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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 869/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA CE, AT
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13604/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100076111360000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100149793846000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110115565680000 IRPEF-ALTRO 2005
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - P.zza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120014794709000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130070560825000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 824/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259013782576000, notificata il 10 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate-SS.
Tale intimazione ha richiamato una serie di cartelle di pagamento riferite a tributi erariali e locali relativi agli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005 per IRPEF e addizionali, nonché agli anni 2010 e 2011 per TARSU.
Il ricorrente ha sostenuto che tali cartelle non fossero mai state validamente notificate e ha eccepito la prescrizione dei relativi crediti, ritenendo illegittimo l'atto ricevuto e chiedendone l'annullamento.
L'atto impugnato, ossia l'intimazione di pagamento, ha rappresentato il momento conclusivo della sequenza procedimentale avviata dall'agente della riscossione. Esso ha fatto riferimento alle cartelle presupposte, identificate con i numeri 071/2010/00761113/60/000, 071/2010/01497938/46/000, 071/2011/01155656/80/000,
071/2012/00147947/09/000 e 071/2013/00705608/25/000, tutte indicate nell'epigrafe del ricorso.
Il contribuente ha contestato non solo l'assenza di notifiche valide, ma anche il decorso dei termini prescrizionali, sostenendo che, persino qualora si considerasse perfezionata la notifica nelle date comunicate dall'Agenzia delle Entrate-SS, il tempo utile sarebbe comunque trascorso.
Nelle proprie controdeduzioni, il Comune di Napoli, coinvolto limitatamente alle partite TARSU, ha chiarito che, per gli anni oggetto di causa, la normativa consentiva al concessionario della riscossione di provvedere direttamente alla notifica dell'avviso di pagamento prodromico alla cartella. Ha quindi precisato che l'ente impositore non aveva alcun ruolo nelle fasi successive alla formazione del ruolo e che l'unico soggetto tenuto a provare la regolarità delle notifiche fosse l'Agenzia delle Entrate-
SS, avendo essa stessa emesso e notificato gli atti richiamati.
Il Comune ha concluso chiedendo di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, sottolineando che la cartella rappresenta l'unico effettivo atto prodromico rilevante.
Anche l'Agenzia delle Entrate-SS, nelle proprie controdeduzioni, ha confermato che le cartelle indicate nell'intimazione risultano regolarmente notificate nelle rispettive date del 30 marzo 2011, 8 giugno
2011, 3 luglio 2012, 14 febbraio 2012 e 13 maggio 2013, producendo documentazione a supporto.
Ha inoltre dedotto l'inammissibilità delle eccezioni del ricorrente per tardività, sostenendo che lo stesso aveva comunque avuto conoscenza effettiva delle cartelle sia attraverso atti successivi, tra cui un preavviso di fermo amministrativo del 15 settembre 2015, sia mediante pagamenti effettuati a giugno 2025 nell'ambito di una richiesta di rateizzazione.
Secondo l'Agenzia, l'intimazione non costituiva un nuovo atto impositivo, ma un semplice sollecito, impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per questioni attinenti alla legittimità delle cartelle presupposte.
Si è costituita ADE rivendicando, in ultima istanza, la legittimità dell'attività di riscossione posta in essere da
ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente evidenziato che l'intimazione di pagamento n. 07120259013782576000 contiene il richiamo a crediti recati dalle 13 cartelle di pagamento ivi espressamente individuate.
La presente impugnativa ha avuto riguardo ai soli crediti e ruoli correlati alla 5 cartelle di pagamento sopra individuate, mentre non possono dirsi contestati nella presente sede giudiziale i crediti recati dalle restanti cartelle di pagamento.
