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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 17570/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17570/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. ROSSI DANIELA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 12/09/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 05/05/2001. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 200 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.07.2004, , il 12.02.2009, , il Per_1 Per_2 Per_3
16.02.2012 e , il 12.07.2014. Per_4
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/03/2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1 e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino via Vinadio n. 22, con tutti gli arredi, alla sig.ra PT
.
[...]
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con residenza principale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, quando ciascun genitore avrà i figli con sé.
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità, salvo diverso Pt_2 accordo tra i coniugi:
-durante i fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera, in orario da concordarsi di volta in volta con la sig.ra , con accompagnamento a casa della madre;
PT
-due pomeriggi durante la settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori;
-durante le festività ad anni alterni, specificando che durante le festività natalizie, i figli staranno con la madre il 24 dicembre e con il padre il 25 dicembre, salvo diverse richieste formulate dai ragazzi, nonché il 31 dicembre e il 1 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore;
pagina 2 di 3 -un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, da concordarsi con la madre entro il 15 maggio di ciascun anno.
4) In relazione ai due alloggi che sono in comproprietà dei coniugi, siti in Bardonecchia via Garibaldi, il sig. si impegna ed obbliga a versare integralmente le rate di mutuo ipotecario stipulato con Pt_2 per l'acquisto dei medesimi, senza pretendere il versamento della metà del dovuto da CP_1 parte della sig.ra e rinunciando ad ogni pretesa in merito sia alla quota di mutuo versata sia PT alla quota di proprietà degli immobili che le parti confermano essere del 50% in capo a ciascun coniuge;
i coniugi convengono altresì che, entro un mese dalla estinzione del mutuo ipotecario, si provvederà ad intestare l'immobile posto al secondo piano al sig. e quello posto al piano terra alla sig.ra Pt_2
, o a persona da questa indicata, con spese notarili a carico della medesima. PT
DISPONE che il sig. si impegna ed obbliga a concorrere al mantenimento dei figli Pt_2 Per_1
, , corrispondendo, a far data dal 5 ottobre 2025, la somma annuale di euro Per_2 Per_3 Per_4 9.600,00, in rate di euro 800,00 mensili, ripartita in euro 200,00 per ciascun figlio, da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente n. 1974159 presso agenzia di Torino corso CP_1
ST ( IBAN : [...]), intestato alla sig.ra entro e non oltre PT il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE che il sig. si impegni ed obblighi a rimborsare alla sig.ra il 50% delle Pt_2 PT spese sanitarie non coperte dal SSN, delle spese scolastiche e ricreative dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, nei termini e con le modalità previste dal Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale di Torino e il COA di Torino di cui entrambi i coniugi dichiarano di conoscere il contenuto ed al quale si impegnano a far riferimento.
DA' ATTO che i sig.ri e concordano che l'Assegno Unico Universale ( già ANF - Pt_2 PT
o altra prestazione diversamente denominata che dovesse sostituire quanto oggi erogato mensilmente dall'INPS a sostegno della famiglia) venga corrisposto, a far data dal gennaio 2026, per la quota del 50% ciascuno, a favore di entrambi i coniugi, con l'impegno delle parti a provvedere agli adempimenti che si rendono necessari per modificare le attuali disposizioni;
sino a quando la quota del 50% non verrà erogata al sig. , la metà dell'Assegno Unico Universale percepito dalla sig.ra sarà dedotta Pt_2 PT dall'importo dovuto dal sig. per le spese straordinarie sostenute dalla stessa per i figli. Pt_2
DA' ATTO che le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo o causa.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17570/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. ROSSI DANIELA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 12/09/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 05/05/2001. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 200 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.07.2004, , il 12.02.2009, , il Per_1 Per_2 Per_3
16.02.2012 e , il 12.07.2014. Per_4
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/03/2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1 e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino via Vinadio n. 22, con tutti gli arredi, alla sig.ra PT
.
[...]
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con residenza principale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, quando ciascun genitore avrà i figli con sé.
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità, salvo diverso Pt_2 accordo tra i coniugi:
-durante i fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera, in orario da concordarsi di volta in volta con la sig.ra , con accompagnamento a casa della madre;
PT
-due pomeriggi durante la settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori;
-durante le festività ad anni alterni, specificando che durante le festività natalizie, i figli staranno con la madre il 24 dicembre e con il padre il 25 dicembre, salvo diverse richieste formulate dai ragazzi, nonché il 31 dicembre e il 1 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore;
pagina 2 di 3 -un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, da concordarsi con la madre entro il 15 maggio di ciascun anno.
4) In relazione ai due alloggi che sono in comproprietà dei coniugi, siti in Bardonecchia via Garibaldi, il sig. si impegna ed obbliga a versare integralmente le rate di mutuo ipotecario stipulato con Pt_2 per l'acquisto dei medesimi, senza pretendere il versamento della metà del dovuto da CP_1 parte della sig.ra e rinunciando ad ogni pretesa in merito sia alla quota di mutuo versata sia PT alla quota di proprietà degli immobili che le parti confermano essere del 50% in capo a ciascun coniuge;
i coniugi convengono altresì che, entro un mese dalla estinzione del mutuo ipotecario, si provvederà ad intestare l'immobile posto al secondo piano al sig. e quello posto al piano terra alla sig.ra Pt_2
, o a persona da questa indicata, con spese notarili a carico della medesima. PT
DISPONE che il sig. si impegna ed obbliga a concorrere al mantenimento dei figli Pt_2 Per_1
, , corrispondendo, a far data dal 5 ottobre 2025, la somma annuale di euro Per_2 Per_3 Per_4 9.600,00, in rate di euro 800,00 mensili, ripartita in euro 200,00 per ciascun figlio, da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente n. 1974159 presso agenzia di Torino corso CP_1
ST ( IBAN : [...]), intestato alla sig.ra entro e non oltre PT il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE che il sig. si impegni ed obblighi a rimborsare alla sig.ra il 50% delle Pt_2 PT spese sanitarie non coperte dal SSN, delle spese scolastiche e ricreative dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, nei termini e con le modalità previste dal Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale di Torino e il COA di Torino di cui entrambi i coniugi dichiarano di conoscere il contenuto ed al quale si impegnano a far riferimento.
DA' ATTO che i sig.ri e concordano che l'Assegno Unico Universale ( già ANF - Pt_2 PT
o altra prestazione diversamente denominata che dovesse sostituire quanto oggi erogato mensilmente dall'INPS a sostegno della famiglia) venga corrisposto, a far data dal gennaio 2026, per la quota del 50% ciascuno, a favore di entrambi i coniugi, con l'impegno delle parti a provvedere agli adempimenti che si rendono necessari per modificare le attuali disposizioni;
sino a quando la quota del 50% non verrà erogata al sig. , la metà dell'Assegno Unico Universale percepito dalla sig.ra sarà dedotta Pt_2 PT dall'importo dovuto dal sig. per le spese straordinarie sostenute dalla stessa per i figli. Pt_2
DA' ATTO che le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo o causa.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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