Articolo 13 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 12Articolo 14
Versione
30 giugno 1874
Art. 13.

La professione di avvocato e' incompatibile con quella di notaro, di agente di cambio e di sensale e con qualunque uffizio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Universita', nei licei ed in altri istituti pubblici del Regno, o di segretario delle Camere di commercio, o di segretario comunale nei comuni la di cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

Sotto la denominazione di professori di diritto si intendono anche quelli di discipline morali, storiche o filologiche.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874