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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/07/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 10 luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1281/2022 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in San Piero Patti, via T. C.F._3
Tasso n. 65, presso lo studio dell'avv. Davide Canzonieri che li rappresenta e difende (fax 09411831494 pec: , Email_1 attori, contro
/o fu (C.F.: CP_1 Controparte_2 Per_1
) C.F._4
EREDI e/o AVENTI CAUSA di Fu (C.F. CP_3 Per_1
C.F._5
EREDI e/o AVENTI di (C.F.: CP_2 Controparte_4
) C.F._6 convenuti, oggetto: usucapione;
è presente l'avv. Canzonieri il quale precisa le conclusioni e, su invito del giudice, discute la causa riportandosi alle proprie domande e difese formulate in atti di causa e nelle note conclusive. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione del 27 aprile 2022, notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Patti, gli eredi o aventi causa di di e di , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 premettendo di avere posseduto da oltre vent'anni in modo continuo, pacifico ed ininterrotto un fabbricato sito in Colla Maffone del Comune di BR, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 109 (meglio identificato in Catasto al Foglio 10, part. 487 Sub 1 e Sub 2), nonché taluni terreni siti in Colla Maffone del Comune di BR (meglio identificati in Catasto al Foglio 10, part. 266, 288 e 295). Gli attori hanno, dunque, chiesto, l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sui beni indicati in loro favore. Hanno esposto e documentato che i suddetti immobili erano intestati a fu , a fu e a Controparte_2 Per_1 CP_3 Per_1
. Controparte_4
Gli attori hanno dedotto che la loro dante causa, (v. Persona_2 certificazione anagrafica in atti), aveva cominciato ad utilizzare i beni oggetto di causa, dopo la morte di avvenuta nel 1976, Controparte_2 provvedendo anche alla sua completa ristrutturazione, nonché a zappare e rassodare e, in parte, recintare, anche i fondi siti in BR e identificati in Catasto al Foglio 10, part. 266, 288 e 295, di proprietà degli stessi convenuti. Gli attori hanno, quindi, allegato che, dopo la morte di Persona_2 avvenuta nel novembre del 1976, l'immobile ed i terreni erano rimasti nella loro disponibilità quali eredi della rispettivamente figlia e nipoti ER della stessa, che successivamente avevano stabilito nell'abitazione anche la loro residenza. Nonostante la rituale notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Escusse le prove orali, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive. La domanda degli attori è parzialmente fondata nei termini di cui si dirà. L'usucapione o prescrizione acquisitiva è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto, il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa. I presupposti necessari ai fini dell'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, nonché l'animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980). Per possesso deve intendersi, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza e l'esclusività del potere di fatto (Cass., n. 5500/96; Cass., n. 7690/93; App. Napoli, 26 giugno 2008; Trib. Cassino 1° settembre 2008). È, inoltre, necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass., 18 luglio 1989, n. 3344). Il possesso deve essere continuo;
la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa. Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass. Civ., sez. II, 25.9.2002, n. 13921). Il possesso deve, altresì, essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art. 1163 c.c., dal carattere della pacificità. Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art. 1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c.. Il fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto (Cass., n. 2485/07), esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. Al fine di usucapire il bene posseduto è, però, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso (Cass., n. 5687/96; Cass., n. 4807/92) o, più in particolare, l'incompatibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad escludere il possesso il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto. Ai fini della prova, l'attore deve produrre la documentazione catastale necessaria ad identificare i beni oggetto di usucapione, allegando specificamente quando (momento inziale) e come è stato acquisito il possesso, nonché il compimento di atti (individuati in maniera dettagliata) corrispondenti all'esercizio del potere di fatto sulla cosa. Nella specie, dagli atti di causa, è risultato che nel 1978, Persona_2 dante causa degli attori ha protocollato al Comune di BR una domanda volta ad ottenere la concessione del contributo per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione del fabbricato esistente sui luoghi di causa. Sempre dalla documentazione allegata si evince che, con istanza del 4 agosto 1984, la ha chiesto la concessione del contributo per l'esecuzione dei lavori ER di “variante alla concessione n. 3/286 del 17/4/82”. Tali elementi documentali sono stati riscontrati dalle testimonianze escusse. I testi hanno confermato i capitolati di prova articolati dagli attori e che si trascrivono: “3. “vero o non” che la Sig.ra e/o gli odierni Persona_2 attori da oltre un ventennio hanno cominciato ad abitare la casa sita in Via C.A. Dalla Chiesa n. 109, apportandovi profonde modifiche estetiche e strutturali, sostituendo finestre, porte e serrature, affrontando totalmente ed autonomamente tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di questo immobile;
4. “vero o non” che la Sig.ra e/o gli odierni attori da oltre Persona_2 un ventennio , provvedono a potare, concimare e curare gli alberi da frutto esistenti nei terreni siti in Colla Maffone del Comune di BR (meglio identificati in Catasto al Foglio 10, part. 266, 288 e 295);
5. “vero o non” che la Sig.ra e/o gli odierni attori da oltre Persona_2 un ventennio, hanno cominciato ad impiantare ulteriori alberi da frutto nei terreni siti in Colla Maffone del Comune di BR (meglio identificati in Catasto al Foglio 10, part. 266, 288 e 295), e provvedono stabilmente a rassodare, zappare, diserbare e coltivare i terreni medesimi, impiantandovi anche colture stagionali di ortaggi e verdure;
6. “vero o non” che la Sig.ra e/o gli odierni attori da ben Persona_2 oltre un ventennio hanno provveduto a recintare i terreni siti in Colla Maffone del Comune di BR (meglio identificati in Catasto al Foglio 10, part. 288 e 295)”. In particolare, la teste ha così risposto: “ADRn. 3: “Posso dire Tes_1 che e dopo di lei la figlia ed i figli di Persona_2 Parte_1 quest'ultima, e , hanno vissuto nella casa di BR che Pt_2 Pt_3 si trova in campagna, non ricordo il nome della contrada. La casa prima era vecchia, c'erano i servizi, poi è stata rimodernata da . Persona_2
Sono stati realizzati un piano terra ed un primo piano. , Persona_2 che è la figlia della sorella di mia suocera, diceva che aveva fatto questi lavori, che sono stati fatti in parte anche da mio marito che era muratore. Mio marito è stato pagato da . Non ricordo da quanti anni Persona_2 hanno abitato la casa di cui sto riferendo, sicuramente da più di vent'anni. L'ammodernamento ha riguardato l'interno, mentre all'esterno la casa è stata intonacata. Mio marito ha fatto i lavori all'interno della casa” ADR n. 4: “Prima sicuramente curavano la campagna, lavoravano in campagna e cercavano gli operai. Nel terreno sono presenti alberi di aranci e limoni, ed altri alberi da frutto. Ci sono alberi di noci ed anche un albero di ciliegie” ADR n. 5: “Una volta venivano fatti i detti lavori, oggi ci sono macchie, nessuno coltiva più e non si trovano operai” ADR n. 6: “Nulla so sulla recinzione. Il terreno è composto da più lotti, un lotto è attaccato alla casa, mentre un altro lotto è staccato dalla casa”. La teste più nello specifico, ha dichiarato: “ADR n. 3: Testimone_2
“vera la circostanza e ciò posso dire perché abitavo vicino alla casa della sig.ra , che si trova nella periferia di Colla Maffone del comune di Pt_1
BR. Loro hanno abitato in quella casa da almeno 40 anni, le modifiche sono state fatte negli anni ottanta. La casa è stata ristrutturata dalla nonna dei ragazzi che abitava lì, , oggi deceduta. Ha ristrutturati Persona_2 tutto l'edificio, composto da due piani, qualche volta ci sono anche entrata, ci sono tutti i servizi” ADR n.4: “Vera la circostanza. I terreni, di cui una parte attaccata alla casa, dietro la casa ed una parte distante dalla casa, ma nelle vicinanze della stessa, erano coltivati ad agrumi. Non so precisare se c'erano altri tipi di alberi, né so indicare l'estensione. Ho visto operai nei terreni occuparsi della potatura e piantumazione anche dell'orto, nonché dell'innaffiatura dello stesso” ADR n. 5: “vera la circostanza per come ho appena detto” ADR n. 6: “vera la circostanza, posso dire che si sono occupati della recinzione, perché una parte dei terreni confina con quello di mio marito. Tutt'ora esiste la recinzione. La recinzione è stata fatta dagli operai perché sono stati messi i paletti di ferro. Nella contrada ci conosciamo tutti e posso dire che i lavori eseguiti sulla casa e sui terreni sono stati fatti da ER
, per altro non ho mai visto oltre alla ed ai sui familiari,
[...] ER odierni attori, altre persone nella casa e sui terreni”. Le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice sono precise e dettagliate indicando epoca e riferimenti spaziali ben precisi (specificando quando gli attori, anche tramite la propria dante causa, hanno iniziato ad abitare nella casa da almeno 40 anni e riferendo agli anni 80 le modifiche strutturali apportate all'immobile), trovano riscontro anche nella documentazione versati in atti (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice e documentazione fotografica), e confermano la veridicità delle allegazioni di parte attrice, circa il carattere di continuità, pacificità ed univocità del possesso del fabbricato e dei terreni, attestanti il possesso ultraventennale uti dominus degli immobili da parte degli attori. È stato dimostrato che gli attori hanno utilizzato i terreni ed il fabbricato nei modi indicati. Tuttavia, con riferimento al terreno identificato in Catasto al Foglio 10, part. 266, gli attori hanno fornito, già dal punto di vista allegativo, elementi non utili ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione. Invero, è stato dedotto, con riguardo ai terreni di cui alle partt. 288 e 295, l'avvenuta recinzione, confermata anche dalla teste , mentre Tes_2 con riferimento all'altro terreno (identificato al n. 266) è stata allegata semplicemente l'avvenuta coltivazione e pulitura del fondo. Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, che nella specie, non sono stati neanche individuati, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (Cass., n. 6123/2020). Ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione non appare sufficiente poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass., n. 1796/2022). La prova dell'avvenuta recinzione degli altri due lotti di terreno (partt. 288 e 295) costituisce, invece, elemento probatorio fondamentale idoneo a dimostrare la prova del possesso uti dominus. Per la dimostrazione dell'acquisto ad usucapionem, l'intervenuta recinzione del fondo rappresenta, in concreto, la più rilevante prova dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, pertanto, di possederlo come proprietario con esclusione dei terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite (App. L'Aquila, 21 marzo 2024, n. 389). Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios (Cass., n. 18528/23). Inoltre, le opere eseguite sul fabbricato, confermate dai testi escussi in riscontro alla documentazione concessoria per l'esecuzione dei lavori, sono indubbiamente manifestazioni del dominio esclusivo degli interessati sui beni, e costituiscono attività apertamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui (Cass. 20508/2019; 23849/2018). Infine, si precisa che, in tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass., n. 25095/2022: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui il giudice dell'appello, nel valutare se l'accoglimento della domanda di rivendicazione potesse essere efficacemente contrastata dal maturare dell'usucapione, aveva invertito il riparto degli oneri probatori rispetto alla regola di cui all'art. 1141, comma 1, c.c., chiedendo ai coniugi convenuti, quali costruttori ed unici utilizzatori dell'immobile, di dimostrare l'"animus possidendi" e non già all'attore in rivendicazione di dimostrare il difetto di tale elemento soggettivo). Nulla è stato provato in ordine all'esistenza di eventuali accordi delle parti con riferimento all'utilizzo dei beni oggetto di causa. Secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass., n. 11277/2015; conf. Cass., n. 4327/2008). Pertanto, risulta fornita la prova del possesso uti dominus ininterrotto, pacifico ed univoco, nonché protrattosi per oltre un ventennio con riferimento al fabbricato sito in Colla Maffone del Comune di BR, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 109 (meglio identificato in Catasto al Foglio 10, part. 487 Sub 1 e Sub 2) e ai terreni siti in Colla Maffone del Comune di BR (meglio identificati in Catasto al Foglio 10, part. 288 e 295) con esclusione della part. 266 per quanto sopra motivato. Va, dunque, dichiarata la proprietà esclusiva degli attori sul fabbricato sito in Colla Maffone del Comune di BR, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 109 (meglio identificato in Catasto al Foglio 10, part. 487 Sub 1 e Sub 2) e sui terreni siti in Colla Maffone del Comune di BR (meglio identificati in Catasto al Foglio 10, part. 288 e 295), per intervenuta usucapione. Il presente provvedimento deve essere trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Messina. Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza degli attori e dell'assenza di contrasto con i convenuti, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1281/2022 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda od eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dei convenuti;
- accerta e dichiara l'acquisizione della proprietà degli attori sul fabbricato sito in Colla Maffone del Comune di BR, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 109 (meglio identificato in Catasto al Foglio 10, part. 487 Sub 1 e Sub 2) e sui terreni siti in Colla Maffone del Comune di BR (meglio identificati in Catasto al Foglio 10, part. 288 e 295), per intervenuta usucapione;
- rigetta la domanda con riferimento al terreno identificato al foglio 10, part. 266;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Messina, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa le spese di lite. Patti, 10 luglio 2025
Il Giudice (dott.ssa Serena Andaloro)