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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/09/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra DOMINICI, all'udienza del 30.09.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 948 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 C.F._1
(RM), Via Valdinievole n. 11, nello studio dell'Avv. CECI RAFFAELE che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), i.p.l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. RUPERTO CLAUDIA in virtù di CP_1 procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e depositato in data 10.05.2022, ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, conclusosi nel senso della sussistenza di una invalidità complessiva del 68% e, dunque, dei requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale dal ticket sanitario con decorrenza dal mese di marzo 2021, ma non anche dei requisiti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione della pensione di inabilità ex art. 12 nonché dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti per le suddette prestazioni sin dall'epoca della domanda amministrativa presentata in data 12.06.2020, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale l'accertamento del diritto alla pensione di CP_1 inabilità di cui alla Legge n. 118/71 art. 12 e, sempre in via principale, dell'assegno mensile di assistenza art. 13, nonché all'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 67% al fine della concessione dell'esenzione parziale pagamento tickets sanitari, con decorrenza dalla data della domanda del 12/06/2020 (la cui sussistenza era stata accertata dal consulente tecnico dott.
nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo con Persona_1 decorrenza dal mese di marzo 2021), con condanna di al pagamento delle spese di CP_1 giudizio.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità e la genericità della valutazione medica esperita dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, per avere quest'ultimo omesso di indicare la percentuale di invalidità in relazione a ciascuna delle singole patologie rilevate e la loro incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente, con conseguente violazione dei parametri di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5.02.1992. A corredo delle predette contestazioni, parte ricorrente ha depositato relazione contenente note critiche alla CTU del 13.04.2022 redatta dal dott. consulente tecnico di parte. Persona_2
In data 20.01.2023 si è costituito l' chiedendo all'intestato Tribunale – previa richiesta di CP_1 preliminare verifica circa la tempestività del deposito delle contestazioni e del pedissequo ricorso di merito – di dichiarare, in via principale, l'inammissibilità del ricorso e in subordine, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la genericità delle contestazioni avverso l'elaborato peritale afferente al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo (in particolare, poiché i rilievi critici mossi dalla ricorrente si tradurrebbero in mero dissenso diagnostico, non incidenti sulla correttezza dell'iter logico-medico seguito dal perito).
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato in data
11.04.2022, entro il termine disposto con ordinanza del 13.01.2022 emessa nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e che, pertanto, la presente opposizione è stata
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
tempestivamente depositata in data 10.05.2022, ovvero, nei 30 giorni successivi al deposito dell'atto di dissenso.
Sempre in via preliminare, vale ricordare il principio, più volte espresso dalla S.C., secondo il quale «le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione» (Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019, n. 3377), sicché, anche in ipotesi di infondatezza o parziale infondatezza dei motivi di opposizione, non può mai pervenirsi alla emissione del decreto di omologa, bensì alla decisione con sentenza della res controversa.
Pertanto, nel caso di specie, pur avendo il ricorrente mosso contestazioni solo parziali all'accertamento medico effettuato nella prima fase di giudizio (contestando soltanto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 e dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71), la presente sentenza deve avere ad oggetto tutte le condizioni sanitarie oggetto della domanda avanzata con il giudizio ex art. 445- bis c.p.c. (ivi comprese quelle già accertate nella prima fase e non oggetto di contestazioni, ovvero la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'esenzione parziale dal ticket sanitario).
Infine, sempre in limine litis, occorre precisare che «il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione» (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione).
Non potrebbe, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente a beneficiare delle provvidenze richieste e la conseguente domanda di condanna di al pagamento delle relative CP_1 prestazioni, dovendo il thema decidendum essere limitato all'accertamento circa la sussistenza dei soli requisiti sanitari richiesti per il godimento delle prestazioni stesse.
