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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
NE AN, EL
BERARDI AN MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2572/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 TARI 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2142/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2023 90069252 77/000, limitatamente alle seguenti cartelle:
1. cartella di pagamento n. 09420110025167558000, notificata in data 22.11.2011, contenente l'iscrizione a ruolo di
Tassa automobilistica, anni 2005 e 2006, nonché, sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri;
2. cartella di pagamento n. 09420130022477392001 notificata in data 30.10.2013, contenente l'iscrizione a ruolo di
Diritto Annuale Camera di Commercio, anno 2008, nonché, sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri;
3. cartella di pagamento n. 09420140003026025000, notificata in data 22.03.2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa smaltimento rifiuti, anno 2009; 4. cartella di pagamento n. 09420140018443102001, notificata in data 20.11.2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, anno 2012, nonché, sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri;
5. cartella di pagamento n. 09420150000302522000, notificata in data 18.03.2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa smaltimento rifiuti, anno 2010; 6. cartella di pagamento n. 09420160003496142000, notificata in data 15.04.2016, contenente l'iscrizione a ruolo di
Tassa smaltimento rifiuti, anno 2011; 7. cartella di pagamento n. 09420160024804462000, notificata in data
18.11.2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpef, anno 2013, nonché, sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri;
8. cartella di pagamento n. 09420170001641882000, notificata in data 24.03.2017, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa smaltimento rifiuti, anno 2012; 9. cartella di pagamento n.
09420180020418565000, notificata in data 08.11.2018, contenente l'iscrizione a ruolo di TARES, anno 2013.
Eccepiva l'omessa notifica delle prodromiche cartelle;
violazione art. 7 dello Statuto del contribuente;
prescrizione del credito;
errato calcolo interessi. Chiedeva l'annullamento. Si costituiva il Concessionario
Agenzia delle Entrate Riscossione che contestava punto per punto i motivi di ricorso, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto. A sostegno ha prodotto una serie di relate di notifica. Insisteva per il rigetto del ricorso. Si costituiva la Camera di Commercio e chiedeva il rigetto. Con memoria successiva il contribuente eccepiva l'inammissibilità della costituzione del concessionario Agenzia delle Entrate riscossione in quanto avvenuta con avvocato del libero foro. Con sentenza n. 9144/2024 depositata in data
24.12.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, giudice monocratico rigettava il ricorso con condanna alle spese, sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione. Ricorrente_1 ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma, sulla base dei seguenti motivi: 1) nullità della sentenza impugnata, per travisamento dei fatti e per manifesta violazione di legge, in ordine all'eccezione opposta della nullità/illegittimità dell'Intimazione di pagamento impugnata per intervenuta estinzione del diritto, in ordine alla prescrizione maturata;
2) nullità della sentenza impugnata per travisamento dei fatti e per manifesta violazione di legge – art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), con riferimento all'eccezione opposta con il ricorso introduttivo della nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata, in dipendenza dell'omessa allegazione, al predetto atto, delle cartelle di pagamento in essa richiamate;
3) nullità della sentenza impugnata per manifesta violazione di legge – combinato disposto artt. 3 della Legge n. 241/1990, e 7 della
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), con riferimento all'eccezione opposta con il ricorso introduttivo del difetto assoluto di motivazione, in quanto nell'atto impugnato non risultavano indicate le modalità di calcolo degli interessi. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che ha contestato punto per punto i motivi e le argomentazioni a proprio sostegno in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'appellante la Corte osserva.
Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge l'iter logico seguito dal giudice di prime cure che, lungi dal manifestare una mera adesione acritica alle difese dei resistenti e, indipendentemente dalla condivisibilità della conclusioni tratte, si è confrontata le argomentazioni delle parti e con le relative allegazioni probatorie ivi richiamate e, dopo aver puntualmente richiamato la disciplina nazionale e convenzionale, ha concluso con il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza delle argomentazioni formulate. Invero, parte resistente ha prodotto la prova dell'interruzione della prescrizione dei tributi di cui
è causa, avvenuta con notifica di varie intimazioni di pagamento tramite pec. Inoltre, bisogna tenere conto anche della normativa covid di cui al D.L. 18/2020 che ha sospeso la prescrizione. Ne può accogliersi l'eccezione di nullità per difetto di motivazione in ordine al calcolo delle sanzioni e interessi. Infatti, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, gli atti successivi che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Sostanzialmente la motivazione necessita, quando è il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi. Ciò non è nel nostro caso, dove la richiesta di pagamento degli interessi è scaturita dalla notifica di atti in precedenza notificati e non impugnati. Infine anche il motivo di nullità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione va disatteso, in quanto la Cassazione ha già da tempo affermato che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero Foro è legittima nei giudizi tributari, e che non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva, né una delibera motivata, allorquando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato, come nella fattispecie. Cass. SS.UU. n. 30008/2019; Cass. Ord. n. 28199/2024; Cass. Sez. Trib., Ord. n. 16040/2025.
