Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00907/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02849/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2849 del 2025, proposto da CA Avola, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Pietro e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 5813 del 2024 del Tribunale di Catania, sezione lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026, il Presidente OR NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorso ha ad oggetto l’ottemperanza della sentenza in epigrafe;
Rilevato che il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
Rilevata la ritualità del ricorso;
Considerato che parte ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, il titolo è stato eseguito;
Ritenuto che non resti altro al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere e liquidare le spese, come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione come richiesto dal procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti, da distrarsi al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR NT |
IL SEGRETARIO