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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 63 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 06.06.2024
da
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso in Parte_1
appello, dagli Avv.ti Andrea Bava e Gianandrea Grava di Trieste
- appellante -
contro
in persona del in carica, per legge Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
- appellato -
Oggetto della causa: riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e connessi benefici economici (riforma sentenza Tribunale di Gorizia n.
70/2024 depositata in data 22.05.2024).
* * * Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 14 novembre 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
riformare la sentenza del Tribunale di Gorizia in Funzione di Giudice Monocratico del Lavoro e della Previdenza e Assistenza, 22 5 24 n. 70, e per l'effetto, previa
disapplicazione del provvedimento del in data 5 luglio 2021 Controparte_1
all.1condannare l' al riconoscimento quale vittima del Controparte_3
Dovere ex art. 1 commi 562 e 564 l. 266/05 e/o ex art. 1907 e 603 D.Lgs 66/10 del
Sig. e dunque a disporre l'inserimento del nominativo del medesimo Parte_1
nella graduatoria cronologica ex dpr 243/06 conservata dal Controparte_1
conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore Controparte_1
del ricorrente: l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98, nell'importo elevato dall'art. 4
comma 238 l. 350/05 di euro 500,00 mensili oltre perequazione, decorrere dal
maggio 2016 o dalla data anche antecedente meglio vista e ritenuta dal Giudice;
lo
speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04, a decorrere dal maggio
2016 o dalla data anche antecedente meglio vista e ritenuta dal Giudice;
la speciale
elargizione ex art. 5 comma 5 l. 206/04 come estesa alle vittime del dovere art. 34 l.
222/07, con la rivalutazione del valore punto ex lege dal 1.01.2003 (o dalla data
meglio vista), da calcolarsi sul 30% di IC, o sulla percentuale anche superiore
meglio vista. Vinte spese, diritti ed onorari nei confronti del , Controparte_4
con distrazione in favore dei difensori.
Per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare infondato in fatto e in
diritto l'appello proposto avverso Trib. Lav. Go n.70/24 e quindi rigettarlo;
col
favore delle spese.
Pag.2 * * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Il Brigadiere Sig. arruolato nell'Arma dei Carabinieri il 18 Parte_1
ottobre 1988, dopo un periodo di addestramento presso la compagnia paracadutisti di
Livorno, nel 1997 frequentò il corso per artificieri EOD, venendo addestrato all'utilizzo di apparecchiature elettroniche per l'individuazione di ordigni esplosivi.
Successivamente, il venne stato impiegato in diverse missioni in teatro Parte_1
Per operativo bellico estero: , Per_1 Per_3
Nel dicembre 2013 l'appellante iniziò a manifestare sintomi quali ipoacusia destra,
acufeni e fastidio ai rumori forti. Gli accertamenti diagnostici effettuati nel maggio
2014 evidenziarono la presenza di una formazione espansiva intracranica extra-
assiale che occupava completamente il canale acustico interno destro, diagnosticata come neurinoma dell'ottavo nervo cranico destro. In data 5 aprile 2019, il Parte_1
presentò quindi, domanda di riconoscimento dei benefici quale Vittima del Dovere
ai sensi dell'art. 1 comma 564 l. 266/06 e delle norme speciali in tema di militari di cui all'art. 1907 e 603 D.Lgs 66/2010. Tuttavia, il Comitato di verifica, pur confermando le mansioni svolte dal ricorrente, espresse parere negativo sulla spettanza dei benefici, ritenendo che "le cause di tale tumore sono sconosciute,
spesso si manifesta in concomitanza di malfunzionamento di un gene sul cromosoma
22. Non si riconoscono fattori ambientali in grado di favorire l'insorgenza di questo
tumore". Quindi, con decreto del 5 luglio 2021, il respinse la Controparte_1
domanda, richiamando il suddetto parere del Comitato di verifica.
L'appellante ha così proposto ricorso al Tribunale di Gorizia, chiedendo il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici economici. Nel corso del giudizio è stata disposta CTU medico-legale, che ha concluso per la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione alle onde elettromagnetiche e la patologia, riconoscendo un'invalidità complessiva del 30%.
