Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere di una commissione composta da 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti del Senato e della Camera, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nella convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere di una commissione composta da 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti del Senato e della Camera, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nella convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.