TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/12/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4097/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ATTOLINI Parte_1 C.F._1 MAURIZIO elettivamente domiciliato in VIA PAPA GIOVANNI XXIII 32/B 42122 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. ATTOLINI MAURIZIO ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRARI DAVIDE CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BOMBASI 19 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. FERRARI DAVIDE CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione in opposizione
Per parte convenuta: come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1467/2024 emesso in data Parte_1
11/11/2024 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 10.403,29, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale CP_1 corrispettivo di prestazioni odontoiatriche rese in suo favore.
L'opponente, in estrema sintesi, ha dedotto di non aver firmato alcun preventivo e modulo della privacy nonché di aver già versato ingenti somme alla dott.ssa per l'opera svolta e ha CP_1
pagina 1 di 4 contestato l'esecuzione integrale dei lavori indicati nella richiesta di opinamento della parcella, rilevando in ogni caso l'intervenuta prescrizione. Sulla scorta di ciò ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita contestando la fondatezza della domanda avversaria, chiedendone il CP_1 rigetto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, quindi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. e viene decisa come di seguito.
In primo luogo, attesa la mancata comparizione del procuratore di parte attrice opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni, per la medesima, devono intendersi precisate le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, ritenendosi in conformità al condivisibile orientamento della
Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, n. 13524/2022 Ordinanza 30.9.2013, n. 22360), che nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.
Tanto chiarito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Va osservato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Corollario di tali premesse è che la sentenza, che decide il giudizio, deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante), rigettando, conseguentemente, l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistevano al momento della proposizione del ricorso, ricorrono, tuttavia, in quello successivo della decisione (Cass. S.U. 26128/2010).
Ciò significa che, così come avviene in ogni giudizio di cognizione ordinaria, il debitore che intenda contrastare la domanda del creditore è tenuto a contestare specificamente le circostanze addotte a sostegno della stessa da quest'ultimo, e ad articolare compiutamente le proprie difese ed eccezioni, non potendo limitarsi a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, anche perché il contenuto dell'atto di opposizione è fondamentale nell'individuazione del thema decidendum. pagina 2 di 4 Ebbene, l'applicazione di tali principi al caso in esame conduce inevitabilmente al rigetto dell'opposizione.
L'opponente non ha innanzitutto contestato la sussistenza del rapporto intercorso con la professionista, né che questo si sia protratto dal 2015 al 2021, come esplicitato dall'opposta. Tale circostanza comporta altresì il rigetto dell'eccezione di prescrizione, peraltro genericamente formulata dall'opponente, dovendosi ritenere che le prestazioni della dottoressa siano state rese sino CP_1 all'anno 2021.
Nemmeno la sig. ha specificamente contestato quali attività, tra quelle indicate nella Pt_1 documentazione prodotta già in sede di procedimento monitorio, non sarebbero state eseguite dalla creditrice, limitandosi genericamente ad allegare che tale prestazione “si riduce a mere pulizie”. Inoltre,
a fronte dell'ulteriore documentazione prodotta nel presente giudizio dall'opposta, a sostegno delle prestazioni rese dalla professionista (doc. da 10 a 15), nulla ha dedotto o contestato, Parte_1 omettendo di depositare le tre memorie ex art. 171 bis c.p.c. ed anche di comparire all'udienza di discussione orale.
A fronte di tali carenze, assertive ancor prima che probatorie, inammissibile deve stimarsi l'istanza di
C.T.U., essendo gli accertamenti richiesti non sorretti da adeguata allegazione.
La tesi della mancata esecuzione delle prestazioni contrasta peraltro con la prospettazione offerta dalla stessa opponente, in forza della quale per le opere prestate dalla dott. avrebbe CP_1 Parte_1 versato all'opposta la complessiva somma di € 7.500,00 (e in particolare € 2.800,00 il 14/11/2017, €
1,000,00 il 25/2/2020, € 700,00 il 3/11/2020, € 1.000,00 il 7/12/2019, € 1.500,00 il 21/9/2019, e €
500,00 euro l'8/2/2021). E' infatti evidente la contraddizione insita nella difesa della opponente posto che non si comprende la ragione per la quale la paziente avrebbe effettuato tali pagamenti in favore dell'odontoiatra, a fronte di limitate e parziali prestazioni.
Tanto chiarito, le contestazioni mosse dalla debitrice rispetto alla pretesa creditoria appaiono generiche e infondate anche sotto il profilo del quantum. Innanzitutto, si osserva che l'assenza di un accordo sul compenso, così come di un preventivo, non comportano, di per sé, che alcun compenso sia dovuto.
