Sentenza 26 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di interrogatorio di garanzia, la lesione del diritto di difesa per la ristrettezza del termine intercorrente tra l'avviso e il compimento dell'atto deve essere valutata verificando, se, in concreto, il difensore abbia avuto la possibilità di esercitare il suo mandato, tenuto conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio, nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la denunciata violazione in un caso in cui l'avviso era stato notificato al difensore il giorno precedente a quello del compimento dell'interrogatorio, svolto in località raggiungibile anche con il mezzo aereo, in assenza di una richiesta di differimento).
Commentario • 1
- 1. Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensorehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2021, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2021 |
Testo completo
00722-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1422/2021 STEFANO PALLA Presidente CC 26/10/2021- EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 30776/2021 ALESSANDRINA TUDINO Relatore PAOLA BORRELLI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NY ET nato il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIB, LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI, che chiede emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte già depositate. udito il difensore, avvocato DI CREDICO PINA, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con le ordinanze impugnate nn. 252 e 256 dell'8 luglio 2021, il Tribunale de l'Aquila ha rigettato l'appello proposto avverso i provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari distrettuale del 9 giugno e del 19 giugno 2021, con i quali è stata dichiarata inammissibile l'istanza proposta ex art. 299 cod. proc. pen. dal difensore di ET NY, al quale è stata applicata la misura della custodia 1 cautelare in riferimento al reato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata Black Axe.
1.1.Con l'ordinanza n. 252 dell'8 luglio 2021, il Tribunale ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. del 9 giugno che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies d.l. 137/2021, la richiesta di annullamento della misura per essere stata trasmessa, a mezzo p.e.c., ad indirizzo di posta certificata diverso da quello attribuito dalla Direzione Generale dei Servizi Inoformativi Automatizzati del Ministero della giustizia all'ufficio destinatario, rigettando la questione di nullità proposta. Con l'ordinanza n. 256 in pari data, il Tribunale ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del 19 giugno che, richiamando per relationem le statuizioni nella precedente ordinanza riguardo la dedotta questione di nullità rese dell'interrogatorio, ha reputato infondate le deduzioni della difesa.
2. Avverso le ordinanze dell'8 luglio 2021 ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, Avv. Pina Di Credico.
2.1. Con l'impugnazione, il ricorrente ha, preliminarmente, ricostruito la sequenza della esecuzione dell'ordinanza cautelare ed i successivi adempimenti, significando: che l'ordinanza è stata eseguita il 26 aprile 2021; - che nella stessa data, alle ore 12.56, il difensore ha ricevuto, a mezzo - p.e.c. della cancelleria dell'Ufficio G.I.P., avviso dell'esecuzione, della fissazione dell'interrogatorio di garanzia, da svolgersi per mezzo della piattaforma Teams, per il 27 aprile, ore 10.30, e del deposito degli atti;
-che il difensore, impegnato il 26 aprile in un procedimento davanti alla Corte d'appello di Bologna ed al quale non era stata trasmessa l'ordinanza cautelare, non aveva potuto accedere alla cancelleria (orario 9-13), né designare sostituti al fine dell'accesso agli atti, mentre aveva comunicato alla cancelleria di partecipare personalmente all'interrogatorio al fine di conferire con l'indagato; - che, il 27 aprile, aveva avuto modo di interloquire con l'indagato solo alle ore 10.20, e che il medesimo disponeva di una sola copia dell'ordinanza, tradotta in lingua inglese;
- che il difensore aveva rappresentato le predette circostanze al G.I.P., eccependo la violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU, prospettando che se il giudice non avesse concesso un'interruzione dell'interrogatorio, finalizzata ad una interlocuzione con l'indagato, questi si sarebbe avvalso della facoltà di astensione;
2 che il G.I.P. non disponeva la richiesta interruzione, procedendo da remoto alla sommaria contestazione;
- che l'indagato si avvaleva della facoltà di astensione;
Tanto premesso, il ricorrente articola tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ai quali antepone la ricostruzione del profilo del ricorrente.
2.1. Con il primo motivo, deduce carenza di motivazione in ordine alla censura proposta riguardo la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di scarcerazione ex art. 302 cod. proc. pen.. Rappresenta come l'istanza in data 11 giugno 2021, trasmessa a mezzo raccomandata, non costituisce come ritenuto dal G.I.P. - mera reiterazione della precedente istanza trasmessa via p.e.c., bensì la riproduzione di quella trasmessa a mezzo posta elettronica e ritenuta inammissibile, con conseguente erronea statuizione riguardo la reputata reiterazione, nel merito, della medesima richiesta.
