Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 36
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione maturata

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dalla notifica di varie intimazioni di pagamento tramite PEC e ha considerato la normativa di sospensione della prescrizione legata al COVID-19.

  • Rigettato
    Nullità per omessa allegazione cartelle di pagamento

    La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo infondate le argomentazioni del contribuente.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione sul calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione sia soddisfatto quando l'atto successivo che intima il pagamento degli interessi maturati richiama l'atto precedente e quantifica l'ulteriore importo per gli accessori, soprattutto se gli atti precedenti non sono stati impugnati.

  • Rigettato
    Legittimità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con avvocato del libero foro

    La Corte ha disatteso l'eccezione, affermando la legittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro nei giudizi tributari, come già stabilito dalla Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 36
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 36
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo