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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1475/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ON GIUSEPPE, Presidente
TRIASSI LAURA, Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15962/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0285983 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22241/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il legale rappresentante della società Ricorrente_1 Srl con sede in Scisciano impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli l'avviso di accertamento prot. 2025NA0285983, notificato in data 11.6.2025 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate –Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio in relazione alla nuova determinazione di rendita catastale per un'unità immobiliare ubicata in Scisciano,
Traversa Palazzuolo I Traversa n.19 piani S1-T-1 (al catasto fabbricati foglio 5, particella 35, subalterno 5), chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato e, in subordine, la rideterminazione della classe nella categoria B/1 (collegi, convitti, ricoveri ed ospizi) e non in quella D/4 accertata dall'Ufficio, con diversa rendita catastale.
La società ricorrente sosteneva che la categoria B andava riconosciuta nel caso di specie per le caratteristiche strutturali dell'immobile e la sua destinazione d'uso non rilevando né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile né da eventuali funzioni sociali svolte dal proprietario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Territorio di Napoli che concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che l'atto impugnato ha fatto seguito alla verifica -effettuata ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro Finanze 19.4.1994 n. 701- che ha comportato la variazione del classamento e della rendita catastale proposti con la dichiarazione DOCFA per l'unità immobiliare situata in Traversa
Palazzuolo, I Traversa n.19 di Scisciano.
Anzitutto va rilevato che l'atto impugnato è sufficientemente motivato.
Sul punto l'art. 7 dello Statuto del contribuente rimanda espressamente all'art. 3 della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo e impone che negli atti degli uffici tributari siano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' amministrazione", anche se non richiama “le risultanze dell' istruttoria", cui fa invece espresso riferimento la legge del 1990.
Ovviamente l'obbligo di motivazione non è identico per tutti gli atti amministrativi ed essa, pur se sommaria o semplificata, deve contenere requisiti minimi di richiamo alle circostanze di fatto che li determinano e ai criteri normativi su cui si fondano, soprattutto quando non vi sia stata una istruttoria in contraddittorio con il destinatario del provvedimento (sulla motivazione degli atti tributari cfr. Cass. 16 dicembre 2005 n. 27758).
Tanto premesso, va rilevato che l'obbligo di motivazione degli accertamenti si afferma adempiuto non solo con “l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore” ma anche “con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservato a quest'ultima fase l'onere dell'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri”, in conformità all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 1 dicembre 200n. 25624, e sulla stessa linea Cass. 5 febbraio 2007 n. 2462, 12 luglio 2006 n. 15842, 16 dicembre 2005 n. 27758, 11 giugno 2003 n. 9357).
Nella concreta fattispecie, vi è un richiamo generale all'intera normativa di base in materia di catasto (R.D.
L. n.652 del 1939 e D.P.R. n. 1142 del 1949) e un altro specifico all'art. 11, comma I, del D.L. 14 marzo 1988
n.70 che regola il classamento delle unità immobiliari urbane;
quindi, in riferimento alle ragioni di diritto dell'atto, il provvedimento risulta giustificato.
Va inoltre rilevato che dall'atto impugnato si rileva che la categoria catastale D/4 (ora contestata), è stata proposta dalla parte ricorrente nella variazione Docfa n NA0201295 del 31/05/2025 di tal chè l'Ufficio, in fase di controllo del citato Docfa, ha confermato la categoria proposta con la sola rettifica della rendita.
Anche in ordine alle circostanze di fatto che hanno determinato la nuova rendita attribuita, la motivazione è chiara e sufficiente, risultando da essa gli elementi di fatto esaminati per giustificare la rendita catastale assegnata.
Invero, nell'accertamento in oggetto risulta specificato (relazione di stima sintetica -allegato 1) che “la variazione consiste esclusivamente nell'accatastamento di una tettoia omessa nella precedente dichiarazione Docfa prot. NA0033070 del 07.02.23. …La stima effettuata dall'Ufficio ed allegata a tale avviso di accertamento comprende, tra le componenti valutate, anche la tettoia omessa dalla dichiarazione Docfa.
Per tale motivo, l'attuale Docfa, rettificando la planimetria già in atti, di fatto non muta la rendita catastale già assegnata dall'Ufficio di euro 21.200,00 ed annotata in banca dati il 13.3.24 che, pertanto viene confermata”.
Sulla scorta di tali valutazioni, correttamente è stata assegnata la rendita catastale che risulta coerente con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile indicate in Docfa.
Alla luce di tali considerazioni, che non appaiono adeguatamente superate con le deduzioni di parte ricorrente, il presente ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1500,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ON GIUSEPPE, Presidente
TRIASSI LAURA, Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15962/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0285983 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22241/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il legale rappresentante della società Ricorrente_1 Srl con sede in Scisciano impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli l'avviso di accertamento prot. 2025NA0285983, notificato in data 11.6.2025 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate –Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio in relazione alla nuova determinazione di rendita catastale per un'unità immobiliare ubicata in Scisciano,
Traversa Palazzuolo I Traversa n.19 piani S1-T-1 (al catasto fabbricati foglio 5, particella 35, subalterno 5), chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato e, in subordine, la rideterminazione della classe nella categoria B/1 (collegi, convitti, ricoveri ed ospizi) e non in quella D/4 accertata dall'Ufficio, con diversa rendita catastale.
La società ricorrente sosteneva che la categoria B andava riconosciuta nel caso di specie per le caratteristiche strutturali dell'immobile e la sua destinazione d'uso non rilevando né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile né da eventuali funzioni sociali svolte dal proprietario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Territorio di Napoli che concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che l'atto impugnato ha fatto seguito alla verifica -effettuata ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro Finanze 19.4.1994 n. 701- che ha comportato la variazione del classamento e della rendita catastale proposti con la dichiarazione DOCFA per l'unità immobiliare situata in Traversa
Palazzuolo, I Traversa n.19 di Scisciano.
Anzitutto va rilevato che l'atto impugnato è sufficientemente motivato.
Sul punto l'art. 7 dello Statuto del contribuente rimanda espressamente all'art. 3 della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo e impone che negli atti degli uffici tributari siano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' amministrazione", anche se non richiama “le risultanze dell' istruttoria", cui fa invece espresso riferimento la legge del 1990.
Ovviamente l'obbligo di motivazione non è identico per tutti gli atti amministrativi ed essa, pur se sommaria o semplificata, deve contenere requisiti minimi di richiamo alle circostanze di fatto che li determinano e ai criteri normativi su cui si fondano, soprattutto quando non vi sia stata una istruttoria in contraddittorio con il destinatario del provvedimento (sulla motivazione degli atti tributari cfr. Cass. 16 dicembre 2005 n. 27758).
Tanto premesso, va rilevato che l'obbligo di motivazione degli accertamenti si afferma adempiuto non solo con “l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore” ma anche “con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservato a quest'ultima fase l'onere dell'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri”, in conformità all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 1 dicembre 200n. 25624, e sulla stessa linea Cass. 5 febbraio 2007 n. 2462, 12 luglio 2006 n. 15842, 16 dicembre 2005 n. 27758, 11 giugno 2003 n. 9357).
Nella concreta fattispecie, vi è un richiamo generale all'intera normativa di base in materia di catasto (R.D.
L. n.652 del 1939 e D.P.R. n. 1142 del 1949) e un altro specifico all'art. 11, comma I, del D.L. 14 marzo 1988
n.70 che regola il classamento delle unità immobiliari urbane;
quindi, in riferimento alle ragioni di diritto dell'atto, il provvedimento risulta giustificato.
Va inoltre rilevato che dall'atto impugnato si rileva che la categoria catastale D/4 (ora contestata), è stata proposta dalla parte ricorrente nella variazione Docfa n NA0201295 del 31/05/2025 di tal chè l'Ufficio, in fase di controllo del citato Docfa, ha confermato la categoria proposta con la sola rettifica della rendita.
Anche in ordine alle circostanze di fatto che hanno determinato la nuova rendita attribuita, la motivazione è chiara e sufficiente, risultando da essa gli elementi di fatto esaminati per giustificare la rendita catastale assegnata.
Invero, nell'accertamento in oggetto risulta specificato (relazione di stima sintetica -allegato 1) che “la variazione consiste esclusivamente nell'accatastamento di una tettoia omessa nella precedente dichiarazione Docfa prot. NA0033070 del 07.02.23. …La stima effettuata dall'Ufficio ed allegata a tale avviso di accertamento comprende, tra le componenti valutate, anche la tettoia omessa dalla dichiarazione Docfa.
Per tale motivo, l'attuale Docfa, rettificando la planimetria già in atti, di fatto non muta la rendita catastale già assegnata dall'Ufficio di euro 21.200,00 ed annotata in banca dati il 13.3.24 che, pertanto viene confermata”.
Sulla scorta di tali valutazioni, correttamente è stata assegnata la rendita catastale che risulta coerente con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile indicate in Docfa.
Alla luce di tali considerazioni, che non appaiono adeguatamente superate con le deduzioni di parte ricorrente, il presente ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1500,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.