2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto alla declaratoria di inammissibilità relativamente alle forme di deposito a mezzo p.e.c., trattandosi di modalità valida ed efficace, mentre il Tribunale del riesame non ha, sul punto, offerto alcuna motivazione.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione relativamente alla nullità dell'interrogatorio di garanzia. Premessa la funzione di siffatto adempimento, rileva il difensore come le circostanze di tempo e di luogo in cui si è, in concreto, svolto l'interrogatorio s'appalesino lesive dei diritti di difesa e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ribadisce, al riguardo, che l'ora di comunicazione dell'avviso ha impedito al difensore l'accesso agli atti, la designazione di un sostituto e la stessa conoscenza delle provvisorie incolpazioni, mentre le modalità dell'interrogatorio si sono risolte nell'assoluta impossibilità di assicurare un contraddittorio informato, anche tenuto conto dello svolgimento del medesimo da remoto. Rileva come la motivazione resa dal Tribunale nel respingere la proposta eccezione risulti incentrata su rilievi meramente formali, sostenuta dal richiamo a precedenti giurisprudenziali non pertinenti e si riveli meramente apparente, in violazione delle garanzie delineate dal sistema convenzionale. Così come il Tribunale ha trascurato di considerare che l'omessa richiesta del differimento - posta a sostegno del rigetto dell'eccezione - è stata essa stessa conseguenza della impossibilità del difensore di interloquire con l'indagato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Il nodo che il ricorso impone, prioritariamente, di sciogliere, investe i temi introdotti con le due istanze, definite dalle ordinanze oggetto dell'odierna impugnazione.
1.1. Con l'ordinanza n. 252 dell'8 luglio 2021, il Tribunale ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. del 9 giugno che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies d.l. 137/2021, la richiesta di annullamento della misura per essere stata trasmessa, a mezzo p.e.c., ad indirizzo di posta certificata diverso da quello attribuito dalla Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia all'ufficio destinatario. Ha, nondimeno, affrontato la questione di nullità dell'interrogatorio di garanzia, reputando infondate, nel merito, le censure proposte dall'indagato, in tal modo rappresentando due rationes decidendi e superando, comunque, rilievo formale svolto in premessa, reputandolo sostanzialmente non ostativo alla delibazione del gravame. In tal senso, il provvedimento impugnato si connota di una preliminare statuizione, alla quale il Tribunale non ha fatto seguire il non liquet del contenuto sostanziale dell'istanza, reputandola comunque idonea ad introdurre il rapporto giuridico processuale.
1.2. Alla luce di tali premesse, la statuizione di inammissibilità resa dal Tribunale, effettivamente erronea (Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Garcia Genesis, Rv. 281414, secondo cui in tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale), non ha determinato un 4 epilogo decisorio in rito, avendo il Tribunale delibato nel merito la proposta eccezione. -In altri termini, l'erronea statuizione in rito qui censurata con il secondo motivo - s'appalesa del tutto inidonea ad intaccare il costrutto complessivo dell'ordinanza: gli errori che inficiano alcuni degli argomenti enunciati nella motivazione di un provvedimento non valgono, infatti, a determinare l'annullamento dello stesso quando la decisione sia giustificata in modo adeguato da altre ragioni ed argomenti, incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati (V. Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almy, Rv. 281877). Ne consegue che, in presenza di una statuizione resa nel merito, del tutto incensurabile s'appalesa l'ordinanza n. 256 dell'8 luglio 2021 con la quale, preso atto della statuizione già resa e richiamandone per relationem le motivazioni riguardo la dedotta questione di nullità dell'interrogatorio, ha reputato l'istanza introduttiva meramente reiterativa di altra.
1.3. S'appalesano, pertanto, inconducenti le censure del ricorrente che, non contestando l'identità del petitum ma rivendicando di aver assolto, con la seconda istanza trasmessa con raccomandata gli adempimenti formali di deposito, già stigmatizzati, non si confronta con il contenuto dispositivo dell'ordinanza n. 252, che aveva già esaurito il tema devoluto con l'impugnazione, in altra forma riproposta. I primi due motivi di ricorso sono, pertanto, aspecifici.
