CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
MA FR, TO
CIAMPI FR MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo N.212 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale FR - Via Giorgione N.106 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - FR - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio FR E Latina - Via Umberto I N.80 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239010226674000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale FR - Via Giorgione N.106 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - FR - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720090004248052000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110017027632000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120019662848000 IVA-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130020140060000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJJM00599 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016D0005872013 IVA-ALIQUOTE 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - FR - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio FR E Latina - Via Umberto I N.80 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110006552701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130006492213000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo N.212 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - FR - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110027816642000 BOLLO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120005819592000 BOLLO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120016356290000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130010017519000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140016526484000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140021617531000 BOLLO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.1.2025, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate, alla Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Regione Lazio ed alla Camera di Commercio, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1
adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento indicata in epigrafe, fondata su n. 13 cartelle esattoriali e n. 2 Avvisi di Accertamento della Agenzia delle Entrate.
A motivo del gravame deduceva che: 1) i crediti erano prescritti;
2) non era stata indicata la data di formazione dei ruoli e non era, perciò, esplicito e controllabile il criterio di computo degli interessi.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio La Camera di Commercio deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per la eventuale omessa notifica di cartelle presupposte ,e prospettando che erano in corso ben sette procedure esecutive in relazione a ciascuna delle due cartelle emesse per crediti di sua spettanza;
eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad eventuali vizi maturati nella fase della riscossione.
Analogamente la Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.
La Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio producendo le relate di notifica delle cartelle esattoriali nonché dei successivi atti di intimazione emesse per ciascuna di esse.
Anche la Regione Lazio si costituiva in giudizio ribadendo di aver agito in modo tempestivo e pienamente rispettoso delle norme di legge.
Tutti i convenuti invocava, pertanto, il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, infatti, ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali sottese alle impugnate ingiunzioni nonché successivi atti di intimazione ad esse relativi. E segnatamente delle relate analiticamente indicate nella memoria di costituzione e controdeduzioni in relazione a ciascun atto presupposto;
ed a tale elencazione si rinvia per brevità (Cfr. pagg. da 9 a 17 delle controdeduzioni da intendersi qui richiamate).
Tali relate non palesano vizio alcuno nel procedimento notificatorio. E vizi di sorta non sono stati, invero, neppure in concreto prospettati dal ricorrente, che si è limitato ad una generica ed astratta contestazione preventiva della omessa notifica delle cartelle senza enucleare specifici e riscontrabili vizi che attengano i singoli procedimenti.
Talché dimostrata è la regolarità processuale di tali notificazioni. E dalla ritualità di tali notifiche e discende un duplice effetto che riguarda sia l'eccepita prescrizione che l'ambito delle eccezioni proponibili in tale sede.
Il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011).
Da ciò consegue che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale in sede di impugnativa di altro atto successivo della sequenza: ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (in tema Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011, Rv. 619785; cfr., più di recente, Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261 – 01, a mente della quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”).
Dunque, posto che tutti i vizi di cui al ricorso (prescrizione, decadenza, inesistenza del debito) potevano e dovevano essere dedotti con la impugnativa delle cartelle ovvero, da ultimo, con quella delle varie intimazioni, tutte emesse nei termini per una efficace interruzione della prescrizione, non possono più essere dedotti in questa sede.
Infine, noto è che il procedimento di computo degli interessi è prefissato per legge. Dunque, incombeva sul ricorrente l'onere di eccepire in modo specifico ed analitico in cosa il conteggio della Agenzia delle Entrate
Riscossione fosse errato, e perché. Ma ciò non ha fatto, limitandosi ad una generica ed apodittica contestazione, come tale non valutabile.
Le spese seguono pertanto la soccombenza e si liquidano come al dispositivo in relazione alla posizione di ciascun resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Camera di
Commercio che si liquidano in euro 300,00 ed a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 5.000,00 per ciascuna oltre accessori di legge se dovuti. FR lì
26.01.2026 Il TO dott. Francesco Mancini Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
MA FR, TO
CIAMPI FR MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo N.212 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale FR - Via Giorgione N.106 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - FR - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio FR E Latina - Via Umberto I N.80 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239010226674000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale FR - Via Giorgione N.106 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - FR - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720090004248052000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110017027632000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120019662848000 IVA-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130020140060000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJJM00599 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016D0005872013 IVA-ALIQUOTE 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - FR - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio FR E Latina - Via Umberto I N.80 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110006552701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130006492213000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo N.212 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - FR - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110027816642000 BOLLO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120005819592000 BOLLO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120016356290000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130010017519000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140016526484000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140021617531000 BOLLO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.1.2025, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate, alla Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Regione Lazio ed alla Camera di Commercio, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1
adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento indicata in epigrafe, fondata su n. 13 cartelle esattoriali e n. 2 Avvisi di Accertamento della Agenzia delle Entrate.
A motivo del gravame deduceva che: 1) i crediti erano prescritti;
2) non era stata indicata la data di formazione dei ruoli e non era, perciò, esplicito e controllabile il criterio di computo degli interessi.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio La Camera di Commercio deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per la eventuale omessa notifica di cartelle presupposte ,e prospettando che erano in corso ben sette procedure esecutive in relazione a ciascuna delle due cartelle emesse per crediti di sua spettanza;
eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad eventuali vizi maturati nella fase della riscossione.
Analogamente la Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.
La Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio producendo le relate di notifica delle cartelle esattoriali nonché dei successivi atti di intimazione emesse per ciascuna di esse.
Anche la Regione Lazio si costituiva in giudizio ribadendo di aver agito in modo tempestivo e pienamente rispettoso delle norme di legge.
Tutti i convenuti invocava, pertanto, il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, infatti, ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali sottese alle impugnate ingiunzioni nonché successivi atti di intimazione ad esse relativi. E segnatamente delle relate analiticamente indicate nella memoria di costituzione e controdeduzioni in relazione a ciascun atto presupposto;
ed a tale elencazione si rinvia per brevità (Cfr. pagg. da 9 a 17 delle controdeduzioni da intendersi qui richiamate).
Tali relate non palesano vizio alcuno nel procedimento notificatorio. E vizi di sorta non sono stati, invero, neppure in concreto prospettati dal ricorrente, che si è limitato ad una generica ed astratta contestazione preventiva della omessa notifica delle cartelle senza enucleare specifici e riscontrabili vizi che attengano i singoli procedimenti.
Talché dimostrata è la regolarità processuale di tali notificazioni. E dalla ritualità di tali notifiche e discende un duplice effetto che riguarda sia l'eccepita prescrizione che l'ambito delle eccezioni proponibili in tale sede.
Il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011).
Da ciò consegue che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale in sede di impugnativa di altro atto successivo della sequenza: ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (in tema Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011, Rv. 619785; cfr., più di recente, Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261 – 01, a mente della quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”).
Dunque, posto che tutti i vizi di cui al ricorso (prescrizione, decadenza, inesistenza del debito) potevano e dovevano essere dedotti con la impugnativa delle cartelle ovvero, da ultimo, con quella delle varie intimazioni, tutte emesse nei termini per una efficace interruzione della prescrizione, non possono più essere dedotti in questa sede.
Infine, noto è che il procedimento di computo degli interessi è prefissato per legge. Dunque, incombeva sul ricorrente l'onere di eccepire in modo specifico ed analitico in cosa il conteggio della Agenzia delle Entrate
Riscossione fosse errato, e perché. Ma ciò non ha fatto, limitandosi ad una generica ed apodittica contestazione, come tale non valutabile.
Le spese seguono pertanto la soccombenza e si liquidano come al dispositivo in relazione alla posizione di ciascun resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Camera di
Commercio che si liquidano in euro 300,00 ed a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 5.000,00 per ciascuna oltre accessori di legge se dovuti. FR lì
26.01.2026 Il TO dott. Francesco Mancini Il V. Presidente dott. Carlo Zannini