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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 9679/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 17.04.2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
Controparte_1
l'Avv. ARA GUGLIELMO per parte opponente ha depositato note di trattazione scritta in data
14.04.2025
l'Avv. Massimino Lo Conte e l'Avv. Filippo Pingue per parte opposta hanno depositato note di trattazione scritta in data 15.04.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Proc. n. 9679/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies nella causa civile iscritta al n. 9679/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(PI: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 P.IVA_1
Guglielmo Ara (CF: ) ed elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla Via C.F._1
Corrado Alvaro n. 8 presso la sede dell'Avvocatura aziendale
- opponente e
(CF/PI: , in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Milano (MI) alla Via San Prospero n. 4, e per essa - quale mandataria, Parte_2
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma (RM) alla Via Curtatone n. 3, elettivamente
[...] domiciliata in Via Vittorio Veneto n.
7 - Roma presso lo studio degli Avv.ti Massimino Lo Conte
(CF: ) e Filippo Pingue (CF: ), che la rappresentano C.F._2 C.F._3
e difendono come da procura agli atti
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata l' proponeva opposizione avverso il D.I. n. Parte_1
2264/2023 reso dall'intestato Tribunale data 12.7.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G.
6022/2023, in favore della società odierna opposta er la somma Controparte_1 di €. 19.589,00 oltre spese del monitorio, derivante dal residuo impagato di cui alle fatture n. 31410 del 6.4.2021 (per €. 1.067,00) e n. 63404 del 2.7.2021 (€. 18.522,00), cedute all'opposta dal cedente
Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A. Esponeva l'opponente che, relativamente alla fattura 63404 del 2.7.2021, veniva richiesta alla società cedente l'emissione di nota di credito per €. 18.522,00, importo pari alla differenza tra quanto fatturato dalla struttura e quanto contabilizzato applicando una prestazione per ogni paziente trattato relativamente ai codici del Nomenclatore Tariffario 92.29.1 – 92.29.2 – 92.29.3 – 92.29.7 – 92.29.8
e 92.29.9, unici contemplati dal nomenclatore di cui al D.M. 22/07/1996.
Per quanto riguarda la fattura n. 31410 del 6.4.2021, veniva richiesta alla società cedente l'emissione di nota di credito per €. 1.071,65 per inappropriatezza prescrittiva.
Ciò premesso, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della spiegata opposizione:
- revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
- vittoria di spese diritti ed onorari.”.
La società opposta costituitasi deduceva che nessuna contestazione era stava sollevata dall'
[...]
relativamente all'esecuzione delle prestazioni, e che erano sfornite di prova le Parte_1 eccezioni sollevate dall' relativamente alle due fatture. Pt_3
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“A. in via preliminare, per tutto quanto dedotto in narrativa, si insiste per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 2264/2023 (R.G.N. 6022/2023), emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 12/07/2023 e notificato all' in data 10/10/2023; Parte_4
B. nel merito, per tutto quanto dedotto in narrativa, si chiede di rigettarsi l'opposizione proposta dall' , in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto, nonché sprovvista del Parte_4 benché minimo supporto probatorio, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
2264/2023 (R.G.N. 6022/2023), emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 12/07/2023 e notificato all' in data 10/10/2023; C. in ogni caso, con condanna dell' al Parte_4 Parte_4 pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.”.
La causa, stante la natura documentale della stessa e la concorde richiesta delle parti, veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.4.2025, da tenersi nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c., e viene decisa con la presente sentenza.
Sul merito della domanda
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'opponente rispetto alla carenza di legittimazione attiva sia della società sia della in quanto CP_1 Parte_2 società non autorizzate alla riscossione di crediti in quanto non iscritte all'albo ex articolo 106 TUB che, al comma 1, dispone “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.”.
La Suprema Corte ha affrontato recentemente la questione, osservando che “l'eccezione – pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento;
[…] ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; − in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di
Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione […] dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.) […]” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 7243/2024).
Rilevata l'infondatezza della esaminata eccezione, nel merito l'opposizione è infondata e va disattesa.
Occorre osservare che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale
"giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448). L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent.