2. La questione di nullità posta nel terzo motivo è manifestamente infondata.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente ribadito (Sez. 2, n. 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652), in tema di interrogatorio di garanzia, la lesione del diritto di difesa per la ristrettezza del termine intercorrente tra avviso e compimento dell'atto deve essere valutata avuto riguardo alla particolare funzione dell'atto di garantire l'immediato contatto tra la £ persona privata della libertà ed il giudice della cautela, verificando, se, nel caso concreto, il difensore abbia avuto la effettiva possibilità di esercitare il suo mandato, tenendo conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti. 5 Nella sentenza Fortunato richiamata, si è sottolineata la precipua funzione dell'adempimento, finalizzato a consentire alla persona privata della libertà di entrare rapidamente in contatto con il giudice che ha imposto la misura, «attivando una sorta di contraddittorio postumo che consenta all'accusato di allegare una eventuale versione antagonista, cosi garantendo un tempestivo controllo della correttezza del provvedimento emesso inaudita altera parte». Si, è, altresì, osservato che «la necessaria tempestività di tale contatto (che deve essere compiuto entro cinque giorni nel caso in cui sia applicata una misura carceraria) ne costituisce anche il limite dato che, soprattutto nei procedimenti complessi la esiguità del termine tra il deposito degli atti e l'effettuazione dell'interrogatorio potrebbe ostare alla "effettiva" conoscenza della provvista indiziaria da parte dell'indagato e del suo difensore. In assenza di indicazioni normative di un termine minimo che deve intercorrere tra l'avviso dell'atto ed il suo compimento, la valutazione di congruità del predetto lasso temporale deve essere delibato avuto riguardo alla concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell'atto e di svolgere un'adeguata assistenza difensiva", assumendo rilievo sia la distanza che separa il difensore dal luogo in cui l'interrogatorio si svolge, sia i tempi necessari all'esame degli atti processuali (Sez. 5, n. 2253 del 17/10/2013, dep. 20/01/2014, Baldassarri, Rv. 257937), fermo restando che deve ritenersi valido ed efficace e dunque tempestivo - l'avviso che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire (eventualmente a mezzo di un sostituto) o di chiedere che l'atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza (la decisione riguarda un caso nel quale il difensore aveva ricevuto l'avviso in questione, relativo ad un interrogatorio da espletarsi a circa km. 400 dal proprio studio, con 24 ore di anticipo, e non aveva presentato istanza di differimento: Sez. 1, n. 34930 del 15/03/2011, Buono, Rv. 251485; conforme anche la risalente Sez. 6, n. 1233 del 01/04/1998, Capasso, Rv. 211704). Nella delineata prospettiva, il contemperamento tra l'esigenza di assicurare un esercizio effettivo delle prerogative difensive e quella di garantire il tempestivo contatto tra la persona ristretta ed il giudice della cautela deve passare attraverso la valorizzazione della facoltà del difensore di presentare una motivata istanza di differimento dell'interrogatorio.
2.2. Nel caso in esame, il giudice della cautela ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi. Come lo stesso ricorrente deduce, l'avviso al difensore non veniva notificato ad horas, ma il giorno precedente a quello individuato per il compimento dell'atto; l'avviso era notificato ad un difensore che aveva lo studio a circa seicento chilometri di distanza dal luogo dove si sarebbe svolto l'interrogatorio, che, come rilevato dal Tribunale, poteva essere raggiunto anche con l'aereo (pag 3 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di circostanze che, come rilevato nel provvedimento impugnato, non sono affatto indicative della lesione del diritto di difesa, dato che la distanza tra il luogo dell'atto e quello dove il difensore ha lo studio, non risulta ostativa all'intervento dell'avvocato, il quale avrebbe comunque potuto ottenere un differimento dell'atto, ove avesse allegato concrete difficoltà; tuttavia, come rilevato dal Tribunale, il difensore restava inerte. La mancata richiesta del differimento dell'interrogatorio assorbe ogni ulteriore questione. Non dispiegano, difatti, rilievo preclusivo all'esercizio del diritto di difesa, sub specie di richiesta di differimento, le ulteriori deduzioni del difensore. Quanto agli orari della cancelleria, reputati dal difensore incompatibili con la nomina di un sostituto, non risulta versata in atti alcuna istanza di accesso pur esperibile per mezzo della posta elettronica rimasta inevasa, né allegata altra attestazione di analogo significato. Fermo restando che al difensore non deve essere notificata l'ordinanza impositiva, costituisce, poi, circostanza di fatto che l'indagato alloglotta disponesse, all'atto dell'interrogatorio, della sola copia tradotta in lingua inglese, in presenza di una relata di notifica che attesta, invece, con il crisma dell'atto pubblico, la consegna all'indagato anche di altro esemplare in lingua italiana. Allo stesso modo, i tempi di introduzione del difensore al colloquio con l'indagato, così come le modalità dell'interrogatorio e le richieste di sospensione rivolte al giudice, avrebbero potuto giustificare, motivandola, l'istanza di differimento, ma non assumono ex se rilievo di una menomazione del diritto di difesa, a tutela del quale proprio il differimento è previsto. Va, pertanto, qui ribadito come, rispetto al preminente interesse di instaurazione di un immediato contatto tra l'indagato ed il giudice, teso alla verifica dei presupposti giustificativi della privazione della libertà, le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una "istanza di differimento" dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876). 7 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in €. 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 3000 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. Cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Palla سوال Paria Alessandrina Tudino AZIONE CORTES TERIA DEPOR IL FUNZIO OXIARIO um 8