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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NZ RI RA, Presidente DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Relatore FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Provincia Mantova - Via Principe Amedeo, 30 46100 Mantova MN
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 di 3 Difensore_6 CF_Difensore_5 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
: “per la ricorrente chiede che codesta Ill.ma Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per i motivi sopra esposti, voglia: − annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento di diniego di rimborso impugnato perché infondato e illegittimo;
− accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate nelle annualità 2010 e 2011 in relazione alla fornitura di energia elettrica per il punto di prelievo relativo al POD n. IT001E00078039; − condannare la Provincia di Mantova alla restituzione di Euro 8.694,91 a titolo di addizionali provinciali delle accise sull'energia elettrica, oltre interessi come per legge maturati dalla data del versamento delle addizionali sino al soddisfo. Con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del presente giudizio, sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992.”;
“per la Provincia di Mantova: Voglia Codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria, disattesa ogni eccezione e deduzione, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto non rientrando gli atti provinciali gravati tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992 per quanto esposto in narrativa e nelle controdeduzioni. In via ancora preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso nel termine decennale. In ogni caso, nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Mantova rispetto alla domanda formulata dalla ricorrente per i motivi esposti in atti e, comunque, per l'estraneità della stessa al rapporto tributario controverso e, per l'effetto, riconoscere la sola legittimazione passiva di Agenzia delle Dogane, rigettando le domande avversarie nei confronti della Provincia di Mantova. Nel merito ed in via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito dianzi esposte si ritiene necessario chiedere a Codesta On.le Corte di valutare se chiamare in causa, per il caso in cui venisse riscontrata una qualche responsabilità a carico della Provincia di Mantova, altresì: I. il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, II. la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di essere da esse garantita e manlevata ove la Ricorrente_1domanda di S.r.l. dovesse trovare accoglimento, condannando in via diretta l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché il MEF e la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in via solidale tra loro, alla restituzione di quanto riconosciuto a Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.r.l., nonché al pagamento di ogni onere e spesa di giudizio sopportata dall'Ente. In via gradata ulteriormente subordinata: si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 D.lgs. n. 68/2011, per Pag. 2 di 3 violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 119 Cost., per i motivi sopra indicati. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso datato 15/12/2023 la Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava il provvedimento 25-26/10/2023 con cui l'Amministrazione provinciale aveva denegato il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise della energia elettrica somministrata da essa ricorrente alla
Società_1a - negli anni 2010 e 2011.
Chiedeva l'accoglimento delle sopratrascritte conclusioni.
2) La Provincia di Mantova si costituiva in giudizio con controdeduzioni datate 7/5/2024 nelle quali eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo legittimata, invece,
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3) La resistente depositava memorie illustrative in data 15/1/2026. Nell'udienza del 30/1/2026 la ricorrente rilevava che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva 4) preso atto dell'orientamento della S.C. in ordine alla legittimazione passiva di quest'ultima.
Pertanto essa rinunciava al ricorso promosso avverso l'Amministrazione provinciale chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
Nella stessa udienza la resistente dichiarava di accettare la rinuncia con la compensazione delle spese di lite ex adverso richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerati i motivi di impugnazione, la correlativa rinuncia al ricorso nonché l'assenso della resistente alla predetta rinuncia ed alla compensazione delle spese di lite, la
Commissione non può che disporre a'sensi dell'art.44 D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio ex art.44 D.Lgs. 546/1992.
Spese compensate.
Mantova, li 30/1/2026
Il Giudice Relatore
Il Presidente
Pag. 3 di 3
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NZ RI RA, Presidente DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Relatore FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Provincia Mantova - Via Principe Amedeo, 30 46100 Mantova MN
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 di 3 Difensore_6 CF_Difensore_5 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
: “per la ricorrente chiede che codesta Ill.ma Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per i motivi sopra esposti, voglia: − annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento di diniego di rimborso impugnato perché infondato e illegittimo;
− accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate nelle annualità 2010 e 2011 in relazione alla fornitura di energia elettrica per il punto di prelievo relativo al POD n. IT001E00078039; − condannare la Provincia di Mantova alla restituzione di Euro 8.694,91 a titolo di addizionali provinciali delle accise sull'energia elettrica, oltre interessi come per legge maturati dalla data del versamento delle addizionali sino al soddisfo. Con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del presente giudizio, sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992.”;
“per la Provincia di Mantova: Voglia Codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria, disattesa ogni eccezione e deduzione, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto non rientrando gli atti provinciali gravati tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992 per quanto esposto in narrativa e nelle controdeduzioni. In via ancora preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso nel termine decennale. In ogni caso, nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Mantova rispetto alla domanda formulata dalla ricorrente per i motivi esposti in atti e, comunque, per l'estraneità della stessa al rapporto tributario controverso e, per l'effetto, riconoscere la sola legittimazione passiva di Agenzia delle Dogane, rigettando le domande avversarie nei confronti della Provincia di Mantova. Nel merito ed in via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito dianzi esposte si ritiene necessario chiedere a Codesta On.le Corte di valutare se chiamare in causa, per il caso in cui venisse riscontrata una qualche responsabilità a carico della Provincia di Mantova, altresì: I. il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, II. la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di essere da esse garantita e manlevata ove la Ricorrente_1domanda di S.r.l. dovesse trovare accoglimento, condannando in via diretta l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché il MEF e la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in via solidale tra loro, alla restituzione di quanto riconosciuto a Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.r.l., nonché al pagamento di ogni onere e spesa di giudizio sopportata dall'Ente. In via gradata ulteriormente subordinata: si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 D.lgs. n. 68/2011, per Pag. 2 di 3 violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 119 Cost., per i motivi sopra indicati. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso datato 15/12/2023 la Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava il provvedimento 25-26/10/2023 con cui l'Amministrazione provinciale aveva denegato il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise della energia elettrica somministrata da essa ricorrente alla
Società_1a - negli anni 2010 e 2011.
Chiedeva l'accoglimento delle sopratrascritte conclusioni.
2) La Provincia di Mantova si costituiva in giudizio con controdeduzioni datate 7/5/2024 nelle quali eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo legittimata, invece,
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3) La resistente depositava memorie illustrative in data 15/1/2026. Nell'udienza del 30/1/2026 la ricorrente rilevava che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva 4) preso atto dell'orientamento della S.C. in ordine alla legittimazione passiva di quest'ultima.
Pertanto essa rinunciava al ricorso promosso avverso l'Amministrazione provinciale chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
Nella stessa udienza la resistente dichiarava di accettare la rinuncia con la compensazione delle spese di lite ex adverso richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerati i motivi di impugnazione, la correlativa rinuncia al ricorso nonché l'assenso della resistente alla predetta rinuncia ed alla compensazione delle spese di lite, la
Commissione non può che disporre a'sensi dell'art.44 D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio ex art.44 D.Lgs. 546/1992.
Spese compensate.
Mantova, li 30/1/2026
Il Giudice Relatore
Il Presidente
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