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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13642 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23705/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE X CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 23705/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via dei Monti Parioli n. 8/A, presso lo studio dell'Avv. Adriana Boscagli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ATTORE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in Roma, Via CP_1 C.F._2 della Giuliana n. 72 presso lo studio degli Avv.ti Marco Oliveti e Cristina Oliveti, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Eccellentissimo CP_1
Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, a) accertare e dichiarare l'esistenza e la validità del pactum fiduciae tra il Sig. -fiduciante- e la Parte_1
Sig.ra -fiduciaria- in dipendenza del quale grava sulla Sig.ra CP_1 CP_1
l'obbligo di trasferire al Sig. la titolarità (anche) formale dell'unità Parte_1 immobiliare costituita (i) dall'appartamento, sito in Roma, Via Bruxelles n.27-29, interno 6, piano 3, iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 10, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 4, vani 8,5, consistenza totali mq.161, rendita catastale 2.655,88, nonché (ii) dal box auto sito in Via Bruxelles n.27-29, piano terra, iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 2, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 10, consistenza mq.15, rendita 193,67; b) accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra al surriferito (e, CP_1 all'attualità, ancora inadempiuto) obbligo di trasferimento dell'unità immobiliare innanzi descritta a favore del Sig. e, in guisa coerente e conseguente, c) emettere Parte_1
a favore del Sig. sentenza che, ai sensi dell'articolo 2932 c.c., produca Parte_1 gli effetti dell'atto di trasferimento non concluso dalla Sig.ra con correlato CP_1 trasferimento a favore del medesimo Sig. della titolarità (anche) formale Parte_1 dell'unità immobiliare costituita (i) dall'appartamento, sito in Roma, Via Bruxelles n.27-29, interno 6, piano 3, iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 10, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 4, vani 8,5, consistenza totali mq.161, rendita catastale 2.655,88, nonché (ii) dal box auto sito in Via Bruxelles n.27- 29, piano terra, iscritto nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 2, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 10, consistenza mq.15, rendita 193,67, con ordine al Servizio di Pubblicità Immobiliare istituito presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità; d) condannare la Sig.ra , in mancanza ovvero al venir CP_1 meno di un eventuale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che autorizzi l'assegnazione alla medesima Sig.ra della predetta unità immobiliare nell'ambito del giudizio CP_1 di separazione personale pendente tra i coniugi innanzi al Tribunale di Roma, all'immediato rilascio a favore del Sig. dell'unità immobiliare costituita (i) Parte_1 dall'appartamento, sito in Roma, Via Bruxelles n.27-29, interno 6, piano 3, iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 10, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 4, vani 8,5, consistenza totali mq.161, rendita catastale 2.655,88, nonché (ii) dal box auto sito in Via Bruxelles n.27-29, piano terra, iscritto nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 2, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 10, consistenza mq.15, rendita 193,67, con ordine di pagamento a carico della Sig.ra di una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) CP_1 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: 1) in data 17/09/2001, aveva contratto matrimonio concordatario con 2) in data 25/07/2005, le parti avevano deciso CP_1 di acquistare l'unità immobiliare sita in Roma, Via Bruxelles n. 27-29; 3) per l'acquisto dell'unità immobiliare si era fatto ricorso esclusivamente alle proprie risorse economiche e finanziarie ma, per proprie esigenze ed in accordo con la moglie, era stata intestata formalmente e fiduciariamente a in particolare: 3a) quanto ad euro 310.000,00, CP_1 impiegando il ricavato della vendita dell'immobile sito in Roma, Via Lampertico n. 7; 3b) quanto ad euro 152.450,00, impiegando il ricavato della vendita dell'immobile di cui era comproprietario con la sorella , sito in Bari, Piazza Luigi di Savoia n. 40; 3c) Controparte_2 quanto ad euro 257.550,00, impiegando le risorse ricevute in eredità dalla nonna materna nonché risparmi personali derivanti dall'attività professionale di Dottore Commercialista ed, infine liberalità ricevute dal proprio padre;
3d) quanto ad euro 250.000,00, facendo ricorso ad un mutuo bancario ipotecario contratto con il in data 25/07/2005; 4) Controparte_3 sebbene il pagamento del mutuo fosse stato formalmente previsto in capo ad entrambi i coniugi, aveva sempre gravato integralmente sullo stesso;
5) perfettamente consapevole della natura fiduciaria dell'intestazione immobiliare, in data 9/08/2006, aveva redatto CP_1 di proprio pugno un documento denominato testamento olografo, nel quale aveva riconosciuto: 5a) la natura fiduciaria dell'intestazione dell'unità immobiliare de qua;
5b) l'avvenuto acquisto dell'unità immobiliare esclusivamente mediante l'impiego di fondi personali dello stesso;
5c) l'obbligo da essa assunto di ritrasferire l'unità immobiliare in favore dello stesso, non appena rimossi i motivi fiscali e personali che a suo tempo avevano reso opportuna l'intestazione fiduciaria;
6) in data 23/06/2022, a causa del contegno contrario ai doveri di fedeltà ed assistenza morale imposti dal vincolo matrimoniale serbato da
[...]
