CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MISERI CARLO, Presidente
PSAILA VINCENZO, OR
MILILLO GIORGIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 209/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1. SR - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso lEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101120/2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101120/2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101120/2023 IRAP 2018
- sul ricorso n. 233/2024 depositato il 03/07/2024 proposto da
Ricorrente_1. SR - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso lEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101128 /2023 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101128 /2023 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101128 /2023 IRAP 2019
- sul ricorso n. 234/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1. SR - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso lEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI30E0101133 /2023 IRES-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 235/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1. SR - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso lEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101134/2023 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101134/2023 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. con sede legale a Trieste (TS) in persona del legale rappresentante pro tempore
Rappresentante_1 ricorre avverso: - l'avviso di accertamento n. TI3030101120/2023 (rubricato r.g.r 209/2024), per RE, Irap e IVA 2018 per
€ 41.650,00, oltre a sanzioni ed interessi, notificato in data 19 marzo 2024;
- l'avviso di accertamento n. TI3030101128/2023 (rubricato r.g.r 233/2024) per RE, Irap e IVA 2019 per
€ 44.617,00, oltre a sanzioni ed interessi, notificato in data 5 aprile 2024;
- l'avviso di accertamento n. TI30E0101133/2023 (rubricato r.g.r. 234/2024) per RE 2020 per € 12.600,00, oltre a sanzioni ed interessi, notificato il 5 aprile 2024;
- l'avviso di accertamento n. TI3030101134/2023 (rubricato r.g.r. 235/2025), per Irap e IVA 2020 per
€ 13.598,00, oltre a sanzioni ed interessi, notificato il 5 aprile 2024
tutti emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trieste – Ufficio Controlli
Motivi dei ricorsi a) Illegittima e carente motivazione, nonché violazione ed errata applicazione del previsto contraddittorio, inteso in senso sostanziale per le annualità 2018-2019 e 2020
b) Infondatezza nel merito, violazione ed errata applicazione dell'art. 109 T.U.II.RR. e ss.mm. e, per il profilo
IVA, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e ss.mm. per le annualità 2018-2019
Per l'anno 2020 eccepisce (rubricato r.g.r. 234/2024)
-infondatezza nel merito, violazione ed errata applicazione dell'art. 109 T.U.II.RR. e ss.mm.
Per l'anno 2020 eccepisce (rubricato r.g.r. 235/2025)
- infondatezza nel merito, violazione ed errata applicazione dell'art. 109 T.U.II.RR. e ss.mm. e dell'art. 5 del
D. Lgs. 446/1997 e ss.mm. e, per il profilo IVA, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e ss.mm.
c) Violazione ed errata applicazione dell'art. 39, co. 1° lett. c) e d) del d.P.R 600/1973 e ss. mm. e carenza di motivazione sostanziale.
Concludendo per la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito alle impugnazioni depositando ritualmente le proprie controdeduzioni e replicando specificamente a tutte le doglianze avanzate dalla ricorrente.
Le cause sono state tutte riunite per connessione oggettiva e soggettiva e sono state trattenute in decisione all'udienza del 2.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attività di controllo dell'Ufficio segue gli esiti della verifica fiscale esperita in capo alla Ricorrente_1 S.r.l. dalla Guardia di Finanza di Trieste per gli anni di imposta dal 2016 al 2022 formalizzati nel processo verbale di constatazione notificato in data 1/4/2022. I procedimenti tempestivamente impugnati afferiscono le annualità d'imposta 2018, 2019 e 2020.
Successivamente alla notifica del PVC la Società ha proposto proprie osservazioni all'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Trieste che, a sua volta, ha emesso in data 7 dicembre 2023 l'Invito a comparire n.
TI3I10100667/2023 notificato via pec in data 07.12.2023 oltre all'esito dei contraddittori di data 22.12.2023
(prot. 2023/ 138804), 16.02.2024 (prot. 2024/10736) e 27.02.2024 (prot. 2024/13231).
I contradittori si sono conclusi con esito negativo.
Con l'avviso di accertamento n. TI3030101120/2023 (r.g.r 209/2024), anno 2018, l'Ufficio ha riconosciuto costi documentati per un importo di € 35.300,00 su € 160.000,00 mentre ha contestato la indeducibilità dei costi dedotti pari a € 124.700,00 procedendo al recupero dell'I.V.A. indebitamente detratta per € 6.858,00.
Conseguentemente ha rideterminato, per 1'anno di imposta 2018:
- ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettere c) e d) del d.P.R. 600/73 il reddito d'impresa in € 316.770,00 in luogo del dichiarato di € 192.070,00;
- ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. 600/73, il reddito imponibile ai fini RE di € 314.861,00, in luogo del dichiarato di € 190.161,00;
- ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. 600/73 e dell'art. 5 del D. Lgs. 446/97 i1 valore della produzione netta in
€ 532.018,00, in luogo del dichiarato di € 407.318,00;
- ai sensi dell'art. 54, co. 4 del d.P.R. 633/72 ha accertato una maggior imposta di € 6.858,00.
Con l'avviso di accertamento n. TI3030101128/2023 (r.g.r 233/2024), anno 2019, l'Ufficio ha riconosciuto costi documentati per € 9.500,00 su € 140.000,00, oltre ai costi documentati con la fattura n. 1/3 del
06.02.2020 (di competenza 2019) di € 22.650,00 relativa a “Premio per punteggio classifica costruttori 2019”; ha quindi recuperato l'I.V.A. indebitamente detratta per € 8.208,00.
Conseguentemente ha rideterminato, per l'anno di imposta 2019:
- ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. c) e d) del d.P.R. 600/73 il reddito d'impresa in € 539.138,00 in luogo del dichiarato di € 408.638,00;
- ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. 600/73, il reddito imponibile ai fini RE di € 536.498,00, in luogo del dichiarato di € 405.998,00;
- ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. 600/73 e dell'art. 5 del D. Lgs. 446/97 il valore della produzione netta in
€ 843.055,00, in luogo del dichiarato di € 712.555,00;
- ai sensi del1'art. 54, co. 4 del d.P.R. 633/72 ha accertato una maggior imposta di € 8.208,00.
Con l'avviso di accertamento n. TI30E0101133/2023 (r.g.r. 234/2024), anno di imposta 2020, l'Ufficio ha riconosciuto costi documentati per € 7.500,00 mentre ha contestato la indeducibilità dei costi dedotti pari a
€ 52.500,00 procedendo al recupero dell'I.V.A. indebitamente detratta per € 11.550,00.
Conseguentemente ha rideterminato, per l'anno di imposta 2020:
- ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. c) e d) del d.P.R. 600/73 i1 reddito d'impresa in € 688.066,00 in luogo del dichiarato di € 615.566,00; - ai sensi dell'art. 40 bis del d.P.R. 600/73, ha rettificato il reddito complessivo della società consolidante da
€ 615.566,00 ad € 668.066,00 e la conseguente maggiore imposta RE riferita al reddito complessivo globale di € 12.600,00.
Con l'avviso di accertamento n. TI3030101134/2023 (r.g.r. 235/2025), anno 2020, l'Ufficio ha riconosciuto costi documentati l'importo di € 7.500,00 mentre ha contestato la indeducibilità dei costi dedotti pari a
€ 52.500,00 procedendo al recupero dell'I.V.A. indebitamente detratta per € 11.550,00.
Conseguentemente ha accertato:
- ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. 600/73 e dell'art. 5 del D. Lgs. 446/97 il valore della produzione netta in
€ 923.844,00, in luogo del dichiarato di € 871.344,00;
ha quindi rettificato, ai sensi dell'art. 54, co. 4 del d.P.R. 633/72 la dichiarazione I.V.A., accertando una maggior imposta di € 11.550,00.
La Ricorrente_1. SR esercita l'attività di “produzione di software non connesso all'edizione” specializzata nel settore della realtà virtuale e nella progettazione di simulatori di guida. Dal 2013 ha stipulato contratti di sponsorizzazione con la Società_5 S.r.l. (All. 20 e All. 21) per pubblicizzare il proprio logo.
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la “Illegittima e carente motivazione, nonché violazione ed errata applicazione del previsto contraddittorio, inteso in senso sostanziale”.
La doglianza si concentra sulla mancata valorizzazione da parte dell'Ufficio accertatore dell'archiviazione delle indagini penali in capo al legale rappresentate della ricorrente.
Osserva altresì che la partecipazione della società al Campionato Italiano Rally è confermata dalla Rassegna
Stampa (All. 21 e All. 23);
che il corrispettivo della sponsorizzazione rispecchia i valori di mercato;
che, nel corso della procedura di adesione preventiva 2016 e 2017 la Società ricorrente ha comprovato con materiale fotografico e video l'effettuazione anche delle prestazioni accessorie di “hospitality” previste nel contratto.
I motivi sub a) e c) sono infondati.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 20685 del 25 luglio 2024, ha osservato che "l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n.
26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
Sussiste l'illegittimità per vizio di motivazione dell'avviso di accertamento solo in caso di totale mancanza di motivazione o di caso ad essa equiparabile.
Nel caso di specie gli avvisi di accertamento recano compiuta ed esaustiva indicazione dei presupposti legittimanti, della ragione causale e degli elementi identificativi della pretesa esercitata.
Un contenuto ben più che sufficiente a porre il destinatario della richiesta nelle condizioni di comprendere i presupposti della pretesa esercitata ed esplicare pienamente le proprie attività difensive, senza necessità della puntualizzazione degli ulteriori dati lamentati dal ricorrente, siccome altrove evincibili.
L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest'ultima fase l'onere per l'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.
Per altro la contribuente ha dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, contestandoli puntualmente, e non ha allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. SS.UU.11722/2010; ex multis Cass. n. 15564/20). L'articolato svolgimento della difesa del ricorrente dimostra, del resto, che lo stesso è stato posto in grado di prendere posizione su tutti i rilievi mossi dall'Ufficio nei provvedimenti emessi.
L'art. 12, co. 7 L. 212/2000, infatti, parla della facoltà per la parte di presentare memorie che “sono valutate dagli uffici impositori”, ma in alcuna norma è stabilito che, a pena di nullità dell'atto impositivo, gli uffici impositori dovrebbero dare atto nella motivazione delle ragioni per le quali non hanno ritenuto accoglibili le considerazioni ivi contenute.
Sul punto, cfr. Cass. 12/5/2017 n. 11878: “Nell'impianto delineato dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), alla facoltà concessa al contribuente di presentare memorie e osservazioni dopo il rilascio del processo verbale di constatazione, si accompagna il dovere di valutazione delle stesse da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma tale dovere non equivale alla necessità di puntuale e analitico contrasto di tutte le eccezioni del contribuente, e perciò è sufficiente che le osservazioni siano, appunto, “valutate” e che l'Amministrazione stessa dia conto dell'esito di tale valutazione nella motivazione dell'avviso di accertamento”.
Infine per quanto riguarda l'eccezione riguardo l'archiviazione delle indagini penali in capo al legale rappresentate della ricorrente è da precisare che: “Con l'ordinanza n. 16042 del 16 giugno 2025, la Corte di Cassazione, ribadendo un orientamento consolidato (Cassazione n. 16649/2020), ha sottolineato che il provvedimento di archiviazione penale non assume alcuna efficacia nel processo tributario, né costituisce giudicato ai sensi dell'articolo 654 codice di procedura penale”.
L'archiviazione non implica una valutazione approfondita della condotta sotto il profilo oggettivo o soggettivo;
di conseguenza, il giudice tributario conserva piena autonomia valutativa, potendo pervenire a conclusioni diverse rispetto all'esito dell'indagine penale, anche se avente ad oggetto i medesimi fatti.
Quanto alla lamentata assenza del previsto contraddittorio la censura non ha pregio, in quanto, alla notifica del PVC è seguito da parte dell'Ufficio l'Invito a comparire n. TI3I10100667/2023 notificato via pec in data
07.12.2023 cui si sono succeduti i contraddittori di data 22.12.2023 (prot. 2023/ 138804), 16.02.2024 (prot.
2024/10736) e 27.02.2024 (prot. 2024/13231) nel corso dei quali la contribuente ha avuto modo di enunciare in concreto le proprie ragioni.
Con il motivo sub b) la ricorrente eccepisce l'”Infondatezza nel merito, violazione ed errata applicazione dell'art. 109 T.U.II.RR. e ss.mm. e, per il profilo IVA, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e ss.mm. riguardo alle annualità 2018 e 2019; sostiene l'Infondatezza nel merito, violazione ed errata applicazione dell'art. 109 T.
U.II.RR. e ss.mm. per i ricorsi per l'annualità 2020”. In sintesi la ricorrente contesta:
(r.g.r 209/2024) - anno 2018 - la discriminazione operata dall'Ufficio tra la ripresa a tassazione dell'importo di € 124.700,00, oltre a I.V.A., per “costi non documentati e privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità” ed il riconoscimento della deducibilità ai fini RE ed Irap di costi per € 35.300,00 in relazione alla sponsorizzazione della Società_5 per la Società_1 SR;
(r.g.r 233/2024), anno 2019 - la discriminazione operata dall'Ufficio tra la ripresa a tassazione dell'importo di 130.500,00 oltre a I.V.A., per “costi non documentati e privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità” ed il riconoscimento della deducibilità della somma di € 9.500,00 (oltre alla detraibilità della corrispondente IVA), in riferimento al costo sostenuto dalla Società_5 per la Società_2 SR;
(r.g.r. 234/2024), anno di imposta 2020 - la discriminazione operata dall'Ufficio tra la ripresa a tassazione dell'importo di 52.500,00 oltre a I.V.A., per “costi non documentati e privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità” ed il riconoscimento della deducibilità della somma di € 7.500,00 (oltre alla detraibilità della corrispondente IVA, in riferimento al costo sostenuto dalla Società_5 per la Società_2 SR e la Società_3
SR;
(r.g.r. 235/2024), anno di imposta 2020, la discriminazione operata dall'Ufficio tra la ripresa a tassazione ai fini RE e Irap dell'importo di € 52.500,00 oltre a I.V.A., per “costi non documentati e privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità” ed il riconoscimento della deducibilità della somma di € 7.500,00 (oltre alla detraibilità della corrispondente IVA, in riferimento al costo sostenuto dalla Società_4 per la Società_2
SR e la Società_3 SR.