Orbene va operata una valutazione differenziata dei ruoli e delle relative cartelle:
non è stata fornita prova della rituale notifica della cartella di pagamento n. 071/2013/00705608/25/000, recante il richiamo al ruolo formato dal Comune di Napoli ed avente ad oggetto Tassa Smaltimento Rifiuti anno 2011, vantata dal Comune di Napoli;
l'omessa notifica della cartella determina l'invalidità derivata dell'intimazione nonché la declaratoria di prescrizione quinquennale del tributo oggetto del ruolo;
è stata fornita prova della rituale notifica della cartella 071/2010/00761113/60/000, il cui ruolo ha ad oggetto IRPEF 2003; la notifica risale al 30 marzo 2011; le resistenti ADER ed ADE non hanno fornito la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi (genericamente richiamati, quali il fermo amministrativo del 20 giugno 2014), né hanno documentato che le relative somme siano state oggetto di richieste di rateizzo;
da ciò deriva che alla data di notifica dell'intimazione impugnata era maturato il termine di prescrizione decennale
(quinquennale per sanzioni ed interessi); va conseguentemente dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti recati dai ruoli presenti in detta cartella;
è stata fornita prova della rituale notifica della cartella 071/2010/01497938/46/000, il cui ruolo ha ad oggetto IRPEF 2004 (comprese addizionali regionali e comunali); la notifica risale al 08 giugno 2011; le resistenti ADER ed ADE non hanno fornito la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi (genericamente richiamati, quali il fermo amministrativo del 20 giugno 2014), né hanno documentato che le relative somme siano state oggetto di richieste di rateizzo;
da ciò deriva che alla data di notifica dell'intimazione impugnata era maturato il termine di prescrizione decennale (quinquennale per sanzioni ed interessi); va conseguentemente dichiarata l'estinzione per prescrizione dei crediti recati dai ruoli presenti in detta cartella;
è stata fornita prova della rituale notifica della cartella 071/2011/01155656/80/000, il cui ruolo ha ad oggetto IRPEF 2002 (comprese addizionali regionali e comunali); la notifica risale al 03 luglio 2012; le resistenti ADER ed ADE non hanno fornito la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi (genericamente richiamati, quali il fermo amministrativo del 20 giugno 2014), né hanno documentato che le relative somme siano state oggetto di richieste di rateizzo;
da ciò deriva che alla data di notifica dell'intimazione impugnata era maturato il termine di prescrizione decennale (quinquennale per sanzioni ed interessi); va conseguentemente dichiarata l'estinzione per prescrizione dei crediti recati dai ruoli presenti in detta cartella;
è stata fornita prova della rituale notifica della cartella 071/2012/00147947/09/000, il cui ruolo ha ad oggetto Tassa Smaltimento Rifiuti anno 2011, vantata dal Comune di Napoli;
la notifica risale al 14 febbraio
2012; le resistenti ADER ed ADE non hanno fornito la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi
(genericamente richiamati, quali il fermo amministrativo del 20 giugno 2014), né hanno documentato che le relative somme siano state oggetto di richieste di rateizzo;
da ciò deriva che alla data di notifica dell'intimazione impugnata era maturato il termine di prescrizione decennale (quinquennale per sanzioni ed interessi); va conseguentemente dichiarata l'estinzione per prescrizione dei crediti recati dai ruoli presenti in detta cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza di ADER cui è concretamente addebitabile l'accoglimento del ricorso, per omessa notifica della cartella presupposta ovvero per la maturazione del termine di prescrizione tra notifica delle cartelle e notifica dell'intimazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, SEZIONE N.09, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
· accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata intimazione di pagamento limitatamente ai ruoli ed alle cartelle indicate in parte motiva, con declaratoria di estinzione per prescrizione dei relativi crediti;
· Condanna parte resistente ADER alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari) ed accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, Avvocato Difensore_1.
Così deciso in NAPOLI, il 20 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marida Corso)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA CE, AT
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13604/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100076111360000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100149793846000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110115565680000 IRPEF-ALTRO 2005
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - P.zza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120014794709000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130070560825000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 824/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259013782576000, notificata il 10 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate-SS.
Tale intimazione ha richiamato una serie di cartelle di pagamento riferite a tributi erariali e locali relativi agli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005 per IRPEF e addizionali, nonché agli anni 2010 e 2011 per TARSU.
Il ricorrente ha sostenuto che tali cartelle non fossero mai state validamente notificate e ha eccepito la prescrizione dei relativi crediti, ritenendo illegittimo l'atto ricevuto e chiedendone l'annullamento.
L'atto impugnato, ossia l'intimazione di pagamento, ha rappresentato il momento conclusivo della sequenza procedimentale avviata dall'agente della riscossione. Esso ha fatto riferimento alle cartelle presupposte, identificate con i numeri 071/2010/00761113/60/000, 071/2010/01497938/46/000, 071/2011/01155656/80/000,
071/2012/00147947/09/000 e 071/2013/00705608/25/000, tutte indicate nell'epigrafe del ricorso.
Il contribuente ha contestato non solo l'assenza di notifiche valide, ma anche il decorso dei termini prescrizionali, sostenendo che, persino qualora si considerasse perfezionata la notifica nelle date comunicate dall'Agenzia delle Entrate-SS, il tempo utile sarebbe comunque trascorso.
Nelle proprie controdeduzioni, il Comune di Napoli, coinvolto limitatamente alle partite TARSU, ha chiarito che, per gli anni oggetto di causa, la normativa consentiva al concessionario della riscossione di provvedere direttamente alla notifica dell'avviso di pagamento prodromico alla cartella. Ha quindi precisato che l'ente impositore non aveva alcun ruolo nelle fasi successive alla formazione del ruolo e che l'unico soggetto tenuto a provare la regolarità delle notifiche fosse l'Agenzia delle Entrate-
SS, avendo essa stessa emesso e notificato gli atti richiamati.
Il Comune ha concluso chiedendo di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, sottolineando che la cartella rappresenta l'unico effettivo atto prodromico rilevante.
Anche l'Agenzia delle Entrate-SS, nelle proprie controdeduzioni, ha confermato che le cartelle indicate nell'intimazione risultano regolarmente notificate nelle rispettive date del 30 marzo 2011, 8 giugno
2011, 3 luglio 2012, 14 febbraio 2012 e 13 maggio 2013, producendo documentazione a supporto.
