia di tassa automobilistica per gli anni 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014.
Deduce la prescrizione del diritto alla riscossione, non avendo ricevuto alcun atto prodromico;
nullità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c.
In ogni caso contestas la legittimità dell'atto impugnato.
Si costituisce AD che eccepisce la regolare notifica delle cartelle sottostanti l'intimazione impugnata e l'inammissibilità del ricorso. In particolare: cartella di pagamento n. 29520130035429532000 regolarmente notificata in data 5.08.2014 e per la stessa sono stati anche notificati il preavviso n. 29580201400001879 in data 16.12.2014 e l'avviso n. 29520179013626210 in data 02.02.2018 (che allega); - cartella di pagamento n. 29520140021533287000 regolarmente notificata in data 18.10.2016 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso n. 29520189004851437 in data 14.03.2019 (che allega);
- cartella di pagamento n. 29520150014873965000 regolarmente notificata in data 25.01.2016 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso n. 29520179013626210 in data 02.02.2018 (che allega); - cartella di pagamento n. 29520150018940691000 regolarmente notificata in data 25.01.2016 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso n. 29520179013626210 in data 02.02.2018 (che allega);
- cartella di pagamento n. 29520170019078743000 regolarmente notificata in data 15.12.2017(che allega); - cartella di pagamento n. 29520180008437102000 regolarmente notificata in data 07.09.2018(che allega).
Nelle more del giudizio la ricorrente chiede il rinvio per adesione alla definizione agevolata;
l'Ufficio eccepisce che non è stato effettuato in relazione alla richiesta definizione alcun pagamento, per cui la ricorrente risulta decaduta dalla richiesta definizione.
All'udienza odierna nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rinviata l'udienza alla data odierna il Collegio statuisce quanto segue.
Dalla documentazione prodotta da AD risulta che non è stata perfezionata la procedura per la definizione agevolata, dalla quale pertanto il contribuente risulta decaduto. Va quindi esaminato il merito della pretesa e, in primis, la ritualità delle notifiche degli atti presupposti, che in base alla documentazione in atti risulta regolare. Il credito tributario di cui all'intimazione di pagamento impugnata pertanto, in mancanza di opposizione agli atti presupposti, si è cristallizzato ed è possibile contestare solo i vizi propri dell'atto stesso, nella fattispecie insussistenti.
Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese vanno compensate in ragione dell'andamento processuale della causa
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
comnpensa le spese.