CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 1067/2024, ex artt. 84 e
170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto del 19.1.2024 notificata il 2.9.2024 nel giudizio n.1/2023 R.G. Grat. Patr emesso dalla Corte di Appello di Bari – I sez. penale, di liquidazione degli onorari in favore dell'Avv.
Vincenzo OPERAMOLLA, difensore di , parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, Controparte_1 di liquidazione in € 840,00 delle spese legali dovute al predetto avv. Vincenzo Operamolla, anziché €
3.900,00 così come disposto nel dispositivo della sentenza n.3382/2018 del 18.12.2017 della Corte di
Appello di Bari.
Costituitasi l'Avvocatura Erariale nell'interesse del e del Controparte_2 [...]
, entrambi citati dal ricorrente, eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_3 Contr passiva del e chiedeva comunque il rigetto del ricorso.
Il PG interveniva depositando parere scritto telematicamente.
Questa Corte con ordinanza del 3.12.2024 ordinava al ricorrente l'integrazione della documentazione richiamati gli artt. 79 co. 3 e 123 Dpr n. 115/2002 nella parte in cui stabiliscono che l'integrazione documentale deve avvenire entro il termine massimo di mesi due, a pena di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio.
All'odierna udienza la Corte ha emesso la seguente
SENTENZA
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
per essere unico legittimato a resistere nel presente giudizio il , unico
[...] Controparte_2 nei cui confronti il ricorrente può vantare il diritto invocato, essendo lo stesso l'unico “titolare passivo del rapporto di debito”, ovverosia il soggetto “esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso”- cfr. sentenza n. 8516/2012 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha disposto che non è possibile “riconoscere all' alcuna funzione in tema di erogazione dei Controparte_5 compensi dovuti ad ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato”, atteso che è “sul bilancio del – attualmente Controparte_2 sul capitolo 1360 – che viene a gravare l'onere degli esborsi correlativi”.
Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile.
In primis il ricorrente non ha provveduto ad integrare la documentazione, come richiesto, non avendo depositato né il provvedimento impugnato né le dichiarazioni dei redditi relative a ciascuna delle annualità di imposta a partire da quella di presentazione dell'istanza di ammissione e sino all'attualità,
pagina 1 di 2 corredate dalle relative ricevute di presentazione;
ovvero, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa certificazione rilasciata dalla competente per Controparte_5 ciascuna annualità, rispetto alle quali ultime ha allegato unicamente le richieste.
Si rileva inoltre che, da quanto evidenziato dallo stesso difensore e dai provvedimenti allegati resi dalla Corte di Appello con riferimento all'istanza proposta, nel medesimo procedimento, dal difensore di altra parte civile, ammessa anch'essa al PSS, segnatamente al provvedimento di liquidazione delle competenze a quel difensore, che in quella sede la Corte aveva provveduto alla correzione dell'errore materiale della sentenza nella parte in cui aveva ordinato all'imputato di rifondere le parti civili delle spese che liquidava in € 3.900,00, determinando tali spese rispettivamente in € 600,00 in favore della parte civile e in € 840,00 in favore della cosicché la liquidazione al difensore Pt_1 CP_1 della parte ammessa al PSS, doveva necessariamente coincidere con quella liquidata in sentenza.
A giudizio di questa Corte si presume, non avendo il ricorrente depositato il provvedimento di liquidazione oggi impugnato, che l'impugnazione, a questo punto, verta sulla parte del decreto con la quale è stata disposta la correzione dell'errore materiale, ma tale impugnazione non può avvenire con lo strumento di cui agli artt. 84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 tenuto conto del valore della causa (I scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato
Dichiara inammissibile l'opposizione.
Condanna dell'Avv. Vincenzo OPERAMOLLA opposto al pagamento in favore di ciascuno dei Parte_2 opposti delle spese del presente giudizio, liquidate, in € 337,00, oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, 11.02.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola
pagina 2 di 2
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 1067/2024, ex artt. 84 e
170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto del 19.1.2024 notificata il 2.9.2024 nel giudizio n.1/2023 R.G. Grat. Patr emesso dalla Corte di Appello di Bari – I sez. penale, di liquidazione degli onorari in favore dell'Avv.
Vincenzo OPERAMOLLA, difensore di , parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, Controparte_1 di liquidazione in € 840,00 delle spese legali dovute al predetto avv. Vincenzo Operamolla, anziché €
3.900,00 così come disposto nel dispositivo della sentenza n.3382/2018 del 18.12.2017 della Corte di
Appello di Bari.
Costituitasi l'Avvocatura Erariale nell'interesse del e del Controparte_2 [...]
, entrambi citati dal ricorrente, eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_3 Contr passiva del e chiedeva comunque il rigetto del ricorso.
Il PG interveniva depositando parere scritto telematicamente.
Questa Corte con ordinanza del 3.12.2024 ordinava al ricorrente l'integrazione della documentazione richiamati gli artt. 79 co. 3 e 123 Dpr n. 115/2002 nella parte in cui stabiliscono che l'integrazione documentale deve avvenire entro il termine massimo di mesi due, a pena di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio.
All'odierna udienza la Corte ha emesso la seguente
SENTENZA
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
per essere unico legittimato a resistere nel presente giudizio il , unico
[...] Controparte_2 nei cui confronti il ricorrente può vantare il diritto invocato, essendo lo stesso l'unico “titolare passivo del rapporto di debito”, ovverosia il soggetto “esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso”- cfr. sentenza n. 8516/2012 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha disposto che non è possibile “riconoscere all' alcuna funzione in tema di erogazione dei Controparte_5 compensi dovuti ad ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato”, atteso che è “sul bilancio del – attualmente Controparte_2 sul capitolo 1360 – che viene a gravare l'onere degli esborsi correlativi”.
Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile.
In primis il ricorrente non ha provveduto ad integrare la documentazione, come richiesto, non avendo depositato né il provvedimento impugnato né le dichiarazioni dei redditi relative a ciascuna delle annualità di imposta a partire da quella di presentazione dell'istanza di ammissione e sino all'attualità,
pagina 1 di 2 corredate dalle relative ricevute di presentazione;
ovvero, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa certificazione rilasciata dalla competente per Controparte_5 ciascuna annualità, rispetto alle quali ultime ha allegato unicamente le richieste.
Si rileva inoltre che, da quanto evidenziato dallo stesso difensore e dai provvedimenti allegati resi dalla Corte di Appello con riferimento all'istanza proposta, nel medesimo procedimento, dal difensore di altra parte civile, ammessa anch'essa al PSS, segnatamente al provvedimento di liquidazione delle competenze a quel difensore, che in quella sede la Corte aveva provveduto alla correzione dell'errore materiale della sentenza nella parte in cui aveva ordinato all'imputato di rifondere le parti civili delle spese che liquidava in € 3.900,00, determinando tali spese rispettivamente in € 600,00 in favore della parte civile e in € 840,00 in favore della cosicché la liquidazione al difensore Pt_1 CP_1 della parte ammessa al PSS, doveva necessariamente coincidere con quella liquidata in sentenza.
A giudizio di questa Corte si presume, non avendo il ricorrente depositato il provvedimento di liquidazione oggi impugnato, che l'impugnazione, a questo punto, verta sulla parte del decreto con la quale è stata disposta la correzione dell'errore materiale, ma tale impugnazione non può avvenire con lo strumento di cui agli artt. 84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 tenuto conto del valore della causa (I scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato
Dichiara inammissibile l'opposizione.
Condanna dell'Avv. Vincenzo OPERAMOLLA opposto al pagamento in favore di ciascuno dei Parte_2 opposti delle spese del presente giudizio, liquidate, in € 337,00, oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, 11.02.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola
pagina 2 di 2