Ha inoltre dedotto l'inammissibilità delle eccezioni del ricorrente per tardività, sostenendo che lo stesso aveva comunque avuto conoscenza effettiva delle cartelle sia attraverso atti successivi, tra cui un preavviso di fermo amministrativo del 15 settembre 2015, sia mediante pagamenti effettuati a giugno 2025 nell'ambito di una richiesta di rateizzazione.
Secondo l'Agenzia, l'intimazione non costituiva un nuovo atto impositivo, ma un semplice sollecito, impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per questioni attinenti alla legittimità delle cartelle presupposte.
Si è costituita ADE rivendicando, in ultima istanza, la legittimità dell'attività di riscossione posta in essere da
ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente evidenziato che l'intimazione di pagamento n. 07120259013782576000 contiene il richiamo a crediti recati dalle 13 cartelle di pagamento ivi espressamente individuate.
La presente impugnativa ha avuto riguardo ai soli crediti e ruoli correlati alla 5 cartelle di pagamento sopra individuate, mentre non possono dirsi contestati nella presente sede giudiziale i crediti recati dalle restanti cartelle di pagamento.
Orbene va operata una valutazione differenziata dei ruoli e delle relative cartelle:
non è stata fornita prova della rituale notifica della cartella di pagamento n. 071/2013/00705608/25/000, recante il richiamo al ruolo formato dal Comune di Napoli ed avente ad oggetto Tassa Smaltimento Rifiuti anno 2011, vantata dal Comune di Napoli;
l'omessa notifica della cartella determina l'invalidità derivata dell'intimazione nonché la declaratoria di prescrizione quinquennale del tributo oggetto del ruolo;
è stata fornita prova della rituale notifica della cartella 071/2010/00761113/60/000, il cui ruolo ha ad oggetto IRPEF 2003; la notifica risale al 30 marzo 2011; le resistenti ADER ed ADE non hanno fornito la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi (genericamente richiamati, quali il fermo amministrativo del 20 giugno 2014), né hanno documentato che le relative somme siano state oggetto di richieste di rateizzo;
da ciò deriva che alla data di notifica dell'intimazione impugnata era maturato il termine di prescrizione decennale
(quinquennale per sanzioni ed interessi); va conseguentemente dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti recati dai ruoli presenti in detta cartella;
è stata fornita prova della rituale notifica della cartella 071/2010/01497938/46/000, il cui ruolo ha ad oggetto IRPEF 2004 (comprese addizionali regionali e comunali); la notifica risale al 08 giugno 2011; le resistenti ADER ed ADE non hanno fornito la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi (genericamente richiamati, quali il fermo amministrativo del 20 giugno 2014), né hanno documentato che le relative somme siano state oggetto di richieste di rateizzo;
da ciò deriva che alla data di notifica dell'intimazione impugnata era maturato il termine di prescrizione decennale (quinquennale per sanzioni ed interessi); va conseguentemente dichiarata l'estinzione per prescrizione dei crediti recati dai ruoli presenti in detta cartella;
è stata fornita prova della rituale notifica della cartella 071/2011/01155656/80/000, il cui ruolo ha ad oggetto IRPEF 2002 (comprese addizionali regionali e comunali); la notifica risale al 03 luglio 2012; le resistenti ADER ed ADE non hanno fornito la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi (genericamente richiamati, quali il fermo amministrativo del 20 giugno 2014), né hanno documentato che le relative somme siano state oggetto di richieste di rateizzo;
da ciò deriva che alla data di notifica dell'intimazione impugnata era maturato il termine di prescrizione decennale (quinquennale per sanzioni ed interessi); va conseguentemente dichiarata l'estinzione per prescrizione dei crediti recati dai ruoli presenti in detta cartella;
è stata fornita prova della rituale notifica della cartella 071/2012/00147947/09/000, il cui ruolo ha ad oggetto Tassa Smaltimento Rifiuti anno 2011, vantata dal Comune di Napoli;
la notifica risale al 14 febbraio
2012; le resistenti ADER ed ADE non hanno fornito la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi
(genericamente richiamati, quali il fermo amministrativo del 20 giugno 2014), né hanno documentato che le relative somme siano state oggetto di richieste di rateizzo;
da ciò deriva che alla data di notifica dell'intimazione impugnata era maturato il termine di prescrizione decennale (quinquennale per sanzioni ed interessi); va conseguentemente dichiarata l'estinzione per prescrizione dei crediti recati dai ruoli presenti in detta cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza di ADER cui è concretamente addebitabile l'accoglimento del ricorso, per omessa notifica della cartella presupposta ovvero per la maturazione del termine di prescrizione tra notifica delle cartelle e notifica dell'intimazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, SEZIONE N.09, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
· accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata intimazione di pagamento limitatamente ai ruoli ed alle cartelle indicate in parte motiva, con declaratoria di estinzione per prescrizione dei relativi crediti;
· Condanna parte resistente ADER alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari) ed accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, Avvocato Difensore_1.
Così deciso in NAPOLI, il 20 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marida Corso)