In conclusione, l'appello merita di essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dall'ADER in appello, che si liquidano in euro 1.200,00 per onorari, oltre oneri ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
NE AN, EL
BERARDI AN MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2572/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 TARI 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006925277000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2142/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2023 90069252 77/000, limitatamente alle seguenti cartelle:
1. cartella di pagamento n. 09420110025167558000, notificata in data 22.11.2011, contenente l'iscrizione a ruolo di
Tassa automobilistica, anni 2005 e 2006, nonché, sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri;
2. cartella di pagamento n. 09420130022477392001 notificata in data 30.10.2013, contenente l'iscrizione a ruolo di
Diritto Annuale Camera di Commercio, anno 2008, nonché, sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri;
3. cartella di pagamento n. 09420140003026025000, notificata in data 22.03.2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa smaltimento rifiuti, anno 2009; 4. cartella di pagamento n. 09420140018443102001, notificata in data 20.11.2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, anno 2012, nonché, sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri;
5. cartella di pagamento n. 09420150000302522000, notificata in data 18.03.2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa smaltimento rifiuti, anno 2010; 6. cartella di pagamento n. 09420160003496142000, notificata in data 15.04.2016, contenente l'iscrizione a ruolo di
Tassa smaltimento rifiuti, anno 2011; 7. cartella di pagamento n. 09420160024804462000, notificata in data
18.11.2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpef, anno 2013, nonché, sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri;
8. cartella di pagamento n. 09420170001641882000, notificata in data 24.03.2017, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa smaltimento rifiuti, anno 2012; 9. cartella di pagamento n.
09420180020418565000, notificata in data 08.11.2018, contenente l'iscrizione a ruolo di TARES, anno 2013.
Eccepiva l'omessa notifica delle prodromiche cartelle;
violazione art. 7 dello Statuto del contribuente;
prescrizione del credito;
errato calcolo interessi. Chiedeva l'annullamento. Si costituiva il Concessionario
Agenzia delle Entrate Riscossione che contestava punto per punto i motivi di ricorso, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto. A sostegno ha prodotto una serie di relate di notifica. Insisteva per il rigetto del ricorso. Si costituiva la Camera di Commercio e chiedeva il rigetto. Con memoria successiva il contribuente eccepiva l'inammissibilità della costituzione del concessionario Agenzia delle Entrate riscossione in quanto avvenuta con avvocato del libero foro. Con sentenza n. 9144/2024 depositata in data
24.12.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, giudice monocratico rigettava il ricorso con condanna alle spese, sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione. Ricorrente_1 ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma, sulla base dei seguenti motivi: 1) nullità della sentenza impugnata, per travisamento dei fatti e per manifesta violazione di legge, in ordine all'eccezione opposta della nullità/illegittimità dell'Intimazione di pagamento impugnata per intervenuta estinzione del diritto, in ordine alla prescrizione maturata;
2) nullità della sentenza impugnata per travisamento dei fatti e per manifesta violazione di legge – art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), con riferimento all'eccezione opposta con il ricorso introduttivo della nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata, in dipendenza dell'omessa allegazione, al predetto atto, delle cartelle di pagamento in essa richiamate;
3) nullità della sentenza impugnata per manifesta violazione di legge – combinato disposto artt. 3 della Legge n. 241/1990, e 7 della
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), con riferimento all'eccezione opposta con il ricorso introduttivo del difetto assoluto di motivazione, in quanto nell'atto impugnato non risultavano indicate le modalità di calcolo degli interessi. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che ha contestato punto per punto i motivi e le argomentazioni a proprio sostegno in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'appellante la Corte osserva.
Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge l'iter logico seguito dal giudice di prime cure che, lungi dal manifestare una mera adesione acritica alle difese dei resistenti e, indipendentemente dalla condivisibilità della conclusioni tratte, si è confrontata le argomentazioni delle parti e con le relative allegazioni probatorie ivi richiamate e, dopo aver puntualmente richiamato la disciplina nazionale e convenzionale, ha concluso con il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza delle argomentazioni formulate. Invero, parte resistente ha prodotto la prova dell'interruzione della prescrizione dei tributi di cui
è causa, avvenuta con notifica di varie intimazioni di pagamento tramite pec. Inoltre, bisogna tenere conto anche della normativa covid di cui al D.L. 18/2020 che ha sospeso la prescrizione. Ne può accogliersi l'eccezione di nullità per difetto di motivazione in ordine al calcolo delle sanzioni e interessi. Infatti, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, gli atti successivi che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Sostanzialmente la motivazione necessita, quando è il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi. Ciò non è nel nostro caso, dove la richiesta di pagamento degli interessi è scaturita dalla notifica di atti in precedenza notificati e non impugnati. Infine anche il motivo di nullità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione va disatteso, in quanto la Cassazione ha già da tempo affermato che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero Foro è legittima nei giudizi tributari, e che non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva, né una delibera motivata, allorquando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato, come nella fattispecie. Cass. SS.UU. n. 30008/2019; Cass. Ord. n. 28199/2024; Cass. Sez. Trib., Ord. n. 16040/2025.
In conclusione, l'appello merita di essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dall'ADER in appello, che si liquidano in euro 1.200,00 per onorari, oltre oneri ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.