Ordinanza cautelare 7 aprile 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 06/03/2026, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00953/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2025, proposto da ST D'Andrea, rappresentata e difesa dall'avvocato Agostino Armando Carratu', con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
OR A. Cardarelli, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo La Rocca, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
NT MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Capasso, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
ZI TE, rappresentata e difesa dall'avvocato Elio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Deliberazione n. 1294 del 20.12.2024 con cui si è proceduto all’ammissione ed esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza area sanità - per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Farmacista - ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della Legge 234/2021 e ss.mm.ii, nella parte in cui dispone la non ammissione della ricorrente alla anzidetta procedura;
b) di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso, conseguente e derivato, e segnatamente: 1) ove considerata e/o interpretata in senso ostativo all’accesso della ricorrente alla suddetta procedura concorsuale, della Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli” n. 1210 del 10 dicembre 2024 recante, tra gli altri, “avviso di selezione per la procedura di stabilizzazione, per esame teorico - pratico, del personale della dirigenza area sanità - per la copertura di n.2 posti di Dirigente Farmacista - II FASE - ai sensi dell’art. 1 comma 268 lettera b) della Legge 234/2021 e ss.mm.ii, delle linee guida della Conferenza Stato - Regioni in materia di stabilizzazione del personale del SSN prevista dalla Legge 234/2021 e della Circolare prot.n. 616307 del 13/12/2022 della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR”;
2) della nota a mezzo mail del 23 dicembre 2024 con cui la Commissione Esaminatrice ha trasmesso alla U.O.C. Gestione delle Risorse Umane e al Direttore Generale gli esiti della procedura concorsuale in argomento;
3) del verbale recante l’istruttoria effettuata dalla UOC Gestione Risorse Umane, sconosciuto alla ricorrente;
4) del verbale della Commissione Esaminatrice dell’Avviso di selezione per la procedura di stabilizzazione per cui è causa;
5) della Deliberazione del D.G. n. 18 del 13 gennaio 2025 recante “Avviso di selezione per la procedura di stabilizzazione, per esame teorico-pratico, del personale della dirigenza area sanità - per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Farmacista - II fase ai sensi dell'art. 1 co. 268 lett. b) L. 234/2021, delle linee guida della Conferenza Stato-Regioni in materia di stabilizzazione del personale del SSN - Presa d''atto dei lavori della Commissione e nomina vincitori”;
6) dell’allegata graduatoria di merito dell’Avviso di selezione in argomento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della OR A. Cardarelli, di NT MA e di ZI TE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA PA nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La dott.ssa ST D’Andrea ha partecipato alla procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza area sanità - per la copertura di n. 2 posti di dirigente farmacista indetta ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della legge 234/2021, dall’A.O.R.N. Cardarelli con determinazione n. 1210 del 10 dicembre 2024.
2. Con il ricorso in trattazione la ricorrente ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento della deliberazione n. 1294 del 20 dicembre 2024 con la quale l’Azienda intimata ha inserito l’odierna istante nell’elenco dei soggetti esclusi dalla procedura selettiva per cui è causa ravvisando il mancato possesso del requisito di cui al punto 2 lett. c) del bando”, sul presupposto, ribadito in giudizio dall’Amministrazione, che la normativa di settore e le Linee guida della Conferenza Stato Regioni sarebbero chiare nell’escludere dalla stabilizzazione i titolari di contratti di formazione lavoro ai quali è assimilato per analogia anche l’incarico di “borsa di studio” di cui è titolare la ricorrente.
3. Parte ricorrente ha esteso l’impugnazione ai verbali della Commissione giudicatrice ed alla delibera n. 18 del 13 gennaio 2025 di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori della procedura selettiva all’esame.
4. Premessa (Motivo sub I) la giurisdizione del giudice amministrativo sono stati articolati i seguenti motivi:
II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 268, LETT. B) DELLA L. 234/2021. VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 9 SPETIESDECIES DEL D.L. N. 198/2022 COME MODIFICATO DALLA L. N. 14/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.
III - STESSE VIOLAZIONI SUB II SOTTO DIVERSO PROFILO. ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
5. Si è costituita in resistenza l’Azienda Ospedaliera intimata.
6. Con ordinanza n. 695 del 7 aprile 2025, non gravata in appello, anche in considerazione della stipula dei contratti di lavoro con le candidate risultate vincitrici, si è fissata, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., l’udienza pubblica per la trattazione del merito e, valutato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell’art. 41 c.p.a., si è contestualmente autorizzata la parte ricorrente ad integrare il contraddittorio.