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge l'esplicitazione, da parte dell'opposta, dei compensi richiesti per le singole prestazioni effettuate (doc. 1 fascicolo monitorio), senza che l'opponente abbia proposto una sua quantificazione degli importi dovuti.
Infine, si rileva che non vi è prova che la somma di € 7.500,00, di cui sopra si è dato atto, sia stata versata da alla dott. per attività svolte in suo favore, anzi la tesi Parte_1 CP_1 dell'opponente è smentita dalle risultanze in atti. L'opposta ha infatti dedotto che tale importo venne corrisposto dal marito di sig. quale acconto per le prestazioni odontoiatriche Parte_1 CP_2
pagina 3 di 4 rese nei confronti di costui ed ha depositato nel presente giudizio fatture emesse a carico del sig. per il medesimo importo (doc. 9). L'opposta ha altresì prodotto l'atto di citazione in CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal predetto nei confronti di per CP_2 CP_1 cure dentistiche non saldate (RG 3806/2024 Tribunale Reggio Emilia), ove si legge che questi “ha versato 2.800,00 il 14/11/2017, 1,000,00 il 25/02/2020, il 3/11/2020 euro 700,00, il 7/12/2019 1.000,00 euro, 1.500,00 euro il 21/09/2019, e 500,00 euro l'8/02/2021, tutte somme che siamo in grado di dimostrare e che sono state percepite dalla ricorrente, per un importo di euro 7.500,00 totale” (doc. 7).
A fronte di ciò alcunché è stato allegato né tanto meno provato dall'odierna opponente, che ha omesso altresì di muovere alcuna replica in ordine alle specifiche e circostanziate contestazioni della professionista.
Alla luce di quanto esposto, i morivi di opposizione rispetto alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio appaiono generici e infondati a fronte della produzione, da parte dell'opposta, di documentazione non specificamente contestata dalla debitrice.
L'opposizione deve pertanto essere respinta con conferma del decreto ingiuntivo n. 1467/2024 dell'11/11/2024, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1467/2024 emesso l'11/11/2024, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1 4.237,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 12 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4097/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ATTOLINI Parte_1 C.F._1 MAURIZIO elettivamente domiciliato in VIA PAPA GIOVANNI XXIII 32/B 42122 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. ATTOLINI MAURIZIO ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRARI DAVIDE CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BOMBASI 19 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. FERRARI DAVIDE CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione in opposizione
Per parte convenuta: come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1467/2024 emesso in data Parte_1
11/11/2024 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 10.403,29, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale CP_1 corrispettivo di prestazioni odontoiatriche rese in suo favore.
L'opponente, in estrema sintesi, ha dedotto di non aver firmato alcun preventivo e modulo della privacy nonché di aver già versato ingenti somme alla dott.ssa per l'opera svolta e ha CP_1
pagina 1 di 4 contestato l'esecuzione integrale dei lavori indicati nella richiesta di opinamento della parcella, rilevando in ogni caso l'intervenuta prescrizione. Sulla scorta di ciò ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita contestando la fondatezza della domanda avversaria, chiedendone il CP_1 rigetto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, quindi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. e viene decisa come di seguito.
In primo luogo, attesa la mancata comparizione del procuratore di parte attrice opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni, per la medesima, devono intendersi precisate le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, ritenendosi in conformità al condivisibile orientamento della
Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, n. 13524/2022 Ordinanza 30.9.2013, n. 22360), che nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.
Tanto chiarito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Va osservato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Corollario di tali premesse è che la sentenza, che decide il giudizio, deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante), rigettando, conseguentemente, l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistevano al momento della proposizione del ricorso, ricorrono, tuttavia, in quello successivo della decisione (Cass. S.U. 26128/2010).
Ciò significa che, così come avviene in ogni giudizio di cognizione ordinaria, il debitore che intenda contrastare la domanda del creditore è tenuto a contestare specificamente le circostanze addotte a sostegno della stessa da quest'ultimo, e ad articolare compiutamente le proprie difese ed eccezioni, non potendo limitarsi a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, anche perché il contenuto dell'atto di opposizione è fondamentale nell'individuazione del thema decidendum. pagina 2 di 4 Ebbene, l'applicazione di tali principi al caso in esame conduce inevitabilmente al rigetto dell'opposizione.
L'opponente non ha innanzitutto contestato la sussistenza del rapporto intercorso con la professionista, né che questo si sia protratto dal 2015 al 2021, come esplicitato dall'opposta. Tale circostanza comporta altresì il rigetto dell'eccezione di prescrizione, peraltro genericamente formulata dall'opponente, dovendosi ritenere che le prestazioni della dottoressa siano state rese sino CP_1 all'anno 2021.
Nemmeno la sig. ha specificamente contestato quali attività, tra quelle indicate nella Pt_1 documentazione prodotta già in sede di procedimento monitorio, non sarebbero state eseguite dalla creditrice, limitandosi genericamente ad allegare che tale prestazione “si riduce a mere pulizie”. Inoltre,
a fronte dell'ulteriore documentazione prodotta nel presente giudizio dall'opposta, a sostegno delle prestazioni rese dalla professionista (doc. da 10 a 15), nulla ha dedotto o contestato, Parte_1 omettendo di depositare le tre memorie ex art. 171 bis c.p.c. ed anche di comparire all'udienza di discussione orale.
A fronte di tali carenze, assertive ancor prima che probatorie, inammissibile deve stimarsi l'istanza di
C.T.U., essendo gli accertamenti richiesti non sorretti da adeguata allegazione.
La tesi della mancata esecuzione delle prestazioni contrasta peraltro con la prospettazione offerta dalla stessa opponente, in forza della quale per le opere prestate dalla dott. avrebbe CP_1 Parte_1 versato all'opposta la complessiva somma di € 7.500,00 (e in particolare € 2.800,00 il 14/11/2017, €
1,000,00 il 25/2/2020, € 700,00 il 3/11/2020, € 1.000,00 il 7/12/2019, € 1.500,00 il 21/9/2019, e €
500,00 euro l'8/2/2021). E' infatti evidente la contraddizione insita nella difesa della opponente posto che non si comprende la ragione per la quale la paziente avrebbe effettuato tali pagamenti in favore dell'odontoiatra, a fronte di limitate e parziali prestazioni.
Tanto chiarito, le contestazioni mosse dalla debitrice rispetto alla pretesa creditoria appaiono generiche e infondate anche sotto il profilo del quantum. Innanzitutto, si osserva che l'assenza di un accordo sul compenso, così come di un preventivo, non comportano, di per sé, che alcun compenso sia dovuto.
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge l'esplicitazione, da parte dell'opposta, dei compensi richiesti per le singole prestazioni effettuate (doc. 1 fascicolo monitorio), senza che l'opponente abbia proposto una sua quantificazione degli importi dovuti.
Infine, si rileva che non vi è prova che la somma di € 7.500,00, di cui sopra si è dato atto, sia stata versata da alla dott. per attività svolte in suo favore, anzi la tesi Parte_1 CP_1 dell'opponente è smentita dalle risultanze in atti. L'opposta ha infatti dedotto che tale importo venne corrisposto dal marito di sig. quale acconto per le prestazioni odontoiatriche Parte_1 CP_2
pagina 3 di 4 rese nei confronti di costui ed ha depositato nel presente giudizio fatture emesse a carico del sig. per il medesimo importo (doc. 9). L'opposta ha altresì prodotto l'atto di citazione in CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal predetto nei confronti di per CP_2 CP_1 cure dentistiche non saldate (RG 3806/2024 Tribunale Reggio Emilia), ove si legge che questi “ha versato 2.800,00 il 14/11/2017, 1,000,00 il 25/02/2020, il 3/11/2020 euro 700,00, il 7/12/2019 1.000,00 euro, 1.500,00 euro il 21/09/2019, e 500,00 euro l'8/02/2021, tutte somme che siamo in grado di dimostrare e che sono state percepite dalla ricorrente, per un importo di euro 7.500,00 totale” (doc. 7).
A fronte di ciò alcunché è stato allegato né tanto meno provato dall'odierna opponente, che ha omesso altresì di muovere alcuna replica in ordine alle specifiche e circostanziate contestazioni della professionista.
Alla luce di quanto esposto, i morivi di opposizione rispetto alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio appaiono generici e infondati a fronte della produzione, da parte dell'opposta, di documentazione non specificamente contestata dalla debitrice.
L'opposizione deve pertanto essere respinta con conferma del decreto ingiuntivo n. 1467/2024 dell'11/11/2024, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1467/2024 emesso l'11/11/2024, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1 4.237,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 12 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4