aveva comunicato alla moglie la sua volontà di procedere con la separazione;
7) CP_1 preoccupato che la convenuta, approfittando dell'intestazione formale a suo favore, potesse disporre dell'unità immobiliare, si era accordato affinché la stessa, in data 24/06/2021, fosse conferita in un fondo patrimoniale;
8) la convenuta si era sottratta all'obbligo di trasferimento della titolarità formale dell'unità immobiliare sita in Roma, Via Bruxelles n. 27-29, in suo favore, nonostante fosse stata dallo stesso più volte sollecitata ad adempiere.
Si costituiva in giudizio chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria eccezione disattesa: a) in via principale dichiarare, improcedibili, inammissibili e comunque rigettare le domande del sig.
, in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 suindicati , dando atto della piena ed esclusiva titolarità in capo alla sig.ra CP_1 dell'unità costituita dall'appartamento sito in Roma Via Bruxelles n 27-29, interno 6 , piano 3 , iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 10, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 4, vani 8,5 , consistenza totali mq 161; rendita catastale 2.655,88, nonché dal box auto sito in Via Bruxelles n 27-29 , piano terra, iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 2, zona censuaria 3, categoria C/6 , classe 10, consistenza mq 15, rendita 193, 67 e dell'avvenuta corresponsione da parte della sig.ra Lega di quantomeno €. 170.000, 00 per l'acquisto dell'immobile de quo;
b) in via subordinata sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di separazione e di quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione dell'art 171 c.c. e della costituzione del fondo patrimoniale. Con l'emissione di ogni connesso e conseguente provvedimento di rito e di legge nonché vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
La convenuta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, esponeva che: 1) l'unico documento prodotto dalla controparte era rappresentato da una dichiarazione di scienza redatta sotto dettatura e sottoscritta con violenza;
2) la anzidetta dichiarazione doveva essere considerata nulla e priva di efficacia poiché affetta da errore, palesemente captata con dolo se non con violenza morale;
3) le reali volontà della medesima erano state rappresentate in un successivo testamento redatto spontaneamente in data 8/06/2011, con il quale era stata revocato qualsiasi precedente dichiarazione e/o disposizione, rendendo nullo ed inefficace quanto contenuto in quello del 9/08/2006; 4) l'attore aveva deciso consapevolmente di costituire il fondo patrimoniale, precisando che gli immobili in oggetto restavano di piena ed esclusiva proprietà della medesima;
5) nel mese di giugno 2021, l'attore non aveva voluto procedere alla reintestazione e/o quantomeno cointestazione del bene in sede di costituzione del fondo patrimoniale, confermando in tal modo l'inesistenza di qualsiasi accordo fiduciario tra le parti e l'esclusiva titolarità del bene in suo favore;
6) il pagamento del mutuo da parte di rappresentava semplicemente il contributo per le prestazioni di cure Parte_1 domestiche e di assistenza assicurata dalla stessa in favore dei figli.
