Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/10/2025, n. 17058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17058 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2024, proposto da
MA KH, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Laudisa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso per l'annullamento del decreto della Polizia di Frontiera di Roma - Fiumicino emesso e notificato il 28.07.2023, di respingimento ex art. 10, co. 1, d.lgs.286/98, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso e considerato:
-il ricorrente, lavoratore straniero extra UE, impugna il decreto della Polizia di Frontiera di Roma – Fiumicino, emesso e notificato il 28.07.2023, di respingimento ex art. 10, co. 1, d.lgs.286/98;
- con la nota depositata il 19.09.2025, il difensore di parte ricorrente ha comunicato l’avvenuto rilascio al ricorrente, sig. MA KH, del visto di reingresso n. 046269047 in data 03.09.2025.
Preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso posto che, sebbene parte ricorrente, con formula di rito, abbia chiesto comunque l’accoglimento dell’impugnativa, tale sopravvenienza (ovvero il rilascio del visto di ingresso in Italia) – che non risulta peraltro condizionata all’esito del presente giudizio - fa venire meno ogni forma di “utilità” ad una eventuale decisione nel merito della domanda caducatoria, in quanto l’effetto conformativo di una pronuncia di accoglimento porterebbe proprio al rilascio del titolo che legittima l’ingresso nel territorio nazionale.
Ritenuto, poi, che la domanda risarcitoria si palesa infondata in quanto:
- non ricorrono profili di illegittimità della condotta complessiva dell’amministrazione all’epoca dei fatti in causa (28 luglio 2023, data di notifica al ricorrente del decreto di revoca del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo e dell’atto di respingimento alla frontiera);
- sotto il profilo dell’elemento soggettivo va d’altro canto esclusa la colpa grave dell’Amministrazione attesa la complessità dei fatti da accertare e le difficoltà interpretative delle disposizioni in materia;
- la sentenza del Tribunale di Napoli che ha annullato il citato decreto del Questore di Napoli - Cat.A.12/2022/Imm/1^Sez/Din/c.s. 325 - adottato il 14.10.2022 e notificato al ricorrente il 28.07.2023 dalla Polizia di Frontiera di Fiumicino, di revoca del permesso di soggiorno di durata illimitata rilasciato per motivi familiari, è ampiamente successiva rispetto all’epoca di adozione degli atti assunti dall’Autorità di pubblica sicurezza (Tribunale di Napoli –sez. specializzata immigrazione – sentenza del 16.05.2025, n. 4869/2025);
- d’altro canto, atteso che l’onere di allegazione grava interamente sul ricorrente, alcun elemento di prova è prodotto in atti, sia in ordine all’an che al quantum risarcibile;
stabilito pertanto che la domanda risarcitoria non può essere accolta;
ritenuto, attesa la peculiarità e l’esito della vicenda, di poter compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvia Simone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO