Articolo 6 della Legge 4 novembre 2010, n. 201
Articolo 5Articolo 7
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Art. 6. (Sanzioni amministrative accessorie). 1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, ((commette due violazioni)) delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un periodo ((da due a sei mesi)) . Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, ((commette due violazioni)) delle disposizioni previste dall' articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 , accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un periodo ((da due a sei mesi)) . Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, ((commette tre violazioni)) delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, ((commette tre violazioni)) delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall' articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 , accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' ((, senza possibilita' di conseguirla nuovamente)) .
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non puo' conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attivita' prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorita' che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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