Rilevata la natura documentale della controversia, con ordinanza del 12/03/2024, veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata da parte attrice, veniva altresì rigettata la richiesta di nomina CTU in quanto meramente strumentale ed, infine, veniva rinviata la controversia per la precisazione delle conclusioni all'udienza 13/11/2024, da svolgersi in modalità cartolare.
Con ordinanza del 15/11/2024, rilevato che, nonostante l'errore nell'individuazione del rito applicabile, le parti avevano già precisato le conclusioni e chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, veniva rinviato il giudizio all'udienza del 5/03/2025, previa concessione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c., da svolgersi in modalità cartolare.
Con ordinanza del 5/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
Non può, anzitutto, trovare accoglimento la richiesta di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa che si concludano i giudizi di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio di e tuttora pendenti Parte_1 CP_1 innanzi al Tribunale di Roma. Invero, considerato il diverso oggetto, non sussiste alcun vincolo di dipendenza e di pregiudizialità tra i giudizi sopra menzionati e quello pendente innanzi a questo Giudice. Qualora nei giudizi di separazione e di divorzio dovesse essere disposta l'assegnazione della casa familiare in favore di in quanto genitore CP_1 collocatario dei figli minori delle parti, non si potrebbe comunque formare un contrasto di giudicati, in quanto tale convincimento giudiziale prescinde dalla titolarità del diritto di proprietà dell'immobile ove i coniugi hanno costituito la propria vita familiare.
Nel merito, occorre premettere che, in assenza di disciplina codicistica, “il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito.” (Cass., S.U., n. 6459/2020). Trattandosi di un atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario, il pactum fiduciae con oggetto immobiliare può essere concluso anche oralmente, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam (Cass. S.U., n. 6459/2020) e non ha alcuna rilevanza nei rapporti esterni ove, fino all'osservanza dell'obbligo assunto, figurerà il fiduciario come proprietario dell'immobile de quo. Superando l'orientamento che assimilava il patto fiduciario al contratto preliminare, le Sezioni Unite hanno uniformato la disciplina del predetto istituto al mandato senza rappresentanza, evidenziando come nel contratto preliminare l'effetto obbligatorio preceda l'effetto reale e risulti strumentale ad esso, mentre nel pactum fiduciae “l'effetto reale viene prima, e su di esso s'innesta l'effetto obbligatorio, la cui funzione non è propiziare un effetto reale già prodotto, ma conformarlo in coerenza con l'interesse delle parti”. Invero, secondo quanto chiaramente espresso dalle Sezioni Unite nelle predetta sentenza, “mandato (in nome proprio) e negozio fiduciario si presentano entrambi come espressioni delle interposizione reale di persona: in particolare, con specifico riguardo all'ipotesi, che qui viene in rilievo, del soggetto che abbia acquistato un bene utilizzando la provvista di altri e per seguire le istruzioni ricevute, essa perviene alla conclusione che tale posizione può essere qualificata come mandato o come fiducia, ma che le norme applicabili sono comunque le stesse”.
Come già ampiamente rappresentato, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam, nell'ipotesi in cui il patto fiduciario immobiliare sia stato stipulato verbalmente, il fiduciario dichiarante risulta destinatario di una obbligazione di ritrasferimento ed è proprio in forza dell'accordo verbale che si giustifica, pertanto, l'accoglimento dell'eventuale domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. L'eventuale dichiarazione unilaterale con la quale il fiduciario riconosce la preventiva assunzione dell'obbligo di ritrasferimento non costituisce, quindi, la fonte del predetto obbligo ma inverte soltanto l'onere della prova, in quanto “è un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la cui funzione è quella di dispensare colui a favore del quale è stata fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria” (Cass., S.U., n. 6459/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'attore ha allegato la dichiarazione unilaterale redatta dalla convenuta in data 9/08/2006 (cfr. doc. 12 atto di citazione), dalla quale emerge inequivocabilmente l'esistenza del rapporto fiduciario intercorso tra le parti e, pertanto, l'obbligo dalla stessa assunto al momento in cui si è perfezionato l'acquisto di trasferire in favore dell'odierno attore o di persona di fiducia dallo stesso designata l'immobile che la medesima aveva acquistato dal terzo, con denaro fornito dall'attore medesimo. D'altra parte, la convenuta non ha disconosciuto il predetto documento e si è limitata ad eccepirne l'annullabilità, rilevando che lo stesso sarebbe stato ottenuto con dolo e con violenza morale da parte di in costanza di matrimonio. In osservanza di quanto sopra Parte_1 esposto, alla dichiarazione unilaterale resa da nel testamento olografo deve, CP_1 quindi, riconoscersi valenza di ricognizione del debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico della medesima che, tuttavia, non ha fornito sufficiente riscontro delle circostanze dalla stessa dedotte circa la mancata libera determinazione nella redazione del predetto atto unilaterale.
Al fine dell'accoglimento della domanda attorea, a nulla rileva, inoltre, che le parti abbiano costituito successivamente un fondo patrimoniale, ex art. 167 c.c., per far fronte ai bisogni della famiglia (cfr. doc. 13 atto di citazione), né che nello stesso sia stato espressamente specificato che “gli immobili in oggetto restano di piena ed esclusiva proprietà della signora
”. Invero, il patto fiduciario non pregiudica l'avvenuto trasferimento del diritto CP_1 di proprietà dell'immobile de quo in favore della convenuta, che anzi ne rappresenta il presupposto;
in virtù del pactum fiduciae, il fiduciario/acquirente ha assunto soltanto un ulteriore specifico obbligo, quale appunto quello di ritrasferire in favore del fiduciante, a sua richiesta, l'immobile compravenduto. D'altra parte, la costituzione del fondo patrimoniale determina solo il sorgere di un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non incidendo sulla titolarità del diritto di proprietà dei beni in questione;
da ciò consegue che, anche ove la convenuta avesse ottemperato all'obbligo di ritrasferimento dell'immobile de quo in favore dell'attore, ciò non avrebbe in alcun modo inficiato il vincolo di destinazione del bene medesimo. Appare, altresì, irrilevante quanto sostenuto da parte convenuta circa il fatto che, in sede di costituzione del fondo patrimoniale, l'attore non abbia voluto procedere alla re-intestazione o quantomeno alla cointestazione del bene immobile, considerato che, nel testamento olografo redatto dalla convenuta, viene specificato che “non appena saranno rimossi i motivi, puramente fiscali e personali” che avevano indotto le parti a trasferire l'immobile in favore di CP_1 quest'ultima avrebbe provveduto a trasmetterlo a . Parte_1
Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che, al fine dell'accoglimento della domanda, ex art. 2932 c.c., formulata da parte attrice, risulta necessario accertare la conformità dello stato dei luoghi alla planimetria cd. “stato post operam” allegata alla DIA Prot. 33137 presentata in data 2 agosto 2005 dall'Arch (cfr. doc. 19 atti di citazione); invero, l'attore, avendo Per_1 prodotto in giudizio la DIA e la planimetria ad esso allegata, ha offerto un principio di prova scritta che però non appare sufficiente all'emissione della conseguente sentenza di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c. Al fine di provvedere al predetto accertamento, necessario per addivenire alla pronuncia della sentenza costitutiva oggetto della domanda attorea, risulta pertanto indispensabile provvedere alla nomina di un CTU, come da separata ordinanza.
L'esame del merito è stato effettuato ai soli fini di determinare la soccombenza virtuale, pertanto, è inidoneo a passare in cosa giudicata.
