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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3235/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M504410 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5950/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugna l'avviso di accertamento n. TF903M504410/2024 con il quale per l'anno
2018 l'Ufficio accerta, ai sensi degli artt. 19 e 55 del dpr 633/1972, una maggiore imposta IVA di € 23.430,00 indebitamente detratta relativa ad acquisti per fatture oggettivamente inesistenti su un imponibile di
€ 106.500,00 emesse dalla società Società_2 Srl, in particolare per le fatture n. 17 e 105 del 2018, per le fatture 145, 255 e 362 del 2018 e per la fattura n. 362 e relativo DDT 232 del 2018.
Chiede, ove necessario, la nomina di un CTU e l'annullamento dell'tto impugnato, spese vinte. L'accertamento trova la sua fonte di innesco nella segnalazione della Direzione Provinciale II di Napoli acquisita al prot. n.
0321997 del 16/10/2024 con cui la società ricorrente veniva segnalata quale utilizzatrice, per l'anno 2018, di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Società_2 srl, P.IVA_2 e p.iva P.IVA_3 , società qualificata come soggetto economico meramente cartolare e del tutto inesistente nella realtà economico-commerciale, artatamente precostituito al solo scopo di emettere fatture inesistenti con le caratteristiche tipiche di una società cartiera.
La società ricorrente deduce l'infondatezza e illegittimità dei rilievi mossi, alla luce degli elementi di prova forniti che attestano il completamento delle operazioni contestate come oggettivamente inesistenti e la effettiva consegna dei beni, in disparte la presenza della documentazione contabile e amministrativa comprovante lo svolgimento delle operazioni.
Si costituisce l'Ufficio il quale contesta tutte le avverse deduzioni e chiede confermarsi la bontà del proprio operato e la legittimità dell'atto impugnato, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale se la fatturazione "viene ritenuta mera espressione cartolare di attività commerciali in realtà mai poste in essere, l'amministrazione ha solo l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma meramente indiziaria e presuntiva, del fatto che l'operazione fatturata non è stata realizzata … spettando poi al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi all'esibizione della fattura o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 5406/16, 28683/15, 13253/15, 16936/15, 428/15, 12802/11, 9138/10, 9476/10, 15228/01)” (Cass. ordinanza 26 settembre 2016, n. 18790), orientamento recentemente ribadito dai Supremi Giudici che con Ord. n. 7187/2023 hanno precisato che
“una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 17619 del 2018). La prova che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, si ritiene assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria con la dimostrazione, per esempio, che l'emittente è una " cartiera" o una società "fantasma" (Cass. n. 17619 del 2018) e non comprende anche la dimostrazione della mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 18118 del 2016)” (Cass. Ord. n. 7187/2023). Alla luce dei suindicati principi, diffusamente richiamati dall'Ufficio, che ha provato come “La società “ Società_2 S.r.l. si è costituita nell'anno 2018 e cancellata nell'anno 2019… Nell'anno 2018 svolge come attività “lavori di meccanica generale” (codice Ateco 25.62.00) … non ha sede operativa … nell'anno 2018 non risulta aver effettuato acquisti intracomunitari e risultano acquisti nazionali dichiarati dai fornitori pari ad € 2.696,00", risulta quindi a carico della società contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, onere che a parere di questa Corte risulta senza dubbio assolto, come dimostrato dalla documentazione in atti.
In particolare, in relazione alle fatture n. 17 e n. 105 del 2018, risulta che:
1) in data 14 marzo 2018, la società Società_3 s.r.l. inoltrava alla società Società_2 S.r.l. una missiva avente ad oggetto la richiesta di un preventivo per uno stampo (il cui disegno allegava alla missiva) delle seguenti caratteristiche: Iniezione: Camera Calda a 2 punti id iniezione;
Acciaio: Bonificato
2738 - Estrazioni dei particolari non a vista. (all.1 ricorrente);
2) con mail del 15 marzo 2018, la società Società_2 S.r.l. formulava alla Società_3 s.r.l. l'offerta di € 20.000,00 per la realizzazione dello stampo richiesto da quest'ultima (all.2 ricorrente);
3) in data 15 marzo Ricorrente_1 s.r.l. prendeva atto dell'offerta ricevuta e riteneva di non poterla accettare e di essere disposta a pagare l'importo di € 16.000,00 con versamento del 50% all'ordine ed il restante 50% alla consegna che doveva avvenire entro 60 giorni lavorativi;
(all.3 ricorrente);
4) in data 19 marzo 2018, la società Società_2 S.r.l. riteneva di non poter accettare la proposta della Società_3 s.r.l. ma di poter abbassare la somma ad € 18.000,00 (all.3 e 4 ricorrente);
5) in data 20 marzo 2018, la Società_3 s.r.l. inoltrava alla società Società_2 S.r.l. dove si dichiarava disponibile ad accettare l'offerta di € 18.000,00 e restava in attesa di ricevere la conferma d'ordine e, successivamente, della relativa fattura di acconto (all.4 e 5 ricorrente);
6) in data 03 aprile 2018, la società Società_3 s.r.l., coì come concordato, riceveva la fattura n.17/2018 avente ad oggetto l'acconto da versare dell'importo di € 9.000,00 oltre Iva che provvedeva a pagare in data
09 aprile 2018 (all.6 e 7 ricorrente);
7) in data 05 giugno 2018, la società Società_2 S.r.l. provvedeva a consegnare alla Società_3 s.r.l. lo stampo richiesto, come da documento di trasporto n.26/2018 (all.8 ricorrente);
8) in data 07 giugno 2018, la società Società_2 S.r.l. emetteva la fattura n.105 del 2018 che la Società_3 s.r.l. provvedeva a pagare in data 12 giugno 2026 (all.9 e 10 ricorrente).
Pur vero che la fattura n.105 del 2018 è stata emessa in acconto e non a saldo (assertitamente frutto di mero errore materiale a parere della contribuente), risulta tuttavia dal complesso della documentazione fornita dal contribuente l'esistenza del rapporto commerciale-contrattuale e che il bene è stato effettivamente consegnato, come peraltro provato dalla documentazione fotografica dello stampo e dal video della produzione di beni realizzati con il predetto stampo, rendendo anche superflua la nomina del CTU richiesta dal contribuente, avendo la Corte sulla base dei documenti forniti apprezzato la genuinità e veridicità degli stessi, e potendo ritenere, grazie alla loro chiarezza e dettaglio, corrispondente il bene presente in azienda con quello riportato nel contratto e nelle fatture.
Ancora, in relazione alle fatture numero 145, 255 e 362 del 2018, esse indicano come descrizione merce
“Barattolo a vite diam 20 lt 2,00 - barattolo a vite diam 20 lt 4,00 – portavivande triplo diam 20 - coperchio barattolo diam 20 - clip box tondo cerniera ms xl", e come quantità 1 per un totale pari ad € 88.500,00 + iva, emerge quanto segue: 9) la società Società_3 s.r.l. nel mese di luglio 2018, rilevato il rispetto di quanto concordato tra le parti, si accordava con il sig. Nominativo_1 referente della società per la fornitura di ulteriore merce ovvero: a) Barattolo a vite Diam 20 lt 2.00 € 19.000,00; b) Barattolo a vite Diam 20 lt. 4.00 € 23.000,00; c) Portavivande triplo Diam 20 € 13.000,00; d) Coperchio barattolo Diam 20 € 13.000,00; e) Clip – Box tondo c/cerniera MS
XL. € 20.500,00. I tempi di consegna venivano stimati in circa 120 giorni lavorativi ed il pagamento alle seguenti modalità: 30% acconto all'ordine – 30 % secondo acconto a stato di avanzamento – saldo restante parte a fine lavori (all.11 ricorrente);
10) in data 31 luglio 2018, la società Società_3 s.r.l., coì come concordato, riceveva la fattura n.145/2018 avente ad oggetto l'acconto da versare dell'importo di € 26.550,00 oltre Iva che provvedeva a pagare in data
17 settembre 2018 (all.12 e 13 ricorrente);
11) in data 05 ottobre 2018, la società Società_3 s.r.l., coì come concordato, riceveva la fattura n.255/2018 avente ad oggetto il secondo acconto da versare dell'importo di € 26.550,00 oltre Iva che provvedeva a pagare in data 24 ottobre 2018 (all.14 e 15 ricorrente);
12) in data 05 dicembre 2018, la società Società_2 S.r.l. provvedeva a consegnare alla Società_3 s.r.l. la fornitura richiesta, come da documento di trasporto n.232/2018 (all.16, 17 e 18 ricorrente).
Pur vero che la fatture in oggetto riportano una descrizione più generica dei beni rispetto ai documenti contrattuali, appare tuttavia evidente che le fatture non si riferiscono all'acquisto di materie commerciali da rivendere o da utilizzare nel ciclo produttivo, ma all'acquisto di beni durevoli di investimento (macchinari/ attrezzature), come peraltro pacificamente riconosciuto dall'Ufficio il quale ha, anche nelle proprie difese, ribadito che "In primo luogo si precisa che con l'accertamento impugnato, contrariamente a quanto sostento dalla ricorrente si recupera ai sensi degli artt. 19 e 55 del dpr 633/1972 solo la maggiore imposta IVA di
€ 23.430,00 indebitamente detratta relativa ad acquisti per fatture oggettivamente inesistenti su un imponibile di € 106.500,00 emesse dalla società Società_2. Come specificato a pag. 12 dell'accertamento, invece, a seguito delle osservazioni proposte allo schema d'atto TF9Q3M504410/2024, L'ufficio non procede al recupero ai fini Ires ed Irap, per i minori costi per € 106.500,00 in quanto come dichiara la società non ha effettuato ammortamenti", ammortamenti che come noto sono previsti in caso di ripartizione pluriennale di costi di investimento per beni durevoli. In definitiva, dal complesso della documentazione fornita dal contribuente risulta pienamente provata l'esistenza del rapporto commerciale- contrattuale e che i beni sono stati effettivamente consegnati, come peraltro provato dalla documentazione fotografica degli stampi, rendendo anche superflua la nomina del CTU richiesta dal contribuente, avendo la
Corte sulla base dei documenti forniti apprezzato la genuinità e veridicità degli stessi, e potendo ritenere, grazie alla loro chiarezza e dettaglio, corrispondenti i beni presenti in azienda con quelli riportati nel contratto e nelle fatture.
Infine, in relazione alla fattura n. 362 del 2018 ed al relativo ddt 232, esse indicano come luogo di destinazione
Indirizzo_1 TE AN GI (SA). Le contestazioni dell'Ufficio risultano quindi smentite per tabulas dalla documentazione depositata in atti da cui si evince che la società Società_3 s.r.l. era conduttrice del capannone industriale sito in Indirizzo_1, SS266 giusta contratto di locazione sottoscritto in data 31 maggio 2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pagani in data 30 giugno
2016 al n.3804, serie 3T, con decorrenza dallo 01.06.2016 al 31.05.2019 con proroga automatica della durata salvo disdetta della parte locatrice e/o recesso della parte conduttrice (all. 19 ricorrente), risultando quindi, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, che la ricorrente aveva in possesso idoneo immobile dove sono stati scaricati i beni, essendovi in essere un contratto registrato proprio presso l'Agenzia territoriale che ha effettuato l'accertamento.
Pertanto, la Corte ritiene che sia stata certamente fornita la prova che le operazioni contestate siano in realtà state effettuate e che esse, stante la natura di società cartiera della Società_2 S.r.l. si configurassero al più come "operazioni soggettivamente inesistenti" e non quali "operazioni oggettivamente inesistenti", dovendo in ogni caso escludersi ogni responsabilità della società contribuente che, sulla base degli atti, ha comunque fornito prova di aver utilizzato la diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c., dimostrando di non poter essere consapevole di partecipare ad un'evasione d'IVA commessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte della catena produttiva. Pertanto, tenuto conto delle prove fornite dalla società ricorrente in relazione all'effettiva esistenza delle operazioni contestate, e comunque in mancanza di qualsivoglia elemento di prova idonea a dimostrare la consapevolezza della
Società cessionaria dell'asserita frode fiscale posta in essere dalla Società cedente che aveva fatturato le operazioni in contestazione, l'avviso di accertamento deve essere ritenuto nullo.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, compensando le spese attesa la complessità della ricostruzione in fatto ed in diritto delle circostanze controverse, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3235/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M504410 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5950/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugna l'avviso di accertamento n. TF903M504410/2024 con il quale per l'anno
2018 l'Ufficio accerta, ai sensi degli artt. 19 e 55 del dpr 633/1972, una maggiore imposta IVA di € 23.430,00 indebitamente detratta relativa ad acquisti per fatture oggettivamente inesistenti su un imponibile di
€ 106.500,00 emesse dalla società Società_2 Srl, in particolare per le fatture n. 17 e 105 del 2018, per le fatture 145, 255 e 362 del 2018 e per la fattura n. 362 e relativo DDT 232 del 2018.
