Articolo 27 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281
Articolo 26
Versione
27 settembre 1963
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Versione
3 novembre 1999
Art. 27.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' fabbricanti di ((materie prime per mangimi)) di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attivita' in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purche' presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Ai fabbricanti di cui al comma precedente e' concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.
Entrata in vigore il 3 novembre 1999