Ricorrente_1 argomenta, in sostanza, che le prestazioni rese dalla Società_5 SR e dalla Società_4 RL (società neo costituita nel 2020), sono state regolarmente formalizzate nel contratto di sponsorizzazione ed effettivamente avvenute come risulta espressamente anche dalla stessa Rassegna Stampa.
I corrispettivi sono stati assolti per mezzo di bonifici bancari;
inoltre, l'Ufficio non avrebbe fornito prova riguardo all'eccesiva onerosità del corrispettivo concordato.
In realtà le prestazioni pubblicitarie e le prestazioni della cd. “hospitality”, rese dalla venditrice a favore della Ricorrente_1 SR, sono asseritamente documentate dalle foto, dai video e dalle rassegne stampa allegate al fascicolo.
Contesta altresì il parere reso da “un esperto del settore” signor Nominativo_1, legale rappresentante della scuderia “Associazione_1”, sentito dalla polizia giudiziaria nell'ambito del processo penale 1587/21 (incardinato presso la Procura della Repubblica di Trieste), instaurato nei confronti del rappresentante legale che, per altro, è stato assolto con sentenza del Tribunale di Trieste.
I motivi non sono fondati.
Ricorrente_1 nell'ambito delle proprie scelte imprenditoriali si è avvalsa della collaborazione della Società_5
SR negli anni 2018 e 2019 e, successivamente, della Società_4 RL per l'anno 2020 per la sponsorizzazione del proprio logo nel corso dello svolgimento del Campionato Italiano Rally delle macchine FORD.
Preliminarmente è da osservare che l'Ufficio, nell'ambito del procedimento di adesione preventiva, ha riconosciuto la deducibilità ai fini RE e Irap di costi pari a € 35.300,00 per l'anno 2018, di € 9.500,00 per l'anno 2019, e di € 7.500,00 per l'anno 2020 sulla scorta di quanto doverosamente riscontrato dall'esame dei documenti contabili che hanno appunto consentito di certificare la legittimità del corretto operare della verificata;
ciò garantisce la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento della propria attività di verifica e controllo. Al contrario, non è stato possibile accertare la correttezza dei costi contabilizzati ma non documentati, oltreché privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità, per le ragioni che si andranno ad illustrare.
Le scritture private contenenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra la tra la Società_5 S.r.l. e la Ricorrente_1 RL. (allegato 3.2 P.V.C.) sono stati sottoscritti in data 20.01.2018 e in data 27.03.2019 rispettivamente per l'anno 2018 e 2019. Analoga scrittura è stata sottoscritta in data 15.05.2020 tra Ricorrente_1 e Società_4 RL con sede legale a Treviso, mentre la sede operativa risulta esistere a Foggia allo stesso indirizzo della
Società_5 RL. Il legale rappresentante della Società_5 S.r.l. e della Società_4 RL, è il signor Nominativo_2.
Del tutto singolare appare la posizione della Società_5 RL che, oltre a non avere una sede non ha personale dipendente, né possiede beni strumentali. Per altro la scuderia “Società_4” dalle informazioni raccolte presso “Aci Sport”, ente preposto alla gestione dei Rally italiani, non risulta essere mai stata iscritta ad alcun
Rally.
I contenuti dei contratti di sponsorizzazione sono sovrapponibili (compresi gli errori di battuta, oltre al refuso
“stagione agonistica 2019”).
Risulta altresì che dall'analisi delle fatture elettroniche ricevute nel 2020 dalle Società_5 S.r.l. e
Società_4 S.r.l. (all. 7 al p.v.c.) le due società utilizzano lo stesso indirizzo di posta elettronica: Email_2
Per l'annualità 2018 la venditrice delle prestazioni di sponsorizzazioni denominata Racing concede alla
Ricorrente_1 S.r.l. il diritto esclusivo, salvo quanto disposto all'art. 5, di apporre il marchio, sotto forma di logo riportante l'immagine grafica di "Ricorrente_1" sulle autovetture da competizione del Team Società_4 partecipanti alle seguenti gare di Campionato Italiano Rally:
24-25 Marzo Rally del Ciocco Rally (PT)
14-15 Aprile Rally di Sanremo (IM)
05-06 Maggio Rally GA RI (PA)
26-27 Maggio Rally Isola d'Elba (LI)
30 Giugno-01 Luglio Rally di San Marino (RSM)
21-22 Luglio Rally di Roma (RM)
22-23 Settembre Raily Adriatico (AN)
13-14 Ottobre Rally 2 Valli (VR).
“A) La Venditrice realizzerà tutte le iniziative che riterrà opportune e necessarie ai fini dell'informazione, della divulgazione, della promozione e pubblicità, della partecipazione con proprie iniziative analoghe, atte a porre in rilievo la propria immagine nelle competizioni e provvederà ad una forte distribuzione di materiale pubblicitario al pubblico delle manifestazioni, ai giornalisti, agli sponsor, agli ospiti illustri nel mondo dello sport e dello spettacolo.
B) La Venditrice ad ogni manifestazione si organizzerà con un elevato staff di hostess che indosseranno magliette recanti il brand/prodotto/servizio pubblicizzato.
C) La Venditrice concederà alla Compratrice l'uso del Pullman Hospitality presente nelle gare al fine di invitare i propri ospiti, fornitori, clienti, rete di vendita, VIP, etc., con il fine di rafforzare i rapporti commerciali dell'azienda incentivando con i rappresentanti delle categorie summenzionate i propri prodotti/servizi ed inoltre sarà presente con i seguenti servizi:
1) Tv per tutte le prove e le gare che saranno mostrate sui monitor all'interno dell'hospitality per seguire in ogni momento l'evento.
2) Wi-fi: copertura WiFi per connettersi in ogni momento con il proprio PC.
3) Info point: informazioni sempre aggiornate sulle classifiche e sulle attività organizzate per gli ospiti.
4) Meeting room: saletta a disposizione nel Pullman per gli sponsor che hanno scelto Società_4 come ambiente per fare il proprio business.
5) Garage tour: visite guidate nel box del Team per vedere da vicino il team in azione e respirare L'ineguagliabile emozione del backstage.
6) Race viewing: aree riservate per vedere "live" i turni di prove shake down e gara sulle prove speciali chiuse al traffico.
7) Meet the rider: periodiche apparizioni dei piloti offriranno a tutti gli ospiti l'opportunità di un autografo o una foto.
8) Parking riservato: il comfort di arrivare in auto fino all'ingresso principale del parco assistenza.
D) La Venditrice si organizzerà con Servizio Catering uno staff di cuochi e camerieri per la ristorazione (colazione, pranzo, cena), prima, durante e dopo le gare al fine di ospitare tutti gli invitati della Compratrice nel numero massimo di 100 persone per ciascun evento con cucina raffinata e portate preparate da uno staff di qualificati cuochi per soddisfare i palati più esigenti ed inoltre effettuerà. Servizio Open Bar 07.00 /
23.00 per un piacevole break in ogni momento della giornata
E) La Venditrice concederà alla Compratrice in tempi e modi da stabilire di volta in volta per ciascuna gara, la disponibilità del/i pilota/i e del/i navigatore/i, per un tempo massimo di 60 minuti nel giorno antecedente la gara e di un tempo massimo di 30 minuti nel giorno della gara, utili ad intrattenere gli ospiti, i clienti, i fornitori etc. ospiti della Compratrice..