Chiede, ove necessario, la nomina di un CTU e l'annullamento dell'tto impugnato, spese vinte. L'accertamento trova la sua fonte di innesco nella segnalazione della Direzione Provinciale II di Napoli acquisita al prot. n.
0321997 del 16/10/2024 con cui la società ricorrente veniva segnalata quale utilizzatrice, per l'anno 2018, di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Società_2 srl, P.IVA_2 e p.iva P.IVA_3 , società qualificata come soggetto economico meramente cartolare e del tutto inesistente nella realtà economico-commerciale, artatamente precostituito al solo scopo di emettere fatture inesistenti con le caratteristiche tipiche di una società cartiera.
La società ricorrente deduce l'infondatezza e illegittimità dei rilievi mossi, alla luce degli elementi di prova forniti che attestano il completamento delle operazioni contestate come oggettivamente inesistenti e la effettiva consegna dei beni, in disparte la presenza della documentazione contabile e amministrativa comprovante lo svolgimento delle operazioni.
Si costituisce l'Ufficio il quale contesta tutte le avverse deduzioni e chiede confermarsi la bontà del proprio operato e la legittimità dell'atto impugnato, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale se la fatturazione "viene ritenuta mera espressione cartolare di attività commerciali in realtà mai poste in essere, l'amministrazione ha solo l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma meramente indiziaria e presuntiva, del fatto che l'operazione fatturata non è stata realizzata … spettando poi al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi all'esibizione della fattura o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 5406/16, 28683/15, 13253/15, 16936/15, 428/15, 12802/11, 9138/10, 9476/10, 15228/01)” (Cass. ordinanza 26 settembre 2016, n. 18790), orientamento recentemente ribadito dai Supremi Giudici che con Ord. n. 7187/2023 hanno precisato che
“una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 17619 del 2018). La prova che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, si ritiene assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria con la dimostrazione, per esempio, che l'emittente è una " cartiera" o una società "fantasma" (Cass. n. 17619 del 2018) e non comprende anche la dimostrazione della mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 18118 del 2016)” (Cass. Ord. n. 7187/2023). Alla luce dei suindicati principi, diffusamente richiamati dall'Ufficio, che ha provato come “La società “ Società_2 S.r.l. si è costituita nell'anno 2018 e cancellata nell'anno 2019… Nell'anno 2018 svolge come attività “lavori di meccanica generale” (codice Ateco 25.62.00) … non ha sede operativa … nell'anno 2018 non risulta aver effettuato acquisti intracomunitari e risultano acquisti nazionali dichiarati dai fornitori pari ad € 2.696,00", risulta quindi a carico della società contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, onere che a parere di questa Corte risulta senza dubbio assolto, come dimostrato dalla documentazione in atti.