Tanto acclarato, passando al merito della domanda attorea, deve rammentarsi che l'art. 12 , co
1 della L. 118/1971 individua quale requisito sanitario necessario per la nascita del diritto alla percezione della pensione di inabilità “una totale inabilità lavorativa” ( 100%) , laddove il successivo art 13 indica come presupposto per la percezione dell'assegno di inabilità “una
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%”. A sua volta l'art 6 del
DM n 1 del 1991 riconosce l'esenzione del ticket sanitario per i cittadini “invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi” ( 67%) per la generalità delle prestazioni sanitarie con la sola eccezione di alcune tipologie di farmaci.
Al fine di verificare l'esistenza dei presupposti sanitari per le prestazioni oggetto di causa e , quindi, l'incidenza di ciascuna delle patologie che affliggono la ricorrente sulla capacità lavorativa della stessa in applicazione dei parametri di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5.02.1992 è stata disposta una nuova consulenza tecnica in materia medico-legale.
Ebbene, nella relazione peritale depositata in data 28.06.2023 il CTU dott. , Persona_1 dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed analizzato la documentazione sanitaria in atti, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. del 5.02.1992 ha ritenuto che per la “Miocardiopatie o valvolopatie con insufficienza cardiaca moderata classe NYHA II” (codice 6442) possa essere stimata un'invalidità compresa tra il 41% e il 50%; che per la “Sindrome depressiva endogena media” (codice
2209) possa essere stimata un'invalidità del 41%; che per la “Calcolosi biliare” (codice 6408) possa essere stimata un'invalidità del 21%; che per la “Nevrosi ansiosa” (codice 2207) possa essere stimata un'invalidità del 15%; che per il “Prolasso del retto” (codice 6472) possa essere stimata un'invalidità del 5%; che la condizione di “Obesità (BMI 31-40)” (codice 7105) comporti un'invalidità compresa tra il 31% e il 40%; che per la “sindrome del tunnel carpale dominante” (codice
7313) possa essere stimata un'invalidità del 20%; infine, che per la “sindrome del tunnel carpale parte non dominante” (codice 7314) possa essere stimata un'invalidità del 10%.
Pertanto, il consulente, applicando la formula riduzionistica (cd. formula a scalare di Balthazard), ha riconosciuto la sussistenza di un grado di invalidità globale pari a n. 88 (ottantotto) punti percentuali, tale da ritenere integrato il requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71, ma non il requisito sanitario utile per beneficiare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71.
Ciò contrariamente a quanto emerso dalla consulenza tecnica depositata nella prima fase del procedimento (nella quale lo stesso dott. aveva valutato la ricorrente invalida civile Per_1 nella misura complessiva del 68%, con conseguente riconoscimento dei soli requisiti sanitari per beneficiare dell'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa sanitaria), nonché a quanto accertato dal consulente tecnico di parte ricorrente dott. (il quale, nella Persona_2 relazione del 13.04.2022, aveva riscontrato la presenza di una «totale inabilità lavorativa»).
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Quanto alla valutazione della capacità lavorativa residua in capo alla ricorrente, il CTU ha inoltre precisato che «non sussiste un impedimento assoluto a svolgere gli atti della quotidianità e a deambulare autonomamente» e che il complesso delle menomazioni rilevate determina una «globale e permanente riduzione dell'adattamento fisico alla attività fisica (...)», incidente sullo svolgimento di attività «di leggera intensità che comprendono tutti quei compiti domestici, come lavare i piatti, stendere i panni, stirare, cucinare, mangiare, lavorare al computer o eseguire altre mansioni d'ufficio».
Da ultimo, per quanto attiene alla data di decorrenza, il consulente ha ritenuto che questa potesse farsi risalire non dalla data della presentazione della domanda amministrativa del
12.06.2020, bensì a decorrere dal mese di luglio 2022, ovvero in coincidenza di un aggravamento delle condizioni psichiche della ricorrente dovuto all'insorgenza di rettocele.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita nel presente giudizio, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (anche considerando che non è stata oggetto di specifiche contestazioni delle parti) deve essere, pertanto, accertata la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari previsti Parte_1 per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 L. 118/71 a decorrere dal mese di luglio 2022. Infine, essendo stata riconosciuta in capo alla ricorrente una riduzione della capacità lavorativa pari all'88%, si conferma la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'esenzione parziale dal ticket sanitario (già accertata dal consulente tecnico dott. nella relazione peritale depositata in fase di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, la quale aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 68% a decorrere dal mese di marzo 2021).
D'altro canto, devono essere dichiarati insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio di diritto recentemente ribadito dalla S.C. secondo cui quando «il giudizio di opposizione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio faccia seguito ad una contestazione anche solo parziale delle risultanze della CTU disposta in sede di istruzione preventiva, la liquidazione delle spese giudiziali non può essere scissa in relazione alle due fasi, dovendo la nozione di soccombenza, per principio generale, essere valutata con riferimento all'esito complessivo del giudizio»
(Cassazione civile sez. lav., 26/01/2023, n. 2433), deve dirsi che, all'esito delle due fasi di giudizio, la condizione di invalidità civile nella misura dell'88% (e il conseguente riconoscimento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile art. 13 L. 118/71) è stata accertata solo
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a decorrere dal mese di luglio 2022 (e, dunque, con decorrenza di gran lunga successiva, persino posteriore al momento del deposito del presente ricorso), mentre le ulteriori condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sono state ritenute insussistenti. La soccombenza reciproca rende, dunque, equa la integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio e della precedente.
Quanto alle spese di CTU della presente fase, il mancato deposito dell'istanza di liquidazione da parte del consulente comporta non luogo a provvedere sulle stesse.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che è invalida civile nella misura Parte_1 dell'88%, con conseguente sussistenza dei requisiti sanitari previsti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 L. 118/71, con decorrenza dal mese di luglio 2022.
Dichiara altresì sussistenti i requisiti sanitari utili per beneficiare dell'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa sanitaria a decorrere dal mese di marzo 2021, come accertato dal CTU dott. nella relazione peritale relativa alla precedente fase di giudizio. Persona_1
Compensa tra le parti le spese di lite.
Non luogo a provvedere alle spese di CTU.
Civitavecchia, 30/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra DOMINICI, all'udienza del 30.09.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 948 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 C.F._1
(RM), Via Valdinievole n. 11, nello studio dell'Avv. CECI RAFFAELE che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), i.p.l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. RUPERTO CLAUDIA in virtù di CP_1 procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e depositato in data 10.05.2022, ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, conclusosi nel senso della sussistenza di una invalidità complessiva del 68% e, dunque, dei requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale dal ticket sanitario con decorrenza dal mese di marzo 2021, ma non anche dei requisiti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione della pensione di inabilità ex art. 12 nonché dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti per le suddette prestazioni sin dall'epoca della domanda amministrativa presentata in data 12.06.2020, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale l'accertamento del diritto alla pensione di CP_1 inabilità di cui alla Legge n. 118/71 art. 12 e, sempre in via principale, dell'assegno mensile di assistenza art. 13, nonché all'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 67% al fine della concessione dell'esenzione parziale pagamento tickets sanitari, con decorrenza dalla data della domanda del 12/06/2020 (la cui sussistenza era stata accertata dal consulente tecnico dott.
nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo con Persona_1 decorrenza dal mese di marzo 2021), con condanna di al pagamento delle spese di CP_1 giudizio.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità e la genericità della valutazione medica esperita dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, per avere quest'ultimo omesso di indicare la percentuale di invalidità in relazione a ciascuna delle singole patologie rilevate e la loro incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente, con conseguente violazione dei parametri di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5.02.1992. A corredo delle predette contestazioni, parte ricorrente ha depositato relazione contenente note critiche alla CTU del 13.04.2022 redatta dal dott. consulente tecnico di parte. Persona_2
In data 20.01.2023 si è costituito l' chiedendo all'intestato Tribunale – previa richiesta di CP_1 preliminare verifica circa la tempestività del deposito delle contestazioni e del pedissequo ricorso di merito – di dichiarare, in via principale, l'inammissibilità del ricorso e in subordine, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la genericità delle contestazioni avverso l'elaborato peritale afferente al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo (in particolare, poiché i rilievi critici mossi dalla ricorrente si tradurrebbero in mero dissenso diagnostico, non incidenti sulla correttezza dell'iter logico-medico seguito dal perito).