F) La Compratrice concederà alla Venditrice mandato di piena rappresentanza a svolgere tutte le attività del contratto e la Venditrice, da parte sua, curerà tutta la comunicazione relativa ad eventi mediatici e le pubbliche relazioni in nome e per conto della Compratrice con Media, Giornali, Televisioni, etc.
G) La Compratrice, inoltre, concederà alla Venditrice, un espositore brandizzato al fine di posizionare i propri prodotti/folder da esporre nei box delle gare.
11) La Venditrice garantirà il servizio di consulenza nel marketing per progetti di sviluppo del prodotto, pianificando strategie di comunicazione con i mass media, consulenza nel marketing sportivo per specifici prodotti che si rivolgano ad un target di clientela definito.
1) La Venditrice effettuerà uno studio di fattibilità sui prodotti che saranno sviluppati dalla Compratrice sotto un attento controllo della stessa per il corretto posizionamento sul mercato.
L) La Venditrice, ricevendo mandato dalla Compratrice, organizzerà con giornalisti di provata capacità spazi redazionali e pubblicitari su riviste di settore merceologico o di alta finanza inerenti al fine di promuovere in maniera più capillare il prodotto. ….. omissis ……………...
Art. 16 - Posizionamento e dimensioni
Il posizionamento e le dimensioni dei marchi e di ogni scritto pubblicitario apposti sulle auto c/o motocicli c/
o quanto concordato, potranno subire delle variazioni e le eventuali ubicazioni, anche se accettate dalla Venditrice non sono vincolanti per la stessa, la quale ha soltanto l'obbligo di farle appoie in qualunque punto dei mezzi da gara, purché visibile.
Pertanto la modifica del posizionamento e/o delle dimensioni non daranno diritto ad alcuna riduzione dei corrispettivo ne del risarcimento dei danni.
….. omissis ……”
L'annualità 2019 non riporta il calendario delle gare, né il numero di gare minimo di partecipazione. E' inoltre da segnalare che, a fronte del corrispettivo pattuito per € 120.000,00 più I.V.A., la ricorrente ha dedotto costi per € 140.000 più I.V.A., senza produrre alcuna giustificazione contabile.
Gli accordi stabiliti per l'anno 2019 non specificano il posizionamento dei loghi né tantomeno la grandezza.
Anche riguardo all'annualità 2020 è possibile riscontrare che, dalla scrittura privata del contratto di sponsorizzazione stipulata in data 15.5.2020 con la Società_4 RL, non vengono menzionate le scuderie automobilistiche né le autovetture che vedranno l'apposizione del logo della Ricorrente_1 S.r.l.
Dalla lettura dei contratti, preme rilevare, in via preliminare, l'assenza dell'allegato n. 1, documento ritenuto indispensabile per verificare il posizionamento del marchio. Tale mancanza impedisce la verifica della corretta esecuzione degli accordi.
L'esame della numerosissima “Rassegna stampa” - allegato 21 da Parte 1 a Parte 42 – ha consentito di individuare la presenza del logo:
Anno 2018 Parte 1 – pag. 4 cofano – pag. 13 fianco;
Parte 2 – pag 13; Parte 3 – pag. 13 fianco;
Parte 4 – pag. 6 cofano e pag. 7 fianco;
Parte 10– pag. 6 anteriore;
Parte 14– pag. 9 fianco sx (GA RI); Parte
21– pag. 10 solo logo;
Parte 34– pag. 6 Due Valli cofano;
Parte 35– pag. 3 cofano e pagg. 5, 8, 9 e 11 (Due
Valli); Parte 36– pag. 5 cofano e pagg. 7 e 10 (Due Valli);
Parte 37– pag. 11 (Due Valli); Parte 38– pag. 2, 7 e 9; Parte 42– pag. 9.
Anno 2019 “Rassegna stampa allegato 20 – alleg. 21 – “Parte 1 pagg. 92” - “Parte 2 pagg. 120” - “Parte 3 pagg. 91” - “Parte 4 pagg. 121” e “Parte 5 pagg. 128”.
In nessuno degli allegati è stata individuata alcuna foto di auto dalla quale rinvenire il marchio Ricorrente_1
Anno 2020 “Rassegna stampa – alleg. 21 – “Parte 1 pagg. 68” - “Parte 2 pagg. 68” - “Parte 3 pagg. 91” foto a pagg 83 e 66 - “Parte 4 pagg. 87” pagg. 8/60/61 e 82.
Si evince dunque che, a fronte delle foto allegate, il numero di quelle che riproducono il logo della ricorrente appaiono proporzionalmente esigue;
in alcuni casi è stato possibile rinvenire l'apposizione del logo sul fianco dell'auto da corsa, oltre ad una foto che riprende l'auto posizionata su dei cavalletti e, qualche foto, riconducibile al Rally del Campionato Italiano “GA RI” e Rally Due Valli.
Non esiste un documento che in dettaglio avrebbe consentito di riconciliare la foto dell'auto con il logo sponsorizzato nel corso della partecipazione ad ogni singola manifestazione. Non vi è certezza che la sponsorizzazione sia avvenuta per tutte le gare del Campionato. Non appare dimostrabile che il costo sostenuto per la sponsorizzazione sia congruo con il valore della prestazione resa dalla Venditrice.
La documentazione delle prestazioni della cd. “hospitality” che la ricorrente ha allegato al fascicolo, rappresentate da foto e documenti per prestazioni accessorie – alleg. 26 da Parte_1 a Parte_8 – riproducono alcuni momenti conviviali tra tecnici ed altri avventori oltre al logo della Ricorrente_1..
Non vi è prova documentale della “Vendita Spazi Pubblicitari stagione sportiva 2018 con distribuzione di materiali promo – pubblicitari come da contratto” benché tali prestazioni siano state descritte nelle fatture emesse dalla Società_5 RL.
Non è presente documentazione probante riguardo la fornitura dei servizi accessori previsti dai contratti di sponsorizzazione anche se espressamente menzionati.
Alla luce della modesta documentazione prodotta si riscontra una netta sproporzione tra i costi sostenuti per l'attività di sponsorizzazione ed il numero dei loghi esposti.
La circostanza che in alcune fotografie appare il marchio della ricorrente su alcune autovetture da corsa non appare significativo, in quanto non vi è dubbio che, a fronte delle molteplici prestazioni pubblicitarie previste dalle richiamate scritture private, l'assenza dei presupposti per la legittima deduzione dei relativi costi ancorché la ricorrente, sul punto, non abbia fornito ampie e convincenti prove sulla inerenza, certezza, congruità, determinazione ed oggettiva determinabilità degli stessi.
In conclusione si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio per aver accertato l'indebita deduzione ai fini RE e
Irap in quanto relative a costi non documentati e privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità alla stregua di quanto previsti dall'art. 109 del TUIR.
Anche riguardo allo specifico aspetto in tema di l'IVA, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le prestazioni non inerenti non danno diritto ad alcuna detrazione (cfr. Cass. 30/10/2018 n. 27615, Cass.