In particolare, in relazione alle fatture n. 17 e n. 105 del 2018, risulta che:
1) in data 14 marzo 2018, la società Società_3 s.r.l. inoltrava alla società Società_2 S.r.l. una missiva avente ad oggetto la richiesta di un preventivo per uno stampo (il cui disegno allegava alla missiva) delle seguenti caratteristiche: Iniezione: Camera Calda a 2 punti id iniezione;
Acciaio: Bonificato
2738 - Estrazioni dei particolari non a vista. (all.1 ricorrente);
2) con mail del 15 marzo 2018, la società Società_2 S.r.l. formulava alla Società_3 s.r.l. l'offerta di € 20.000,00 per la realizzazione dello stampo richiesto da quest'ultima (all.2 ricorrente);
3) in data 15 marzo Ricorrente_1 s.r.l. prendeva atto dell'offerta ricevuta e riteneva di non poterla accettare e di essere disposta a pagare l'importo di € 16.000,00 con versamento del 50% all'ordine ed il restante 50% alla consegna che doveva avvenire entro 60 giorni lavorativi;
(all.3 ricorrente);
4) in data 19 marzo 2018, la società Società_2 S.r.l. riteneva di non poter accettare la proposta della Società_3 s.r.l. ma di poter abbassare la somma ad € 18.000,00 (all.3 e 4 ricorrente);
5) in data 20 marzo 2018, la Società_3 s.r.l. inoltrava alla società Società_2 S.r.l. dove si dichiarava disponibile ad accettare l'offerta di € 18.000,00 e restava in attesa di ricevere la conferma d'ordine e, successivamente, della relativa fattura di acconto (all.4 e 5 ricorrente);
6) in data 03 aprile 2018, la società Società_3 s.r.l., coì come concordato, riceveva la fattura n.17/2018 avente ad oggetto l'acconto da versare dell'importo di € 9.000,00 oltre Iva che provvedeva a pagare in data
09 aprile 2018 (all.6 e 7 ricorrente);
7) in data 05 giugno 2018, la società Società_2 S.r.l. provvedeva a consegnare alla Società_3 s.r.l. lo stampo richiesto, come da documento di trasporto n.26/2018 (all.8 ricorrente);
8) in data 07 giugno 2018, la società Società_2 S.r.l. emetteva la fattura n.105 del 2018 che la Società_3 s.r.l. provvedeva a pagare in data 12 giugno 2026 (all.9 e 10 ricorrente).
Pur vero che la fattura n.105 del 2018 è stata emessa in acconto e non a saldo (assertitamente frutto di mero errore materiale a parere della contribuente), risulta tuttavia dal complesso della documentazione fornita dal contribuente l'esistenza del rapporto commerciale-contrattuale e che il bene è stato effettivamente consegnato, come peraltro provato dalla documentazione fotografica dello stampo e dal video della produzione di beni realizzati con il predetto stampo, rendendo anche superflua la nomina del CTU richiesta dal contribuente, avendo la Corte sulla base dei documenti forniti apprezzato la genuinità e veridicità degli stessi, e potendo ritenere, grazie alla loro chiarezza e dettaglio, corrispondente il bene presente in azienda con quello riportato nel contratto e nelle fatture.
Ancora, in relazione alle fatture numero 145, 255 e 362 del 2018, esse indicano come descrizione merce
“Barattolo a vite diam 20 lt 2,00 - barattolo a vite diam 20 lt 4,00 – portavivande triplo diam 20 - coperchio barattolo diam 20 - clip box tondo cerniera ms xl", e come quantità 1 per un totale pari ad € 88.500,00 + iva, emerge quanto segue: 9) la società Società_3 s.r.l. nel mese di luglio 2018, rilevato il rispetto di quanto concordato tra le parti, si accordava con il sig. Nominativo_1 referente della società per la fornitura di ulteriore merce ovvero: a) Barattolo a vite Diam 20 lt 2.00 € 19.000,00; b) Barattolo a vite Diam 20 lt. 4.00 € 23.000,00; c) Portavivande triplo Diam 20 € 13.000,00; d) Coperchio barattolo Diam 20 € 13.000,00; e) Clip – Box tondo c/cerniera MS
XL. € 20.500,00. I tempi di consegna venivano stimati in circa 120 giorni lavorativi ed il pagamento alle seguenti modalità: 30% acconto all'ordine – 30 % secondo acconto a stato di avanzamento – saldo restante parte a fine lavori (all.11 ricorrente);
10) in data 31 luglio 2018, la società Società_3 s.r.l., coì come concordato, riceveva la fattura n.145/2018 avente ad oggetto l'acconto da versare dell'importo di € 26.550,00 oltre Iva che provvedeva a pagare in data
17 settembre 2018 (all.12 e 13 ricorrente);
11) in data 05 ottobre 2018, la società Società_3 s.r.l., coì come concordato, riceveva la fattura n.255/2018 avente ad oggetto il secondo acconto da versare dell'importo di € 26.550,00 oltre Iva che provvedeva a pagare in data 24 ottobre 2018 (all.14 e 15 ricorrente);
12) in data 05 dicembre 2018, la società Società_2 S.r.l. provvedeva a consegnare alla Società_3 s.r.l. la fornitura richiesta, come da documento di trasporto n.232/2018 (all.16, 17 e 18 ricorrente).
Pur vero che la fatture in oggetto riportano una descrizione più generica dei beni rispetto ai documenti contrattuali, appare tuttavia evidente che le fatture non si riferiscono all'acquisto di materie commerciali da rivendere o da utilizzare nel ciclo produttivo, ma all'acquisto di beni durevoli di investimento (macchinari/ attrezzature), come peraltro pacificamente riconosciuto dall'Ufficio il quale ha, anche nelle proprie difese, ribadito che "In primo luogo si precisa che con l'accertamento impugnato, contrariamente a quanto sostento dalla ricorrente si recupera ai sensi degli artt. 19 e 55 del dpr 633/1972 solo la maggiore imposta IVA di
€ 23.430,00 indebitamente detratta relativa ad acquisti per fatture oggettivamente inesistenti su un imponibile di € 106.500,00 emesse dalla società Società_2. Come specificato a pag. 12 dell'accertamento, invece, a seguito delle osservazioni proposte allo schema d'atto TF9Q3M504410/2024, L'ufficio non procede al recupero ai fini Ires ed Irap, per i minori costi per € 106.500,00 in quanto come dichiara la società non ha effettuato ammortamenti", ammortamenti che come noto sono previsti in caso di ripartizione pluriennale di costi di investimento per beni durevoli. In definitiva, dal complesso della documentazione fornita dal contribuente risulta pienamente provata l'esistenza del rapporto commerciale- contrattuale e che i beni sono stati effettivamente consegnati, come peraltro provato dalla documentazione fotografica degli stampi, rendendo anche superflua la nomina del CTU richiesta dal contribuente, avendo la
Corte sulla base dei documenti forniti apprezzato la genuinità e veridicità degli stessi, e potendo ritenere, grazie alla loro chiarezza e dettaglio, corrispondenti i beni presenti in azienda con quelli riportati nel contratto e nelle fatture.
Infine, in relazione alla fattura n. 362 del 2018 ed al relativo ddt 232, esse indicano come luogo di destinazione
Indirizzo_1 TE AN GI (SA). Le contestazioni dell'Ufficio risultano quindi smentite per tabulas dalla documentazione depositata in atti da cui si evince che la società Società_3 s.r.l. era conduttrice del capannone industriale sito in Indirizzo_1, SS266 giusta contratto di locazione sottoscritto in data 31 maggio 2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pagani in data 30 giugno
2016 al n.3804, serie 3T, con decorrenza dallo 01.06.2016 al 31.05.2019 con proroga automatica della durata salvo disdetta della parte locatrice e/o recesso della parte conduttrice (all. 19 ricorrente), risultando quindi, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, che la ricorrente aveva in possesso idoneo immobile dove sono stati scaricati i beni, essendovi in essere un contratto registrato proprio presso l'Agenzia territoriale che ha effettuato l'accertamento.
Pertanto, la Corte ritiene che sia stata certamente fornita la prova che le operazioni contestate siano in realtà state effettuate e che esse, stante la natura di società cartiera della Società_2 S.r.l. si configurassero al più come "operazioni soggettivamente inesistenti" e non quali "operazioni oggettivamente inesistenti", dovendo in ogni caso escludersi ogni responsabilità della società contribuente che, sulla base degli atti, ha comunque fornito prova di aver utilizzato la diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c., dimostrando di non poter essere consapevole di partecipare ad un'evasione d'IVA commessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte della catena produttiva. Pertanto, tenuto conto delle prove fornite dalla società ricorrente in relazione all'effettiva esistenza delle operazioni contestate, e comunque in mancanza di qualsivoglia elemento di prova idonea a dimostrare la consapevolezza della
Società cessionaria dell'asserita frode fiscale posta in essere dalla Società cedente che aveva fatturato le operazioni in contestazione, l'avviso di accertamento deve essere ritenuto nullo.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, compensando le spese attesa la complessità della ricostruzione in fatto ed in diritto delle circostanze controverse, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese