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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
AD GA, AT
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5098/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009773670-000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009773670-000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009773670-000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009773670-000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009773670-000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009773670-000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027688716000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110030340547000 TARES 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160024943121001 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160025023480000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220006116470000 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303978/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303978/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303978/2015 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303978/2015 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303986/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303986/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303986/2015 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303986/2015 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, ricorreva
contro
Agenzia Entrate CO – Agente della CO per la Provincia di Messina, avverso cartella di pagamento n.
295202300276887160000 avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TYX1M303978/2015, anno d'imposta 2011 e Intimazione di pagamento n. 29520239009773670000 con riferimento agli avvisi di addebito, eccependo che in riferimento all'avviso di accertamento n. TYX01M303986/2015 relativo all'anno
2012, esso è già stato oggetto di sospensiva fin dal provvedimento del 13.07.2023, per cui la pretesa per l'anno 2012 è illegittima e duplicata;
la mancata notificazione degli avvisi di addebito, intervenuta estinzione del credito per la maturata prescrizione.
Agenzia Entrate CO deduceva di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento n. 295 2011
0030340547 000, n. 295 2016 0024943121 001, n. 295 2016 0025023480 000, n. 295 2022 0006116470
000, che per la cartella di pagamento n. 295 2023 00276887160 000, da cui è scaturita l'intimazione di pagamento n.04/2023/RM/VR notificata il 30.03.2023, scaturisce la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'applicazione della sanzione del 45% sul residuo importo a titolo di imposta come previsto dall'art. 48 ter comma 3 del D.lgs. n.546/92. Deduceva altresì non fondata la prescrizione tra l'altro prorogata dall'art. 68.
Con memoria per l'udienza il ricorrente oppone in controcredito compensativo la somma di € 6.566,04 contenuta nella sentenza di condanna dell'Agenzia CO n. 3328/2023 del 19.10.2023, eccepisce che è annullato un atto della riscossione, inesistenza delle notificazioni, l'intervenuta prescrizione, la preesistenza di intervenuta sentenza della Corte in ordine alle cartelle di accertamento anno 2012, l'integrale pagamento del rateo n. 2 come da quietanza allegata e considerata tempestiva in quanto versata entro il termine di scadenza del successivo mese di dicembre 2018 dell'accertamento 2011, il pagamento del rateo n. 5 col pagamento integrale effettuato nel mese di dicembre 2019, l'errata contabilizzazione di sanzioni ed interessi oltre la misura massima di legge, la definizione agevolata (rottamazione quater), quanto alla TARS
2016 esistente ben prima della notifica dell'intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla cartella di pagamento n. 295 2023 00276887160 000 dell'importo di €. 12.596,87 relativa ad IVA e IRPEF 2011 il ricorrente oppone l'integrale pagamento del rateo n. 2 come da quietanza allegata e considerata tempestiva in quanto versata entro il termine di scadenza del successivo mese di dicembre
2018 dell'accertamento 2011, il pagamento del rateo n. 5 col pagamento integrale effettuato nel mese di dicembre 2019, l'errata contabilizzazione di sanzioni ed interessi oltre la misura massima di legge. Sul punto si osserva che nelle ipotesi di “lieve inadempimento” è possibile evitare l'iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva o entro 90 giorni in caso di ultima rata:
- la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta nei casi di “lieve carenza”
- gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta nei casi di “lieve tardività”.
Nel caso specifico il ricorrente oppone di aver così operato tramite il ravvedimento operoso e documenta il pagamento dei ratei successivi al primo nel termine di scadenza:
1) 21.06.2018 versamento di eur 2.449,68 + 1.992,28
2) 30.12.2018 (riferimento sett. 2018) vers. 2.449,68 + 1.992,28 + 73,54
3) 30.03.2018 (riferimento dic. 2018) vers. 2.449,68+1.992,28
4) 30.7.2018 (riferimento mar. 2018) vers. 2.449,68
5) 30.9.2019 vers. 2.449,68+1.992,28
6) 21.12.2019 vers. 2.449,68+1.992,28
7) 29.3.2020 vers. 2.449,68
Ciò in ogni caso rende comunque inapplicabili le sanzioni viste esposte, oltre a rendere necessario un ricalcolo della posizione esatta giudicando non applicabile la decadenza da cui la cartella è scaturita e non corretta l'applicazione operata delle sanzioni e degli interessi che non tenga conto del ravvedimento operato dal contribuente.
In merito all'Intimazione di pagamento n. 29520239009773670000 con riferimento all'avviso di accertamento n. TYX01M303986/2015 relativo all'anno 2012 il ricorrente eccepisce che la pretesa per l'anno 2012 è illegittima e duplicata, opponendo la sentenza n. 3228/2023, emessa sul ricorso iscritto al n. 3038/2023 R.
G., da cui emerge che l'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303986/2015 era contenuto nell'intimazione n. 29520239002372183000, che con la sentenza predetta veniva annullata, quindi annullando gli atti prodromici, accogliendo il ricorso.
In definitiva, visti gli atti, si accoglie parzialmente il ricorso:
- limitatamente agli atti impugnati considerato annullato l'avviso di accertamento n. TYX01M303986/2015 in virtù di giudicato precedente;
- limitatamente alle sanzioni applicate alla cartella di pagamento n. 295 2023 00276887160 000 ordinando il ricalcolo in ragione dei versamenti effettuati dal contribuente in regime di ravvedimento operoso.
Le spese tra le parti sono compensate dato l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado sezione 3 accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'Intimazione di pagamento n. 29520239009773670000 limitativamente all'avviso di accertamento n.
TYX01M303986/2015 già annullato con sentenza n. 3228/2023, annulla la cartella di pagamento n.295 2023
00276887160 000 limitatamente ai versamenti come in motivazione ordinando il ricalcolo anche in ordine alle sanzioni ed interessi. Così deciso in Messina, lì 28/10/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
AD GA, AT
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5098/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009773670-000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009773670-000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009773670-000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009773670-000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009773670-000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009773670-000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027688716000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110030340547000 TARES 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160024943121001 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160025023480000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220006116470000 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303978/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303978/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303978/2015 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303978/2015 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303986/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303986/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303986/2015 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303986/2015 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, ricorreva
contro
Agenzia Entrate CO – Agente della CO per la Provincia di Messina, avverso cartella di pagamento n.
295202300276887160000 avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TYX1M303978/2015, anno d'imposta 2011 e Intimazione di pagamento n. 29520239009773670000 con riferimento agli avvisi di addebito, eccependo che in riferimento all'avviso di accertamento n. TYX01M303986/2015 relativo all'anno
2012, esso è già stato oggetto di sospensiva fin dal provvedimento del 13.07.2023, per cui la pretesa per l'anno 2012 è illegittima e duplicata;
la mancata notificazione degli avvisi di addebito, intervenuta estinzione del credito per la maturata prescrizione.
Agenzia Entrate CO deduceva di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento n. 295 2011
0030340547 000, n. 295 2016 0024943121 001, n. 295 2016 0025023480 000, n. 295 2022 0006116470
000, che per la cartella di pagamento n. 295 2023 00276887160 000, da cui è scaturita l'intimazione di pagamento n.04/2023/RM/VR notificata il 30.03.2023, scaturisce la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'applicazione della sanzione del 45% sul residuo importo a titolo di imposta come previsto dall'art. 48 ter comma 3 del D.lgs. n.546/92. Deduceva altresì non fondata la prescrizione tra l'altro prorogata dall'art. 68.