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato in data
11.04.2022, entro il termine disposto con ordinanza del 13.01.2022 emessa nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e che, pertanto, la presente opposizione è stata
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
tempestivamente depositata in data 10.05.2022, ovvero, nei 30 giorni successivi al deposito dell'atto di dissenso.
Sempre in via preliminare, vale ricordare il principio, più volte espresso dalla S.C., secondo il quale «le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione» (Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019, n. 3377), sicché, anche in ipotesi di infondatezza o parziale infondatezza dei motivi di opposizione, non può mai pervenirsi alla emissione del decreto di omologa, bensì alla decisione con sentenza della res controversa.
Pertanto, nel caso di specie, pur avendo il ricorrente mosso contestazioni solo parziali all'accertamento medico effettuato nella prima fase di giudizio (contestando soltanto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 e dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71), la presente sentenza deve avere ad oggetto tutte le condizioni sanitarie oggetto della domanda avanzata con il giudizio ex art. 445- bis c.p.c. (ivi comprese quelle già accertate nella prima fase e non oggetto di contestazioni, ovvero la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'esenzione parziale dal ticket sanitario).
Infine, sempre in limine litis, occorre precisare che «il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione» (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione).
Non potrebbe, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente a beneficiare delle provvidenze richieste e la conseguente domanda di condanna di al pagamento delle relative CP_1 prestazioni, dovendo il thema decidendum essere limitato all'accertamento circa la sussistenza dei soli requisiti sanitari richiesti per il godimento delle prestazioni stesse.
Tanto acclarato, passando al merito della domanda attorea, deve rammentarsi che l'art. 12 , co
1 della L. 118/1971 individua quale requisito sanitario necessario per la nascita del diritto alla percezione della pensione di inabilità “una totale inabilità lavorativa” ( 100%) , laddove il successivo art 13 indica come presupposto per la percezione dell'assegno di inabilità “una
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riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%”. A sua volta l'art 6 del
DM n 1 del 1991 riconosce l'esenzione del ticket sanitario per i cittadini “invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi” ( 67%) per la generalità delle prestazioni sanitarie con la sola eccezione di alcune tipologie di farmaci.
Al fine di verificare l'esistenza dei presupposti sanitari per le prestazioni oggetto di causa e , quindi, l'incidenza di ciascuna delle patologie che affliggono la ricorrente sulla capacità lavorativa della stessa in applicazione dei parametri di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5.02.1992 è stata disposta una nuova consulenza tecnica in materia medico-legale.
Ebbene, nella relazione peritale depositata in data 28.06.2023 il CTU dott. , Persona_1 dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed analizzato la documentazione sanitaria in atti, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. del 5.02.1992 ha ritenuto che per la “Miocardiopatie o valvolopatie con insufficienza cardiaca moderata classe NYHA II” (codice 6442) possa essere stimata un'invalidità compresa tra il 41% e il 50%; che per la “Sindrome depressiva endogena media” (codice
2209) possa essere stimata un'invalidità del 41%; che per la “Calcolosi biliare” (codice 6408) possa essere stimata un'invalidità del 21%; che per la “Nevrosi ansiosa” (codice 2207) possa essere stimata un'invalidità del 15%; che per il “Prolasso del retto” (codice 6472) possa essere stimata un'invalidità del 5%; che la condizione di “Obesità (BMI 31-40)” (codice 7105) comporti un'invalidità compresa tra il 31% e il 40%; che per la “sindrome del tunnel carpale dominante” (codice
7313) possa essere stimata un'invalidità del 20%; infine, che per la “sindrome del tunnel carpale parte non dominante” (codice 7314) possa essere stimata un'invalidità del 10%.