7. Si sono quindi costituite in giudizio le controinteressate NT MA e ZI TE.
8. Nel prosieguo del giudizio le parti hanno presentato memorie ex art. 73 c.p.a.
9. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa, sentite le parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
10. Viene in esame una procedura di stabilizzazione indetta ai sensi della l. n. 234/2021, art. 1 comma 268 lett. b), che contiene una disciplina specifica per il personale del ruolo sanitario e sociosanitario volta alla valorizzazione della professionalità acquisita dal predetto personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid - 19.
11. Preliminarmente, come già chiarito nella sede cautelare, sussiste la giurisdizione dell’adito G.A.
12. La procedura di “stabilizzazione” all’esame non riguarda il personale (del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario) reclutato a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali (per la quale di norma è riconosciuta la giurisdizione del G.O), ma il personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e ammnistrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile per il quale l’art. 4, comma 9 –septiesdecies del d.l. 198/2022, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, estende l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, lettera b), della l. n. 234/2021, a condizione del preventivo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.
13. La procedura all’esame, invero, si connota per il carattere comparativo della relativa selezione, affidata al superamento di una prova teorico – pratica ed al conseguimento di un punteggio minimo (di almeno 42/60) in difetto del quale non si ha titolo ad essere immessi nella graduatoria finale.
14.Quanto all’eccezione formulata dalla difesa della controinteressata (TE ZI) secondo cui sussisterebbe la giurisdizione del G.O. in relazione ai contratti stipulati dalle vincitrici della selezione pubblica all’esame, sia sufficiente considerare che l'interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità della procedura è connesso agli esiti della stessa indipendentemente dal successivo provvedimento di nomina (peraltro impugnato con l’odierno ricorso) e dalla presa di servizio legati da un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, per cui l'annullamento del provvedimento di approvazione dell'esito della procedura esplica sugli atti successivi un'efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent (Consiglio di Stato sez. VII, 27 maggio 2024, n. 4675, Consiglio di Stato sez. III, 4 aprile 2023, n. 3443).
15. Ciò premesso, il ricorso è fondato dovendosi dar seguito all’orientamento già espresso da questo Tribunale in analoghe fattispecie (T.A.R. OL, Sez. V, 3 luglio 2024, n.4104) alla quale il Collegio intende dare continuità anche al fine di evitare disparità di trattamento.
16. In domanda, la ricorrente ha precisato di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
a) dal 01.12.2015 al 01.09.2016 destinataria di un contratto di co.co.pro di n. 30 ore settimanali, con qualifica di farmacista presso l’UOC Farmacia AORN Cardarelli;
b) dal 10.06.2022 al 14.10.2023 servizio per n. 36 ore settimanali, quale vincitrice di Borsa di studio, con la qualifica di farmacista di reparto presso UOC Oncologia AORN Cardarelli;
c) dal 5.12.2023 al 14.12.2024 servizio, in qualità di borsista, con la medesima qualifica e presso il medesimo reparto dell’UOC Oncologia AORN Cardarelli, con scadenza del relativo contratto al 05.12.2025.
17. La normativa di settore prevede due fasi consistenti, rispettivamente, nella: I) assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali in possesso di specifica anzianità di servizio; II) nella indizione di una procedura selettiva per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse.
18. In tale ultima previsione possono rientrare, come riportato nella circolare- versata in atti dalla stessa Azienda Ospedaliera- di stabilizzazione della Giunta Regionale prot. n. 364421 del 13.7.2022, alla quale fa riferimento anche la difesa dell’Azienda Ospedaliera intimata (recante "aggiornamento comma 1 e comma 2 art. 20 D.Lgs. 75/2017 ... prime indicazioni in merito all'applicazione art. 1 comma 268, lett. b), Legge n. 234/2021") i titolari di contratti flessibili (cfr. art. 4, comma 9 - septiesdecies, del D.L. n. 198/2022) e di contratto autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 bis del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, purché riconducibili alla medesima attività del profilo professionale oggetto di reclutamento.
19. In riferimento alla procedura selettiva indetta ai sensi del precitato art. 1, comma 268 lett. b) della L. n. 234/2021 la predetta circolare non esclude i titolari di borse di studio che risultino in possesso degli altri requisiti di accesso alla selezione concorsuale, limitando la previsione ostativa al personale in servizio con enti del S.S.N. con contratti di somministrazione, personale convenzionato e personale già titolare di contratti di lavoro a tempo indeterminato.
20. È indicativa, a tale riguardo, la circostanza che la medesima circolare regionale, solo in riferimento alla diversa stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (e non a quella di cui si controverte), esclude i titolari di borse di studio.
21. La diversa soluzione ermeneutica avallata dall'amministrazione, oltre che non trovare fondamento nella predetta circolare, si pone altresì in contrasto con il favor partecipationis posto che, come noto, la normativa avente ad oggetto le procedure pubbliche deve essere interpretata nel senso di consentire la più ampia partecipazione possibile
22. Sotto tale profilo non è dubbio che le borse di studio presentino la medesima finalità di veicolare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro propria della stabilizzazione del precariato.