22/11/2017 n. 27777 e Cass. 28960/2020).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, Sez. I, respinge i ricorsi riuniti. Condanna la ricorrente Ricorrente_1. s.r.l. a rifondere all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trieste le spese di giudizio liquidate in € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00.) Cosi' deciso in Trieste in data
02.12.2025 Il OR Il Presidente Vincenzo Psaila Carlo Miseri
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MISERI CARLO, Presidente
PSAILA VINCENZO, OR
MILILLO GIORGIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 209/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1. SR - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso lEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101120/2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101120/2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101120/2023 IRAP 2018
- sul ricorso n. 233/2024 depositato il 03/07/2024 proposto da
Ricorrente_1. SR - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso lEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101128 /2023 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101128 /2023 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101128 /2023 IRAP 2019
- sul ricorso n. 234/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1. SR - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso lEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI30E0101133 /2023 IRES-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 235/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1. SR - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso lEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101134/2023 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3030101134/2023 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. con sede legale a Trieste (TS) in persona del legale rappresentante pro tempore
Rappresentante_1 ricorre avverso: - l'avviso di accertamento n. TI3030101120/2023 (rubricato r.g.r 209/2024), per RE, Irap e IVA 2018 per
€ 41.650,00, oltre a sanzioni ed interessi, notificato in data 19 marzo 2024;
- l'avviso di accertamento n. TI3030101128/2023 (rubricato r.g.r 233/2024) per RE, Irap e IVA 2019 per
€ 44.617,00, oltre a sanzioni ed interessi, notificato in data 5 aprile 2024;
- l'avviso di accertamento n. TI30E0101133/2023 (rubricato r.g.r. 234/2024) per RE 2020 per € 12.600,00, oltre a sanzioni ed interessi, notificato il 5 aprile 2024;
- l'avviso di accertamento n. TI3030101134/2023 (rubricato r.g.r. 235/2025), per Irap e IVA 2020 per
€ 13.598,00, oltre a sanzioni ed interessi, notificato il 5 aprile 2024
tutti emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trieste – Ufficio Controlli
Motivi dei ricorsi a) Illegittima e carente motivazione, nonché violazione ed errata applicazione del previsto contraddittorio, inteso in senso sostanziale per le annualità 2018-2019 e 2020
b) Infondatezza nel merito, violazione ed errata applicazione dell'art. 109 T.U.II.RR. e ss.mm. e, per il profilo
IVA, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e ss.mm. per le annualità 2018-2019
Per l'anno 2020 eccepisce (rubricato r.g.r. 234/2024)
-infondatezza nel merito, violazione ed errata applicazione dell'art. 109 T.U.II.RR. e ss.mm.
Per l'anno 2020 eccepisce (rubricato r.g.r. 235/2025)
- infondatezza nel merito, violazione ed errata applicazione dell'art. 109 T.U.II.RR. e ss.mm. e dell'art. 5 del
D. Lgs. 446/1997 e ss.mm. e, per il profilo IVA, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e ss.mm.
c) Violazione ed errata applicazione dell'art. 39, co. 1° lett. c) e d) del d.P.R 600/1973 e ss. mm. e carenza di motivazione sostanziale.
Concludendo per la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito alle impugnazioni depositando ritualmente le proprie controdeduzioni e replicando specificamente a tutte le doglianze avanzate dalla ricorrente.
Le cause sono state tutte riunite per connessione oggettiva e soggettiva e sono state trattenute in decisione all'udienza del 2.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attività di controllo dell'Ufficio segue gli esiti della verifica fiscale esperita in capo alla Ricorrente_1 S.r.l. dalla Guardia di Finanza di Trieste per gli anni di imposta dal 2016 al 2022 formalizzati nel processo verbale di constatazione notificato in data 1/4/2022. I procedimenti tempestivamente impugnati afferiscono le annualità d'imposta 2018, 2019 e 2020.
Successivamente alla notifica del PVC la Società ha proposto proprie osservazioni all'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Trieste che, a sua volta, ha emesso in data 7 dicembre 2023 l'Invito a comparire n.
TI3I10100667/2023 notificato via pec in data 07.12.2023 oltre all'esito dei contraddittori di data 22.12.2023
(prot. 2023/ 138804), 16.02.2024 (prot. 2024/10736) e 27.02.2024 (prot. 2024/13231).
I contradittori si sono conclusi con esito negativo.
Con l'avviso di accertamento n. TI3030101120/2023 (r.g.r 209/2024), anno 2018, l'Ufficio ha riconosciuto costi documentati per un importo di € 35.300,00 su € 160.000,00 mentre ha contestato la indeducibilità dei costi dedotti pari a € 124.700,00 procedendo al recupero dell'I.V.A. indebitamente detratta per € 6.858,00.
Conseguentemente ha rideterminato, per 1'anno di imposta 2018:
- ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettere c) e d) del d.P.R. 600/73 il reddito d'impresa in € 316.770,00 in luogo del dichiarato di € 192.070,00;
- ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. 600/73, il reddito imponibile ai fini RE di € 314.861,00, in luogo del dichiarato di € 190.161,00;
- ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. 600/73 e dell'art. 5 del D. Lgs. 446/97 i1 valore della produzione netta in
€ 532.018,00, in luogo del dichiarato di € 407.318,00;
- ai sensi dell'art. 54, co. 4 del d.P.R. 633/72 ha accertato una maggior imposta di € 6.858,00.
Con l'avviso di accertamento n. TI3030101128/2023 (r.g.r 233/2024), anno 2019, l'Ufficio ha riconosciuto costi documentati per € 9.500,00 su € 140.000,00, oltre ai costi documentati con la fattura n. 1/3 del
06.02.2020 (di competenza 2019) di € 22.650,00 relativa a “Premio per punteggio classifica costruttori 2019”; ha quindi recuperato l'I.V.A. indebitamente detratta per € 8.208,00.
Conseguentemente ha rideterminato, per l'anno di imposta 2019:
- ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. c) e d) del d.P.R. 600/73 il reddito d'impresa in € 539.138,00 in luogo del dichiarato di € 408.638,00;
- ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. 600/73, il reddito imponibile ai fini RE di € 536.498,00, in luogo del dichiarato di € 405.998,00;
- ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. 600/73 e dell'art. 5 del D. Lgs. 446/97 il valore della produzione netta in
€ 843.055,00, in luogo del dichiarato di € 712.555,00;
- ai sensi del1'art. 54, co. 4 del d.P.R. 633/72 ha accertato una maggior imposta di € 8.208,00.
Con l'avviso di accertamento n. TI30E0101133/2023 (r.g.r. 234/2024), anno di imposta 2020, l'Ufficio ha riconosciuto costi documentati per € 7.500,00 mentre ha contestato la indeducibilità dei costi dedotti pari a
€ 52.500,00 procedendo al recupero dell'I.V.A. indebitamente detratta per € 11.550,00.
Conseguentemente ha rideterminato, per l'anno di imposta 2020:
- ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. c) e d) del d.P.R. 600/73 i1 reddito d'impresa in € 688.066,00 in luogo del dichiarato di € 615.566,00; - ai sensi dell'art. 40 bis del d.P.R. 600/73, ha rettificato il reddito complessivo della società consolidante da
€ 615.566,00 ad € 668.066,00 e la conseguente maggiore imposta RE riferita al reddito complessivo globale di € 12.600,00.
Con l'avviso di accertamento n. TI3030101134/2023 (r.g.r. 235/2025), anno 2020, l'Ufficio ha riconosciuto costi documentati l'importo di € 7.500,00 mentre ha contestato la indeducibilità dei costi dedotti pari a
€ 52.500,00 procedendo al recupero dell'I.V.A. indebitamente detratta per € 11.550,00.