Il Tribunale, tuttavia, con sentenza n. 70/2024, scostandosi dalla conclusioni della
Pag.3 CTU ha respinto il ricorso, ritenendo non sufficientemente provato il nesso causale tra l'esposizione professionale e l'insorgenza della patologia, nonché non adeguatamente dimostrata l'esposizione a condizioni ambientali e operative straordinarie ai sensi della normativa sulle vittime del dovere.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto tempestivo e rituale appello il Sig.
sostenendo con un unico ma complesso motivo: Parte_1
a) che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la causa petendi fosse limitata alla sola esposizione alle emissioni nocive dei jammer. In realtà, la domanda era principalmente fondata sulla rilevanza delle missioni svolte in teatro operativo
Per all'estero ( , . Infatti, sostiene l'appellante, per i militari che Per_1 Per_3
hanno contratto patologie dopo missioni in teatri operativi esteri sussiste una presunzione legale iuris tantum di dipendenza da causa di servizio. Il Tribunale
avrebbe quindi omesso di valutare il principale profilo della domanda, incentrato sull'applicazione degli artt. 603 D.Lgs. 66/2010 e 1078 - 1079 DPR 90/2010 che,
secondo la giurisprudenza della Cassazione, prevedono una presunzione di spettanza dello status per i militari ammalatisi dopo missioni all'estero.
b) che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la prova del nesso causale tra esposizione ai jammer e patologia. Come evidenziato infatti dal Consiglio
di Stato n. 1638/2022, per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, scrive l'appellante, è sufficiente dimostrare l'esposizione a condizioni ambientali e operative straordinarie.
c) che il Tribunale avrebbe erroneamente equiparato l'esposizione ai jammer militari
(potenza 100W) con quella riferibile ai normali telefoni cellulari;
d) che il Tribunale non avrebbe considerato che il CTU aveva ritenuto altamente probabile il nesso causale tra l'esposizione ai jammer e la patologia.
Si è costituito anche in grado di appello il , chiedendo la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
L'appello è infondato.
Pag.4 La censura con cui l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato la causa petendi relativa alla rilevanza delle missioni in teatro operativo estero non può essere accolta.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 3016/2024, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere non è sufficiente la mera partecipazione a missioni all'estero, dovendo invece essere dimostrata l'esposizione a un rischio specifico e qualificato, eccedente quello ordinario connesso allo svolgimento delle normali mansioni militari. Nel caso di specie, l'appellante si limita
Per a dedurre la propria presenza in teatri operativi esteri ( e senza Per_1 Per_3
tuttavia fornire alcuna prova specifica dell'esposizione a rischi eccedenti quelli ordinari. I rapporti informativi prodotti in atti, infatti, non evidenziano situazioni di rischio straordinario: quello relativo al servizio in Afghanistan menziona solo "la
persistente sospensione di sabbia e polvere in assenza di piogge", quello su Sarajevo
indica "dati non rilevabili" quanto alla contaminazione ambientale, mentre quello
Per sull' rimane del tutto generico sulla conoscenza di fattori nocivi.
Tale quadro probatorio non soddisfa nemmeno i requisiti richiesti dall'art. 1078 DPR
90/2010, che esige la dimostrazione di "circostanze straordinarie o fatti di servizio"
che abbiano esposto il militare a "maggiori rischi o fatiche". La giurisprudenza richiamata dall'appellante (Cass. 7409/2023 e 9641/2024) peraltro, non è pertinente al caso in esame, in quanto si riferisce a fattispecie in cui era stata effettivamente provata l'esposizione a specifici fattori di rischio, prova che qui manca completamente.
Il Tribunale quindi, lungi dall'omettere l'esame della questione, l'ha implicitamente ma chiaramente risolta, ritenendo non provati i presupposti per il riconoscimento dello status richiesto. Ripetiamo, per Cassazione n. 3016/2024, "la mera presenza in
teatro operativo estero non integra automaticamente i presupposti per il
riconoscimento dello status di vittima del dovere, essendo necessaria la prova di
un'esposizione qualificata a fattori di rischio eccedenti quelli connaturati al servizio
militare all'estero". Tale prova, nel caso di specie, manca completamente, e la
Pag.5 decisione del Tribunale risulta quindi immune dalle censure mosse con il primo motivo di appello, avendo essa correttamente valutato l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, in conformità anche con il più
recente orientamento della Suprema Corte.
Come già anticipato sopra, l'appellante muove alla sentenza di primo grado più critiche e quindi, partendo da quella che censura la sentenza di Gorizia per essersi discostata dalle conclusioni del perito circa l'alta probabilità del nesso causale, va precisato quanto di seguito.
Premessa non inutile è quella relativa alla possibilità per il giudice di discostarsi dalla
CTU. Il principio del "judex peritus peritorum" consente infatti al giudice di merito di disattendere le conclusioni del CTU, purchè ciò avvenga con una motivazione adeguata e logicamente coerente. Come stabilito dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 18059
del 2019), il giudice in questo caso, quando cioè si discosta dalle conclusioni peritali,
deve "motivare in modo congruo e logico la propria preferenza"; con l'ulteriore precisazione che il vizio della sentenza che disattende le conclusioni del CTU è
ravvisabile solo in caso di "palese devianza dalle nozioni correnti della scienza
medica" o di "omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può
prescindersi" (cfr. Cass. n. 1806 del 2015).
Partendo da questo presupposto di legittimità, il Tribunale di Gorizia ha rilevato una contraddizione interna alla CTU, evidenziando come il consulente, dopo aver premesso l'impossibilità di stabilire un nesso causale certo e aver elencato varie incertezze scientifiche, sia poi giunto a conclusioni positive sul nesso eziologico senza adeguato supporto logico-scientifico. Va anche posto in luce che già il CTP del
Ministero aveva sollevato specifiche e dettagliate critiche alla CTU, evidenziando l'assenza di riscontri scientifici sul nesso causale;
nelle note il CTP scrive che "non
solo non è possibile concludere il ragionamento controfattuale, mancando
totalmente leggi di copertura a sostegno di quanto asserito nella relazione, ma anche
la più classica criteriologia medico-legale è in questo caso disattesa". Il Tribunale
quindi ha correttamente esaminato non solo la CTU ma anche le osservazioni critiche
Pag.6 del CTP e la letteratura scientifica citata, giungendo a una valutazione complessiva motivata. Si legge infatti nella sentenza impugnata che la CTU non ha fornito adeguato supporto scientifico alle proprie conclusioni, basandosi su mere ipotesi astratte. In conclusione, la censura appare infondata poiché il Tribunale ha esercitato legittimamente il proprio potere di valutazione critica della CTU, fornendo una motivazione logica e coerente sul perché ha ritenuto di non condividerne le conclusioni, in presenza di evidenti contraddizioni interne all'elaborato peritale e di fondate critiche tecniche sollevate dal CTP della parte resistente.
Quanto alla critica relativa alla presunta equivalenza contenuta in sentenza,
tra apparecchi jammer e telefonini sotto il profilo della emissione di onde
(radiofrequenze), il Tribunale ha invece correttamente rilevato che i jammer militari emettono onde "assimilabili a quelle dei cellulari, ma maggiormente potenti" (100W
di potenza), riconoscendo quindi la differenza quantitativa. Tuttavia, il percorso logico della sentenza si sviluppa in modo rigoroso evidenziando che mancano riscontri concreti sulle modalità di esposizione ("sono rimasti oscuri il concreto funzionamento dell'apparecchio di cui è stato dotato, le sue modalità Parte_1
d'utilizzo e, in definitiva, gli aspetti concreti della sua esposizione a queste onde") e non vi sono evidenze scientifiche certe ("in letteratura non sono note le cause determinanti l'insorgenza del neurinoma e, dall'altro lato, l'incidenza rispetto ad esso delle onde è solo astrattamente ipotizzabile"). Dunque l'ipotesi eziologica più
accreditata è diversa da quella fatta propria dall'appellante: "l'ipotesi eziologica
maggiormente accreditata in letteratura rispetto alla genesi del tumore che ha
colpito fa pacificamente riferimento ad un difetto di natura cromosomica". Parte_1
Il riferimento alla giurisprudenza sui telefoni cellulari viene fatto proprio per evidenziare che, anche in quei casi dove il nesso causale è stato riconosciuto, erano presenti elementi molto specifici e concreti che nel caso di specie mancano, come l'uso prolungato e continuativo documentato, la localizzazione della patologia coerente con l'esposizione, ovvero dati tecnici precisi sulle caratteristiche dell'esposizione. Nel caso di invece, l'esposizione è stata discontinua (31 Parte_1
Pag.7 mesi totali in più periodi), non è dimostrato l'uso 24 ore su 24 dichiarato, non si spiega perché sia stato colpito il nervo cranico destro e mancano dati tecnici precisi sull'esposizione. In sostanza, il Tribunale non ha negato la maggiore potenza dei jammer rispetto ai cellulari, ma ha ritenuto che proprio questa maggiore potenza avrebbe richiesto una prova più rigorosa delle concrete modalità di esposizione,
prova che nel caso di specie è mancata.
La complessità delle questioni trattate, la oggettiva incertezza della vicenda
(sotto il profilo della individuazione della origine della patologia dedotta in giudizio),
la natura delle parti e l'esito del giudizio, giustificano la completa compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Gorizia n. 70/2024 pubblicata in data 22.05.2024 che integralmente conferma;
compensa tra le parti le spese di lite del grado;
da atto della ricorrenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/
del 2002, se dovuto il contributo unificato.
Trieste, 14.11.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.8