Articolo 2142 del Codice civile
Articolo 2217Articolo 2219
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19 aprile 1942
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23 settembre 1964
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1 gennaio 2013
Art. 2142.

(Famiglia colonica).

La composizione della famiglia colonica non puo' volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di ((figli)) La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.(6a)

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AGGIORNAMENTO (6a)
La L. 15 settembre 1964, n. 756 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La composizione della famiglia colonica puo' essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall' articolo 2142 del Codice civile , purche' non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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