23. Inoltre la tesi restrittiva non può fondarsi prima facie sull'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la borsa di studio è inidonea a dare luogo a un rapporto di pubblico impiego sul presupposto che le prestazioni connesse al suo godimento non comportano un rapporto di subordinazione tra l'ente concedente e il beneficiario della concessione e, inoltre, non sussiste l'esercizio di una vera e propria attività lavorativa (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 320/2024).
24. In senso contrario, giova innanzitutto richiamare altro indirizzo (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, n. 757/2021), recepito anche da questo Tribunale (T.A.R. Campania, OL, Sez. V, n. 1762/2022), secondo cui la nozione di lavoro "flessibile", già richiamata dall'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, rimanda ad una categoria ampia, idonea e ricomprendere forme non ordinarie di rapporti di lavoro, nei quali la continuità non costituisce un elemento essenziale, non potendo quindi ritenersi che esso presupponga almeno un rapporto coordinato e continuativo.
25. Quanto alla ratio , posto che la peculiare procedura di stabilizzazione finalizzata all’assunzione prevede comunque, nella fattispecie che occupa, una selezione, può pure ammettersi un'interpretazione lata della disposizione regolante i requisiti di accesso, non ponendosi problemi di compatibilità con l'art. 97 Cost., diversamente da altre ipotesi (es. art. 20, comma 1, del D.Lgs, n. 75 del 2017 che richiede, al contrario, in quanto derogatoria del principio apicale del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici, un'interpretazione restrittiva delle eccezioni a tale regola; Corte Costituzionale, n. 113/2017).
26. A sostegno delle ragioni di parte ricorrente giova poi richiamare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, n. 2215/2019), secondo cui: i) il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con la circolare 23 novembre 2017 n. 3/17 ha dettato gli " Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato " precisando che " Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale " (punto 3.2, lett. c); ii) nel paragrafo dedicato agli enti di ricerca, con più specifico riguardo alle prestazioni svolte in base a contratti di assegno di ricerca, tale circolare specifica che " l'ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 20, comma 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca " (circolare n. 3/2017, punto 3.2.7); iii) la diversa tesi appare consonante con il principio sostanzialistico di assimilazione delle prestazioni svolte sulla base di un formale contratto di lavoro con quelle svolte invece sulla base di un contratto di assegno di ricerca, il quale può configurare una prestazione d'opera contrassegnata da elementi di subordinazione, dalla continuità ed esclusività delle prestazioni e dall'impiego di mezzi ed attrezzature nella disponibilità del datore di lavoro nonché nella natura fissa della retribuzione, corrisposta oltretutto a cadenze determinate, solitamente mensili, con inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e assoggettamento al potere direttivo, indici tutti che la giurisprudenza ha sempre richiesto onde qualificare un rapporto asseritamente autonomo o di collaborazione, come invece celante una sostanziale subordinazione (Cassazione Civile, Sez. Lav., n. 14434/2015).
27. Tali indicazioni non sono state confutate dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, n. 4975/2019) che, pur ritenendo insufficiente la titolarità di assegni di ricerca ai fini della stabilizzazione mediante "accesso diretto" ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 (volta a "valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato"), ha ritenuto che l'attività svolta sulla base di contratti per assegno di ricerca assume, invece, rilevanza nella stabilizzazione mediante partecipazione a procedure riservate disciplinate dall'art. 20, comma 2 per la quale il legislatore non ha manifestato la volontà di valorizzare la professionalità acquisita con una specifica tipologia di contratto, come nel comma precedente, ed ha utilizzato una terminologia più ampia e generica rispetto alla fattispecie disciplinata nel primo comma ("Continua la circolare, al punto 3.2.7, che ‘ l'ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 20, comma 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca' e chiarendo così che l'assegno di ricerca può essere considerato idoneo a partecipare alla procedura di stabilizzazione solo allorquando questa sia indetta in base al comma 2 dell'articolo 20 "; cfr. Consiglio di Stato, sentenza citata).
28. Sotto altro aspetto, non è decisivo il richiamo, da parte della difesa dell’Azienda resistente, alla decisione del Consiglio di Stato n. 2966/2024, dal momento che la stessa si riferisce alla questione dell’incompatibilità tra la qualifica di medico corsista con borsa di studio e l'incarico di dirigenza medica svolto “ in difetto di espresse disposizioni derogatorie sul punto, non rinvenibili neanche nel corpus della legislazione emergenziale ” e, quindi, a fattispecie non assimilabile a quella in esame.
29. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.
30. Sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LM LL Di OL, Presidente
IA PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PA | LM LL Di OL |
IL SEGRETARIO