Pertanto, il consulente, applicando la formula riduzionistica (cd. formula a scalare di Balthazard), ha riconosciuto la sussistenza di un grado di invalidità globale pari a n. 88 (ottantotto) punti percentuali, tale da ritenere integrato il requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71, ma non il requisito sanitario utile per beneficiare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71.
Ciò contrariamente a quanto emerso dalla consulenza tecnica depositata nella prima fase del procedimento (nella quale lo stesso dott. aveva valutato la ricorrente invalida civile Per_1 nella misura complessiva del 68%, con conseguente riconoscimento dei soli requisiti sanitari per beneficiare dell'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa sanitaria), nonché a quanto accertato dal consulente tecnico di parte ricorrente dott. (il quale, nella Persona_2 relazione del 13.04.2022, aveva riscontrato la presenza di una «totale inabilità lavorativa»).
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Quanto alla valutazione della capacità lavorativa residua in capo alla ricorrente, il CTU ha inoltre precisato che «non sussiste un impedimento assoluto a svolgere gli atti della quotidianità e a deambulare autonomamente» e che il complesso delle menomazioni rilevate determina una «globale e permanente riduzione dell'adattamento fisico alla attività fisica (...)», incidente sullo svolgimento di attività «di leggera intensità che comprendono tutti quei compiti domestici, come lavare i piatti, stendere i panni, stirare, cucinare, mangiare, lavorare al computer o eseguire altre mansioni d'ufficio».
Da ultimo, per quanto attiene alla data di decorrenza, il consulente ha ritenuto che questa potesse farsi risalire non dalla data della presentazione della domanda amministrativa del
12.06.2020, bensì a decorrere dal mese di luglio 2022, ovvero in coincidenza di un aggravamento delle condizioni psichiche della ricorrente dovuto all'insorgenza di rettocele.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita nel presente giudizio, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (anche considerando che non è stata oggetto di specifiche contestazioni delle parti) deve essere, pertanto, accertata la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari previsti Parte_1 per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 L. 118/71 a decorrere dal mese di luglio 2022. Infine, essendo stata riconosciuta in capo alla ricorrente una riduzione della capacità lavorativa pari all'88%, si conferma la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'esenzione parziale dal ticket sanitario (già accertata dal consulente tecnico dott. nella relazione peritale depositata in fase di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, la quale aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 68% a decorrere dal mese di marzo 2021).
D'altro canto, devono essere dichiarati insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio di diritto recentemente ribadito dalla S.C. secondo cui quando «il giudizio di opposizione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio faccia seguito ad una contestazione anche solo parziale delle risultanze della CTU disposta in sede di istruzione preventiva, la liquidazione delle spese giudiziali non può essere scissa in relazione alle due fasi, dovendo la nozione di soccombenza, per principio generale, essere valutata con riferimento all'esito complessivo del giudizio»
(Cassazione civile sez. lav., 26/01/2023, n. 2433), deve dirsi che, all'esito delle due fasi di giudizio, la condizione di invalidità civile nella misura dell'88% (e il conseguente riconoscimento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile art. 13 L. 118/71) è stata accertata solo
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
a decorrere dal mese di luglio 2022 (e, dunque, con decorrenza di gran lunga successiva, persino posteriore al momento del deposito del presente ricorso), mentre le ulteriori condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sono state ritenute insussistenti. La soccombenza reciproca rende, dunque, equa la integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio e della precedente.
Quanto alle spese di CTU della presente fase, il mancato deposito dell'istanza di liquidazione da parte del consulente comporta non luogo a provvedere sulle stesse.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che è invalida civile nella misura Parte_1 dell'88%, con conseguente sussistenza dei requisiti sanitari previsti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 L. 118/71, con decorrenza dal mese di luglio 2022.
Dichiara altresì sussistenti i requisiti sanitari utili per beneficiare dell'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa sanitaria a decorrere dal mese di marzo 2021, come accertato dal CTU dott. nella relazione peritale relativa alla precedente fase di giudizio. Persona_1
Compensa tra le parti le spese di lite.
Non luogo a provvedere alle spese di CTU.
Civitavecchia, 30/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
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