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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13025 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice NI RA, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 31255 dell'anno 2025 vertente tra
, con l'avv.to Biagio Mizzoni, ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 settembre 2025 conveniva in giudizio l' per Parte_1 CP_1 ottenere l'annullamento della delibera n. 2439636 del 17/09/2024 di reiezione del ricorso amministrativo e, conseguentemente, la declaratoria di non dovere la restituzione dell'indennità di disoccupazione NASpI per l'importo di € 2.844,35, richiesto dall con nota di accertamento del CP_1
27/06/2024.
Assumeva che aveva presentato domanda di indennità NASpI in data 17 giugno 2021, a seguito della cessazione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato con la società in Controparte_2 essere dall'11/09/2020 al 08/06/2021; che aveva prestato attività lavorativa, sempre per la medesima società, con un secondo contratto a tempo determinato dall'11/09/2021 al 22/12/2021; che l' CP_1 aveva avviato il procedimento di recupero dell'indebito per un importo complessivo di € 2.844,35, riferito al periodo compreso tra il 18/06/2021 e il 09/01/2022, motivando la richiesta con la presunta mancanza dei requisiti per la prestazione;
che l' convenuto, basandosi sull'analisi degli archivi CP_1 delle Comunicazioni Obbligatorie (UNILAV), avrebbe erroneamente accertato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con a partire dal Controparte_2
17/09/2020; che, tuttavia, detta comunicazione UNILAV era erronea e la società datrice di lavoro,
pagina 1 di 4 era stata nel frattempo dichiarata fallita in data 15/01/2024, rendendo di fatto Controparte_2 impossibile per il lavoratore ottenere la rettifica o l'annullamento della comunicazione errata, così come richiesto dall . CP_1
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
Assumeva che l'azione di recupero era legittima, in quanto il riscontro degli archivi UNILAV aveva evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (UNILAV n.
1407520200461317) con decorrenza dal 17/09/2020, rapporto per il quale non risulta registrata alcuna cessazione né alcuna rettifica;
che aveva invitato il ricorrente, in data 08/08/2024, a far annullare la comunicazione UNILAV erronea da parte del datore di lavoro, al fine di riesaminare la posizione, senza tuttavia ricevere riscontro;
che il contratto di lavoro prodotto dal ricorrente non era opponibile all , in quanto privo di data certa o di registrazione, e che, in ogni caso, l'omessa comunicazione CP_1 della rioccupazione - asseritamente a tempo indeterminato o superiore a sei mesi - comportava la decadenza dal beneficio NASpI, ai sensi della Circolare n. 94 del 2015; che trattandosi di indebito su prestazioni di natura non pensionistica e non assistenziale, non trovavano applicazione i limiti all'indebito posti a tutela della buona fede del percettore, ma la disciplina generale dell'art. 2033 c.c.
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
La controversia verte sull'impugnazione della delibera n. 2439636 del 17/09/2024, con cui CP_1
l'Istituto ha richiesto al ricorrente la restituzione dell'indennità NASpI per un importo di € 2.844,35, ritenuta indebita a causa della presunta inesistenza del requisito essenziale (lo stato di disoccupazione) al momento della domanda. L' ha fondato la propria pretesa sul dato formale risultante dagli CP_1 archivi delle Comunicazioni Obbligatorie (UNILAV), che attestavano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con con decorrenza dal 17/09/2020, Controparte_2 mai cessato né rettificato.
Tuttavia, parte ricorrente, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'errore materiale della comunicazione
UNILAV, provando che il rapporto di lavoro contestato era a termine e chiedendo l'annullamento dell'indebito, anche in considerazione della sopravvenuta impossibilità di rettifica amministrativa dovuta al fallimento della datrice di lavoro. In particolare, il ricorrente ha documentalmente provato la natura del rapporto di lavoro, allegando il contratto di lavoro part-time a tempo determinato datato
10/09/2020, con inizio l'11/09/2020 e cessazione prevista per il 08/06/2021 (cfr. all. 1 al ricorso). Tale
pagina 2 di 4 documento smentisce il presupposto fattuale su cui si è basata l'azione di recupero dell , ovvero CP_1
l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, gli adempimenti formali
(come la comunicazione UNILAV), pur godendo di una presunzione di veridicità, non hanno valore probatorio assoluto in sede contenziosa. La Giudice del Lavoro è tenuta a dare prevalenza alla realtà fattuale (o verità sostanziale) del rapporto, qualora questa sia provata documentalmente dal lavoratore.
L'errore sulla comunicazione UNILAV, smentito dal contratto di lavoro che attesta la natura a tempo determinato del vincolo, non può costituire l'unica base legale per la ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore. Infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 21477 del 25 luglio 2023 (e conformemente ad altre pronunce come la n. 13862/2019 e la n. 1461/2020), la presunzione di legittimità degli atti amministrativi cede il passo dinanzi alla prova contraria offerta in giudizio.
Poiché il rapporto era a termine e si è concluso in data 08/06/2021, il ricorrente aveva pienamente diritto all'indennità NASpI dal giorno successivo. L'errore formale sulla comunicazione UNILAV, imputabile esclusivamente al datore di lavoro e non al lavoratore, non può ricadere in danno di quest'ultimo, in quanto non è venuto meno il requisito sostanziale, ovvero lo stato di disoccupazione.
Infine, si rileva che l'eccezione sollevata dall relativa alla mancata collaborazione del ricorrente CP_1 per ottenere la rettifica amministrativa da parte del datore di lavoro risulta infondata. L'assunto difensivo dell' , incentrato sulla presunta inerzia del Sig. , è superato dall'elemento CP_1 Pt_1 dirimente costituito dalla sopravvenuta sentenza di fallimento n. 5/2024 del 15/01/2024 della
[...]
regolarmente prodotta in atti (cfr. all.
2. al ricorso). La dichiarazione di fallimento, Controparte_2 infatti, comprova una situazione di oggettiva impossibilità per il lavoratore di conseguire la modifica o l'annullamento della comunicazione UNILAV in via extragiudiziale. L'adempimento richiesto dall (l'attivazione presso il datore di lavoro) è divenuto, per una causa di forza maggiore non CP_1 imputabile al ricorrente, inesigibile.
Considerata l'impossibilità oggettiva di addivenire alla rettifica dell'atto UNILAV in sede amministrativa, e in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, si ritiene che spetti al Tribunale procedere all'accertamento definitivo della corretta qualificazione del rapporto di lavoro, dando prevalenza alla realtà sostanziale provata in atti e accertando l'errore materiale del dato amministrativo.
Alla luce di quanto fin qui esposto, si deve ritenere che l'assunto fondamentale posto a base della pretesa restitutoria dell sia stato integralmente disatteso e superato dalla prova documentale CP_1 prodotta dal ricorrente. pagina 3 di 4 Ne consegue che, venuto meno l'elemento causale che ha determinato l'emissione dell'accertamento di indebito, l'indennità NASpI per il periodo in contestazione risulta essere stata legittimamente percepita. Non ricorrono, pertanto, i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'art. 2033 c.c. o di qualsiasi altra norma in materia di indebito previdenziale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, quantificate in euro CP_1
886,00, oltre spese al 15%, IVA, CPA, oltre rimborso c.u. di € 49,00, da distrarsi.
Roma, lì 10 dicembre 2025
La Giudice
NI RA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice NI RA, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 31255 dell'anno 2025 vertente tra
, con l'avv.to Biagio Mizzoni, ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 settembre 2025 conveniva in giudizio l' per Parte_1 CP_1 ottenere l'annullamento della delibera n. 2439636 del 17/09/2024 di reiezione del ricorso amministrativo e, conseguentemente, la declaratoria di non dovere la restituzione dell'indennità di disoccupazione NASpI per l'importo di € 2.844,35, richiesto dall con nota di accertamento del CP_1
27/06/2024.
Assumeva che aveva presentato domanda di indennità NASpI in data 17 giugno 2021, a seguito della cessazione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato con la società in Controparte_2 essere dall'11/09/2020 al 08/06/2021; che aveva prestato attività lavorativa, sempre per la medesima società, con un secondo contratto a tempo determinato dall'11/09/2021 al 22/12/2021; che l' CP_1 aveva avviato il procedimento di recupero dell'indebito per un importo complessivo di € 2.844,35, riferito al periodo compreso tra il 18/06/2021 e il 09/01/2022, motivando la richiesta con la presunta mancanza dei requisiti per la prestazione;
che l' convenuto, basandosi sull'analisi degli archivi CP_1 delle Comunicazioni Obbligatorie (UNILAV), avrebbe erroneamente accertato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con a partire dal Controparte_2
17/09/2020; che, tuttavia, detta comunicazione UNILAV era erronea e la società datrice di lavoro,
pagina 1 di 4 era stata nel frattempo dichiarata fallita in data 15/01/2024, rendendo di fatto Controparte_2 impossibile per il lavoratore ottenere la rettifica o l'annullamento della comunicazione errata, così come richiesto dall . CP_1
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
Assumeva che l'azione di recupero era legittima, in quanto il riscontro degli archivi UNILAV aveva evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (UNILAV n.
1407520200461317) con decorrenza dal 17/09/2020, rapporto per il quale non risulta registrata alcuna cessazione né alcuna rettifica;
che aveva invitato il ricorrente, in data 08/08/2024, a far annullare la comunicazione UNILAV erronea da parte del datore di lavoro, al fine di riesaminare la posizione, senza tuttavia ricevere riscontro;
che il contratto di lavoro prodotto dal ricorrente non era opponibile all , in quanto privo di data certa o di registrazione, e che, in ogni caso, l'omessa comunicazione CP_1 della rioccupazione - asseritamente a tempo indeterminato o superiore a sei mesi - comportava la decadenza dal beneficio NASpI, ai sensi della Circolare n. 94 del 2015; che trattandosi di indebito su prestazioni di natura non pensionistica e non assistenziale, non trovavano applicazione i limiti all'indebito posti a tutela della buona fede del percettore, ma la disciplina generale dell'art. 2033 c.c.
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
La controversia verte sull'impugnazione della delibera n. 2439636 del 17/09/2024, con cui CP_1
l'Istituto ha richiesto al ricorrente la restituzione dell'indennità NASpI per un importo di € 2.844,35, ritenuta indebita a causa della presunta inesistenza del requisito essenziale (lo stato di disoccupazione) al momento della domanda. L' ha fondato la propria pretesa sul dato formale risultante dagli CP_1 archivi delle Comunicazioni Obbligatorie (UNILAV), che attestavano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con con decorrenza dal 17/09/2020, Controparte_2 mai cessato né rettificato.
Tuttavia, parte ricorrente, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'errore materiale della comunicazione
UNILAV, provando che il rapporto di lavoro contestato era a termine e chiedendo l'annullamento dell'indebito, anche in considerazione della sopravvenuta impossibilità di rettifica amministrativa dovuta al fallimento della datrice di lavoro. In particolare, il ricorrente ha documentalmente provato la natura del rapporto di lavoro, allegando il contratto di lavoro part-time a tempo determinato datato
10/09/2020, con inizio l'11/09/2020 e cessazione prevista per il 08/06/2021 (cfr. all. 1 al ricorso). Tale
pagina 2 di 4 documento smentisce il presupposto fattuale su cui si è basata l'azione di recupero dell , ovvero CP_1
l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, gli adempimenti formali
(come la comunicazione UNILAV), pur godendo di una presunzione di veridicità, non hanno valore probatorio assoluto in sede contenziosa. La Giudice del Lavoro è tenuta a dare prevalenza alla realtà fattuale (o verità sostanziale) del rapporto, qualora questa sia provata documentalmente dal lavoratore.
L'errore sulla comunicazione UNILAV, smentito dal contratto di lavoro che attesta la natura a tempo determinato del vincolo, non può costituire l'unica base legale per la ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore. Infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 21477 del 25 luglio 2023 (e conformemente ad altre pronunce come la n. 13862/2019 e la n. 1461/2020), la presunzione di legittimità degli atti amministrativi cede il passo dinanzi alla prova contraria offerta in giudizio.
Poiché il rapporto era a termine e si è concluso in data 08/06/2021, il ricorrente aveva pienamente diritto all'indennità NASpI dal giorno successivo. L'errore formale sulla comunicazione UNILAV, imputabile esclusivamente al datore di lavoro e non al lavoratore, non può ricadere in danno di quest'ultimo, in quanto non è venuto meno il requisito sostanziale, ovvero lo stato di disoccupazione.
Infine, si rileva che l'eccezione sollevata dall relativa alla mancata collaborazione del ricorrente CP_1 per ottenere la rettifica amministrativa da parte del datore di lavoro risulta infondata. L'assunto difensivo dell' , incentrato sulla presunta inerzia del Sig. , è superato dall'elemento CP_1 Pt_1 dirimente costituito dalla sopravvenuta sentenza di fallimento n. 5/2024 del 15/01/2024 della
[...]
regolarmente prodotta in atti (cfr. all.
2. al ricorso). La dichiarazione di fallimento, Controparte_2 infatti, comprova una situazione di oggettiva impossibilità per il lavoratore di conseguire la modifica o l'annullamento della comunicazione UNILAV in via extragiudiziale. L'adempimento richiesto dall (l'attivazione presso il datore di lavoro) è divenuto, per una causa di forza maggiore non CP_1 imputabile al ricorrente, inesigibile.
Considerata l'impossibilità oggettiva di addivenire alla rettifica dell'atto UNILAV in sede amministrativa, e in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, si ritiene che spetti al Tribunale procedere all'accertamento definitivo della corretta qualificazione del rapporto di lavoro, dando prevalenza alla realtà sostanziale provata in atti e accertando l'errore materiale del dato amministrativo.
Alla luce di quanto fin qui esposto, si deve ritenere che l'assunto fondamentale posto a base della pretesa restitutoria dell sia stato integralmente disatteso e superato dalla prova documentale CP_1 prodotta dal ricorrente. pagina 3 di 4 Ne consegue che, venuto meno l'elemento causale che ha determinato l'emissione dell'accertamento di indebito, l'indennità NASpI per il periodo in contestazione risulta essere stata legittimamente percepita. Non ricorrono, pertanto, i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'art. 2033 c.c. o di qualsiasi altra norma in materia di indebito previdenziale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, quantificate in euro CP_1
886,00, oltre spese al 15%, IVA, CPA, oltre rimborso c.u. di € 49,00, da distrarsi.
Roma, lì 10 dicembre 2025
La Giudice
NI RA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
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