Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2021, n. 722
CASS
Sentenza 26 ottobre 2021

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In tema di interrogatorio di garanzia, la lesione del diritto di difesa per la ristrettezza del termine intercorrente tra l'avviso e il compimento dell'atto deve essere valutata verificando, se, in concreto, il difensore abbia avuto la possibilità di esercitare il suo mandato, tenuto conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio, nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la denunciata violazione in un caso in cui l'avviso era stato notificato al difensore il giorno precedente a quello del compimento dell'interrogatorio, svolto in località raggiungibile anche con il mezzo aereo, in assenza di una richiesta di differimento).

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  • 1Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensore
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2021, n. 722
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 722
Data del deposito : 26 ottobre 2021

Testo completo