TAR Napoli, sez. IX, sentenza 06/03/2026, n. 1567
TAR
Ordinanza cautelare 7 aprile 2025
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TAR
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Accolto
    Errata interpretazione dei requisiti di ammissione

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa di settore e le circolari interpretative non escludono i titolari di borse di studio dalla procedura di stabilizzazione, salvo specifiche eccezioni non applicabili al caso di specie. È stato valorizzato il principio del favor partecipationis e l'interpretazione estensiva della nozione di lavoro flessibile.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della normativa di settore

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, accogliendo il ricorso sulla base delle medesime argomentazioni relative all'errata interpretazione dei requisiti di ammissione.

  • Accolto
    Errata valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta

    La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi sostanziali relativi all'errata applicazione della normativa e all'interpretazione dei requisiti, assorbendo così le censure relative ai vizi di eccesso di potere.

  • Accolto
    Impugnazione di atti presupposti

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento degli atti impugnati in quanto presupposti, connessi, conseguenti e derivati, in virtù del principio 'simul stabunt simul cadent'.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Nona, ha esaminato il ricorso proposto dalla Dott.ssa Cristiana D'Andrea avverso la deliberazione n. 1294 del 20.12.2024 dell'A.O.R.N. Cardarelli, con cui è stata esclusa da una procedura di stabilizzazione per n. 2 posti di Dirigente Farmacista, ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b), della Legge 234/2021. La ricorrente impugnava altresì atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui la deliberazione n. 1210 del 10.12.2024 che indiceva la selezione, la nota del 23.12.2024 sugli esiti, verbali della commissione esaminatrice e dell'UOC Gestione Risorse Umane, la deliberazione n. 18 del 13.01.2025 di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori, e la graduatoria stessa. L'esclusione della ricorrente era motivata dal presunto mancato possesso del requisito di cui al punto 2 lett. c) del bando, in quanto titolare di una borsa di studio, equiparata dall'amministrazione ai contratti di formazione lavoro, ritenuti non validi ai fini della stabilizzazione. Si costituivano in giudizio l'A.O.R.N. Cardarelli, resistente, e le controinteressate Santa Maisto e Fabrizia Teleso. La ricorrente sollevava motivi di ricorso concernenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021 e dell'art. 4, comma 9-septiesdecies del D.L. n. 198/2022, la violazione del principio del favor partecipationis, l'errata valutazione dei fatti e dei presupposti, il difetto assoluto di motivazione e l'eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, confermando preliminarmente la giurisdizione del giudice amministrativo e ritenendo fondata la pretesa della ricorrente. La normativa di settore, in particolare la circolare regionale prot. n. 364421 del 13.7.2022, richiamata anche dalla difesa dell'amministrazione, ammette alla stabilizzazione il personale con contratti flessibili, inclusi i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di contratti autonomi, purché riconducibili alla medesima attività del profilo professionale oggetto di reclutamento. La circolare non esclude esplicitamente i titolari di borse di studio, limitando la previsione ostativa al personale con contratti di somministrazione, convenzionato e a tempo indeterminato. Il Collegio ha valorizzato l'orientamento giurisprudenziale che interpreta in senso ampio la nozione di lavoro "flessibile" e il principio del favor partecipationis, ritenendo che le borse di studio, pur non configurando un rapporto di lavoro subordinato, abbiano una finalità di veicolare l'accesso al mercato del lavoro assimilabile a quella della stabilizzazione del precariato. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza amministrativa che considera l'attività svolta sulla base di contratti per assegno di ricerca rilevante ai fini della stabilizzazione mediante procedure riservate, come disciplinate dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e ha distinto la fattispecie in esame da quella decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2966/2024, relativa all'incompatibilità tra borsa di studio e incarico di dirigenza medica. Pertanto, l'esclusione della ricorrente è stata ritenuta illegittima. Le spese del giudizio sono state compensate per eccezionali ragioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 06/03/2026, n. 1567
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1567
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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