Le spese saranno regolate alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, X Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate così provvede:
1. Rigetta la richiesta di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.c., formulata da parte convenuta;
2. Dichiara la validità del patto fiduciario concluso oralmente tra e Parte_1 [...] contestualmente alla stipula del contratto di compravendita dell'immobile sito in CP_1
Roma, Via Bruxelles, n. 27-29, interno 6, piano 3, iscritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma, foglio 544, particella 303, subalterno 10, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 4, vani 8,5, consistenza totale 161 mq, rendita catastale 2.655,88 e il box auto sito in Via Bruxelles n. 27-29, piano terra, iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 2, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 10, consistenza mq.15, rendita 193,67;
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. Spese all'esito. Roma, 02/10/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE X CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 23705/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via dei Monti Parioli n. 8/A, presso lo studio dell'Avv. Adriana Boscagli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ATTORE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in Roma, Via CP_1 C.F._2 della Giuliana n. 72 presso lo studio degli Avv.ti Marco Oliveti e Cristina Oliveti, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Eccellentissimo CP_1
Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, a) accertare e dichiarare l'esistenza e la validità del pactum fiduciae tra il Sig. -fiduciante- e la Parte_1
Sig.ra -fiduciaria- in dipendenza del quale grava sulla Sig.ra CP_1 CP_1
l'obbligo di trasferire al Sig. la titolarità (anche) formale dell'unità Parte_1 immobiliare costituita (i) dall'appartamento, sito in Roma, Via Bruxelles n.27-29, interno 6, piano 3, iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 10, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 4, vani 8,5, consistenza totali mq.161, rendita catastale 2.655,88, nonché (ii) dal box auto sito in Via Bruxelles n.27-29, piano terra, iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 2, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 10, consistenza mq.15, rendita 193,67; b) accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra al surriferito (e, CP_1 all'attualità, ancora inadempiuto) obbligo di trasferimento dell'unità immobiliare innanzi descritta a favore del Sig. e, in guisa coerente e conseguente, c) emettere Parte_1
a favore del Sig. sentenza che, ai sensi dell'articolo 2932 c.c., produca Parte_1 gli effetti dell'atto di trasferimento non concluso dalla Sig.ra con correlato CP_1 trasferimento a favore del medesimo Sig. della titolarità (anche) formale Parte_1 dell'unità immobiliare costituita (i) dall'appartamento, sito in Roma, Via Bruxelles n.27-29, interno 6, piano 3, iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 10, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 4, vani 8,5, consistenza totali mq.161, rendita catastale 2.655,88, nonché (ii) dal box auto sito in Via Bruxelles n.27- 29, piano terra, iscritto nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 2, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 10, consistenza mq.15, rendita 193,67, con ordine al Servizio di Pubblicità Immobiliare istituito presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità; d) condannare la Sig.ra , in mancanza ovvero al venir CP_1 meno di un eventuale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che autorizzi l'assegnazione alla medesima Sig.ra della predetta unità immobiliare nell'ambito del giudizio CP_1 di separazione personale pendente tra i coniugi innanzi al Tribunale di Roma, all'immediato rilascio a favore del Sig. dell'unità immobiliare costituita (i) Parte_1 dall'appartamento, sito in Roma, Via Bruxelles n.27-29, interno 6, piano 3, iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 10, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 4, vani 8,5, consistenza totali mq.161, rendita catastale 2.655,88, nonché (ii) dal box auto sito in Via Bruxelles n.27-29, piano terra, iscritto nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 2, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 10, consistenza mq.15, rendita 193,67, con ordine di pagamento a carico della Sig.ra di una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) CP_1 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: 1) in data 17/09/2001, aveva contratto matrimonio concordatario con 2) in data 25/07/2005, le parti avevano deciso CP_1 di acquistare l'unità immobiliare sita in Roma, Via Bruxelles n. 27-29; 3) per l'acquisto dell'unità immobiliare si era fatto ricorso esclusivamente alle proprie risorse economiche e finanziarie ma, per proprie esigenze ed in accordo con la moglie, era stata intestata formalmente e fiduciariamente a in particolare: 3a) quanto ad euro 310.000,00, CP_1 impiegando il ricavato della vendita dell'immobile sito in Roma, Via Lampertico n. 7; 3b) quanto ad euro 152.450,00, impiegando il ricavato della vendita dell'immobile di cui era comproprietario con la sorella , sito in Bari, Piazza Luigi di Savoia n. 40; 3c) Controparte_2 quanto ad euro 257.550,00, impiegando le risorse ricevute in eredità dalla nonna materna nonché risparmi personali derivanti dall'attività professionale di Dottore Commercialista ed, infine liberalità ricevute dal proprio padre;
3d) quanto ad euro 250.000,00, facendo ricorso ad un mutuo bancario ipotecario contratto con il in data 25/07/2005; 4) Controparte_3 sebbene il pagamento del mutuo fosse stato formalmente previsto in capo ad entrambi i coniugi, aveva sempre gravato integralmente sullo stesso;
5) perfettamente consapevole della natura fiduciaria dell'intestazione immobiliare, in data 9/08/2006, aveva redatto CP_1 di proprio pugno un documento denominato testamento olografo, nel quale aveva riconosciuto: 5a) la natura fiduciaria dell'intestazione dell'unità immobiliare de qua;
5b) l'avvenuto acquisto dell'unità immobiliare esclusivamente mediante l'impiego di fondi personali dello stesso;
5c) l'obbligo da essa assunto di ritrasferire l'unità immobiliare in favore dello stesso, non appena rimossi i motivi fiscali e personali che a suo tempo avevano reso opportuna l'intestazione fiduciaria;
6) in data 23/06/2022, a causa del contegno contrario ai doveri di fedeltà ed assistenza morale imposti dal vincolo matrimoniale serbato da
[...]