Con memoria per l'udienza il ricorrente oppone in controcredito compensativo la somma di € 6.566,04 contenuta nella sentenza di condanna dell'Agenzia CO n. 3328/2023 del 19.10.2023, eccepisce che è annullato un atto della riscossione, inesistenza delle notificazioni, l'intervenuta prescrizione, la preesistenza di intervenuta sentenza della Corte in ordine alle cartelle di accertamento anno 2012, l'integrale pagamento del rateo n. 2 come da quietanza allegata e considerata tempestiva in quanto versata entro il termine di scadenza del successivo mese di dicembre 2018 dell'accertamento 2011, il pagamento del rateo n. 5 col pagamento integrale effettuato nel mese di dicembre 2019, l'errata contabilizzazione di sanzioni ed interessi oltre la misura massima di legge, la definizione agevolata (rottamazione quater), quanto alla TARS
2016 esistente ben prima della notifica dell'intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla cartella di pagamento n. 295 2023 00276887160 000 dell'importo di €. 12.596,87 relativa ad IVA e IRPEF 2011 il ricorrente oppone l'integrale pagamento del rateo n. 2 come da quietanza allegata e considerata tempestiva in quanto versata entro il termine di scadenza del successivo mese di dicembre
2018 dell'accertamento 2011, il pagamento del rateo n. 5 col pagamento integrale effettuato nel mese di dicembre 2019, l'errata contabilizzazione di sanzioni ed interessi oltre la misura massima di legge. Sul punto si osserva che nelle ipotesi di “lieve inadempimento” è possibile evitare l'iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva o entro 90 giorni in caso di ultima rata:
- la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta nei casi di “lieve carenza”
- gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta nei casi di “lieve tardività”.
Nel caso specifico il ricorrente oppone di aver così operato tramite il ravvedimento operoso e documenta il pagamento dei ratei successivi al primo nel termine di scadenza:
1) 21.06.2018 versamento di eur 2.449,68 + 1.992,28
2) 30.12.2018 (riferimento sett. 2018) vers. 2.449,68 + 1.992,28 + 73,54
3) 30.03.2018 (riferimento dic. 2018) vers. 2.449,68+1.992,28
4) 30.7.2018 (riferimento mar. 2018) vers. 2.449,68
5) 30.9.2019 vers. 2.449,68+1.992,28
6) 21.12.2019 vers. 2.449,68+1.992,28
7) 29.3.2020 vers. 2.449,68
Ciò in ogni caso rende comunque inapplicabili le sanzioni viste esposte, oltre a rendere necessario un ricalcolo della posizione esatta giudicando non applicabile la decadenza da cui la cartella è scaturita e non corretta l'applicazione operata delle sanzioni e degli interessi che non tenga conto del ravvedimento operato dal contribuente.
In merito all'Intimazione di pagamento n. 29520239009773670000 con riferimento all'avviso di accertamento n. TYX01M303986/2015 relativo all'anno 2012 il ricorrente eccepisce che la pretesa per l'anno 2012 è illegittima e duplicata, opponendo la sentenza n. 3228/2023, emessa sul ricorso iscritto al n. 3038/2023 R.
G., da cui emerge che l'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M303986/2015 era contenuto nell'intimazione n. 29520239002372183000, che con la sentenza predetta veniva annullata, quindi annullando gli atti prodromici, accogliendo il ricorso.
In definitiva, visti gli atti, si accoglie parzialmente il ricorso:
- limitatamente agli atti impugnati considerato annullato l'avviso di accertamento n. TYX01M303986/2015 in virtù di giudicato precedente;
- limitatamente alle sanzioni applicate alla cartella di pagamento n. 295 2023 00276887160 000 ordinando il ricalcolo in ragione dei versamenti effettuati dal contribuente in regime di ravvedimento operoso.
Le spese tra le parti sono compensate dato l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado sezione 3 accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'Intimazione di pagamento n. 29520239009773670000 limitativamente all'avviso di accertamento n.
TYX01M303986/2015 già annullato con sentenza n. 3228/2023, annulla la cartella di pagamento n.295 2023
00276887160 000 limitatamente ai versamenti come in motivazione ordinando il ricalcolo anche in ordine alle sanzioni ed interessi. Così deciso in Messina, lì 28/10/2025