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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 9734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9734 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 3/10/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 16347 del R.G. dell'anno 2025 promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D. Checchi che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/05/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:
“dichiarare nei confronti delle parti resistenti il diritto dell'istante alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, nella misura e con decorrenza di legge dalla data della domanda CP_ amministrativa del 27.11.2023; • per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.11.2023, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
• condannare i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
• compensare le spese in caso di soccombenza, in quanto, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata in atti, parte ricorrente, che si impegna a comunicare, fino a che il giudizio non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, ha un reddito familiare imponibile inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp.att. c.p.c. così come modificato dall'art. 42 comma 11 D.L. 269 convertito in L. 326/03.” Non si è costituito in giudizio l' sebbene ritualmente citato, e del quale deve essere CP_2 dichiarata la contumacia. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza del 3/10/25.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto. Infatti risulta documentalmente provato che, all'esito del procedimento per ATP promosso a seguito del diniego della prestazione da parte di il Tribunale di Roma – GL, in data CP_2
6/11/24, ha emesso il decreto di omologa delle risultanze della CTU espletata che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini della prestazione richiesta a decorrere dalla domanda amministrativa del 27/11/23; la parte ricorrente risulta aver notificato il decreto di omologa all' in data 4/12/24 ed il mod. AP/70 con l'indicazione degli ulteriori CP_2 requisiti non sanitari necessari in data 3/01/25, ma l' non ha provveduto alla liquidazione CP_2
e al pagamento della relativa prestazione entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.5 c.p.c.. Il ricorso deve, quindi, essere accolto: consegue la condanna di a corrispondere alla CP_2 ricorrente i ratei maturati dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e sino alla data di deposito del ricorso nella misura di legge. Quanto agli accessori trova applicazione nella fattispecie la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 sesto comma l. n.412/91 e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.91, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. A norma dell'art. 45 c.6 della L.n. 448/98 tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato. Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali. Tali accessori devono riconoscersi con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali;
è un momento che va individuato, argomentando dall'art. 7 della l. n.533 dell'11.8.73 in correlazione con l'art. 1219 comma secondo n. 2 c.c. (Cass. S.U., 30.10.92, n. 11843, e, per il trattamento spettante all'invalido civile ai sensi della l. 118/71, cfr. Cass., 17.3.94 n. 2555), nella data del provvedimento di reiezione della domanda oppure nel centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della medesima senza che l'ente si sia pronunciato. E', poi, pacifico che rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti previdenziali devono applicarsi prescindendo dalla colpa e, comunque, dall'imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il suo ritardo nell'adempimento. Va, infine, precisato che “il precetto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti delle malattie, nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante, verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - tenuto presente che esso è espressione d'un principio generale di economia processuale, e valorizzato ai fini interpretativi il precetto costituzionale di razionalità ed uguaglianza - anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 188, di conversione del d.l. 30.1.71 n. 5, e, in particolare, in relazione al diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18. Ciò rileva specificamente ai fini della decorrenza degli interessi e della rivalutazione in forza dell'art. 442 c.p.c. nella portata di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (salva l'applicabilità della meno favorevole disciplina di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per i ratei scaduti successivamente alla sua entrata in vigore), decorrenza che si verifica dalla data stessa di maturazione delle singole rate, sia qualora detti requisiti del diritto sopravvengano nel corso del giudizio, sia anche nel caso in cui intervengano..nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del
2 procedimento amministrativo e la proposizione della domanda giudiziale” (Cass., sez. lav., 6.11.95 n. 11534). In applicazione dei suesposti principi il convenuto va condannato alla corresponsione in CP_2 favore della parte ricorrente, sugli arretrati del riconosciuto beneficio, degli interessi decorrenti dal 121° giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara il diritto di parte ricorrente alla prestazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa del 27/11/23 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati sino alla data di deposito del ricorso, oltre accessori dalla CP_2 maturazione al soddisfo alle condizioni di legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre CP_2 spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi. Roma, 3/10/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
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