Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 08/01/2026, n. 44
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso in primo grado per tardività della notifica

    La Corte ha ritenuto fondata la prova della ricevuta di avvenuta consegna via PEC del ricorso notificato in data anteriore alla scadenza del termine perentorio, smentendo l'eccezione dell'Agenzia.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito degli avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto che il contribuente abbia assolto l'onere della prova fornendo documentazione analitica e giustificativa delle movimentazioni bancarie, in conformità con gli oneri probatori previsti in tema di accertamento basato su conti correnti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 08/01/2026, n. 44
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 44
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo