Articolo 6 della Legge 24 aprile 1941, n. 392
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 giugno 1941
Art. 6.

Dal 1° gennaio 1941-XIX i mobili che arredano gli Uffici giudiziari conservano la loro speciale destinazione e rimangono di proprieta' dello Stato. Dei mobili stessi sara' fatto l'inventario entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Saranno del pari iscritti nell'inventario di ciascun Ufficio giudiziario gli altri mobili ed oggetti di arredamento che saranno forniti dai Comuni agli Uffici giudiziari posteriormente alla data suindicata.

Per l'assunzione in carico e per l'amministrazione dei beni mobili indicati in questo articolo saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 a 34 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827; e i beni mobili divenuti inservibili saranno messi a disposizione del Provveditorato generale dello Stato a sensi degli articoli 35 del regolamento suindicato e 41 del regolamento sui servizi del Provveditorato medesimo, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058.
Entrata in vigore il 11 giugno 1941