Conseguentemente ha accertato:
- ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. 600/73 e dell'art. 5 del D. Lgs. 446/97 il valore della produzione netta in
€ 923.844,00, in luogo del dichiarato di € 871.344,00;
ha quindi rettificato, ai sensi dell'art. 54, co. 4 del d.P.R. 633/72 la dichiarazione I.V.A., accertando una maggior imposta di € 11.550,00.
La Ricorrente_1. SR esercita l'attività di “produzione di software non connesso all'edizione” specializzata nel settore della realtà virtuale e nella progettazione di simulatori di guida. Dal 2013 ha stipulato contratti di sponsorizzazione con la Società_5 S.r.l. (All. 20 e All. 21) per pubblicizzare il proprio logo.
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la “Illegittima e carente motivazione, nonché violazione ed errata applicazione del previsto contraddittorio, inteso in senso sostanziale”.
La doglianza si concentra sulla mancata valorizzazione da parte dell'Ufficio accertatore dell'archiviazione delle indagini penali in capo al legale rappresentate della ricorrente.
Osserva altresì che la partecipazione della società al Campionato Italiano Rally è confermata dalla Rassegna
Stampa (All. 21 e All. 23);
che il corrispettivo della sponsorizzazione rispecchia i valori di mercato;
che, nel corso della procedura di adesione preventiva 2016 e 2017 la Società ricorrente ha comprovato con materiale fotografico e video l'effettuazione anche delle prestazioni accessorie di “hospitality” previste nel contratto.
I motivi sub a) e c) sono infondati.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 20685 del 25 luglio 2024, ha osservato che "l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n.
26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
Sussiste l'illegittimità per vizio di motivazione dell'avviso di accertamento solo in caso di totale mancanza di motivazione o di caso ad essa equiparabile.
Nel caso di specie gli avvisi di accertamento recano compiuta ed esaustiva indicazione dei presupposti legittimanti, della ragione causale e degli elementi identificativi della pretesa esercitata.
Un contenuto ben più che sufficiente a porre il destinatario della richiesta nelle condizioni di comprendere i presupposti della pretesa esercitata ed esplicare pienamente le proprie attività difensive, senza necessità della puntualizzazione degli ulteriori dati lamentati dal ricorrente, siccome altrove evincibili.
L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest'ultima fase l'onere per l'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.
Per altro la contribuente ha dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, contestandoli puntualmente, e non ha allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. SS.UU.11722/2010; ex multis Cass. n. 15564/20). L'articolato svolgimento della difesa del ricorrente dimostra, del resto, che lo stesso è stato posto in grado di prendere posizione su tutti i rilievi mossi dall'Ufficio nei provvedimenti emessi.
L'art. 12, co. 7 L. 212/2000, infatti, parla della facoltà per la parte di presentare memorie che “sono valutate dagli uffici impositori”, ma in alcuna norma è stabilito che, a pena di nullità dell'atto impositivo, gli uffici impositori dovrebbero dare atto nella motivazione delle ragioni per le quali non hanno ritenuto accoglibili le considerazioni ivi contenute.
Sul punto, cfr. Cass. 12/5/2017 n. 11878: “Nell'impianto delineato dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), alla facoltà concessa al contribuente di presentare memorie e osservazioni dopo il rilascio del processo verbale di constatazione, si accompagna il dovere di valutazione delle stesse da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma tale dovere non equivale alla necessità di puntuale e analitico contrasto di tutte le eccezioni del contribuente, e perciò è sufficiente che le osservazioni siano, appunto, “valutate” e che l'Amministrazione stessa dia conto dell'esito di tale valutazione nella motivazione dell'avviso di accertamento”.
Infine per quanto riguarda l'eccezione riguardo l'archiviazione delle indagini penali in capo al legale rappresentate della ricorrente è da precisare che: “Con l'ordinanza n. 16042 del 16 giugno 2025, la Corte di Cassazione, ribadendo un orientamento consolidato (Cassazione n. 16649/2020), ha sottolineato che il provvedimento di archiviazione penale non assume alcuna efficacia nel processo tributario, né costituisce giudicato ai sensi dell'articolo 654 codice di procedura penale”.
L'archiviazione non implica una valutazione approfondita della condotta sotto il profilo oggettivo o soggettivo;
di conseguenza, il giudice tributario conserva piena autonomia valutativa, potendo pervenire a conclusioni diverse rispetto all'esito dell'indagine penale, anche se avente ad oggetto i medesimi fatti.
Quanto alla lamentata assenza del previsto contraddittorio la censura non ha pregio, in quanto, alla notifica del PVC è seguito da parte dell'Ufficio l'Invito a comparire n. TI3I10100667/2023 notificato via pec in data
07.12.2023 cui si sono succeduti i contraddittori di data 22.12.2023 (prot. 2023/ 138804), 16.02.2024 (prot.
2024/10736) e 27.02.2024 (prot. 2024/13231) nel corso dei quali la contribuente ha avuto modo di enunciare in concreto le proprie ragioni.
Con il motivo sub b) la ricorrente eccepisce l'”Infondatezza nel merito, violazione ed errata applicazione dell'art. 109 T.U.II.RR. e ss.mm. e, per il profilo IVA, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e ss.mm. riguardo alle annualità 2018 e 2019; sostiene l'Infondatezza nel merito, violazione ed errata applicazione dell'art. 109 T.
U.II.RR. e ss.mm. per i ricorsi per l'annualità 2020”. In sintesi la ricorrente contesta:
(r.g.r 209/2024) - anno 2018 - la discriminazione operata dall'Ufficio tra la ripresa a tassazione dell'importo di € 124.700,00, oltre a I.V.A., per “costi non documentati e privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità” ed il riconoscimento della deducibilità ai fini RE ed Irap di costi per € 35.300,00 in relazione alla sponsorizzazione della Società_5 per la Società_1 SR;
(r.g.r 233/2024), anno 2019 - la discriminazione operata dall'Ufficio tra la ripresa a tassazione dell'importo di 130.500,00 oltre a I.V.A., per “costi non documentati e privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità” ed il riconoscimento della deducibilità della somma di € 9.500,00 (oltre alla detraibilità della corrispondente IVA), in riferimento al costo sostenuto dalla Società_5 per la Società_2 SR;
(r.g.r. 234/2024), anno di imposta 2020 - la discriminazione operata dall'Ufficio tra la ripresa a tassazione dell'importo di 52.500,00 oltre a I.V.A., per “costi non documentati e privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità” ed il riconoscimento della deducibilità della somma di € 7.500,00 (oltre alla detraibilità della corrispondente IVA, in riferimento al costo sostenuto dalla Società_5 per la Società_2 SR e la Società_3
SR;
(r.g.r. 235/2024), anno di imposta 2020, la discriminazione operata dall'Ufficio tra la ripresa a tassazione ai fini RE e Irap dell'importo di € 52.500,00 oltre a I.V.A., per “costi non documentati e privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità” ed il riconoscimento della deducibilità della somma di € 7.500,00 (oltre alla detraibilità della corrispondente IVA, in riferimento al costo sostenuto dalla Società_4 per la Società_2
SR e la Società_3 SR.
