CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 08/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2264/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2563/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 2
e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301773-2023 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301773-2023 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301773-2023 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia impugna tempestivamente la decisione n2563/2024 emessa dalla Comm Trib Provinciale di Foggia nei confronti del Resistente_1
srl, chiedendone la integrale riforma
L'appello risulta iscritto al n 2264/2025
Va premesso che durante il corso di una verifica fiscale effettuata dalla GdF di Andria nei confronti della
Società Agricola Collefiorito,relativa al periodo 2015 2018 ,essa società veniva dichiarata fallita in data 26
5 2022,per cui sia il pvc che l'avviso di accertamento relativo all'anno 2015 (oggetto di giudizio in primo grado)venivano notificati a due Curatori nominati dal Tribunale che lo impugnavano avanti la Comm Trib
Provinciale di Foggia.
L'Agenzia contestava la domanda sollevando questioni di diritto e di merito,prontamente contestate dalla società ricorrente.
Il Giudice di Primo Grado,dopo aver esaminato compiutamente le questioni oggetto di causa accoglieva il ricorso, compensando le spese processuali.
Avverso la decisione de qua proponeva tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate articolando eccezioni di diritto:inammissibilità del ricorso in primo grado e infondatezza nel merito;
questioni sostanzialmente già formulate in primo grado.
Si costituisce la curatela per contestare la domanda e concludere per il rigetto dell'appello con spese.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 21 novembre 2025 ore 9 questa Corte di
Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato
La decisione del Giudice di Prime cure è integralmente condivisibile perché esente da errori o vizi e l' iter logico giuridico adottato può essere condiviso. L'Agenzia appellante ha riproposto in questo grado di giudizio le stesse eccezioni/argomentazioni già formulate in primo grado, e in particolare preliminarmente ,la inammissibilità del ricorso di primo grado.
Secondo l'Ufficio l'atto introduttivo del processo di primo grado del processo è stato notificato tardivamente, poiché inoltrato con PEC del12.03.2024, rectius 19.03.2024 (acquisita a prot. 49406 del
20.03.2024), in ritardo rispetto al termine perentorio scaduto l'11.03.2024.
Il giudice di primo grado ha risolto esattamente la questione affermando che «contrariamente a quanto asserito dall'Agenzia - risulta la prova della ricevuta di avvenuta con consegna via Pec del ricorso notificato in data 9.3.2024 (e non in data 12.3.2024, come erroneamente sostenuto)Ciò risulta dagli atti di causa.
Quindi questa eccezione è infondata
Anche nel merito le argomentazion difensive dell'Agenzia non colgono nel segno.
In tema di accertamento sulle imposte sui redditi,qualora l'accertamento effettuato si fondi su verifiche di conti correnti bancari l'onere probatorio dell'amministrazione è assolto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti e per contra si determina una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che deve dimostrare ,fornendo una prova non generica ma analitica che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Nella fattispecie dall'esame della copiosa documentazione prodotta in giudizio e già fornita in sede di adesione,dalla appellata questa Corte ritiene che essa abbia assolto l'onere della prova su di essa incombente ,tenuto conto delle annotazioni sul libro giornale e soprattutto la esistenza di causa giustificativa di ogni singola operazione sia la movimentazione bancaria pertinente a ogni singola operazione
In conclusione l'appello è infondato .Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo .
P.Q.M.
.
Rigetta l'appello e conferma la decisione di primo grado
Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia al pagamento delle spese processuali che liquida in e.5.000,00(cinquemila)oltre oneri accessorii.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2264/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2563/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 2
e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301773-2023 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301773-2023 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301773-2023 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia impugna tempestivamente la decisione n2563/2024 emessa dalla Comm Trib Provinciale di Foggia nei confronti del Resistente_1
srl, chiedendone la integrale riforma
L'appello risulta iscritto al n 2264/2025
Va premesso che durante il corso di una verifica fiscale effettuata dalla GdF di Andria nei confronti della
Società Agricola Collefiorito,relativa al periodo 2015 2018 ,essa società veniva dichiarata fallita in data 26
5 2022,per cui sia il pvc che l'avviso di accertamento relativo all'anno 2015 (oggetto di giudizio in primo grado)venivano notificati a due Curatori nominati dal Tribunale che lo impugnavano avanti la Comm Trib
Provinciale di Foggia.
L'Agenzia contestava la domanda sollevando questioni di diritto e di merito,prontamente contestate dalla società ricorrente.
Il Giudice di Primo Grado,dopo aver esaminato compiutamente le questioni oggetto di causa accoglieva il ricorso, compensando le spese processuali.
Avverso la decisione de qua proponeva tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate articolando eccezioni di diritto:inammissibilità del ricorso in primo grado e infondatezza nel merito;
questioni sostanzialmente già formulate in primo grado.
Si costituisce la curatela per contestare la domanda e concludere per il rigetto dell'appello con spese.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 21 novembre 2025 ore 9 questa Corte di
Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato
La decisione del Giudice di Prime cure è integralmente condivisibile perché esente da errori o vizi e l' iter logico giuridico adottato può essere condiviso. L'Agenzia appellante ha riproposto in questo grado di giudizio le stesse eccezioni/argomentazioni già formulate in primo grado, e in particolare preliminarmente ,la inammissibilità del ricorso di primo grado.
Secondo l'Ufficio l'atto introduttivo del processo di primo grado del processo è stato notificato tardivamente, poiché inoltrato con PEC del12.03.2024, rectius 19.03.2024 (acquisita a prot. 49406 del
20.03.2024), in ritardo rispetto al termine perentorio scaduto l'11.03.2024.
Il giudice di primo grado ha risolto esattamente la questione affermando che «contrariamente a quanto asserito dall'Agenzia - risulta la prova della ricevuta di avvenuta con consegna via Pec del ricorso notificato in data 9.3.2024 (e non in data 12.3.2024, come erroneamente sostenuto)Ciò risulta dagli atti di causa.
Quindi questa eccezione è infondata
Anche nel merito le argomentazion difensive dell'Agenzia non colgono nel segno.
In tema di accertamento sulle imposte sui redditi,qualora l'accertamento effettuato si fondi su verifiche di conti correnti bancari l'onere probatorio dell'amministrazione è assolto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti e per contra si determina una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che deve dimostrare ,fornendo una prova non generica ma analitica che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Nella fattispecie dall'esame della copiosa documentazione prodotta in giudizio e già fornita in sede di adesione,dalla appellata questa Corte ritiene che essa abbia assolto l'onere della prova su di essa incombente ,tenuto conto delle annotazioni sul libro giornale e soprattutto la esistenza di causa giustificativa di ogni singola operazione sia la movimentazione bancaria pertinente a ogni singola operazione
In conclusione l'appello è infondato .Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo .
P.Q.M.
.
Rigetta l'appello e conferma la decisione di primo grado
Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia al pagamento delle spese processuali che liquida in e.5.000,00(cinquemila)oltre oneri accessorii.