aveva comunicato alla moglie la sua volontà di procedere con la separazione;
7) CP_1 preoccupato che la convenuta, approfittando dell'intestazione formale a suo favore, potesse disporre dell'unità immobiliare, si era accordato affinché la stessa, in data 24/06/2021, fosse conferita in un fondo patrimoniale;
8) la convenuta si era sottratta all'obbligo di trasferimento della titolarità formale dell'unità immobiliare sita in Roma, Via Bruxelles n. 27-29, in suo favore, nonostante fosse stata dallo stesso più volte sollecitata ad adempiere.
Si costituiva in giudizio chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria eccezione disattesa: a) in via principale dichiarare, improcedibili, inammissibili e comunque rigettare le domande del sig.
, in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 suindicati , dando atto della piena ed esclusiva titolarità in capo alla sig.ra CP_1 dell'unità costituita dall'appartamento sito in Roma Via Bruxelles n 27-29, interno 6 , piano 3 , iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 10, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 4, vani 8,5 , consistenza totali mq 161; rendita catastale 2.655,88, nonché dal box auto sito in Via Bruxelles n 27-29 , piano terra, iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 2, zona censuaria 3, categoria C/6 , classe 10, consistenza mq 15, rendita 193, 67 e dell'avvenuta corresponsione da parte della sig.ra Lega di quantomeno €. 170.000, 00 per l'acquisto dell'immobile de quo;
b) in via subordinata sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di separazione e di quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione dell'art 171 c.c. e della costituzione del fondo patrimoniale. Con l'emissione di ogni connesso e conseguente provvedimento di rito e di legge nonché vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
La convenuta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, esponeva che: 1) l'unico documento prodotto dalla controparte era rappresentato da una dichiarazione di scienza redatta sotto dettatura e sottoscritta con violenza;
2) la anzidetta dichiarazione doveva essere considerata nulla e priva di efficacia poiché affetta da errore, palesemente captata con dolo se non con violenza morale;
3) le reali volontà della medesima erano state rappresentate in un successivo testamento redatto spontaneamente in data 8/06/2011, con il quale era stata revocato qualsiasi precedente dichiarazione e/o disposizione, rendendo nullo ed inefficace quanto contenuto in quello del 9/08/2006; 4) l'attore aveva deciso consapevolmente di costituire il fondo patrimoniale, precisando che gli immobili in oggetto restavano di piena ed esclusiva proprietà della medesima;
5) nel mese di giugno 2021, l'attore non aveva voluto procedere alla reintestazione e/o quantomeno cointestazione del bene in sede di costituzione del fondo patrimoniale, confermando in tal modo l'inesistenza di qualsiasi accordo fiduciario tra le parti e l'esclusiva titolarità del bene in suo favore;
6) il pagamento del mutuo da parte di rappresentava semplicemente il contributo per le prestazioni di cure Parte_1 domestiche e di assistenza assicurata dalla stessa in favore dei figli.