Ricorrente_1 argomenta, in sostanza, che le prestazioni rese dalla Società_5 SR e dalla Società_4 RL (società neo costituita nel 2020), sono state regolarmente formalizzate nel contratto di sponsorizzazione ed effettivamente avvenute come risulta espressamente anche dalla stessa Rassegna Stampa.
I corrispettivi sono stati assolti per mezzo di bonifici bancari;
inoltre, l'Ufficio non avrebbe fornito prova riguardo all'eccesiva onerosità del corrispettivo concordato.
In realtà le prestazioni pubblicitarie e le prestazioni della cd. “hospitality”, rese dalla venditrice a favore della Ricorrente_1 SR, sono asseritamente documentate dalle foto, dai video e dalle rassegne stampa allegate al fascicolo.
Contesta altresì il parere reso da “un esperto del settore” signor Nominativo_1, legale rappresentante della scuderia “Associazione_1”, sentito dalla polizia giudiziaria nell'ambito del processo penale 1587/21 (incardinato presso la Procura della Repubblica di Trieste), instaurato nei confronti del rappresentante legale che, per altro, è stato assolto con sentenza del Tribunale di Trieste.
I motivi non sono fondati.
Ricorrente_1 nell'ambito delle proprie scelte imprenditoriali si è avvalsa della collaborazione della Società_5
SR negli anni 2018 e 2019 e, successivamente, della Società_4 RL per l'anno 2020 per la sponsorizzazione del proprio logo nel corso dello svolgimento del Campionato Italiano Rally delle macchine FORD.
Preliminarmente è da osservare che l'Ufficio, nell'ambito del procedimento di adesione preventiva, ha riconosciuto la deducibilità ai fini RE e Irap di costi pari a € 35.300,00 per l'anno 2018, di € 9.500,00 per l'anno 2019, e di € 7.500,00 per l'anno 2020 sulla scorta di quanto doverosamente riscontrato dall'esame dei documenti contabili che hanno appunto consentito di certificare la legittimità del corretto operare della verificata;
ciò garantisce la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento della propria attività di verifica e controllo. Al contrario, non è stato possibile accertare la correttezza dei costi contabilizzati ma non documentati, oltreché privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità, per le ragioni che si andranno ad illustrare.
Le scritture private contenenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra la tra la Società_5 S.r.l. e la Ricorrente_1 RL. (allegato 3.2 P.V.C.) sono stati sottoscritti in data 20.01.2018 e in data 27.03.2019 rispettivamente per l'anno 2018 e 2019. Analoga scrittura è stata sottoscritta in data 15.05.2020 tra Ricorrente_1 e Società_4 RL con sede legale a Treviso, mentre la sede operativa risulta esistere a Foggia allo stesso indirizzo della
Società_5 RL. Il legale rappresentante della Società_5 S.r.l. e della Società_4 RL, è il signor Nominativo_2.
Del tutto singolare appare la posizione della Società_5 RL che, oltre a non avere una sede non ha personale dipendente, né possiede beni strumentali. Per altro la scuderia “Società_4” dalle informazioni raccolte presso “Aci Sport”, ente preposto alla gestione dei Rally italiani, non risulta essere mai stata iscritta ad alcun
Rally.
I contenuti dei contratti di sponsorizzazione sono sovrapponibili (compresi gli errori di battuta, oltre al refuso
“stagione agonistica 2019”).
Risulta altresì che dall'analisi delle fatture elettroniche ricevute nel 2020 dalle Società_5 S.r.l. e
Società_4 S.r.l. (all. 7 al p.v.c.) le due società utilizzano lo stesso indirizzo di posta elettronica: Email_2
Per l'annualità 2018 la venditrice delle prestazioni di sponsorizzazioni denominata Racing concede alla
Ricorrente_1 S.r.l. il diritto esclusivo, salvo quanto disposto all'art. 5, di apporre il marchio, sotto forma di logo riportante l'immagine grafica di "Ricorrente_1" sulle autovetture da competizione del Team Società_4 partecipanti alle seguenti gare di Campionato Italiano Rally:
24-25 Marzo Rally del Ciocco Rally (PT)
14-15 Aprile Rally di Sanremo (IM)
05-06 Maggio Rally GA RI (PA)
26-27 Maggio Rally Isola d'Elba (LI)
30 Giugno-01 Luglio Rally di San Marino (RSM)
21-22 Luglio Rally di Roma (RM)
22-23 Settembre Raily Adriatico (AN)
13-14 Ottobre Rally 2 Valli (VR).
“A) La Venditrice realizzerà tutte le iniziative che riterrà opportune e necessarie ai fini dell'informazione, della divulgazione, della promozione e pubblicità, della partecipazione con proprie iniziative analoghe, atte a porre in rilievo la propria immagine nelle competizioni e provvederà ad una forte distribuzione di materiale pubblicitario al pubblico delle manifestazioni, ai giornalisti, agli sponsor, agli ospiti illustri nel mondo dello sport e dello spettacolo.
B) La Venditrice ad ogni manifestazione si organizzerà con un elevato staff di hostess che indosseranno magliette recanti il brand/prodotto/servizio pubblicizzato.
C) La Venditrice concederà alla Compratrice l'uso del Pullman Hospitality presente nelle gare al fine di invitare i propri ospiti, fornitori, clienti, rete di vendita, VIP, etc., con il fine di rafforzare i rapporti commerciali dell'azienda incentivando con i rappresentanti delle categorie summenzionate i propri prodotti/servizi ed inoltre sarà presente con i seguenti servizi:
1) Tv per tutte le prove e le gare che saranno mostrate sui monitor all'interno dell'hospitality per seguire in ogni momento l'evento.
2) Wi-fi: copertura WiFi per connettersi in ogni momento con il proprio PC.
3) Info point: informazioni sempre aggiornate sulle classifiche e sulle attività organizzate per gli ospiti.
4) Meeting room: saletta a disposizione nel Pullman per gli sponsor che hanno scelto Società_4 come ambiente per fare il proprio business.
5) Garage tour: visite guidate nel box del Team per vedere da vicino il team in azione e respirare L'ineguagliabile emozione del backstage.
6) Race viewing: aree riservate per vedere "live" i turni di prove shake down e gara sulle prove speciali chiuse al traffico.
7) Meet the rider: periodiche apparizioni dei piloti offriranno a tutti gli ospiti l'opportunità di un autografo o una foto.
8) Parking riservato: il comfort di arrivare in auto fino all'ingresso principale del parco assistenza.
D) La Venditrice si organizzerà con Servizio Catering uno staff di cuochi e camerieri per la ristorazione (colazione, pranzo, cena), prima, durante e dopo le gare al fine di ospitare tutti gli invitati della Compratrice nel numero massimo di 100 persone per ciascun evento con cucina raffinata e portate preparate da uno staff di qualificati cuochi per soddisfare i palati più esigenti ed inoltre effettuerà. Servizio Open Bar 07.00 /
23.00 per un piacevole break in ogni momento della giornata
E) La Venditrice concederà alla Compratrice in tempi e modi da stabilire di volta in volta per ciascuna gara, la disponibilità del/i pilota/i e del/i navigatore/i, per un tempo massimo di 60 minuti nel giorno antecedente la gara e di un tempo massimo di 30 minuti nel giorno della gara, utili ad intrattenere gli ospiti, i clienti, i fornitori etc. ospiti della Compratrice..
F) La Compratrice concederà alla Venditrice mandato di piena rappresentanza a svolgere tutte le attività del contratto e la Venditrice, da parte sua, curerà tutta la comunicazione relativa ad eventi mediatici e le pubbliche relazioni in nome e per conto della Compratrice con Media, Giornali, Televisioni, etc.
G) La Compratrice, inoltre, concederà alla Venditrice, un espositore brandizzato al fine di posizionare i propri prodotti/folder da esporre nei box delle gare.
11) La Venditrice garantirà il servizio di consulenza nel marketing per progetti di sviluppo del prodotto, pianificando strategie di comunicazione con i mass media, consulenza nel marketing sportivo per specifici prodotti che si rivolgano ad un target di clientela definito.
1) La Venditrice effettuerà uno studio di fattibilità sui prodotti che saranno sviluppati dalla Compratrice sotto un attento controllo della stessa per il corretto posizionamento sul mercato.
L) La Venditrice, ricevendo mandato dalla Compratrice, organizzerà con giornalisti di provata capacità spazi redazionali e pubblicitari su riviste di settore merceologico o di alta finanza inerenti al fine di promuovere in maniera più capillare il prodotto. ….. omissis ……………...
Art. 16 - Posizionamento e dimensioni
Il posizionamento e le dimensioni dei marchi e di ogni scritto pubblicitario apposti sulle auto c/o motocicli c/
o quanto concordato, potranno subire delle variazioni e le eventuali ubicazioni, anche se accettate dalla Venditrice non sono vincolanti per la stessa, la quale ha soltanto l'obbligo di farle appoie in qualunque punto dei mezzi da gara, purché visibile.
Pertanto la modifica del posizionamento e/o delle dimensioni non daranno diritto ad alcuna riduzione dei corrispettivo ne del risarcimento dei danni.
….. omissis ……”
L'annualità 2019 non riporta il calendario delle gare, né il numero di gare minimo di partecipazione. E' inoltre da segnalare che, a fronte del corrispettivo pattuito per € 120.000,00 più I.V.A., la ricorrente ha dedotto costi per € 140.000 più I.V.A., senza produrre alcuna giustificazione contabile.
Gli accordi stabiliti per l'anno 2019 non specificano il posizionamento dei loghi né tantomeno la grandezza.
Anche riguardo all'annualità 2020 è possibile riscontrare che, dalla scrittura privata del contratto di sponsorizzazione stipulata in data 15.5.2020 con la Società_4 RL, non vengono menzionate le scuderie automobilistiche né le autovetture che vedranno l'apposizione del logo della Ricorrente_1 S.r.l.
Dalla lettura dei contratti, preme rilevare, in via preliminare, l'assenza dell'allegato n. 1, documento ritenuto indispensabile per verificare il posizionamento del marchio. Tale mancanza impedisce la verifica della corretta esecuzione degli accordi.
L'esame della numerosissima “Rassegna stampa” - allegato 21 da Parte 1 a Parte 42 – ha consentito di individuare la presenza del logo:
Anno 2018 Parte 1 – pag. 4 cofano – pag. 13 fianco;
Parte 2 – pag 13; Parte 3 – pag. 13 fianco;
Parte 4 – pag. 6 cofano e pag. 7 fianco;
Parte 10– pag. 6 anteriore;
Parte 14– pag. 9 fianco sx (GA RI); Parte
21– pag. 10 solo logo;
Parte 34– pag. 6 Due Valli cofano;
Parte 35– pag. 3 cofano e pagg. 5, 8, 9 e 11 (Due
Valli); Parte 36– pag. 5 cofano e pagg. 7 e 10 (Due Valli);
Parte 37– pag. 11 (Due Valli); Parte 38– pag. 2, 7 e 9; Parte 42– pag. 9.
Anno 2019 “Rassegna stampa allegato 20 – alleg. 21 – “Parte 1 pagg. 92” - “Parte 2 pagg. 120” - “Parte 3 pagg. 91” - “Parte 4 pagg. 121” e “Parte 5 pagg. 128”.
In nessuno degli allegati è stata individuata alcuna foto di auto dalla quale rinvenire il marchio Ricorrente_1
Anno 2020 “Rassegna stampa – alleg. 21 – “Parte 1 pagg. 68” - “Parte 2 pagg. 68” - “Parte 3 pagg. 91” foto a pagg 83 e 66 - “Parte 4 pagg. 87” pagg. 8/60/61 e 82.
Si evince dunque che, a fronte delle foto allegate, il numero di quelle che riproducono il logo della ricorrente appaiono proporzionalmente esigue;
in alcuni casi è stato possibile rinvenire l'apposizione del logo sul fianco dell'auto da corsa, oltre ad una foto che riprende l'auto posizionata su dei cavalletti e, qualche foto, riconducibile al Rally del Campionato Italiano “GA RI” e Rally Due Valli.
Non esiste un documento che in dettaglio avrebbe consentito di riconciliare la foto dell'auto con il logo sponsorizzato nel corso della partecipazione ad ogni singola manifestazione. Non vi è certezza che la sponsorizzazione sia avvenuta per tutte le gare del Campionato. Non appare dimostrabile che il costo sostenuto per la sponsorizzazione sia congruo con il valore della prestazione resa dalla Venditrice.
La documentazione delle prestazioni della cd. “hospitality” che la ricorrente ha allegato al fascicolo, rappresentate da foto e documenti per prestazioni accessorie – alleg. 26 da Parte_1 a Parte_8 – riproducono alcuni momenti conviviali tra tecnici ed altri avventori oltre al logo della Ricorrente_1..
Non vi è prova documentale della “Vendita Spazi Pubblicitari stagione sportiva 2018 con distribuzione di materiali promo – pubblicitari come da contratto” benché tali prestazioni siano state descritte nelle fatture emesse dalla Società_5 RL.
Non è presente documentazione probante riguardo la fornitura dei servizi accessori previsti dai contratti di sponsorizzazione anche se espressamente menzionati.
Alla luce della modesta documentazione prodotta si riscontra una netta sproporzione tra i costi sostenuti per l'attività di sponsorizzazione ed il numero dei loghi esposti.
La circostanza che in alcune fotografie appare il marchio della ricorrente su alcune autovetture da corsa non appare significativo, in quanto non vi è dubbio che, a fronte delle molteplici prestazioni pubblicitarie previste dalle richiamate scritture private, l'assenza dei presupposti per la legittima deduzione dei relativi costi ancorché la ricorrente, sul punto, non abbia fornito ampie e convincenti prove sulla inerenza, certezza, congruità, determinazione ed oggettiva determinabilità degli stessi.
In conclusione si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio per aver accertato l'indebita deduzione ai fini RE e
Irap in quanto relative a costi non documentati e privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità alla stregua di quanto previsti dall'art. 109 del TUIR.
Anche riguardo allo specifico aspetto in tema di l'IVA, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le prestazioni non inerenti non danno diritto ad alcuna detrazione (cfr. Cass. 30/10/2018 n. 27615, Cass.
22/11/2017 n. 27777 e Cass. 28960/2020).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, Sez. I, respinge i ricorsi riuniti. Condanna la ricorrente Ricorrente_1. s.r.l. a rifondere all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trieste le spese di giudizio liquidate in € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00.) Cosi' deciso in Trieste in data
02.12.2025 Il OR Il Presidente Vincenzo Psaila Carlo Miseri