Art. 2.
In favore dello stesso Istituto e' inoltre autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno finanziario 1975, di un contributo con specifica destinazione alle spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438 .
Tale contributo e' stabilito per l'anno finanziario 1975 in lire 7.050 milioni.
In favore dello stesso Istituto e' inoltre autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno finanziario 1975, di un contributo con specifica destinazione alle spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438 .
Tale contributo e' stabilito per l'anno finanziario 1975 in lire 7.050 milioni.