Art. 16. Copertura finanziaria
All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."