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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14726 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RT NZ Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19086/2024 promossa da:
(C.F. , nato a APRILIA (LT) in [...] Parte_1 C.F._1
06/08/1994, con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO LETIZIA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LAURICELLA CINZIA, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di affido della figlia minore CONCLUSIONI: come da accordo di cui al verbale dell'udienza del 29/01/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 07/05/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva all'intestato Tribunale la modifica Parte_1 del precedente decreto reso nel procedimento n.r.g. 22160/2022 in tal senso:
1. Il Sig. Pt_1 corrisponderà alla Sig.ra per il mantenimento della figlia minore un assegno CP_1 Per_1 mensile di € 350,00 mensili oltre l'assegno unico e le spese straordinarie al 50% come da protocollo;
2. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia 3 giorni a settimana Pt_1 Per_1 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle 19,30 e la settimana successiva un giorno durante la settimana il martedì dalle ore 16,30 alle 19,30 ed il fine settimana dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica con pernotto;
3. Il Sig. potrà vedere e Pt_1 tenere con sé la figlia consecutivamente sia durante le festività natalizie che durante Per_1 le vacanze estive per una settimana consecutiva da alternare e concordare preventivamente con l'altro genitore.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto CP_2
e chiedendo la conferma delle condizioni di cui all'accordo omologato con decreto del
24/05/2022, con particolare riferimento alle condizioni di tipo economico relative al mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia minore.
All'udienza del 29/01/2025 le parti, ascoltate dal G.D., dichiaravano di voler addivenire ad una soluzione condivisa e si accordavano alle seguenti condizioni:
“Il padre verserà la somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore a decorrere dal mese di febbraio 2025 oltre rivalutazione ISTAT, e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2014.”
Il Giudice, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Tribunale in quanto conformi all'interesse della figlia minore . Per_1
La natura del giudizio e delle conclusioni consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 19086/2024
- Dispone in conformità di quanto concordato dalle parti all'udienza del 29/01/2025;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 12/08/2025.
Il Presidente rel.est.
RT NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RT NZ Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19086/2024 promossa da:
(C.F. , nato a APRILIA (LT) in [...] Parte_1 C.F._1
06/08/1994, con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO LETIZIA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LAURICELLA CINZIA, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di affido della figlia minore CONCLUSIONI: come da accordo di cui al verbale dell'udienza del 29/01/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 07/05/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva all'intestato Tribunale la modifica Parte_1 del precedente decreto reso nel procedimento n.r.g. 22160/2022 in tal senso:
1. Il Sig. Pt_1 corrisponderà alla Sig.ra per il mantenimento della figlia minore un assegno CP_1 Per_1 mensile di € 350,00 mensili oltre l'assegno unico e le spese straordinarie al 50% come da protocollo;
2. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia 3 giorni a settimana Pt_1 Per_1 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle 19,30 e la settimana successiva un giorno durante la settimana il martedì dalle ore 16,30 alle 19,30 ed il fine settimana dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica con pernotto;
3. Il Sig. potrà vedere e Pt_1 tenere con sé la figlia consecutivamente sia durante le festività natalizie che durante Per_1 le vacanze estive per una settimana consecutiva da alternare e concordare preventivamente con l'altro genitore.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto CP_2
e chiedendo la conferma delle condizioni di cui all'accordo omologato con decreto del
24/05/2022, con particolare riferimento alle condizioni di tipo economico relative al mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia minore.
All'udienza del 29/01/2025 le parti, ascoltate dal G.D., dichiaravano di voler addivenire ad una soluzione condivisa e si accordavano alle seguenti condizioni:
“Il padre verserà la somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore a decorrere dal mese di febbraio 2025 oltre rivalutazione ISTAT, e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2014.”
Il Giudice, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Tribunale in quanto conformi all'interesse della figlia minore . Per_1
La natura del giudizio e delle conclusioni consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 19086/2024
- Dispone in conformità di quanto concordato dalle parti all'udienza del 29/01/2025;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 12/08/2025.
Il Presidente rel.est.
RT NZ