TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 4662/2024 R.G.L. promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv. VIZZINI PIETRO)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 06/05/2025, per la quale si dà atto che i ricorrenti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara l'illegittimità delle trattenute operate a titolo di recupero ferie maturate e, per l'effetto, condanna alla restituzione di € 240,04 a , Controparte_1 Parte_1
€ 1073,32 a , € 1.111,19 a , oltre rivalutazione Parte_3 Parte_2 monetaria e interessi legali maturati dal giorno della trattenuta al saldo;
condanna alla rifusione, in favore delle parti ricorrenti in solido, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 1.029,50, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 26.3.2024 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti della società resistente, esponevano che per fare fronte alla congiuntura economica negativa, l'azienda aveva fatto ricorso agli ammortizzatori sociali mediante la stipula di contratti di solidarietà c.d. difensivi implicanti una riduzione dell'orario di lavoro su base verticale ed a livello mensile e che per effetto della stipula di detti accordi gli istituti contrattuali e retributivi applicati erano stati ridimensionati -
“riproporzionati” - sulla scorta della ridotta articolazione oraria con conseguente riflesso sul periodo feriale e sulla retribuzione erogata per tale periodo.
Ciò premesso, i ricorrenti lamentavano che in data 7/9/2016 la società resistente aveva comunicato che avrebbe proceduto a conguagliare l'eccedenza di retribuzione corrisposta in relazione ai giorni di ferie maturati durante il regime della solidarietà ma goduti dopo la cessazione dell'ammortizzatore sociale, sia con riferimento ai contratti di solidarietà di tipo A che con riferimento ai contratti di tipo B.
I ricorrenti affermavano la illegittimità del conguaglio e concludevano con la domanda di accertamento dell'obbligo di restituzione, con conseguente condanna di parte resistente alla restituzione di quanto trattenuto;
- premesso che, benché ritualmente evocata in giudizio, la convenuta non si è costituita, sicché deve dichiararsene la contumacia;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, la causa, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che in materia si è già pronunciato il Tribunale adito con sentenze che devono intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. Att. cpc;
- rilevato, altresì, che sulla questione si è già pronunciata anche la locale Corte d'Appello con sentenze richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. Att. cpc;
- rilevato, in particolare, che deve intendersi qui integralmente richiamato il percorso argomentativo delle sentenze n. 1089/2019 del 17.01.202 e n. 1013/2020 condiviso da questo giudice;
- rilevato, pertanto, che il ricorso deve trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 4662/2024 R.G.L. promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv. VIZZINI PIETRO)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 06/05/2025, per la quale si dà atto che i ricorrenti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara l'illegittimità delle trattenute operate a titolo di recupero ferie maturate e, per l'effetto, condanna alla restituzione di € 240,04 a , Controparte_1 Parte_1
€ 1073,32 a , € 1.111,19 a , oltre rivalutazione Parte_3 Parte_2 monetaria e interessi legali maturati dal giorno della trattenuta al saldo;
condanna alla rifusione, in favore delle parti ricorrenti in solido, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 1.029,50, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 26.3.2024 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti della società resistente, esponevano che per fare fronte alla congiuntura economica negativa, l'azienda aveva fatto ricorso agli ammortizzatori sociali mediante la stipula di contratti di solidarietà c.d. difensivi implicanti una riduzione dell'orario di lavoro su base verticale ed a livello mensile e che per effetto della stipula di detti accordi gli istituti contrattuali e retributivi applicati erano stati ridimensionati -
“riproporzionati” - sulla scorta della ridotta articolazione oraria con conseguente riflesso sul periodo feriale e sulla retribuzione erogata per tale periodo.
Ciò premesso, i ricorrenti lamentavano che in data 7/9/2016 la società resistente aveva comunicato che avrebbe proceduto a conguagliare l'eccedenza di retribuzione corrisposta in relazione ai giorni di ferie maturati durante il regime della solidarietà ma goduti dopo la cessazione dell'ammortizzatore sociale, sia con riferimento ai contratti di solidarietà di tipo A che con riferimento ai contratti di tipo B.
I ricorrenti affermavano la illegittimità del conguaglio e concludevano con la domanda di accertamento dell'obbligo di restituzione, con conseguente condanna di parte resistente alla restituzione di quanto trattenuto;
- premesso che, benché ritualmente evocata in giudizio, la convenuta non si è costituita, sicché deve dichiararsene la contumacia;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, la causa, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che in materia si è già pronunciato il Tribunale adito con sentenze che devono intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. Att. cpc;
- rilevato, altresì, che sulla questione si è già pronunciata anche la locale Corte d'Appello con sentenze richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. Att. cpc;
- rilevato, in particolare, che deve intendersi qui integralmente richiamato il percorso argomentativo delle sentenze n. 1089/2019 del 17.01.202 e n. 1013/2020 condiviso da questo giudice;
- rilevato, pertanto, che il ricorso deve trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno