Sentenza 30 ottobre 2023
Massime • 1
Risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all'albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento, in rappresentanza dell'interessato, a nulla rilevando che l'atto possa essere redatto personalmente da quest'ultimo, mentre esulano dagli atti tipici della professione le attività di consulenza legale, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna pronunciata in relazione all'atto di pignoramento di un natante redatto e depositato dall'imputato presso l'autorità marittima, finalizzato a dare impulso al fermo del bene, in quanto funzionale alla esecuzione di una procedura di espropriazione già in corso, seguita da un giudice).
Commentario • 1
- 1. Abogado revocato continua trattative: è reato (Cass. 42267/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2024
E' ricompresa nell'attività professionale anche l'esercizio delle attività relative alla composizione stragiudiziale nelle more effettuata che la qualifica di avvocato comporta: risponde quibndi del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all'albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento, in rappresentanza dell'interessato. L'esercizio abusivo di una professione riguarda in via diretta e immediata la pubblica amministrazione, la cui organizzazione è offesa dalla violazione delle norme che regolano le professioni, e solo di riflesso tocca gli interessi c.d. professionali: la falsa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2023, n. 47675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47675 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA AR, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Maria Grazia Licciardello, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN IFATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado del 19 novembre 2021 con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato IM AT in relazione al reato di cui agli artt. 348 e 99, terzo comma, cod. pen., per avere - con fatto accertato in Milazzo il 5 novembre 2018 - dopo essere stato radiato dall'albo Penale Sent. Sez. 6 Num. 47675 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 30/10/2023 degli avvocati dell'ordine di Trani con provvedimento del 5 novembre 1996, esercitato abusivamente la professione di avvocato, presentandosi presso gli uffici della Capitaneria di porto di Milazzo, qualificandosi come avvocato e depositando un atto di pignoramento navale relativo ad una motocisterna di proprietà della società Calisa s.p.a. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il AT, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 552 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per essere stato il relativo decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato senza il rispetto del termine dilatorio rispetto alla data fissata per l'udienza; nonché per essere stato contestato il reato come accertato il 5 novembre 2018, benché un teste avesse riferito che il reato era stato commesso il 7 settembre 2018. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 99, terzo comma, cod. pen., per avere la Corte distrettuale considerato, ai fini del riconoscimento della recidiva specifica reiterata, una condanna trascritta per errore nel certificato del casellario giudizio e, infatti, in seguito cancellata. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 348 cod. pen., e vizio di motivazione, per carenza e illogicità, per avere la Corte di merito ritenuto che il reato fosse configurabile in presenza del compimento di un solo atto non giudiziale, ma al più di natura stragiudiziale, che avrebbe potuto compiere anche personalmente la parte - consistito nella consegna all'ufficio della Capitaneria di porto di un atto sottoscritto da un avvocato, affinché la reladva autorità desse impulso alla avviata procedura esecutiva - e non anche di una attività che deve avere i caratteri della continuatività, sistematicità e organizzazione, come previsto dall'art. 2, comma 6, legge 247 del 2012. 2.4. Violazione di legge, per avere la Corte di appello omesso di comunicare alle parti il dispositivo della sentenza emessa al termine del giudizio "cartolare" di secondo grado svoltosi ai sensi dell'art. 23-bis decreto legge n. 137 del 2020, la cui operatività è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in c:amera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9„ del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di IM AT vada rigettato. 2. Il primo e il secondo motivo del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità per la genericità del loro contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a replicare le questioni come già proposte con l'atto di appello, enunciando, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: nella quale era stato chiarito come il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., avesse al più integrato gli estremi di una nullità relativa, rimasta sanata per la mancata eccezione formulata nel termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen;
come l'indicazione nel capo d'imputazione della data di accertamento del fatto dovesse considerarsi il frutto di un mero errore materiale, essendo pacifico e non contestato il fatto che l'imputato avesse personalmente presentato l'atto in questione negli uffici della Capitaneria di porto di Milazzo;
ed ancora, come la cancellazione di una iscrizione nel certificato del casellario giudiziario avesse lasciate ferme le iscrizioni di altre tre condanne, di cui una specifica, che avevano legittimato la riconoscimento della recidiva specifica reiterata così come nella sostanza contestata. 3. Il terzo motivo del ricorso è infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice il principio secondo il quale integra il reato di esercizio abusivo di una professione di cui all'art. 348 cod. pen., il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano 3 univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Ftv. 251819-01). In senso conforme a tale indicazione esegetica si è, altresì, puntualizzato che non commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato il soggetto che si limiti all'occasionale complimento di una attività stragiudiziale, non potendo una prestazione isolata essere sintomatica di un'attività svolta in forma professionale, in modo continuativo, sistematico ed organizzato (in questo senso Sez. 6, n. 32952 del 25/05/2017, Favata, Rv. 270853; Sez. 6, n. 17921 del 11/03/2003, Gava, Rv. 224959). Mentre risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all'albo, ponga in essere anche un solo atto "tipico" - cioè indipendentemente dall'espletamento di una attività in forma continuativa - in quanto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento o del processo penale, in rappresentanza dell'interessato, a nulla rilevando che quell'atto possa essere redatto o compiuto personalmente da quest'ultimo (in questo Sez. 2, n. 26113 del 07/05/2019, Conoscenti, Rv. 276657; conf., in seguito, Sez. 6, n. 15423 del 15/03/2023, Addari, non mass.; e, in precedenza, Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013 - dep. 2014, Tosto, Rv. 259490; Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, Rv. 253272; Sez. 6, n. 42790 del 10/10/2007, Galeotti, Rv. 238088). Di tali regulae iuris la Corte di appello di Messina ha fatto corretta applicazione, evidenziando come l'atto posto in essere dal AT - indipendentemente dall'impiego in quella occasione della qualifica di avvocato - non potesse essere qualificato come espressione di una mera attività stragiudiziale, ma, trattandosi del deposito di un atto di pignoramento di un natante presso l'autorità marittima, finalizzato a sollecitare il compimento di un fermo, dovesse considerarsi come atto "giudiziale" di impulso perché prodromico e funzionale alla esecuzione di una procedura di espropriazione già in corso, seguita da un giudice: ciò perché - come argutamente sottolineato dal Procuratore generale nella sua requisitoria - l'art. 646 cod. nav. prevede espressamente la possibilità che il giudice dell'esecuzione, il comandante del porto o l'autorità di polizia giudiziaria del luogo possano adottare provvedimenti per impedire la partenza di una nave, scongiurando il rischio di possibile successivo esito negativo del pignoramento. Per quanto sopra illustrato, era, perciò, irrilevante la circostanza che quell'atto potesse essere compiuto anche direttamente dalla parte creditrice interessata, a 4 nome e nell'interesse della quale il AT, qualificatosi come avvocato, aveva appunto posto in essere. 4. Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la mancata comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di appello nel procedimento "cartolare" disciplinato dall'art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non determina alcuna nullità ma incide esclusivamente sulla decorrenza del termine per impugnare la relativa sentenza (v. Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369). 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/10/2023