7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale,
a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ, 21626/2019; Cass.
Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del
23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Le difese dell'opponente , a fronte della sostanziale non contestazione del Parte_1 rapporto intercorrente con la cedente e della sua esecuzione, sono, oltre che generiche, prive di supporto probatorio. Parte Per quanto riguarda la fattura n. 31410 del 6.4.2021, la nota di credito emessa dall' per €.
1.071,65 si basa su una presunta inappropriatezza prescrittiva, non meglio specificata e di cui non è fornita alcuna prova, tal da restare circostanza poco chiara e, comunque, solo dedotta.
Relativamente alla fattura n. 63404 del 2.7.2021, veniva richiesta alla società cedente l'emissione di nota di credito per €. 18.522,00, importo pari alla differenza tra quanto fatturato dalla struttura e quanto contabilizzato applicando una prestazione per ogni paziente trattato relativamente ai codici del Nomenclatore Tariffario 92.29.1 – 92.29.2 – 92.29.3 – 92.29.7 – 92.29.8 e 92.29.9, unici contemplati dal nomenclatore di cui al D.M. 22/07/1996.
Anche in questo caso, la circostanza secondo cui la fatturazione deriverebbe secondo un'errata contabilizzazione da parte del centro, per avere lo stesso fatturato prestazioni eseguite mediante tecniche specialistiche non rientranti nella richiamata nomenclatura, è circostanza sfornita di prova, Parte solo dedotta in via stragiudiziale e giudiziale dall' ma non supportata da alcuna documentazione in atti.
Conseguentemente, i fatti impeditivi dedotti dall' non possono ritenersi provati, rimanendo Pt_3 frutto di considerazioni unilaterali non avvalorate in via documentale e, invero, nemmeno giustificate, motivo per cui l'opposizione deve essere disattesa e l'opposto D.I. confermato. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità
delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 2264/2023 reso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 12.7.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. 6022/2023, dichiarandolo esecutivo;
2) Condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, Parte_1 che liquida in €. 2.540,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge se dovute.
Così deciso in Aversa, 17 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 9679/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 17.04.2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
Controparte_1
l'Avv. ARA GUGLIELMO per parte opponente ha depositato note di trattazione scritta in data
14.04.2025
l'Avv. Massimino Lo Conte e l'Avv. Filippo Pingue per parte opposta hanno depositato note di trattazione scritta in data 15.04.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Proc. n. 9679/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies nella causa civile iscritta al n. 9679/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(PI: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 P.IVA_1
Guglielmo Ara (CF: ) ed elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla Via C.F._1
Corrado Alvaro n. 8 presso la sede dell'Avvocatura aziendale
- opponente e
(CF/PI: , in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Milano (MI) alla Via San Prospero n. 4, e per essa - quale mandataria, Parte_2
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma (RM) alla Via Curtatone n. 3, elettivamente
[...] domiciliata in Via Vittorio Veneto n.
7 - Roma presso lo studio degli Avv.ti Massimino Lo Conte
(CF: ) e Filippo Pingue (CF: ), che la rappresentano C.F._2 C.F._3
e difendono come da procura agli atti
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata l' proponeva opposizione avverso il D.I. n. Parte_1
2264/2023 reso dall'intestato Tribunale data 12.7.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G.
6022/2023, in favore della società odierna opposta er la somma Controparte_1 di €. 19.589,00 oltre spese del monitorio, derivante dal residuo impagato di cui alle fatture n. 31410 del 6.4.2021 (per €. 1.067,00) e n. 63404 del 2.7.2021 (€. 18.522,00), cedute all'opposta dal cedente
Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A. Esponeva l'opponente che, relativamente alla fattura 63404 del 2.7.2021, veniva richiesta alla società cedente l'emissione di nota di credito per €. 18.522,00, importo pari alla differenza tra quanto fatturato dalla struttura e quanto contabilizzato applicando una prestazione per ogni paziente trattato relativamente ai codici del Nomenclatore Tariffario 92.29.1 – 92.29.2 – 92.29.3 – 92.29.7 – 92.29.8
e 92.29.9, unici contemplati dal nomenclatore di cui al D.M. 22/07/1996.
Per quanto riguarda la fattura n. 31410 del 6.4.2021, veniva richiesta alla società cedente l'emissione di nota di credito per €. 1.071,65 per inappropriatezza prescrittiva.
Ciò premesso, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della spiegata opposizione:
- revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
- vittoria di spese diritti ed onorari.”.
La società opposta costituitasi deduceva che nessuna contestazione era stava sollevata dall'
[...]
relativamente all'esecuzione delle prestazioni, e che erano sfornite di prova le Parte_1 eccezioni sollevate dall' relativamente alle due fatture. Pt_3
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“A. in via preliminare, per tutto quanto dedotto in narrativa, si insiste per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 2264/2023 (R.G.N. 6022/2023), emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 12/07/2023 e notificato all' in data 10/10/2023; Parte_4
B. nel merito, per tutto quanto dedotto in narrativa, si chiede di rigettarsi l'opposizione proposta dall' , in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto, nonché sprovvista del Parte_4 benché minimo supporto probatorio, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
2264/2023 (R.G.N. 6022/2023), emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 12/07/2023 e notificato all' in data 10/10/2023; C. in ogni caso, con condanna dell' al Parte_4 Parte_4 pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.”.
La causa, stante la natura documentale della stessa e la concorde richiesta delle parti, veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.4.2025, da tenersi nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c., e viene decisa con la presente sentenza.
Sul merito della domanda
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'opponente rispetto alla carenza di legittimazione attiva sia della società sia della in quanto CP_1 Parte_2 società non autorizzate alla riscossione di crediti in quanto non iscritte all'albo ex articolo 106 TUB che, al comma 1, dispone “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.”.
La Suprema Corte ha affrontato recentemente la questione, osservando che “l'eccezione – pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento;
[…] ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; − in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di
Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione […] dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.) […]” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 7243/2024).
Rilevata l'infondatezza della esaminata eccezione, nel merito l'opposizione è infondata e va disattesa.
Occorre osservare che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale
"giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448). L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent.
7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale,
a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ, 21626/2019; Cass.
Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del
23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Le difese dell'opponente , a fronte della sostanziale non contestazione del Parte_1 rapporto intercorrente con la cedente e della sua esecuzione, sono, oltre che generiche, prive di supporto probatorio. Parte Per quanto riguarda la fattura n. 31410 del 6.4.2021, la nota di credito emessa dall' per €.
1.071,65 si basa su una presunta inappropriatezza prescrittiva, non meglio specificata e di cui non è fornita alcuna prova, tal da restare circostanza poco chiara e, comunque, solo dedotta.
Relativamente alla fattura n. 63404 del 2.7.2021, veniva richiesta alla società cedente l'emissione di nota di credito per €. 18.522,00, importo pari alla differenza tra quanto fatturato dalla struttura e quanto contabilizzato applicando una prestazione per ogni paziente trattato relativamente ai codici del Nomenclatore Tariffario 92.29.1 – 92.29.2 – 92.29.3 – 92.29.7 – 92.29.8 e 92.29.9, unici contemplati dal nomenclatore di cui al D.M. 22/07/1996.
Anche in questo caso, la circostanza secondo cui la fatturazione deriverebbe secondo un'errata contabilizzazione da parte del centro, per avere lo stesso fatturato prestazioni eseguite mediante tecniche specialistiche non rientranti nella richiamata nomenclatura, è circostanza sfornita di prova, Parte solo dedotta in via stragiudiziale e giudiziale dall' ma non supportata da alcuna documentazione in atti.
Conseguentemente, i fatti impeditivi dedotti dall' non possono ritenersi provati, rimanendo Pt_3 frutto di considerazioni unilaterali non avvalorate in via documentale e, invero, nemmeno giustificate, motivo per cui l'opposizione deve essere disattesa e l'opposto D.I. confermato. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità
delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 2264/2023 reso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 12.7.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. 6022/2023, dichiarandolo esecutivo;
2) Condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, Parte_1 che liquida in €. 2.540,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge se dovute.
Così deciso in Aversa, 17 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.