Rilevata la natura documentale della controversia, con ordinanza del 12/03/2024, veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata da parte attrice, veniva altresì rigettata la richiesta di nomina CTU in quanto meramente strumentale ed, infine, veniva rinviata la controversia per la precisazione delle conclusioni all'udienza 13/11/2024, da svolgersi in modalità cartolare.
Con ordinanza del 15/11/2024, rilevato che, nonostante l'errore nell'individuazione del rito applicabile, le parti avevano già precisato le conclusioni e chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, veniva rinviato il giudizio all'udienza del 5/03/2025, previa concessione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c., da svolgersi in modalità cartolare.
Con ordinanza del 5/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
Non può, anzitutto, trovare accoglimento la richiesta di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa che si concludano i giudizi di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio di e tuttora pendenti Parte_1 CP_1 innanzi al Tribunale di Roma. Invero, considerato il diverso oggetto, non sussiste alcun vincolo di dipendenza e di pregiudizialità tra i giudizi sopra menzionati e quello pendente innanzi a questo Giudice. Qualora nei giudizi di separazione e di divorzio dovesse essere disposta l'assegnazione della casa familiare in favore di in quanto genitore CP_1 collocatario dei figli minori delle parti, non si potrebbe comunque formare un contrasto di giudicati, in quanto tale convincimento giudiziale prescinde dalla titolarità del diritto di proprietà dell'immobile ove i coniugi hanno costituito la propria vita familiare.
Nel merito, occorre premettere che, in assenza di disciplina codicistica, “il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito.” (Cass., S.U., n. 6459/2020). Trattandosi di un atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario, il pactum fiduciae con oggetto immobiliare può essere concluso anche oralmente, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam (Cass. S.U., n. 6459/2020) e non ha alcuna rilevanza nei rapporti esterni ove, fino all'osservanza dell'obbligo assunto, figurerà il fiduciario come proprietario dell'immobile de quo. Superando l'orientamento che assimilava il patto fiduciario al contratto preliminare, le Sezioni Unite hanno uniformato la disciplina del predetto istituto al mandato senza rappresentanza, evidenziando come nel contratto preliminare l'effetto obbligatorio preceda l'effetto reale e risulti strumentale ad esso, mentre nel pactum fiduciae “l'effetto reale viene prima, e su di esso s'innesta l'effetto obbligatorio, la cui funzione non è propiziare un effetto reale già prodotto, ma conformarlo in coerenza con l'interesse delle parti”. Invero, secondo quanto chiaramente espresso dalle Sezioni Unite nelle predetta sentenza, “mandato (in nome proprio) e negozio fiduciario si presentano entrambi come espressioni delle interposizione reale di persona: in particolare, con specifico riguardo all'ipotesi, che qui viene in rilievo, del soggetto che abbia acquistato un bene utilizzando la provvista di altri e per seguire le istruzioni ricevute, essa perviene alla conclusione che tale posizione può essere qualificata come mandato o come fiducia, ma che le norme applicabili sono comunque le stesse”.
Come già ampiamente rappresentato, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam, nell'ipotesi in cui il patto fiduciario immobiliare sia stato stipulato verbalmente, il fiduciario dichiarante risulta destinatario di una obbligazione di ritrasferimento ed è proprio in forza dell'accordo verbale che si giustifica, pertanto, l'accoglimento dell'eventuale domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. L'eventuale dichiarazione unilaterale con la quale il fiduciario riconosce la preventiva assunzione dell'obbligo di ritrasferimento non costituisce, quindi, la fonte del predetto obbligo ma inverte soltanto l'onere della prova, in quanto “è un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la cui funzione è quella di dispensare colui a favore del quale è stata fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria” (Cass., S.U., n. 6459/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'attore ha allegato la dichiarazione unilaterale redatta dalla convenuta in data 9/08/2006 (cfr. doc. 12 atto di citazione), dalla quale emerge inequivocabilmente l'esistenza del rapporto fiduciario intercorso tra le parti e, pertanto, l'obbligo dalla stessa assunto al momento in cui si è perfezionato l'acquisto di trasferire in favore dell'odierno attore o di persona di fiducia dallo stesso designata l'immobile che la medesima aveva acquistato dal terzo, con denaro fornito dall'attore medesimo. D'altra parte, la convenuta non ha disconosciuto il predetto documento e si è limitata ad eccepirne l'annullabilità, rilevando che lo stesso sarebbe stato ottenuto con dolo e con violenza morale da parte di in costanza di matrimonio. In osservanza di quanto sopra Parte_1 esposto, alla dichiarazione unilaterale resa da nel testamento olografo deve, CP_1 quindi, riconoscersi valenza di ricognizione del debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico della medesima che, tuttavia, non ha fornito sufficiente riscontro delle circostanze dalla stessa dedotte circa la mancata libera determinazione nella redazione del predetto atto unilaterale.
Al fine dell'accoglimento della domanda attorea, a nulla rileva, inoltre, che le parti abbiano costituito successivamente un fondo patrimoniale, ex art. 167 c.c., per far fronte ai bisogni della famiglia (cfr. doc. 13 atto di citazione), né che nello stesso sia stato espressamente specificato che “gli immobili in oggetto restano di piena ed esclusiva proprietà della signora
”. Invero, il patto fiduciario non pregiudica l'avvenuto trasferimento del diritto CP_1 di proprietà dell'immobile de quo in favore della convenuta, che anzi ne rappresenta il presupposto;
in virtù del pactum fiduciae, il fiduciario/acquirente ha assunto soltanto un ulteriore specifico obbligo, quale appunto quello di ritrasferire in favore del fiduciante, a sua richiesta, l'immobile compravenduto. D'altra parte, la costituzione del fondo patrimoniale determina solo il sorgere di un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non incidendo sulla titolarità del diritto di proprietà dei beni in questione;
da ciò consegue che, anche ove la convenuta avesse ottemperato all'obbligo di ritrasferimento dell'immobile de quo in favore dell'attore, ciò non avrebbe in alcun modo inficiato il vincolo di destinazione del bene medesimo. Appare, altresì, irrilevante quanto sostenuto da parte convenuta circa il fatto che, in sede di costituzione del fondo patrimoniale, l'attore non abbia voluto procedere alla re-intestazione o quantomeno alla cointestazione del bene immobile, considerato che, nel testamento olografo redatto dalla convenuta, viene specificato che “non appena saranno rimossi i motivi, puramente fiscali e personali” che avevano indotto le parti a trasferire l'immobile in favore di CP_1 quest'ultima avrebbe provveduto a trasmetterlo a . Parte_1
Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che, al fine dell'accoglimento della domanda, ex art. 2932 c.c., formulata da parte attrice, risulta necessario accertare la conformità dello stato dei luoghi alla planimetria cd. “stato post operam” allegata alla DIA Prot. 33137 presentata in data 2 agosto 2005 dall'Arch (cfr. doc. 19 atti di citazione); invero, l'attore, avendo Per_1 prodotto in giudizio la DIA e la planimetria ad esso allegata, ha offerto un principio di prova scritta che però non appare sufficiente all'emissione della conseguente sentenza di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c. Al fine di provvedere al predetto accertamento, necessario per addivenire alla pronuncia della sentenza costitutiva oggetto della domanda attorea, risulta pertanto indispensabile provvedere alla nomina di un CTU, come da separata ordinanza.
L'esame del merito è stato effettuato ai soli fini di determinare la soccombenza virtuale, pertanto, è inidoneo a passare in cosa giudicata.
Le spese saranno regolate alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, X Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate così provvede:
1. Rigetta la richiesta di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.c., formulata da parte convenuta;
2. Dichiara la validità del patto fiduciario concluso oralmente tra e Parte_1 [...] contestualmente alla stipula del contratto di compravendita dell'immobile sito in CP_1
Roma, Via Bruxelles, n. 27-29, interno 6, piano 3, iscritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma, foglio 544, particella 303, subalterno 10, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 4, vani 8,5, consistenza totale 161 mq, rendita catastale 2.655,88 e il box auto sito in Via Bruxelles n. 27-29, piano terra, iscritto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 303, subalterno 2, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 10, consistenza mq.15, rendita 193,67;
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. Spese all'esito. Roma, 02/10/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara